Chi risponde dei danni subiti dal bene oggetto di vendita forzata in caso di successivo fallimento?

Il curatore risponde delle proprie obbligazioni nei confronti dell’aggiudicatario tra cui quella di consegna del bene nello stato in cui si trovava al momento della vendita forzata anche nel caso in cui abbia delegato ad altro soggetto la funzione di custodia dell’immobile rientrante nell’attivo fallimentare, sicché su di lui incombe la prova della non imputabilità a sé o ai suoi ausiliari dell’inadempimento di tale obbligazione.

Una s.r.l. chiedeva l'ammissione allo stato passivo del fallimento di una s.n.c. per il risarcimento dei danni emersi a seguito del trasferimento di un immobile – di proprietà della società poi fallita - nell'ambito di una procedura di esecuzione immobiliare. Il giudice delegato rigettava la domanda, decisione confermata poi anche dal Tribunale in seconde cure. Secondo il Tribunale non emergeva infatti alcuna condotta negligente della curatela posto che, prima che fossero avviate le operazioni di smontaggio e ritiro dei macchinari con lo sgombero del capannone, il complesso aziendale era stato affidato ad un custode, che lo aveva riconsegnato al termine delle predette operazioni, alla presenza dell'opponente. I danneggiamenti lamentati dall'opponente si erano verificati infatti durante le operazioni di smontaggio dei macchinari, erano stati segnalati tempestivamente dalla curatrice all'Autorità Giudiziaria ed erano imputabili a coloro che avevano eseguito le operazioni in questione. La questione è giunta all'attenzione della Corte di Cassazione. La giurisprudenza è già intervenuta sul tema affermando che nella vendita forzata , pur non essendo ravvisabile un incontro di consensi, tra l'offerente ed il giudice, produttivo dell'effetto traslativo, essendo l'atto di autonomia privata incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, l' offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisce il presupposto negoziale dell'atto giurisdizionale di vendita con la conseguente applicabilità delle norme del contratto di vendita non incompatibili con la natura dell'espropriazione forzata, quale l' art. 1477 c.c. concernente l' obbligo di consegna della cosa da parte del venditore . Ne deriva che, in relazione allo ius ad rem pur condizionato al versamento del prezzo , che l'aggiudicatario acquista all'esito dell'iter esecutivo, è configurabile un obbligo di diligenza e di buona fede dei soggetti tenuti alla custodia e conservazione del bene aggiudicato, così da assicurare la corrispondenza tra quanto ha formato l'oggetto della volontà dell'aggiudicatario e quanto venduto. Pertanto, qualora l'aggiudicatario lamenti che l'immobile aggiudicato sia stato danneggiato prima del deposito del decreto di trasferimento, il giudice è tenuto a valutare la censura dell'aggiudicatario medesimo, diretta a prospettare la responsabilità del custode nella specie, della curatela fallimentare che aveva proceduto alla vendita forzata , in base ai principi generali sull'adempimento delle obbligazioni art. 1218 c.c. , per inadeguata custodia del bene posto in vendita, fino al trasferimento dello stesso Cass. civ. 1730/1995 conf. Cass. civ. n. 14765/2014 . Pur dando atto che la fattispecie odierna è parzialmente diversa rispetto a quella già decisa dai precedenti giurisprudenziali citati, resta comunque l' obbligo del curatore , scaturente dall'applicabilità dell' art. 1477 c.c. anche alla vendita forzata, di consegna del bene nello stato in cui si trovava al momento della vendita. In altre parole, nel caso dell'esecuzione immobiliare pendente alla data del fallimento e proseguita in assenza di creditore fondiario per esservi necessariamente subentrato il curatore art. 107, comma 6, l. fall . è quest'ultimo che, quale amministratore del patrimonio fallimentare , diviene custode del bene a partire dalla data di apertura della procedura. In conclusione, il curatore risponde delle proprie obbligazioni nei confronti dell'aggiudicatario tra le quali rientra quella di cui all' art. 1477 c.c. , di consegna del bene nello stato in cui si trovava al momento della vendita forzata anche nel caso in cui abbia delegato ad altro soggetto la funzione di custodia dell'immobile rientrante nell'attivo fallimentare, sicché, a norma dell' art. 1218 c.c. , su di lui incombe la prova della non imputabilità a sé o ai suoi ausiliari dell'inadempimento di tale obbligazione . Il ricorso viene dunque accolto e il decreto impugnato viene annullato con rinvio al Tribunale in diversa composizione.

Presidente Cristiano – Relatore Fidanzia Fatti di causa F. s.r.l. chiese l'ammissione allo stato passivo del Fallimento Omissis s.n.c. dichiarato con sentenza del 9.6.2014 del credito di Euro 300.000,00, preteso a titolo risarcitorio. Dedusse a fondamento della domanda di essersi aggiudicata all'asta, in data 21.1.2016, nell'ambito di una procedura di esecuzione immobiliare, promossa nel 2013 nei confronti di Omissis da una banca creditrice, il capannone industriale di cui era proprietaria la società poi fallita che all'atto della consegna, avvenuta dopo circa sei mesi dall'emissione del decreto di trasferimento, l'immobile presentava gravi danneggiamenti che ne pregiudicavano la funzionalità, imputabili a fatto e colpa della curatrice, la quale, oltre ad immetterla tardivamente nel possesso, non aveva ottemperato ai suoi doveri di custode. La domanda fu rigettata dal giudice delegato al Fallimento. Il Tribunale di Lanciano, con decreto del 15.4.2019, ha a sua volta respinto l'opposizione L. Fall., ex art. 98, proposta da F. s.r.l. avverso il provvedimento del G.D Il tribunale ha rilevato in fatto i che nell'ambito della procedura esecutiva avente ad oggetto il capannone di Omissis s.n.c., preesistente alla dichiarazione di fallimento della società e proseguita nella pendenza della procedura concorsuale, il G.E. aveva nominato custode del bene l'esecutato R.A. e aveva delegato alla vendita il Dott. C.A. ii che, aggiudicato l'immobile a F., la procedura si era estinta con provvedimento del G.E. del 17.5.2016, previa approvazione del piano di riparto predisposto dal Dott. C. iii che all'interno del capannone vi erano macchinari industriali ed impianti fisicamente ad esso uniti, facenti parte dell'attivo fallimentare e lasciati in custodia ad R.A., che la curatrice aveva venduto separatamente all'asta e che erano stati aggiudicati alla G. Group s.r.l. in data successiva all'acquisto dell'opponente iv che la curatrice, prima che fossero avviate le operazioni di smontaggio e ritiro dei macchinari eseguite da incaricati della G. Group s.r.l. , e di conseguente sgombero del capannone, aveva provveduto ad affidare temporaneamente il complesso aziendale ad un custode, che glielo aveva riconsegnato al termine delle predette operazioni, alla presenza dell'opponente. Il giudice del merito ha quindi ritenuto che dalle circostanze accertate non emergesse alcuna condotta negligente imputabile alla curatela. In particolare, ha affermato che l'immobile acquistato da F. s.r.l. non era rimasto privo di custodia tra la data di aggiudicazione e quella di consegna e che i danneggiamenti lamentati dall'opponente, verificatisi durante le operazioni di smontaggio dei macchinari, erano stati segnalati tempestivamente dalla curatrice all'Autorità Giudiziaria ed erano chiaramente imputabili a coloro che avevano eseguito le operazioni in questione. F. s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, affidandolo a quattro motivi. Il Fallimento Omissis s.n.c. ha resistito con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. . Ragioni della decisione 1. In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell' art. 366 c.p.c. , sollevata dalla curatela sul rilievo che la tecnica di redazione del ricorso interpolato con l'assemblaggio di documenti non assolverebbe alla sua funzione riassuntiva dell'atto introduttivo, ponendo a carico di questa Corte l'onere di procedere all'integrale lettura di tale atto. 2. E' sufficiente ricordare, a confutazione dell'assunto del Fallimento, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, quando il coacervo dei documenti integralmente riprodotti dal ricorrente è facilmente individuabile ed isolabile e può essere separato ed espunto dall'atto processuale, l'autosufficienza del ricorso, una volta resi conformi al principio di sinteticità il suo contenuto e le sue dimensioni globali, deve essere valutata in base agli ordinari criteri ed in relazione ai singoli motivi cfr. Cass. n. 18363/2015 conf. Cass. 12641/2017 . 2.1.Nella specie i fatti essenziali relativi alla vicenda processuale sono esposti integralmente nel ricorso e i documenti assemblati all'atto dalla ricorrente che sono agevolmente individuabili ed isolabili e, conseguentemente, espungibili dall'atto medesimo svolgono, piuttosto, la funzione irrituale ma non sanzionata da inammissibilità di corroborare le affermazioni in esso contenute. 3. Con il primo motivo la ricorrente lamenta che il tribunale abbia omesso di pronunciare in ordine agli effetti dell'arbitraria, tardiva consegna dell'immobile da parte della curatrice, costituente condotta violativa del decreto di trasferimento del G.E Osserva che il ritardo risultava rilevante e decisivo perché essa, se fosse stata tempestivamente immessa nel possesso del capannone, avrebbe certamente impedito il prodursi degli ingenti danni causati dalla mancata corretta custodia del bene da parte dell'organo della procedura. 3.1 Il motivo, da riqualificare ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5, in quanto ciò che la ricorrente lamenta non è l'omessa pronuncia su una domanda o su un'eccezione, ma l'omesso esame di un fatto, è infondato. 3.1. Il Tribunale di Lanciano ha implicitamente spiegato le ragioni per le quali il bene acquistato all'asta da F. s.r.l. non è stato immediatamente consegnato alla società, laddove ha evidenziato che il complesso aziendale della fallita si componeva anche di beni mobili, macchinari industriali ed impianti fisicamente uniti all'immobile, che avevano però formato oggetto di un successivo e separato bando d'asta e che, una volta aggiudicati, avevano dovuto essere smontati in sostanza, il giudice del merito ha ritenuto che la consegna dell'immobile non potesse essere eseguita se non dopo la vendita e lo sgombero dei beni in questione. 4. Con il secondo motivo F. lamenta violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., artt. 42 e 107, e dell'art. 632 c.p.c. , per aver il tribunale affermato che il provvedimento del G.E., di nomina del custode dell'immobile nella persona dell'esecutato poi fallito, avrebbe continuato ad avere efficacia anche successivamente all'estinzione della procedura esecutiva. La ricorrente osserva in contrario che la sentenza che dichiara il fallimento priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni e che, in caso di pendenza di procedure esecutive alla data del fallimento, il curatore può subentrarvi, mentre, qualora non eserciti tale facoltà, la procedura va dichiarata improcedibile dal G.E. rileva inoltre che, in ogni caso, nella specie l'incarico di custode del fallito doveva ritenersi cessato al più tardi con l'estinzione della procedura esecutiva, tanto che la curatrice aveva successivamente nominato irritualmente quale nuovo custode, lo stesso soggetto cui G. Group s.r.l., società aggiudicataria dei beni mobili, aveva affidato l'incarico di procedere alle operazioni di smontaggio e ritiro assume, ancora, che era comunque onere della curatrice, tramite il custode nominato, del cui operato rispondeva, garantire l'integrità dell'immobile, rientrando tra i compiti del custode quello di sorveglianza dello stato del bene onde evitare che si verifichino danni a terzi o danneggiamenti. 5. Il terzo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., art. 88 e art. 1394 c.c. . La ricorrente deduce che la curatrice ha colpevolmente nominato quale custode l'incaricato della G. Group, ovvero un soggetto in conflitto di interesse, che non poteva assumere al contempo gli obblighi di eseguire le operazioni di smontaggio e sgombero e di garantirne la regolarità e il buon esito. 6. Il quarto motivo prospetta la violazione e/o falsa applicazione dell' art. 1372 c.c. , F., premesso che il contratto stipulato tra la curatela fallimentare e la G. Group s.r.l. non le è opponibile, rileva che il tribunale ha erroneamente ritenuto che la curatela andasse esente da responsabilità perché i danni erano stati causati da terzi, atteso che l'unico soggetto che rispondeva dei danni nei suoi confronti era, per l'appunto, la curatrice. 7. Il secondo e il quarto motivo sono fondati, con assorbimento del terzo. 7.1. Questa Corte Cass. 1730/1995 conf. Cass. n. 14765/2014 , in un caso analogo a quello di specie in cui l'aggiudicatario di un appartamento posto in vendita dal Fallimento aveva chiesto di essere ammesso al passivo per la somma occorrente al risarcimento dei danni provocati all'immobile successivamente alla sua aggiudicazione ha enunciato il seguente principio di diritto Nella vendita forzata, pur non essendo ravvisabile un incontro di consensi, tra l'offerente ed il giudice, produttivo dell'effetto traslativo, essendo l'atto di autonomia privata incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisce il presupposto negoziale dell'atto giurisdizionale di vendita con la conseguente applicabilità delle norme del contratto di vendita non incompatibili con la natura dell'espropriazione forzata, quale l' art. 1477 c.c. , concernente l'obbligo di consegna della cosa da parte del venditore. Ne deriva che, in relazione allo ius ad rem pur condizionato al versamento del prezzo , che l'aggiudicatario acquista all'esito dell'iter esecutivo, è configurabile un obbligo di diligenza e di buona fede dei soggetti tenuti alla custodia e conservazione del bene aggiudicato, così da assicurare la corrispondenza tra quanto ha formato l'oggetto della volontà dell'aggiudicatario e quanto venduto. Pertanto, qualora l'aggiudicatario lamenti che l'immobile aggiudicato sia stato danneggiato prima del deposito del decreto di trasferimento, il giudice è tenuto a valutare la censura dell'aggiudicatario medesimo, diretta a prospettare la responsabilità del custode nella specie, della curatela fallimentare che aveva proceduto alla vendita forzata , in base ai principi generali sull'adempimento delle obbligazioni art. 1218 c.c. , per inadeguata custodia del bene posto in vendita, fino al trasferimento dello stesso . 7.2. La fattispecie odierna è parzialmente diversa rispetto a quella già decisa dalle sentenze sopra citate, atteso che, al momento in cui l'immobile aggiudicato era stato danneggiato, era già intervenuto da tempo il decreto di trasferimento, ma tale circostanza non fa che rendere ancora più stringente l'obbligo del curatore, scaturente dall'applicabilità dell' art. 1477 c.c. , anche alla vendita forzata, di consegna del bene nello stato in cui si trovava al momento della vendita. 7.3. Del tutto errato è il rilievo del tribunale secondo cui, nel caso in esame, la curatrice non avrebbe mai assunto la custodia del capannone aggiudicato, affidata in pendenza della procedura esecutiva all'esecutato poi fallito e, dopo l'estinzione della procedura, ad altro soggetto nominato dalla stessa curatrice. La L. Fall., art. 42, comma 1, prevede infatti che la sentenza che dichiara il fallimento priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento l'art. 31 della stessa Legge stabilisce, d'altro canto, che il curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite . 7.4. Ne consegue che anche in un caso, quale quello di specie, di esecuzione immobiliare pendente alla data del fallimento e proseguita in assenza di creditore fondiario per esservi necessariamente subentrato il curatore L. Fall., art. 107, comma 6 è quest'ultimo che, quale amministratore del patrimonio fallimentare, diviene custode del bene a partire dalla data di apertura della procedura. 7.5. Ciò non toglie che, ai sensi della L. Fall., art. 32, egli possa, su autorizzazione del comitato dei creditori, delegare ad altri specifiche operazioni o farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, ma, come precisa la stessa disposizione e come d'altronde prevede la regola generale di cui all' art. 1228 c.c. , sempre sotto la sua responsabilità. 7.6. Si deve pertanto concludere che il curatore risponde delle proprie obbligazioni nei confronti dell'aggiudicatario tra le quali rientra quella di cui all' art. 1477 c.c. , di consegna del bene nello stato in cui si trovava al momento della vendita forzata anche nel caso in cui abbia delegato ad altro soggetto la funzione di custodia dell'immobile rientrante nell'attivo fallimentare, sicché, a norma dell' art. 1218 c.c. , su di lui incombe la prova della non imputabilità a sé o ai suoi ausiliari dell'inadempimento di tale obbligazione. All'accoglimento del secondo e del quarto motivo del ricorso conseguono la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa al Tribunale di Lanciano in diversa composizione, che si atterrà ai principi sopra enunciati e statuirà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo e il quarto motivo del ricorso, dichiara infondato il primo e assorbito il secondo cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Lanciano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.