Il Supremo Consesso torna sull’abuso del processo

Con ordinanza numero 11801/2023, la Suprema Corte di Cassazione ha espresso un importante principio di diritto in tema di regolamento di competenza.

Il Collegio ricorda a riguardo che in tema di regolamento di competenza «è inammissibile il ricorso, exarticolo 42 c.p.c., qualora nel provvedimento impugnato il giudice non manifesti, in termini di assoluta ed oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, la natura decisoria della propria pronuncia, evenienza che ricorre quando risulti, in modo inequivocabile ed oggettivo, che egli, nell'esprimersi sulla questione di competenza, ha inteso fare luogo ad una valutazione che reputa non più discutibile ai sensi degli articolo 187, comma 3, e 177 comma 1 c.p.c.» Cass. numero 14233/2017, Cass. n, 2338/2020, Cass. numero 20449/2014 . Ne consegue che «la proposizione di un ricorso per cassazione fondato su motivi palesemente inammissibili rende l'impugnazione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti articolo 6 Cedu e dall'altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie essa, pertanto, costituisce condotta oggettivamente valutabile come abuso del processo, poiché determina un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali e si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna del soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'articolo 96, comma 3, c.p.c.» Nel caso di specie, l'abuso del processo, nei termini sopra delineati di ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali , consiste «nell'aver proposto un regolamento di competenza avverso provvedimenti di mero rinvio», come osservato dal Procuratore Generale.

Presidente Manna – Relatore Varrone Rilevato che 1. Con ricorso notificato in data 4 aprile 2022 L.V. ha proposto regolamento di competenza avverso il decreto del giudice del Tribunale di Lecce di rinvio della causa all'11 maggio 2022. 2. Il Sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione nella persona del dottor Rosa Maria Dell'Erba ha concluso per l'inammissibilità del regolamento di competenza e per la condanna del ricorrente ex articolo 96 c.p.c Con successivo ricorso ha proposto regolamento di competenza anche avverso l'ulteriore decreto di rinvio del 26 aprile 2022. 3. La parte controricorrente in prossimità dell'udienza ha depositato memoria con la quale ha insisto nella richiesta di rigetto del ricorso. Considerato che 1. Il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento citato in quanto con lo stesso il giudice avrebbe affermato la sua competenze ed avrebbe declinato la competenza esclusiva del tribunale delle successioni di Roma a decidere di ogni richiesta attinente l'iscrizione in separazione effettuata il 24 Marzo 2009 per un credito di Euro 119.868,40 concretamente iscritto per Euro 300.000 per contenere la tassa erariale, su tutti i beni relitti da P.M.R. ereditati da F.M. . Con successivo ricorso il ricorrente ha chiesto l'annullamento anche del successivo provvedimento del 26 aprile 2022 del Tribunale monocratico di Lecce sempre indicativo dell'affermazione della competenza a decidere e declinatorio della competenza del Tribunale di Roma. 2. Il ricorrente ha in particolare dedotto di avere sollevato eccezione di incompetenza per materia del Tribunale di Lecce e che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale avrebbe violato gli articolo 512 e segg c.c., in base ai quali la competenza esclusiva in materia di iscrizione in separazione dei beni del defunto dai beni dell'erede sarebbe del Tribunale delle successioni di Roma. 3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del regolamento di competenza. In particolare, rileva il P.G. che con l'ordinanza impugnata il Tribunale in composizione monocratica, ha testualmente disposto il giudice, rilevato che in data 31/3/2022 sarà impegnata in un corso di formazione internazionale, rinvia la causa per i medesimi incombenti all'11/5/2022 ore 12,00 . La giurisprudenza di legittimità ha, con indirizzo costante ed anche di recente, statuito che in tema di regolamento di competenza è inammissibile il ricorso, ex articolo 42 c.p.c., qualora nel provvedimento impugnato il giudice non manifesti, in termini di assoluta ed oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, la natura decisoria della propria pronuncia, evenienza che ricorre quando risulti, in modo inequivocabile ed oggettivo, che egli, nell'esprimersi sulla questione di competenza, ha inteso fare luogo ad una valutazione che reputa non più discutibile ai sensi degli articolo 187, comma 3, e 177 comma 1 c.p.c. Cfr Cass. civ. n 14233/17, n 2338/20, Cass. civi. SU n 20449/14 . Il provvedimento in questione ha natura ordinatoria e non contiene alcuna decisione sull'eccezione di incompetenza proposta dal ricorrente. La palese finalità dilatoria del ricorso avverso un provvedimento dal contenuto meramente ordinatorio costituisce abuso del diritto per avere il ricorrente agito nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione e, pertanto, giustifica la condanna del ricorrente ex articolo 96, comma 3, c.p.c., come richiesto dalla controricorrente. Va infatti richiamato l'indirizzo giurisprudenziale per cui la condanna ex articolo 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto all'ipotesi di responsabilità aggravata ex articolo 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale la sua applicazione, pertanto, richiede quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo , quale l'avere agito o resistito pretestuosamente cfr Cass. civ. n27623/17, n 38528/21 . 4. Il Collegio ritiene di condividere le conclusioni del P.G. e ritiene che anche il secondo regolamento sia inammissibile per le medesime ragioni. Infatti, anche il provvedimento di mero rinvio successivo non ha alcun contenuto decisorio e non può essere oggetto di regolamento per competenza. 5. In conclusione, il ricorso per regolamento di competenza è inammissibile. 6. Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo. 7. Il collegio, in conformità alle conclusioni del procuratore generale, ritiene ricorrano i presupposti ex articolo 96, comma 3, c.p.c. per la condanna ex officio del ricorrente al pagamento, a favore della controparte, del risarcimento per responsabilità processuale aggravata. Infatti, in tema di responsabilità aggravata ex articolo 96, comma 3, c.p.c., costituisce indice di mala fede o colpa grave - e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione - la proposizione di un ricorso per cassazione con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione, ovvero come nel caso di specie senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta. In altri termini la proposizione di un ricorso per cassazione fondato su motivi palesemente inammissibili, rende l'impugnazione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti articolo 6 Cedu e dall'altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie essa, pertanto, costituisce condotta oggettivamente valutabile come abuso del processo, poiché determina un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali e si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna del soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'articolo 96, comma 3, c.p.c. Nel caso di specie, l'abuso del processo, nei termini sopra delineati di ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali , consiste nell'aver proposto un regolamento di competenza avverso provvedimenti di mero rinvio, come osservato dal Procuratore Generale. L'importo del risarcimento dovuto ai resistenti viene determinato, in via equitativa, in Euro 1500,00. 8. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il regolamento di competenza, condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.000,00, oltre agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, e agli accessori di legge. Condanna il ricorrente, ai sensi dell'articolo 96, comma 3, c.p.c., al pagamento in favore dei resistenti di Euro 1500,00. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. numero 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.