La legge numero 50/2023 di conversione, con modificazioni, del d.l. numero 20/2023 c.d. decreto Cutro recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare è stata pubblicata sulla G.U. del 5 maggio 2023, numero 104.
Il testo del d.l. numero 20/2023 ha subito alcune modificazioni durante la fase di conversione in legge, come risulta dal testo coordinato pubblicato, unitamente alla legge di conversione numero 50/2023, sulla G.U. del 5 maggio 2023, numero 104. Flussi di ingresso legale e permanenza dei lavoratori stranieri. Il testo prevede, per il triennio 2023-2025, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per motivi di lavoro articolo 1 d.l. numero 20/2023 e misure per la semplificazione e accelerazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro articolo 2 d.l. numero 20/2023 . Sono inoltre previste disposizioni in tema di ingresso e soggiorno al di fuori delle quote articolo 3 d.l. numero 20/2023 , in materia di durata del permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare articolo 4 d.l. numero 20/2023 e di conversione dei permessi di soggiorno per minori stranieri non accompagnati articolo 4-bis d.l. numero 20/2023 . L'articolo 5 d.l. numero 20/2023 detta disposizioni sull'ingresso dei lavoratori nel settore agricolo e contrasto delle agromafie e modifiche al sistema di accoglienza articolo 5-ter d.l. numero 20/2023 . Sono poi previste misure straordinarie in materia di gestione dei centri per migranti articolo 6 d.l. numero 20/2023 . Prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare. Il Capo II introduce disposizioni in materia di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare con modifiche al d.lgs. numero 286/1998 e l'introduzione dell'articolo 12-bis d.l. numero 20/2023 che prevede il delitto di «morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina». La nuova fattispecie prevede che «chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o in qualunque modo effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l'ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, è punito con la reclusione da venti a trenta anni se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone. La stessa pena si applica se dal fatto derivano la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone». Sono previste inoltre disposizioni in materia di espulsione e riconoscimento della protezione internazionale articolo 9 d.l. numero 20/2023 , in materia di delitti commessi nei centri o nelle strutture per richiedenti protezione internazionale articolo 9-bis d.l. numero 20/2023 , in materia di cessazione della protezione internazionale articolo 9-ter d.l. numero 20/2023 , per il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri articolo 10 d.l. numero 20/2023 . Infine, il periodo di durata massima del trattenimento dello straniero nei centri di permanenza per il rimpatrio viene esteso con la possibilità di proroga per altri 45 giorni articolo 10-bis d.l. numero 20/2023 .
Legge numero 50/2023 in G.U. del 5 maggio 2023, numero 104 Decreto legge numero 20/2023, testo coordinato in G.U. del 5 maggio 2023, numero 104