La legge n. 50/2023 di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 20/2023 (c.d. decreto Cutro) recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare è stata pubblicata sulla G.U. del 5 maggio 2023, n. 104.
Il testo del d.l. n. 20/2023 ha subito alcune modificazioni durante la fase di conversione in legge, come risulta dal testo coordinato pubblicato, unitamente alla legge di conversione n. 50/2023 , sulla G.U. del 5 maggio 2023, n. 104. Flussi di ingresso legale e permanenza dei lavoratori stranieri. Il testo prevede, per il triennio 2023-2025, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per motivi di lavoro ( articolo 1 d.l. n. 20/2023 ) e misure per la semplificazione e accelerazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro ( articolo 2 d.l. n. 20/2023 ). Sono inoltre previste disposizioni in tema di ingresso e soggiorno al di fuori delle quote ( articolo 3 d.l. n. 20/2023 ), in materia di durata del permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare ( articolo 4 d.l. n. 20/2023 ) e di conversione dei permessi di soggiorno per minori stranieri non accompagnati (articolo 4- bis d.l. n. 20/2023). L' articolo 5 d.l. n. 20/2023 detta disposizioni sull'ingresso dei lavoratori nel settore agricolo e contrasto delle agromafie e modifiche al sistema di accoglienza ( articolo 5- ter d.l. n. 20/2023 ). Sono poi previste misure straordinarie in materia di gestione dei centri per migranti ( articolo 6 d.l. n. 20/2023 ). Prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare. Il Capo II introduce disposizioni in materia di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare con modifiche al d.lgs. n. 286/1998 e l'introduzione dell'articolo 12- bis d.l. n. 20/2023 che prevede il delitto di « morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina ». La nuova fattispecie prevede che «chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o in qualunque modo effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l'ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, è punito con la reclusione da venti a trenta anni se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone. La stessa pena si applica se dal fatto derivano la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone». Sono previste inoltre disposizioni in materia di espulsione e riconoscimento della protezione internazionale ( articolo 9 d.l. n. 20/2023 ), in materia di delitti commessi nei centri o nelle strutture per richiedenti protezione internazionale ( articolo 9- bis d.l. n. 20/2023 ), in materia di cessazione della protezione internazionale ( articolo 9- ter d.l. n. 20/2023 ), per il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri ( articolo 10 d.l. n. 20/2023 ). Infine, il periodo di durata massima del trattenimento dello straniero nei centri di permanenza per il rimpatrio viene esteso con la possibilità di proroga per altri 45 giorni ( articolo 10- bis d.l. n. 20/2023 ).
Legge n. 50/2023; in G.U. del 5 maggio 2023, n. 104 Decreto legge n. 20/2023, testo coordinato; in G.U. del 5 maggio 2023, n. 104