Orsa JJ4: il TAR sospende l’abbattimento. Le “carte” e il buon senso salveranno l’orsa?

L’automatico sillogismo orso problematico - indisponibilità struttura di captivazione permanente - indisponibilità struttura alternativa - abbattimento necessitato conduce a un utilizzo seriale e del tutto sviato dell’istituto previsto dalla legge provinciale n. 9 del 2018.

Continua l'escalation contro l'orsa JJ4, catturata con un'esca, separata dai cuccioli e detenuta presso il centro Casteller. Oggi l'orsa è destinataria di un ordine di abbattimento, nonostante la precedente ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento sia stata sospesa dal TAR. A favore di una detenuta atipica si sono schierate la gran parte delle associazioni animaliste italiane, sebbene non in modo unitario ma potrebbe essere una strategia, nonostante la duplicazione delle spese di giustizia . In alcuno dei tre procedimenti – scaturiti in decreti assolutamente identici in parte motiva nn. 24, 25 e 27 del 2023 – si è costituita la Provincia Autonoma di Trento che neppure sembra riconoscere l'autorità giurisdizionale cui è sottoposta, limitandosi ad emettere provvedimenti sovrani e a fornire i documenti richiesti dall'autorità giudiziaria in ragione delle omissioni istruttorie v. anche la news Runner ucciso dall'orsa JJ4 interviene il TAR che sospende l'esecuzione e chiede un supplemento di documentazione . Il provvedimento impugnato è l'ordine di abbattimento di JJ4. Soluzioni gradate. Il TAR prende posizione a partire dalla lettera delle disposizioni che indicano le misure adottabili, misure che risultano enunciate secondo un ordine di priorità e di gravità significativi. Deve in primo luogo valutarsi la praticabilità del rilascio dell'animale previa radiocollarizzazione, poi quella della captivazione permanente e, come extrema ratio , l'abbattimento, a condizione che non esista un'altra soluzione valida. Le motivazioni a favore dell'abbattimento in luogo della captivazione permanente. Secondo il TAR il provvedimento presenta ampi brani confessori riguardo all'omesso apprestamento, da parte dell'Amministrazione provinciale, di opere di ampliamento della struttura del Casteller, dove è detenuta l'orsa. L'inadempimento è reputato dal TAR come deprecabile , perché protrattosi sino ad oggi nonostante il notorio contesto dell'incremento della presenza degli esemplari di orso. Con un po' di azzardo si potrebbe paragonare il provvedimento impugnato a uno – fantascientifico – che per evitare le penose condizioni penitenziarie, anche stigmatizzate a livello europeo con condanna dell'Italia, reintroduca la pena di morte per i detenuti umani. L'orsa può essere trasferita. Chiarissimo il TAR sul punto relativo alla praticabilità della misura di trasferimento dell'animale, quale alternativa, materialmente praticabile e più proporzionale, all'abbattimento là dove ritiene che la misura sia in perfetta concorrenza con l'abbattimento. Il TAR evidenzia che già in precedenza l'Amministrazione provinciale aveva trasferito due esemplari di orso in strutture di accoglienza ubicate all'estero, anche riguardo a un orso c.d. orso di Andalo rispetto al quale si lamentava l'estrema pericolosità dell'operazione di trasferimento come oggi si oppone per JJ4 . Da questo punto di vista il provvedimento dell'Amministrazione è carente di istruttoria e di argomentazioni contro il trasferimento. Quanto al tema denaro”, il provvedimento significativamente tace sui costi dei precedenti trasferimenti di orsi e senza considerare la possibilità di chiedere un sostegno finanziario da parte del Ministero o di fare ricorso al c.d. crowfunding da parte di associazioni ambientaliste. Istruttoria da integrare. Il decreto cautelare sospende l'esecutività del provvedimento e dispone di integrare l'istruttoria. La Provincia dovrà fornire la documentazione relativa ai precedenti trasferimenti di orsi in strutture straniere, allegando la documentazione contabile dei relativi costi sostenuti e l'illustrazione delle misure di sicurezza predisposte. Dovranno poi essere prodotti gli accertamenti istruttori relativi alle strutture che si sono proposte per ospitare l'orsa JJ4 e dei preventivi di spesa per il trasferimento. Al Ministero dell'Ambiente è poi imposto di depositare una relazione dalla quale si evinca la disponibilità del Ministero a reperire in tempi brevi una struttura idonea ad ospitare l'orsa nonché l'eventuale disponibilità a concorrere alle spese per il trasferimento. Infine, la Direzione Generale Patrimonio Naturalistico e Mare del Ministero dovrà chiarire per iscritto in ordine alla sussistenza o meno della competenza del Corpo forestale trentino ad emettere le ordinanze CITES. Da abolire il sillogismo automatico. Per quanto il decreto sia interinale e aperto all'integrazione istruttoria, fin da ora il TAR mostra di aborrire il sillogismo orso problematico-indisponibilità struttura di captivazione permanente-indisponibilità struttura alternativa-abbattimento necessitato, perché si perverrebbe a un utilizzo seriale e del tutto sviato dell'istituto previsto dalla legge provinciale n. 9/2018.

Presidente Rocco 1.Va innanzitutto richiamata la circostanza che il Piano d'Azione interregionale per la conservazione dell'Orso bruno sulle Alpi centro-orientali PACOBACE ” - recepito dalla Giunta della Provincia Autonoma di Trento con deliberazione numero 1476 del 13 luglio 2007 e approvato con decreto direttoriale del Ministero dell'Ambiente numero 1810 del 5 novembre 2008 anche ai sensi della disciplina contenuta nel d.P.R. 8 settembre 1997, numero 357, recante il regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche - prevede per il livello di pericolosità 18, correttamente attribuito all'orsa JJ4 peraltro ad oggi non più costituente pericolo per la sicurezza e la pubblica incolumità in quanto attualmente reclusa nella struttura del Casteller a Trento . l'applicazione delle seguenti misure energiche” contemplate dalla lettera k del medesimo PACOBACE, ossia i cattura con rilascio allo scopo di spostamento e/o radiomarcaggio j cattura per captivazione permanente k abbattimento” Va anche rilevato - come correttamente affermato nello stesso provvedimento qui da ultimo impugnato - che il PACOBACE non fornisce i criteri per scegliere fra le azioni previste” e che deve reputarsi del tutto assodato tra le parti che la misura contemplante il rilascio in libertà con il radiomarcaggio - tra l'altro già in passato applicata a tale animale - non risulta nella specie oggettivamente praticabile, stante l'estrema pericolosità dell'animale medesimo, che da ultimo ha aggredito e ucciso un essere umano 2. Posto ciò, con il provvedimento qui da ultimo impugnato si perviene alla decisione dell'abbattimento dell'orsa JJ4 mediante una corposa e articolata motivazione, che è qui utile richiamare nei suoi passaggi salienti considerato che al fine di dettagliare nello specifico l'applicazione del capitolo 3 del PACOBACE Criteri e procedure d'azione nei confronti degli orsi problematici e d'intervento la Giunta provinciale con deliberazione numero 1091 del 25.06.2021 ha adottato le Linee guida per l'attuazione della legge provinciale numero 9/2018 e dell'articolo 16 della direttiva Habitat, giudicate da ISPRA considerato, che le citate Linee guida” riconoscono al capitolo 5.2.1 che … la cattura per radiocollarizzazione costituisce una misura certamente valida per il monitoraggio intensivo degli esemplari ed è propedeutica rispetto ad altre azioni quali ad esempio la dissuasione , ma non può essere considerata misura atta a gestire il pericolo e per tutelare l'incolumità delle persone.” visto che le stesse ritengono preferibile che per gli orsi classificati nei livelli più alti della pericolosità sia adottata la misura dell'abbattimento, ed in particolare che recitano quanto segue La PAT si è dotata di strutture atte al recupero e alla captivazione temporanea o permanente di orsi sin dall'inizio della fase di gestione ordinaria. In particolare, il recinto del Casteller è stato realizzato nel 2007 per ospitare sia orsi bisognosi di essere recuperati alla vita selvatica sia eventuali orsi problematici, catturati al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica, in applicazione delle deroghe al regime di protezione che li caratterizza o in base ad ordinanze contingibili ed urgenti per motivi di sicurezza pubblica emanate dal Presidente della Provincia. Il recinto del Casteller è stato dotato, fin dalla costruzione, di barriere fisiche ed elettriche, proprio in quanto destinato ad accogliere esemplari di orso di provenienza selvatica, anche catturati a seguito di eventi che il PACOBACE classifica come caratterizzati da elevati livelli di problematicità. Il numero di esemplari che il recinto è stato fin dall'origine destinato ad ospitare, e per cui quindi si sono acquisiti i pareri e le autorizzazioni di Ispra e del Commissariato del Governo, è pari a tre. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare ha compartecipato al finanziamento del citato recinto, anche in relazione al fatto che lo stesso doveva almeno teoricamente avere valenza sovraprovinciale arco alpino italiano . Nel dettaglio, il Casteller è composto da un'area esterna, dell'ampiezza complessiva di circa 8.000 metri quadrati, e da un'area interna, di circa 100 metri quadrati, dove sono ubicate le tane artificiali. L'area esterna, completamente boscata, è suddivisa in tre settori, che possono essere anche posti in comunicazione fra di loro.”. E ancora Va sottolineato che a quanto risulta il Casteller è l'unica struttura presente nella zona alpina, compresi i paesi di confine, attualmente autorizzata a detenere orsi problematici di origine selvatica. Non si è a conoscenza dell'esistenza di strutture con tali precise finalità e caratteristiche neanche nel resto d'Europa, a parte rarissime eccezioni. A questo riguardo va ribadito che, nei territori degli stati europei in cui è presente l'orso, le popolazioni di plantigradi sono gestite solitamente prevedendo l'abbattimento degli animali problematici/pericolosi e non la captivazione a vita degli stessi. La soluzione dell'abbattimento è infatti ritenuta preferibile in gran parte dell'Europa in considerazione delle seguenti valutazioni di carattere tecnico - orsi nati in libertà e abituati a muoversi a propria discrezione su spazi nell'ordine di grandezza di centinaia di kmq non possono trovare una situazione che replichi la medesima condizione in un'area delimitata, per quanto vasta essa possa essere - gli orsi in cattività possono vivere molto più a lungo che in natura sino a 30-40 anni ciò comporta previsioni di custodia molto impegnative sotto tutti i punti di vista, a cominciare dal numero di esemplari che potrebbe essere necessario custodire già nel breve-medio periodo e dal relativo impegno in termini di realizzazione e gestione di strutture di contenimento - la gestione degli orsi di origine selvatica in spazi contenuti implica, soprattutto nelle prime fasi di ambientamento, frequenti problemi di interazione tra gli stessi salvo in alcune fasi, in natura gli orsi bruni conducono vita solitaria che possono sfociare in aggressioni comportanti danni fisici e/o uccisioni - in ogni caso, per gli esemplari che trascorrono del tempo entro tali strutture non è possibile una nuova liberazione nell'ambiente naturale, dato il grado di assuefazione all'uomo che forzatamente determina la loro captivazione - i costi da sostenere per realizzare e manutenere strutture in grado di contenere orsi di origine selvatica sono molto alti essi non sono sostenibili nel medio-lungo periodo, avuto riguardo al fatto che il numero di animali coinvolti potrebbe crescere costantemente, di pari passo con la crescita della popolazione esistente in natura.” - considerato che il Centro del Casteller, di proprietà della Provincia autonoma di Trento e gestito dalle strutture dipendenti dal Dipartimento protezione civile, foreste e fauna, è dotato di un recinto suddiviso in tre settori, indipendenti ma eventualmente tra loro comunicanti, per la collocazione e la captivazione di orsi e lupi, dei quali uno è occupato stabilmente dall'orso M49 e gli altri devono essere necessariamente lasciati disponibili per la collocazione temporanea di ulteriori esemplari in situazioni di emergenza o per la cura e la riabilitazione in funzione del loro successivo rilascio a vita libera - considerato che uno dei due settori, liberi fino alla data del 16 aprile 2023, è ora occupato dall'orsa JJ4, per la quale non è in alcun modo prefigurabile una reimmissione in natura, e che tale occupazione preclude la possibilità che tale medesimo settore sia occupato da esemplari di orso e lupo che dovessero necessitare di cure riabilitative per la loro reimmissione a vita libera, come già avvenuto nel 2022 con l'orso M78 - considerato inoltre che deve ritenersi prioritario assicurare all'orso M49, ormai stabilmente ricoverato da tempo nel centro del Casteller, uno spazio il più ampio possibile, al fine di garantirgli le migliori condizioni di vita, consentendogli, quando possibile, di occupare più di un settore del recinto - considerato quanto sopra riportato del parere di ISPRA e per altro anche nel Rapporto MUSE - ISPRA 2021 in relazione alla possibile aggressività tra esemplari diversi di orsi, di per sé problematici e pericolosi, quando obbligati a stretta vicinanza, se non diretta condivisione di uno stesso spazio fisico - considerato pertanto che non vi sono le condizioni per assicurare la captivazione permanente dell'esemplare JJ4 al centro del Casteller e considerato che in Provincia di Trento non esiste un'altra struttura idonea a garantire la custodia in sicurezza di tale esemplare di orso, altamente pericoloso - visto anche il documento denominato Orsi problematici in provincia di Trento conflitti con le attività umane, rischi per la sicurezza pubblica e criticità gestionali. Analisi della situazione attuale e previsioni per il futuro”, datato gennaio 2021 e predisposto da ISPRA in collaborazione con il Museo delle scienze di Trento MUSE , nel quale si afferma che Considerato che nei prossimi cinque anni si prevede l'insorgere di nuovi individui che richiederanno la rimozione, si ritiene la captivazione non sostenibile per la gestione degli orsi problematici a medio e lungo termine, data la scarsità di spazi e risorse, e le evidenti difficoltà nel garantire il benessere degli animali” - evidenziato che lo stato di conservazione dell'orso bruno in Trentino è costantemente monitorato e documentato con i rapporti annuali, dai quali si evince che la condizione della popolazione risulta in continuo miglioramento. L'ultimo Rapporto Grandi carnivori 2021” è stato inviato ad ISPRA e all'allora Ministero della Transizione ecologica, ora Ministero per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica con nota prot numero 381945 del 6 giugno 2022 anche quale aggiornamento annuale e rendicontazione sintetica riguardo le specie di interesse comunitario”, contenente anche le informazioni per verificare gli effetti cumulativi derivanti dalle rimozioni di orsi problematici, dal momento che la popolazione ursina alpina presente sul territorio nazionale si trova concentrata in Trentino - visto il parere di ISPRA del 12/04/2023 numero 278452, pur riferito all'orso MJ5, secondo cui l'analisi demografica condotta sulla popolazione e riportata nel rapporto ISPRA-MUSE 2021 evidenzia che la rimozione dell'individuo non comporta alcun significativo impatto sulla popolazione di orsi bruni delle Alpi centro orientali” - ritenuto che tale considerazione, a fronte dello stato della popolazione trentina di orsi, testimoniato dagli annuali rapporti della Provincia e bene analizzato anche all'interno delle citate Linee guida, che dimostrano il pieno successo del progetto Life Ursus, in relazione agli indici di riproduzione e alla consistenza attuale della popolazione di orso, largamente superiore a quella individuata quale popolazione minima vitale PMV indicata nello studio di fattibilità del progetto stesso, sia egualmente valida anche per l'orsa JJ4, per altro già rimossa dalla vita selvatica, a causa della sua eccezionale pericolosità per la sicurezza e la salute pubblica - ritenuto quindi l'abbattimento la modalità di rimozione da applicare all'esemplare di orso denominato JJ4, considerato peraltro che tale azione non pregiudica il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della popolazione della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale - ritenuto che, in alternativa all'abbattimento dell'esemplare JJ4, l'opzione di un suo eventuale trasferimento in altro sito esterno al territorio della Provincia Autonoma di Trento, come rappresentato dalla disponibilità avanzata da alcuni soggetti, rappresenti un'opzione non ragionevolmente percorribile a fronte dei moniti, puntuali e fondati su argomentazioni scientifiche, espressi da ISPRA nel suo parere, che mette in guardia i soggetti responsabili della decisione del trasferimento in primis, la Provincia di Trento che detiene in custodia l'esemplare JJ4 e che dovrebbe avviare le procedure del suo trasferimento dal valutare con attenzione ogni elemento che possa comportare rischi di fuga dell'animale, stante il comportamento particolarmente aggressivo mostrato dall'orsa JJ4 - considerato quindi che ISPRA richiama con fermezza tutti coloro, che si trovano in un certo qual modo a dover tutelare l'incolumità pubblica rispetto a possibili nuove aggressioni di JJ4, a valutare con attenzione la sorte dello stesso, si ritiene che, in via precauzionale per la salute e l'incolumità pubblica, sia ragionevole abbattere l'animale, anziché accettare anche il minimo rischio che lo stesso possa nuovamente venire a contatto con una persona, anche nell'ambito di tutte le fasi operative finalizzate all'eventuale trasferimento dello stesso in altro luogo - in ogni caso, va considerato che ad oggi la Provincia non dispone di una concreta alternativa prefigurata nei decreti cautelari del Presidente del TRGA di Trento numero 19 e numero 20 del 2023, ossia quella di un eventuale trasferimento dell'orsa JJ4 in altro sito esterno alla Regione Trentino – Alto Adige/ Südtirol, anche estero, che inderogabilmente offra elevati standard per le esigenze di sicurezza e di incolumità per i suoi frequentatori, nonché per gli operatori e per chi dovesse procedere con le operazioni di trasferimento - considerato che le comunicazioni di disponibilità, provenienti da soggetti esterni alla provincia, ad accogliere JJ4 in diverse strutture nazionali Zoo Safari di Fasano ed estere Ma'Wa for Nature and Wildlife in Giordania, Gnadenhof für Bären Hart bei Füssing in Germania , citate nel parere ISPRA di data 20 aprile 2023, rappresentano, ad oggi, generiche e sommarie dichiarazioni di presa in carico dell'esemplare pericoloso di cui si discute - considerato tra l'altro che tali comunicazioni di disponibilità non specificano altresì alcun percorso delineato e certo circa la loro realizzabilità sia in termini temporali che fattuali soprattutto legati alla sicurezza e incolumità delle persone, con riferimento a quanto richiesto dalla normativa in materia che vede il Nucleo Carabinieri CITES quale organo competente a rilasciare le relative autorizzazioni e sia in termini di assunzione dei relativi costi, ed in questo momento non fanno altro che frapporsi alla speditezza dell'azione amministrativa, fermo restando quanto esposto da ISPRA circa la responsabilità – unica – del soggetto competente ad adottare l'eventuale decisione al trasferimento”. 3. Tutto ciò doverosamente premesso, va innanzitutto rilevato che, a differenza di quanto affermato nel § 5.2.1. delle surriferite Linee Guida approvate dalla Giunta Provinciale, non appare corretta l'interpretazione secondo cui la captivazione permanente degli orsi problematici sia misura in tutti i casi assolutamente recessiva rispetto a quella dell'abbattimento, posto che la sovrastante disciplina di legge pretesamente attuata dalle Linee Guida medesime, ossia l'art. 1, comma 1, della l.p. 11 luglio 2018, numero 9 - in tali termini ravvisata costituzionalmente legittima con sentenza della Corte Costituzionale 22 settembre 2019, numero 215 - testualmente ed inequivocabilmente dispone - per quanto qui segnatamente interessa - che il Presidente della Provincia” può autorizzare il prelievo, la cattura o l'uccisione” dell'animale a condizione che non esista un'altra soluzione valida e che il prelievo non pregiudichi il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della popolazione della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale”. Fermo restando che nel caso di specie è indiscutibile che l'uccisione dell'orsa JJ4, ove attuata, invero non determinerebbe - di per sé, trattandosi di un solo esemplare di orso - il venir meno dell'attuale stato di conservazione soddisfacente della popolazione della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale”, pare peraltro di rilevare la non casualità della circostanza che la surriportata disposizione di legge, come del resto la predetta lettera k del PACOBACE, nell'enumerare le diverse ipotesi di misure al riguardo adottabili, le enuncia mediante un ordine di priorità e di gravità che non può rimanere senza significato ossia deve essere dapprima disaminata dal decisore la praticabilità del rilascio dell'animale previa radiocollarizzazione come si è detto innanzi, rigorosamente esclusa nel caso di specie , poi quella della captivazione permanente e - da ultimo, i n tale sequenza - quella dell'abbattimento, a condizione che non esista un'altra soluzione valida”, laddove l'ulteriore e predetta condizione della necessità della conservazione soddisfacente della specie” nel territorio di riferimento non va dunque intesa come assorbente della condizione precedente, ma come congiunta ad essa. 4. Ma, anche a prescindere da ciò, se il complessivo impianto motivazionale del provvedimento qui impugnato fornisce comunque una formale contezza circa la sussistenza di non evanescenti ragioni che allo stato attuale fattualmente impedirebbero la captivazione permanente dell'animale di cui trattasi nella struttura del Casteller, ampi brani della motivazione medesima risultano paradossalmente confessori circa l'omesso apprestamento da parte dell'Amministrazione provinciale - ma, parrebbe, anche da parte dello Stato comunque coinvolto finanziariamente nell'iniziativa - di opere di ampliamento della struttura medesima inadempimento, questo, deprecabilmente protrattosi a tutt'oggi pur nel notorio contesto del consistente e del tutto incontrollato incremento della presenza degli esemplari di orso nel territorio provinciale ad oggi prevalentemente nel Trentino occidentale e la cui diffusione massiva anche nel Trentino orientale mediante i cc.dd. corridoi faunistici” proposti da talune associazioni animaliste non risolverebbe, bensì aggraverebbe - sia detto per inciso - l'attuale problema determinato dall'incontestabile eccedenza del numero di orsi rispetto alla sostenibilità propria di un contesto ampiamente antropizzato, estendendolo a tutto il territorio provinciale, con conseguente incremento dei rischi per la sicurezza e la pubblica incolumità, nonché per la stessa integrità del tessuto economico . 5. La misura del trasferimento dell'animale - la cui soppressione, quindi, non può ragionevolmente e legittimamente conseguire da una carenza strutturale del Casteller confessoriamente addebitabile alla stessa Provincia - in altra idonea struttura collocata nel territorio nazionale, ovvero anche in uno Stato estero, si configura invero in tale contesto quale misura extra ordinem rispetto a quella della captivazione permanente al Casteller nonché a quella estrema dell'abbattimento. Circa la materiale praticabilità di tale misura di trasferimento - che nell'ultimo parere reso dall'ISPRA in data 20 aprile 2023 e depositato nel procedimento pendente sub R.G. 49/2023 presso questo stesso Tribunale per il caso di specie risulta in sé ammissibile e, dunque, posta su di un piano di perfetta concorrenza con quella dell'abbattimento - il provvedimento impugnato, ancorchè recante - come si è detto – una corposa motivazione, risulta sul punto carente nell'istruttoria e nell'esposizione degli argomenti che ne impedirebbero l'esecuzione. Innanzitutto, è fatto notorio che la stessa Amministrazione provinciale nel corso del 2021 ha trasferito due esemplari di orso, già a lungo rinchiusi al Casteller e analogamente problematici”, in strutture di accoglienza ubicate all'estero si tratta, rispettivamente, dell'orsa DJ3 trasferita in una riserva tedesca e dell'orso M57 trasferito a sua volta in una riserva ungherese. Va anche rimarcato che la genitrice della stessa JJ4, Jurka - direttamente proveniente dalla Slovenia e analogamente esemplare problematico” - secondo notizie apprese dalla stampa e sin qui non smentite, è stata a sua volta trasferita in Germania sin dal 2010, sempre a cura della Provincia. Viene ora invocata a supporto dell'impossibilità del trasferimento di JJ4 nelle stesse ovvero in altre consimili strutture ragioni che si fondano asseritamente su generiche e sommarie dichiarazioni di presa in carico dell'esemplare pericoloso di cui si discute”, senza peraltro dare evidenza di accertamenti istruttori compiuti al riguardo. Viene ora invocata pure quale impedimento l'estrema pericolosità dell'operazione che determinerebbe in capo al soggetto decisore, ossia alla stessa Amministrazione provinciale, una sua responsabilità in caso di incidenti impedimento, questo, che evidentemente non è stato ritenuto sussistente per i predetti casi di trasferimento, a cominciare dal dianzi citato orso M57, il c.d. orso di Andalo”, notorio autore in tale località dell'aggressione ad un carabiniere che riportò gravi ferite al tronco e il cui rilascio in libertà era stato nondimeno ritenuto possibile dalla Sez. III^ del Consiglio di Stato con l'invero sorprendente sua sentenza numero 7366 del 3 novembre 2021, resa in riforma dell'opposta sentenza numero 55 dd. 16 aprile 2021 di questo stesso Tribunale e che le associazioni animaliste ora tutte impegnate a sostenere la praticabilità della captivazione definitiva di JJ4, sia pure in ambito spazialmente più esteso rispetto a quello del Casteller avevano a quel temporalmente approvato ponendo in tal modo e di fatto la sicurezza e la pubblica incolumità in posizione recessiva rispetto a quella della libertà dell'animale, ancorchè probatamente pericoloso. Il provvedimento impugnato individua un'altra remora nel trasferimento di JJ4 in altra struttura, se estera, con riferimento a quanto richiesto dalla normativa in materia che vede il Nucleo Carabinieri CITES quale organo competente a rilasciare le relative autorizzazioni”. Questo assunto necessità di un puntuale riscontro istruttorio. Il presupposto e già citato parere dell'ISPRA del 20 aprile 2023, da cui muove il provvedimento impugnato, di per sé genericamente riconduce il rilascio delle autorizzazioni di cui trattasi alla competenza non già di un periferico Nucleo Carabinieri CITES, ma di un organo centrale costituito presso l'attuale Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ai sensi della l. numero 150 del 1992 , ossia la Commissione Scientifica CITES. Per contro, l'art. 2, lett. f , del vigente Nuovo regolamento del Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento art. 67 della legge provinciale 3 aprile 1997, numero 7 approvato con decreto del Presidente della Provincia 21 luglio 2008, numero 27-134/Leg riconduce alla competenza del Corpo medesimo ogni altra attività non ricompresa nelle lettere precedenti di questo comma riconducibile alle funzioni del Corpo o comunque assegnata allo stesso dalla Provincia autonoma di Trento, ivi compresi i servizi di polizia stradale attribuiti dalla legge statale alla polizia provinciale, in relazione ai compiti d'istituto, i controlli e le certificazioni in conformità alla convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione CITES , ai sensi dell' articolo 5, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, numero 150 ”. A sua volta, tale fonte legislativa statuale dispone che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che detengono esemplari degli animali selvatici e delle piante di cui all'articolo 1, comma 1, devono farne denuncia agli uffici del Corpo forestale dello Stato” - oggi Carabinieri Forestali, a' sensi del d.lgs. 19 agosto 2016 numero 177 - o a quelli dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, abilitati, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, ad effettuare controlli e certificazioni in conformità alla citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, numero 874 . I suddetti uffici rilasciano apposita ricevuta, previa verifica della regolarità dell'importazione a suo tempo avvenuta”. In effetti, il surriferito rinvio operato dalla fonte regolamentare trentina a quella legislativa statuale attiene ad un'attività amministrativa diversa da quella qui in discussione. A questo punto, tuttavia, va rilevato che il comma 3 dello stesso art. 1 della l. numero 150 del 1992 risulta viceversa pertinente alla materia qui trattata, posto che in esso si dispone che è fatto obbligo, all'atto dell'importazione o della riesportazione degli esemplari di cui all'articolo 2, ovvero di loro parti o prodotti derivati, di fare apporre dal più vicino ufficio del Corpo forestale dello Stato o dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, abilitato ai sensi del comma 1 del presente articolo, i necessari visti sulle licenze di importazione ed esportazione e sui certificati di importazione e riesportazione in conformità alla citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, numero 874 ”. E' questa, dunque, la competenza amministrativa rilevante per il caso di specie, e per conseguenza necessita acclarare se nel territorio della Provincia Autonoma di Trentino essa è in concreto svolta da un Nucleo Carabinieri Forestali CITES, ovvero dal Corpo forestale trentino a ciò abilitato da un apposito decreto ministeriale. Concludendo sul punto, allo stato va precisato che dalla consultazione del sito web del Raggruppamento CITES dell'Arma dei Carabinieri non consta la presenza nel territorio della Provincia Autonoma di Trento di un Nucleo Carabinieri CITES, mentre per la finitima Provincia Autonoma di Bolzano si ricava la notizia che le relative funzioni sono esercitate da quel Corpo forestale provinciale. Quanto al costo dell'eventuale trasferimento, nel provvedimento impugnato si rinviene un fugace accenno al riguardo, senza peraltro qualsivoglia sua quantificazione, neppure con riferimento ai costi sostenuti per i predetti due trasferimenti di DJ3 e di M47, sulla cui avvenuta effettuazione - anzi - significativamente si tace senza sottacere, poi, che neppure è stata valutata la richiesta per un eventuale sostegno finanziario da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica che da notizie di stampa parrebbe essersi nel contempo attivato per la ricerca di un sito anche estero per ospitare JJ4 , ovvero di un ricorso al c.d. crowdfunding da parte delle associazioni ambientaliste perlomeno doveroso, specialmente per tutti coloro che, senza risiedere in Trentino e senza quindi subire i disagi discendenti dall'eccessiva presenza degli orsi in tale territorio, si dichiarano comunque favorevoli alla loro conservazione in vita - per così dire - anche a prescindere” . 6. Più in generale, se è assodato che la soluzione - qualunque essa sia - della vicenda di JJ4 non può identificarsi con la soluzione dell'intero problema dell'attuale sovrabbondanza di orsi nel territorio provinciale, allo stesso tempo la legittimazione di un automatico sillogismo motivazionale orso problematico di cui al numero 18 PACOBACE - indisponibilità locale di una struttura di captivazione permanente - indisponibilità a ricercare altrove un'altra struttura – abbattimento inderogabilmente necessitato” condurrebbe per forza di cose ad un utilizzo seriale e del tutto sviato dell'istituto proprio della l.p. numero 9 del 2018, nei suoi effetti non dissimile a quello già censurato da questo stesso Tribunale, con riguardo al pur diverso istituto dell'ordinanza contingibile e urgente di cui all'art. 52, comma 2, dello Statuto di autonomia speciale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol, all' art. 18, comma 2, della l.r. 4 gennaio 1993, numero 1 e all' art. 62, comma 4, della l.r. 3 maggio 2018, numero 2 mediante la sua sentenza numero 150 del 29 settembre 2021 recante l'annullamento della delibera della Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Trento numero 1091 del 25 giugno 2021 avente ad oggetto l'approvazione delle Linee guida per l'attuazione della legge provinciale numero 9/2018 e dell'art. 16 della direttiva habitat” limitatamente alle disposizioni dei paragrafi 5.3.1 e 6 delle Linee guida medesime. Giova evidenziare a questo proposito, che tale statuizione giudiziale, essendo stata confermata con sentenza numero 1937 del 17 marzo 2022 resa dalla Sezione IV del Consiglio di Stato , è passata in giudicato. 7. Va rilevato che a' sensi dell' art. 56, comma 2, ultimo periodo, c.p.a il Presidente del T.A.R., al fine dell'emissione del proprio provvedimento cautelare monocratico, può ove ritenuto necessario … fuori udienza e senza formalità” sentire anche separatamente, le parti che si siano rese disponibili prima dell'emanazione del decreto” e che in tale facoltà può naturalmente ricomprendersi anche l'acquisizione presso le parti, nonché aliunde, di documentazione e di chiarimenti scritti necessari ai fini della decisione di causa cfr. sul punto ad es. il proprio decreto presidenziale 12 luglio 2020, numero 16, parimenti emesso a' sensi dell' art. 56 c.p.a . . In tal senso, pertanto, si dispongono i seguenti incombenti istruttori 1 L'intimata Provincia Autonoma di Trento dovrà depositare agli atti di causa entro le ore12.00 del giorno 11 maggio 2023 a copia di tutta la documentazione disponibile in ordine ai due più recenti trasferimenti di orsi in strutture straniere segnatamente in Germania e in Ungheria da essa attuato, corredata dalla competente certificazione CITES, dalla documentazione contabile dei relativi costi sostenuti e dall'illustrazione delle misure di sicurezza al riguardo predisposte b copia della documentazione di tutti gli accertamenti istruttori sin qui eseguiti in ordine alle strutture italiane e straniere che si sono proposte per ospitare l'orsa JJ4, corredata dai preventivi di spesa per l'eventuale suo trasferimento. 2 Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del Ministro pro tempore, dovrà depositare, sempre entro la data dell'11 maggio 2023, ore 12.00, depositerà presso la Segreteria di questo Tribunale - che provvederà immediatamente a rendere l'atto disponibile nel fascicolo digitale della presente causa - una relazione dalla quale si evinca la disponibilità del Ministero medesimo a reperire in tempi brevi una struttura in Italia o all'estero idonea ad ospitare l'orsa JJ4, nonché l'altrettanto eventuale sua disponibilità a concorrere in parte alle spese per il trasferimento 3 La Direzione Generale Patrimonio Naturalistico e Mare del medesimo Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del Direttore Generale pro tempore, provvederà a depositare, sempre entro la data dell' 11 maggio 2023, ore 12 .00, presso la Segreteria di questo Tribunale - che provvederà immediatamente a rendere l'atto disponibile nel fascicolo digitale della presente causa – un chiarimento scritto in ordine alla sussistenza, o meno, della competenza del Corpo forestale trentino ad emettere le autorizzazioni CITES di cui all' art. 1, comma 3, della l. 7 febbraio 1992, numero 150 , indicando in caso negativo quale ufficio statale esercita tale competenza nel territorio della Provincia Autonoma di Trento. 8. Tutto quanto sin qui esposto induce pertanto questo giudice monocratico, se non altro con riguardo all'evidente irreparabilità del pregiudizio consistente nell'eventuale soppressione dell'orsa JJ4 ove attuata prima della statuizione di questo Tribunale resa nella sede collegiale di cui all' art. 55 c.p.a ., a sospendere interinalmente l'efficacia del provvedimento di abbattimento qui impugnato sino all'esito della camera di consiglio convocata a' sensi dell'articolo del codice di rito testè citato. La moratoria che il provvedimento stesso prevede sino alla data dell'11 maggio 2023 risulta infatti inidonea a sovvenire all'istanza cautelare della parte ricorrente, in quanto riferita alla data della camera di consiglio già a suo tempo fissata da questo stesso Tribunale per l'esame in sede collegiale delle ordinanze contingibili e urgenti nnumero 1 e 2 del 2023 emesse sempre con riguardo all'abbattimento dell'orsa JJ4 dal Presidente della Provincia Autonoma di Trento, già interinalmente sospese nella loro efficacia a' sensi dell' art. 56 c.p.a . da questo stesso giudice monocratico e ora dichiaratamente sostituite dal nuovo provvedimento qui impugnato. In tal senso, quindi, la predetta data dell'11 maggio 2023 non risulta di per sé congruente con la tempistica del nuovo procedimento cautelare contemplata dall' art. 55, comma 5, c.p.a ., e tale circostanza non può che essere ovviata nella presente sede di giudizio monocratico mediante la fissazione di una moratoria più estesa nel tempo e, quindi, del tutto rispondente alle necessità del presente processo. 9. Va da ultimo e sempre in tal senso rilevato che l'atto introduttivo del giudizio proposto avverso il provvedimento qui impugnato è stato notificato in data 28 aprile 2023 e depositato nella stessa data e che pertanto, ai fini dell'osservanza dei termini a difesa delle parti contemplati dall' art. 55, comma 5, c.p.a ., la trattazione dell'incidente cautelare in sede collegiale deve avvenire alla susseguente camera di consiglio dell 25 maggio 2023, ora di rito. P.Q.M. - Accoglie in via interinale, e sino all'esito della camera di consiglio convocata per la disamina in sede collegiale della presente fattispecie, la domanda proposta nella presente sede di giudizio monocratico e avente ad oggetto il decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento numero 10 del 27 aprile 2023 recante Legge provinciale 11 luglio 2018, numero 9. Autorizzazione alla rimozione, tramite abbattimento, dell'esemplare di Orso bruno Ursus arctos identificato in JJ4” - Dispone gli incombenti istruttori descritti al § 7 della parte motiva del presente decreto - Fissa per la trattazione collegiale dell'incidente cautelare la camera di consiglio del 25 maggio 2023, ora di rito, con l'avvertenza che la stessa si svolgerà con le modalità allo stato contemplate dal proprio decreto numero 9 dd. 29 marzo 2023, pubblicato nel sito www.giustizia-amministrativa.it. Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione intimata ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione Trentino - Alto Adige/ Südtirol, Sede di Trento, che provvederà a darne comunicazione alle parti, nonché al Ministro pro tempore dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, per il tramite del suo Capo di gabinetto, Via Cristoforo Colombo numero 44 – 00154 Roma RM, PEC segreteria.capogab@pec.minambiente.it e alla Direzione Generale Patrimonio Naturalistico e Mare del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del Direttore Generale pro tempore, Via Cristoforo Colombo numero 44 – 00154 Roma RM, PEC PNM@pec.mite.gov.it o altra rintracciata dalla Segreteria.