Sfregio permanente al viso: il giudice deve tenere conto della valutazione del perito

Il giudice deve valutare la fattispecie concreta nelle sue specifiche conseguenze. Per la sussistenza del reato, non è richiesto un ripugnante sfiguramento o una sensibile modificazione delle sembianze, ma è sufficiente che ricorra un'alterazione apprezzabile dei lineamenti del viso con effetto sgradevole o di ilarità se non proprio ripugnante.

In una causa relativa alla condanna dell'imputato per il reato di cui agli artt. 582-583 c.p., la Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi sulla fattispecie delle lesioni personali aggravate dallo sfregio permanente . In particolare, nel caso di specie l'imputato lamenta che la Corte d'Appello aveva confermato la sentenza di condanna nei suoi confronti pur avendo il perito, designato su sollecitazione del Procuratore Generale, accertato che la persona offesa aveva riportato delle alterazioni dei tratti del viso visibili anche dal comune osservatore , ma non tali da modificare in modo significativo l'armonia del viso e da determinare una sensazione sgradevole o di ripugnanza da parte dell'osservatore sulla base di tale conclusione, il Procuratore Generale aveva quindi concluso per l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 583, comma 2, n. 4, c.p. ora art. 583- quinquies c.p. . Il ricorso è fondato. Il Collegio, infatti, chiarisce che l'accertamento in giudizio della sussistenza dello sfregio permanente che aggrava il reato di lesioni personali è oggetto della valutazione del giudice di merito , che, nell'affermarlo o nell'escluderlo, dovrà tenere conto di quanto emerso dalla perizia disposta in giudizio. In altri termini, la valutazione del perito non sostituisce quella del giudice a cui è demandato il giudizio in questione, che non è di tipo strettamente tecnico, riguardando piuttosto il gusto normale e la media sensibilità dell'osservatore comune , ma non per questo la valutazione del perito non può essere considerata nella formazione di quel giudizio che deve pur sempre tendere ad interpretare l'aspetto emozionale e sensitivo oggettivizzandolo nell'uomo medio . La corte di merito, invece, nel caso di specie non solo ha ritenuto di by-passare la valutazione del perito senza confrontarsi minimamente con essa, ma ha concluso che dovesse ritenersi integrata la fattispecie aggravata di cui all'art. 583, comma 2, n. 4, c.p. appellandosi alla massima per cui in tema di lesioni personali, integra lo sfregio permanente qualsiasi nocumento che, senza determinare la più grave conseguenza della deformazione, importi un'apprezzabile alterazione delle linee del volto che incida, sia pure in misura minima, sulla funzione estetico fisiognomica dello stesso Cass. n. 27564 del 21/09/2020 , senza affrontare una effettiva valutazione delle ripercussioni delle lesioni in base a dati di fatto adeguatamente valutati. Si tratta, dunque, di valutare la fattispecie concreta nelle sue specifiche conseguenze rilevanti, tenendo conto del principio secondo cui integra lo sfregio permanente qualsiasi nocumento che, senza determinare la più grave conseguenza della deformazione, importi un turbamento irreversibile dell'armonia e dell'euritmia delle linee del viso, con effetto sgradevole o d'ilarità , anche se non di ripugnanza, secondo un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità Cass., n. 32984 del 16/06/2014 . Insomma il giudice può disattendere le valutazioni del perito, ma non può limitarsi a ignorarle sostituendo de plano il proprio convincimento. Parola, ora, al giudice del rinvio.

Presidente Zaza – Relatore Sessa Ritenuto in fatto 1.Con sentenza del 12.5.2022 la Corte di Appello di Cagliari ha, per quanto qui di interesse, confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di M.S., che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 582-583 c.p. . 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo, con l'unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all' art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p. , violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che la corte di appello ha confermato la sentenza di condanna in relazione alla fattispecie delle lesioni aggravate dallo sfregio permanente pur avendo il perito, designato in appello su sollecitazione del Procuratore Generale, accertato che la persona offesa aveva riportato delle alterazioni dei tratti del viso visibili anche dal comune osservatore segnatamente deviazione della piramide nasale, lieve spianamento dello zigomo destro e alterazione della mimica facciale omolaterale causata dalla lesione dei rami nervosi che si mette in evidenza quando L. chiude ovvero stringe gli occhi e chiude la bocca ma non tali da modificare in modo significativo l'armonia del viso e da determinare una sensazione sgradevole o di ripugnanza da parte dell'osservatore. Sulla base di tale conclusione il P.g. aveva quindi concluso per l'esclusione dell'aggravante di cui all' art. 583, comma 2, n. 4 c.p. - ora art. 583-quinquies e per la conseguente declaratoria di prescrizione del reato per essere maturato il temine massimo di prescrizione in relazione al reato non aggravato ai sensi della disposizione testè indicata. Indi, insta per l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 , senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso. Considerato in diritto 1.Il ricorso è fondato. È pur vero che, in tema di lesioni gravissime, la valutazione circa la sussistenza dell'aggravante dello sfregio permanente, inteso come turbamento irreversibile dell'armonia e dell'euritmia delle linee del viso, compete al giudice di merito, chiamato ad esprimere un giudizio che non richiede speciali competenze tecniche, perché ancorato al punto di vista di un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità, e che pertanto tale giudizio non risulta sindacabile in sede di legittimità Sez. 5, n. 22685 del 02/03/2017, Calcagno, Rv, 270137 ove sia sorretto da adeguata motivazione che non manifesti evidenti illogicità o contraddittorietà nel percorso attraverso il quale è giunta alla qualificazione del fatto ma è altrettanto vero che, quando - come nel caso di specie - vi è stato un accertamento tecnico sulla tipologia e sulle conseguenze delle lesioni, esso non può essere trascurato nella dinamica valutativa ove la rappresentazione - tecnica - di esse si risolva in una sorta di fotografia descrittiva che dà conto in maniera puntuale dell'impatto visivo delle ripercussioni evidenziandone anche i risvolti funzionali sull'estetica del volto in altri termini la valutazione del perito non sostituisce quella del giudice a cui è demandato il giudizio in questione, che non è di tipo strettamente tecnico involgendo piuttosto il gusto normale e la media sensibilità dell'osservatore comune, ma non per questo la valutazione del perito non può essere considerata nella formazione di quel giudizio che deve pur sempre tendere ad interpretare l'aspetto emozionale e sensitivo oggettivizzandolo nell'uomo medio. La corte di merito, invece, nel caso di specie, non solo ha ritenuto di by-passare la valutazione del perito - che concludeva per la insussistenza dello sfregio permanente - senza confrontarsi minimamente con essa, ma nell'elencare le conseguenze delle lesioni riportate dalla persona offesa ha anche inserito quelle che hanno determinato un indebolimento dell'organo della masticazione e della respirazione e un'anosmia che non hanno una incidenza diretta sull'aspetto esteriore - o quanto meno di essa non vi è traccia in motivazione non essendosi spiegata la effettiva rilevanza di tali conseguenze ai fini della valutazione in parola. Indi, sulla base di una siffatta elencazione, la corte territoriale, ha concluso che dovesse ritenersi integrata a fattispecie aggravata di cui al n. 4 del comma 2 dell' art. 583 c.p. appellandosi, più che a dati di fatto adeguatamente valutati, ad una massima di una pronuncia di questa Corte - Sez. 5, Sentenza n. 27564 del 21/09/2020, Rv. 279471 - 01 che così recita In tema di lesioni personali, integra lo sfregio permanente qualsiasi nocumento che, senza determinare la più grave conseguenza della deformazione, importi un'apprezzabile alterazione delle linee dei volto che incida, sia pure in misura minima, sulla funzione estetico-fisiognomica dello stesso - attraverso il cui mero richiamo ha inteso chiudere il cerchio sulla valutazione della fattispecie in esame ciò, quindi, senza considerare tutte le implicazioni che la giurisprudenza di questa Corte più in generale richiede riguardo al tema in questione e soprattutto senza confrontarsi con tutte le emergenze processuali, ivi compresa la perizia senza affrontare in definitiva una effettiva, compiuta, valutazione delle ripercussioni delle lesioni in termini di sfregio permanente laddove la locuzione estrapolata dalla massima suindicata, a cui risulta in buona sostanza aggrappata la decisione - un'apprezzabile alterazione delle linee del volto che incida, sia pure in misura minima, sulla funzione estetico-fisiognomica dello stesso - non può risolversi in un'etichetta qualificatoria da adoperare per definire un fatto aggravato dallo sfregio permanete senza essersene prima approfonditi tutti gli aspetti, specifici, rilevanti ai fini di tale qualificazione, nel caso di specie del tutto pretermessi. Si tratta, invece, di valutare la fattispecie concreta nelle sue specifiche conseguenze rilevanti ai fini del giudizio in questione, tenendo conto del granitico orientamento di questa Corte secondo cui integra lo sfregio permanente qualsiasi nocumento che, senza determinare la più grave conseguenza della deformazione, importi un turbamento irreversibile dell'armonia e dell'euritmia delle linee del viso, con effetto sgradevole o d'ilarità, anche se non di ripugnanza, secondo un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità Sez. 5, n. 32984 del 16/06/2014, Sangregorio, Rv. 261653 in applicazione del principio, questa Corte ha ritenuto corretta la sentenza impugnata che aveva ravvisato l'aggravante in questione avendo riguardo ad una cicatrice profonda, lunga 10 cm. e tracciata sulla parte visibile del volto, dalla base del collo fino alla regione mandibolare . In altri termini, assume rilievo qualsiasi segno idoneo ad alterare la fisionomia della persona, ancorché di dimensioni contenute, rispetto ai tratti naturali dei lineamenti, escludendone l'armonia con effetto sgradevole o di ilarità, anche se non di ripugnanza, e compromettendone l'immagine in senso estetico, in rapporto ad un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità nè, a tal fine, rileva la possibilità di eliminazione o di attenuazione del danno fisionomico mediante speciali trattamenti di chirurgia facciale, Sez. 5, n. 26155 del 21/04/2010, Barbetta, Rv. 247892 . In materia di lesioni personali, per la sussistenza dello sfregio permanente, non è richiesto un ripugnante sfiguramento o una sensibile modificazione delle sembianze, ma è sufficiente, ma pur sempre necessario, che ricorra un'alterazione apprezzabile dei lineamenti del viso con effetto sgradevole o di ilarità se non proprio ripugnante. Nel caso in esame manca del tutto a fronte degli specifici rilievi difensivi modulati sulle conclusioni del perito - la necessaria, specifica, valutazione delle alterazioni in termini di apprezzabilità della loro rilevanza rispetto ai lineamenti del viso che si traduca in sgradevolezza o ilarità per l'osservatore medio. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Cagliari, che nel valutare la fattispecie concreta alla luce di tutte le emergenze processuali perizia e altri atti, documenti, fotografie e quant'altro utile ai fini del giudizio , dandone atto in motivazione, vorrà attenersi ai principi di diritto suindicati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Cagliari.