Legittima la revoca della patente disposta due anni dopo la violazione commessa dall’automobilista

I Giudici precisano che la revoca della patente può essere autonomamente adottata nel termine di cinque anni dalla commessa violazione, ossia nel rispetto del termine di prescrizione, non essendo imposti termini di decadenza, e ciò anche in caso di contestazione differita o di mancato ritiro immediato del documento di guida da parte degli organi accertatori.

Legittima la revoca della patente , anche se disposta a scoppio ritardato dalla Prefettura, cioè anche se ufficializzata a quasi due anni dalla violazione commessa dall’automobilista. Decisivo il passaggio in Tribunale in quel contesto, difatti, la Prefettura vede riconosciuta la legittimità del provvedimento con cui era stata disposta la revoca della patente di guida come sanzione accessoria a seguito della violazione - marcia nel senso vietato - del Codice della strada compiuta dall’automobilista. Respinta la visione, accolta dal giudice di pace, secondo cui la misura era stata decisa tardivamente, cioè solo all'esito della definizione del ricorso sulla sanzione principale. In particolare, i giudici del Tribunale sottolineano, innanzitutto, che il conducente è stato sanzionato per aver circolato in senso di marcia vietato su strada extraurbana , e aggiungono poi che «il provvedimento di revoca - disposta ben oltre il termine di novanta giorni dalla contestazione - era stato regolarmente notificato» e sottolineano, infine, che «il Codice della strada non prescrive alcun termine per la notifica del provvedimento di revoca della patente». Di conseguenza, nel caso oggetto del processo, «l’amministrazione non era decaduta dall'esercizio del potere sanzionatorio», sanciscono i giudici del Tribunale. Inutile il ricorso proposto in Cassazione dall’automobilista, che vede confermata la legittimità della misura con cui la Prefettura gli ha ufficializzato la revoca della patente. Il legale che rappresenta l’automobilista osserva che « la violazione principale è stata commessa» nel novembre del 2017 mentre « la revoca della patente è stata disposta solo quasi due anni dopo », cioè nel settembre del 2019, e quindi «ben oltre un termine ragionevole, non potendosi rimettere alla discrezionalità dell’amministrazione la scelta dei tempi di applicazione delle sanzioni, siano esse principali o anche solo accessorie». I Magistrati ricordano che il Codice della strada dispone che sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli di autostrade e strade extraurbane principali è vietato invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, nonché percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito, e in caso di violazione di tale disposizione è prevista una sanzione pecuniaria, con annessa sanzione accessoria della revoca della patente di guida. In questo quadro si inserisce una precisazione importante «il procedimento per l'adozione della misura accessoria è autonomamente disciplinato dal Codice della strada , prevedendo che l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge prevede la revoca del titolo di guida, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al Prefetto del luogo ove è stata commessa la violazione» e il Prefetto, previo accertamento delle condizioni di legge, «emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla Prefettura». Per quanto concerne la tempistica, i Giudici ribadiscono che « la revoca della patente può essere autonomamente adottata nel termine di cinque anni dalla commessa violazione - ossia nel rispetto del termine di prescrizione -, non essendo imposti termini di decadenza previsti invece per l'applicazione della sanzione principale e ciò anche in caso di contestazione differita o di mancato ritiro immediato del documento di guida da parte degli organi accertatori».

Presidente Manna – Relatore Fortunato Ragioni in fatto e in diritto della decisione 1. La Prefettura di […] ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di pace che, in accoglimento dell'opposizione di R.Q., aveva annullato la revoca della patente di guida disposta a carico dell'opponente quale sanzione accessoria della violazione degli articolo 176 CDS, sostenendo che la misura era stata tardivamente disposta solo all'esito della definizione del ricorso sulla sanzione principale. Il Tribunale, riformando integralmente la prima decisione, ha premesso che l'opponente, sanzionato in data 26.11.2017 per aver circolato su strada extraurbana in senso di marcia vietato, aveva impugnato sia la successiva l'ordinanza ingiunzione, confermata dal Giudice di Pace di Perugia, sia la sanzione accessoria della revoca della patente, adottata il 15.11.2019, dolendosi unicamente del fatto che tale revoca era stata adottata ben oltre il termine fissato dalla L. numero 241 del 1990, articolo 2, pari a gg. 90 dalla contestazione. Ha poi dato atto che il provvedimento di revoca era stato regolarmente notificato e che non era in discussione la legittimità della sanzione principale, ha ricordato che l'articolo 219, comma 2, CDS non prescrive alcun termine per la notifica del provvedimento di revoca della patente e che, pertanto, l'amministrazione non era decaduta dall'esercizio del potere sanzionatorio. La cassazione della sentenza è chiesta da R.Q. sulla base di due motivi di ricorso. La Prefettura di […] ha depositato memoria ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza pubblica. 2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione della  L. numero 241 del 1990, articolo 2. Si assume che la violazione principale era stata commessa in data omissis , mentre la revoca era stata disposta solo due anni dopo, in data 11.9.2019, ben oltre un termine ragionevole, non potendosi rimettere alla discrezionalità dell'amministrazione la scelta dei tempi di applicazione delle sanzioni, siano esse principali o anche solo accessorie. Il motivo è inammissibile ai sensi dell' articolo 360 bis numero 1 c.p.c. L'articolo 176, comma 1, lettera a , CDS dispone che sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di cui all'articolo 175, comma 1, è vietato invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, nonché percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito. La violazione è punita con la sanzione pecuniaria compresa tra Euro 2046 ed Euro 8186 e con la sanzione accessoria della revoca della patente di guida e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. Il procedimento per l'adozione della misura accessoria è autonomamente disciplinato dal successivo articolo 219 CDS, prevedendo che l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge prevede la revoca, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni di legge, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia incaricato dell'esecuzione. Dell'ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Secondo il costante orientamento di questa Corte la revoca può essere autonomamente adottata nel termine di cinque anni dalla commessa violazione - ossia nel rispetto del termine di prescrizione - non essendo imposti termini di decadenza previsti invece per l'applicazione della sanzione principale e ciò anche in caso di contestazione differita o di mancato ritiro immediato del documento di guida da parte degli organi accertatori Cass. 15694/2020 Cass. 7026/2019 Cass. 8185/2003 Cass. 10373/2006 Cass. 3832/2001 , essendosi ripetutamente esclusa l'applicazione del diverso termine di conclusione dei procedimenti amministrativi di cui alla L. numero 241 del 1990 , sull'assunto che la disciplina delle sanzioni amministrative è integralmente contenuta nella L. numero 689 del 1981 Cass. 31239/2021 Cass. 21706/2018 Cass. 4363/2015 Cass. 8763/2010 . 3. Il secondo motivo denuncia la violazione della Cost., articolo 24, 2907, comma 1 , c.c. e 99 c.p.c. , sostenendo che l'amministrazione non aveva contestato la tardività dell'applicazione della sanzione accessoria, per cui la questione non era più esaminabile in appello. Il motivo è inammissibile ai sensi dell' articolo 360 bis numero 1 c.p.c. La questione devoluta in appello non investiva la sussistenza della responsabilità del sanzionato per la violazione principale, né circostanze di fatto discusse in giudizio, ma esclusivamente l'individuazione della disciplina applicabile riguardo all'eventuale sussistenza di un termine di decadenza per l'adozione della revoca. Su tali profili non poteva incidere l'atteggiamento difensivo dell'amministrazione, né era invocabile il principio di non contestazione, che - per la specifica finalità cui esso assolve - ha riguardo a fatti storici sottesi a domande ed eccezioni da intendersi in senso sostanziale, imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte o, per converso, all'attore di prendere posizione sui fatti modificativi o estintivi allegati dal convenuto , determinando effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente Cass. 21403/2022 Cass. 5172/2020   Cass. 15658/2013 . Tale effetto non si produce riguardo alle norme applicabili alla fattispecie concreta, che è compito cui è tenuto esclusivamente il giudice e che questi è tenuto ad individuare senza essere vincolato alle richieste, alle deduzioni difensive o alle contestazioni delle parti. Il ricorso è - in conclusione - inammissibile. Nulla sulle spese, non avendo la Prefettura svolto difese. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13 , comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.