Richiesta di accesso civico generalizzato a Cassa Forense: obbligo di ostensione se l’istanza è davvero funzionale alle finalità normative

L’obbligo dell’apertura della pubblica amministrazione alla conoscenza collettiva non può mai finire per intralciare proprio il funzionamento della stessa, situazione che si verifica quando l’istanza è manifestamente onerosa e sproporzionata.

Un avvocato iscritto alla Cassa di previdenza forense formulava all'Ente previdenziale domanda di accesso civico generalizzato ex decreto legislativo n. 33/2013 con richiesta di ostensione 1 dell'elenco degli incarichi legali, sia giudiziali che stragiudiziali, conferiti da Cassa forense nell'ultimo quinquennio, riportanti sia i nominativi dei professionisti che l'importo dei relativi compensi professionali 2 nonché i nominativi dei componenti della Commissione di studio appositamente costituita perla predisposizione della bozza di riforma del regolamento previdenziale, attualmente in votazione, sempre con la contestuale indicazione dell'importo dei compensi previsti per la durata dell'incarico. Tuttavia, l'Ente dava parziale accoglimento alla istanza dell'avvocato negando l'accesso civico relativamente alle informazioni richieste sugli incarichi legali conferiti dalla Cassa negli ultimi 5 anni , ritenendo sul punto la domanda massiva, indeterminata, generica e carente di specificità, non avendo ad oggetto particolari atti o documenti. Quanto alla seconda istanza, l'Ente previdenziale comunicava solo i nominativi dei componenti interni della Commissione di studio, escludendo i nominativi dei consulenti esterni e precisato al riguardo, nel provvedimento, che erano stati riportati solo i nominativi di coloro che avevano prestato specifico consenso ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 , più noto come GDPR , in materia di protezione dei dati personali. Il ricorrente a quel punto formulava domanda di riesame alla Direzione generale della Cassa di previdenza che, tuttavia, non riscontrava l'istanza nei termini di legge. Per questi motivi l'iscritto depositava gravame avverso il suddetto provvedimento. Nel corso del giudizio accadeva che Cassa forense depositava i nominativi dei residui componenti della Commissione di studio, con i relativi compensi percepiti, ed anche l'elenco degli incarichi legali conferiti nel quinquennio richiesto con riferimento alla prima domanda di accesso del ricorrente. All'udienza camerale successiva, il ricorrente riteneva opportuno dichiarare la cessazione della materia del contendere limitatamente alla seconda istanza di accesso ma insisteva per la condanna della Cassa forense all'estensione dei dati mancanti con riferimento alla prima istanza, dato che risultava agli atti che l'Ente aveva indicato certamente tutti i nominativi dei professionisti incaricati nell'ultimo quinquennio ma soltanto per circa 1/3 degli incarichi aveva indicato il relativo corrispettivo. La decisione del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. Il TAR ha dichiarato parzialmente improcedibile il ricorso per la cessazione della materia del contendere per come richiesto dal ricorrente ma anche rigettato la restante parte, compensando le spese di lite, per i seguenti motivi. Innanzitutto, il TAR ha precisato che, anche di recente, l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito che l'accesso civico generalizzato non necessita di alcuna particolare motivazione e, quindi, può essere esercitato da chiunque , senza limitazione , e che esso è dichiaratamente finalizzato a garantire il controllo democratico sull'attività amministrativa, nel quale l'interesse individuale alla conoscenza e protetto in sé, sempre se ed in quanto non vi siano contrarie ragioni di interesse pubblico o privato, ragioni espresse dalle cosiddette eccezioni relative di cui all'articolo 5- bis , commi 1 e 2, d. lgs. n. 33/2013. Tuttavia, è stato altresì rammentato che nei casi particolari in cui venga presentata una domanda di accesso per un numero manifestamente irragionevole di documenti , che impone così un carico di lavoro tale da paralizzare, in modo molto sostanziale, il buon funzionamento dell' amministrazione , quest'ultima può ponderare , da un lato, l'interesse dell'accesso del pubblico ai documenti e, dall'altro, il carico di lavoro che ne deriverebbe al fine di salvaguardare , in questi casi particolari e di stretta interpretazione, l'interesse ad un buon andamento della amministrazione . Sempre sul punto, infatti, l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha precisato che il diritto di accesso civico generalizzato conserva una connotazione solidaristica nel senso che l'apertura della pubblica amministrazione alla conoscenza collettiva è funzionale alla disponibilità dei dati di affidabile provenienza pubblica per informare correttamente i cittadini, con la conseguenza che il suddetto accesso, in quanto finalizzato a garantire, con il diritto all'informazione, il buon andamento dell'amministrazione ex articolo 97 Cost., non può mai finire per intralciare proprio il funzionamento della stessa, sicché il suo esercizio deve rispettare il canone della buona fede e il divieto di abuso del diritto, in nome di un fondamentale principio solidaristico. Dunque, il ricorso all'istituto dell'accesso civico generalizzato deve mostrarsi in concreto funzionale al perseguimento delle finalità pubblicistiche ad esso sottese, individuate in via normativa. Nel caso di specie , è stato rilevato che nelle more del giudizio la Cassa resistente ha, comunque, depositato in giudizio l'elenco degli incarichi legali conferiti nel quinquennio, dando così riscontro alla richiesta di accesso, e che, sotto un primo profilo, il rilevante numero di incarichi conferiti, pari a 4.071, rende di palmare evidenza la particolare ampiezza del novero di informazioni, dati e documenti in concreto richiesti alla Cassa, il che rende possibile respingere una tale richiesta in quanto manifestamente onerosa e sproporzionata , tanto più che essa non palesa gli scopi specifici sottesi alla istanza di accesso. In altre parole, deve ritenersi concretamente sussistente l'esigenza di non compromettere il buon andamento della Cassa, per il carico di lavoro ragionevolmente ed ordinariamente esigibile dagli uffici. Sulla scorta di queste considerazioni, il Collegio ha ritenuto che l'elenco fornito nelle more del giudizio dalla Cassa debba ritenersi satisfattivo della richiesta di accesso, così per come formulata dal ricorrente.

Presidenti Spagnoletti – Estensore Zafarana Fatto e diritto 1.1. Con ricorso notificato a mezzo pec il 2 dicembre 2023 e depositato inpari data il ricorrente ha esposto che in data 11 ottobre 2022, nella sua qualitàdi iscritto ex lege alla Cassa di previdenza degli avvocati, formulava all'EntePrevidenziale domanda di accesso civico generalizzato ex d.lgs. numero 33/2013 ,con richiesta di ostensione dei seguenti documenti a - l'elenco degli incarichi legali, sia giudiziali che stragiudiziali, conferiti da Cassaforense nell'ultimo quinquennio, riportante i nominativi dei professionisti e l'importo deirelativi compensi professionali” b - i nominativi dei componenti della/e Commissione/i di studio appositamentecostituita/e per la predisposizione della bozza di riforma del Regolamento previdenzialeattualmente in votazione, e l'importo dei compensi previsti per la durata dell'incarico”. Con nota prot. numero 281591 del 09.11.2022, l'ente dava parziale accoglimentoalla richiesta quanto alla richiesta sub a l'Ente negava l'accesso civico relativamente alleinformazioni richieste sugli incarichi legali conferiti dalla Cassa negli ultimi 5anni, ritenendo la domanda sul punto …massiva, indeterminata, generica e carentedi specificità, non avendo ad oggetto particolari atti o documenti” quanto alla richiesta sub b l'ente comunicava soltanto i nominativi deicomponenti interni della suddetta Commissione di studio istituita condelibera del Comitato dei Delegati del 24.04.2020, escludendo invece inominativi dei consulenti esterni precisando nel provvedimento che sonoriportati i nominativi di coloro che hanno prestato specifico consenso ai sensi delRegolamento UE 2016/679 GDPR in materia di protezione dei dati personali”. In data 9/11/2022 il ricorrente formulava domanda di riesame alla DirezioneGenerale della Cassa di previdenza che tuttavia non riscontrava l'istanza neitermini. 1.2. Il gravame è affidato a tre distinti motivi di ricorso così rubricati I Violazione e falsa interpretazione della legge artt. 1, 3, 5 e 15, d.lgs. numero 33/2013 . II Violazione e falsa interpretazione dell'articolo 5-bis, comma 2, lett. a , d.lgs. numero 33/2013., alla luce della delib. 1309/2016 Anac-Garante per la protezione dei datipersonali. III Difetto di motivazione del diniego opposto motivazione apparente mancataattivazione del procedimento endoprocedimentale di cui al punto 6.3, lett. d della Circolaredel Dipartimento della Funzione Pubblica numero 2/2017. 1.3. In data 19/12/2022 si è costituita in giudizio la Cassa Forensedepositando atto di costituzione di mera forma e documenti successivamentel'ente di previdenza ha depositato una memoria difensiva instando per ilrigetto del ricorso. 1.4. In vista dell'udienza camerale il ricorrente ha depositato una memoria direplica. 1.5. Infine, data 28 febbraio 2023, la Cassa resistente ha depositato ingiudizio l'elenco degli incarichi legali conferiti da Cassa Forense nel periodo 2017-2022 trasmesso al ricorrente in data 22.2.2023 con il quale l'ente ha datoriscontro alla richiesta di accesso sub a la nota del Responsabile della Trasparenza di Cassa Forense trasmessa alricorrente in data 22.2.2023 con la quale l'ente ha dato integralesoddisfazione alla domanda di accesso con riferimento alla richiesta sub b ,fornendo i nominativi dei residui componenti della Commissione di Studiocon i relativi compensi percepiti. 1.5. All'udienza camerale dell'8 marzo 2023 il ricorrente ha dichiarato essereintervenuta la cessazione della materia del contendere limitatamente all'istanzadi accesso sub b , avente ad oggetto i nominativi dei componenti dellaCommissione di studio appositamente costituita per la predisposizione dellabozza di riforma del Regolamento previdenziale attualmente in votazione, el'importo dei compensi previsti per la durata dell'incarico. Invece, relativamente all'istanza di accesso sub a, parte ricorrente ha presoatto dell'ostensione dell'elenco predisposto dalla Cassa lamentando che su4.071 incarichi conferiti nel quinquennio 2017-2022, risultano sì indicati tutti inominativi dei professionisti incaricati in numero di 119 , ma soltanto percirca 1/3 degli incarichi sarebbe stato indicato il corrispettivo e pertanto hadichiarato di insistere per la condanna della Cassa all'ostensione dei datimancanti. Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione. 2. Come sopra riferito deve preliminarmente darsi atto che il difensore diparte ricorrente, con riferimento esclusivo alla richiesta di accesso sub b , hadichiarato essere sopravvenuta la cessazione della materia del contendere. Sicché non resta al Collegio che dichiarare, ex articolo 34, co. 5, cod. proc. amm. ,l'improcedibilità del ricorso in parte qua per intervenuta cessazione dellamateria del contendere. 3. Ne consegue che l'interesse alla decisione è limitato alla richiestaintegrazione della residua documentazione oggetto della domanda di accesso,in tesi soltanto parzialmente soddisfatta dalla Cassa, avente ad oggetto l'elencodegli incarichi legali, sia giudiziali che stragiudiziali, conferiti da Cassa forense nell'ultimoquinquennio, riportante i nominativi dei professionisti e l'importo dei relativi compensiprofessionali” . 4. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce che con la recentesentenza numero 10 del 2 aprile 2020, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato hachiarito che l'accesso civico generalizzato …non necessita di alcuna particolaremotivazione e può essere esercitato da chiunque senza limitazione” esso è … dichiaratamente finalizzato a garantire il controllo democratico sull'attività amministrativa,nel quale … l'interesse individuale alla conoscenza, è protetto in sé, se e in quanto non visiano contrarie ragioni di interesse pubblico o privato, ragioni espresse dalle cc.dd. eccezionirelative di cui all' articolo 5-bis, commi 1 e 2, del d. lgs. numero 33 del 2013 ” cfr. sent. numero 10/2020, cit., punto 22.3 . Si sostiene che il conferimento degli incarichi attività strumentale alperseguimento della funzione pubblica e la relativa spesa sostenuta,sottoposta anch'essa al controllo della Corte dei conti, ha un rilievo essenzialeper il corretto svolgimento dell'attività di pubblico interesse della Cassa e,quindi, gli atti ad essa relativi sarebbero assoggettati alla disciplina sull'accesso,tanto civico quanto documentale. Si deduce, inoltre che sarebbe lo stesso articolo 15 del d.lgs. numero 33/2013 aprevedere a carico delle amministrazioni la pubblicazione dei dati relativi atutti gli incarichi di collaborazione e di consulenza conferiti a soggetti esterniall'amministrazione a qualsiasi titolo, oneroso o gratuito. Detta norma prevede che, per ciascun titolare di incarico di collaborazione econsulenza devono essere pubblicati i seguenti dati 1. gli estremi dell'atto diconferimento dell'incarico 2. il curriculum vitae 3. i dati relativi allosvolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privatoregolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento diattività professionali 4. i compensi comunque denominati relativi al rapportodi consulenza o collaborazione con specifica evidenza delle eventualicomponenti variabili o legate alla valutazione di risultato 5. l'attestazionedell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, diconflitto di interesse. I dati di cui all' articolo 15 d.lgs. 33/2013 devono esserepubblicati sul sito istituzionale all'interno della sezione Amministrazionetrasparente”, sotto-sezione di primo livello Consulenti e collaboratori”. Si rileva che la ratio sottesa alla previsione dell'articolo 15, co. 1, lett. c del d.lgs. numero 33/2013 sarebbe, tra l'altro, il controllo sociale sulla spesa nell'attribuzione diincarichi e si indica, ad esempio, quanto accaduto per la Cassa geometri, Fasc. Anac numero 1526/2022 e sulla presenza di eventuali conflitti di interesse e,quindi, atteso che, ai sensi dell' articolo 3, co. 1, d.lgs. numero 33/2013 , Tutti i documenti,le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto di pubblicazioneobbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto diconoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7” ,non vi sarebbe alcun dubbio che l'istanza formulata dal ricorrente debbatrovare accoglimento. 4.1. Il motivo di ricorso è infondato. 4.2. Sotto un primo profilo deve rilevarsi che l'istanza di accesso delricorrente sul punto è stata inizialmente respinta dalla Cassa in quantoritenuta massiva, indeterminata, generica e carente di specificità, non avendo ad oggettoparticolari atti o documenti . Al riguardo, nella deliberazione ANAC numero 1309 del 28 dicembre 2016 aventead oggetto le Linee Guida recanti indicazioni operative della definizione delle esclusionie dei limiti all'accesso civico di cui all' articolo 5 co. 2 del D. Lgs numero 33 del 2013 è statochiarito che … nei casi particolari in cui venga presentata una domanda di accesso perun numero manifestamente irragionevole di documenti, imponendo così un carico di lavorotale da paralizzare, in modo molto sostanziale, il buon funzionamentodell'amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l'interesse dell'accesso delpubblico ai documenti e, dall'altro, il carico di lavoro che ne deriverebbe, al fine disalvaguardare, in questi casi particolari e di stretta interpretazione, l'interesse ad un buonandamento dell'amministrazione”. 4.3. Va ancora rilevato che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nellasentenza 2 aprile 2020, numero 10, invocata dal ricorrente, ha precisato che Ildiritto di accesso civico generalizzato … conserva una connotazione solidaristica, nel sensoche l'apertura della pubblica amministrazione alla conoscenza collettiva è funzionale alladisponibilità di dati di affidabile provenienza pubblica per informare correttamente icittadini …” punto 36.5 , con la conseguenza che il suddetto accesso, inquanto … finalizzato a garantire, con il diritto all'informazione, il buon andamentodell'amministrazione articolo 97 Cost. , non può finire per intralciare proprio il funzionamento della stessa, sicché il suo esercizio deve rispettare il canone della buona fede eil divieto di abuso del diritto, in nome, anzitutto, di un fondamentale principio solidaristico articolo 2 Cost. ” rispettivamente punti 36.5 e 36.4 . Il ricorso all'istituto dell'accesso civico generalizzato deve, infatti, mostrarsi inconcreto funzionale al perseguimento delle finalità pubblicistiche ad essosottese, individuate in via normativa articolo 1, d.lgs. numero 33/2013 sul punto cfr.Cons. St., sez. VI, 13 agosto 2018, numero 5702 . L'Adunanza Plenaria ha pertanto puntualizzato che Sarà così possibile e doverosoevitare e respingere richieste manifestamente onerose o sproporzionate e, cioè, tali dacomportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamentodella pubblica amministrazione richieste massive uniche … contenenti un numero cospicuodi dati o di documenti, o richieste massive plurime, che pervengono in un arco temporalelimitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunquericonducibili ad uno stesso centro di interessi richieste vessatorie o pretestuose, dettate dalsolo intento emulativo, da valutarsi ovviamente in base a parametri oggettivi” punto36.6 . 4.4. Alla luce di quanto fin qui rilevato deve rilevarsi che nelle more delgiudizio, in data 28 febbraio 2022 la Cassa resistente ha comunque depositatoin giudizio l'elenco degli incarichi legali conferiti da Cassa Forense nel periodo2017-2022 trasmesso al ricorrente in data 22 febbraio 2023 dando cosìriscontro alla richiesta di accesso sub a . Il ricorrente, con memoria del 24 febbraio 2023, ha contestato però che laCassa avrebbe soddisfatto soltanto parzialmente la richiesta di accesso,lamentando che su oltre 4.000 incarichi conferiti e indicati nell'elencotrasmesso dalla Cassa, risultano sì indicati tutti i nominativi dei professionistiincaricati in numero di 119 , ma soltanto per circa 1/3 degli incarichi è statoindicato il corrispettivo e pertanto ha dichiarato di insistere per la condannadella Cassa all'ostensione dei dati mancanti, dovendosi questi intendere estesi a tutte le informazioni di cui ai criteri di trasparenza prescritti dalla stessa normativa anche se non specificatamente e puntualmente elencati nell'istanza di accesso civico , ovvero a gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragionedell'incarico e la durata b il curriculum vitae c i compensi, comunque denominati, relativial rapporto d il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero dipartecipanti alla procedura”. 4.5. Rileva il Collegio, sotto un primo profilo, che il rilevante numero diincarichi conferiti 4.071 rende di palmare evidenza la particolare ampiezzadel novero di informazioni, dati e documenti in concreto richiesti alla Cassa, ilche rende cogenti le statuizioni di ANAC e del Consiglio di Stato sullapossibilità di respingere una tale richiesta in quanto manifestamente onerosa esproporzionata cfr. Ad Plenumero numero 10/2020, punto 36.6 , tanto più che essa nonpalesa gli scopi specifici sottesi alla richiesta di accesso. Deve in altre parole ritenersi concretamente sussistente l'esigenza su cui erafondato il diniego assoluto in un primo tempo opposto dalla Cassa di noncompromettere il buon andamento della Cassa, per il carico di lavororagionevolmente ed ordinariamente esigibile dagli uffici esigenza ribaditadalla difesa della Cassa in sede di discussione orale, ritenendo l'ente di avere intal modo comunque soddisfatto la richiesta di accesso del ricorrente, pur nonessendovi tenuta. Deve conseguente rigettarsi la domanda per come riformulata e integrata dalricorrente con la memoria di replica e all'udienza camerale dell'8 marzo 2023. 4.6. Ritiene il Collegio, sulla scorta delle superiori considerazioni, che l'elencofornito nelle more del giudizio dalla Cassa deve ritenersi satisfattivo dellarichiesta di accesso dell'11 ottobre 2022 per come formulata dal ricorrenteche, appunto, era finalizzata esclusivamente a conoscere l'elenco degli incarichilegali, sia giudiziali che stragiudiziali, conferiti da Cassa forense nell'ultimo quinquennio,riportante i nominativi dei professionisti e l'importo dei relativi compensi professionali” . 4.7. L'ulteriore richiesta del ricorrente di conoscere tutti gli ulteriori dati anchese non specificatamente e puntualmente elencati nell'istanza di accesso civico”, formulatacon la memoria di replica in pretesa ottemperanza ad un obbligo discendentein via diretta dall' articolo 15 d.lgs. numero 33/2013 , implica la verifica dell'obbligo della Cassa di pubblicare i dati di cui al comma 1 ossia a gli estremi dell'atto diconferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata b il curriculum vitae c i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto d il tipo diprocedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura”. Sul punto deve rilevarsi che l'articolo 3, comma 1-ter, del d.lgs. numero 33/2013stabilisce che L'Autorità nazionale anticorruzione può, con il Piano nazionaleanticorruzione, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, precisare gli obblighi dipubblicazione e le relative modalità di attuazione, in relazione alla natura dei soggetti, allaloro dimensione organizzativa e alle attività svolte, prevedendo in particolare modalitàsemplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli ordini e collegiprofessionali”. La norma dunque ha demandato all'Anac di precisare e disciplinare gliobblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione di cui al d.lgs. numero 33/2013 in ragione dell'ambito soggettivo di applicazione della normativa edè incontestato tra le parti che nella delibera numero 1134 del 2017 pag. 41 l'Anacspecifica che Alle casse di previdenza si applica … il regime degli enti di diritto privatodi cui al co. 3, secondo periodo, dell' articolo 2-bis del d.lgs. numero 33 del 2013 ” . Quest'ultima norma stabilisce che La medesima disciplina prevista per le pubblicheamministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai datie ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale odell'Unione europea , alle società in partecipazione pubblica come definite dal decretolegislativo emanato in attuazione dell' articolo 18 della legge 7 agosto 2015, numero 124 , e alleassociazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalitàgiuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioniamministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazionipubbliche o di gestione di servizi pubblici” evidenziazioni dell'estensore . Orbene dall'allegato alla delibera numero 1134/2017 pag. 3 di 16 risulta chel'ANAC ha stabilito che i dati relativi ai consulenti ed ai collaboratori ” devonoessere pubblicati ai sensi dell' articolo 15 bis, comma 1, d.lgs. numero 33/2013 dalleSocietà in controllo pubblico, dalle Società in regime di amministrazione straordinaria, dagli Enti di diritto privato in controllo pubblico e dagli Entipubblici economici e tuttavia l'allegato non fa alcun espresso riferimentoanche agli enti di diritto privato di cui all' articolo 2-bis, co.3, d.lgs. numero 33/2013 , nelnovero dei quali va ricompresa, ai sensi della stessa delibera, la Cassa diPrevidenza e Assistenza degli avvocati, ente per il quale come sopra rilevato la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui alcomma 1 si applica soltanto in quanto compatibile, limitatamente ai dati e aidocumenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal dirittonazionale o dell'Unione europea. Ne consegue conclusivamente l'infondatezza della tesi del ricorrente. 5. Può soprassedersi dall'esaminare il secondo motivo di ricorso, diretto acontestare il diniego parziale di accesso che la Cassa aveva opposto conriferimento alla richiesta sub b , essendo intervenuta sul punto la cessazionedella materia del contendere. 6. Con il terzo ed ultimo motivo di ricorso il ricorrente deduce infine chel'impugnato provvedimento di diniego sarebbe affetto dal vizio di difetto dimotivazione, nonché lamenta la mancata attivazione del procedimentoendoprocedimentale di cui al punto 6.3, lett. d della circolare delDipartimento della Funzione Pubblica numero 2/2017. Sotto un primo profilo il ricorrente sostiene che il Responsabile del rigettonon avrebbe compiuto alcuna valutazione oggettiva della mole dei datirichiesta, né tantomeno si sarebbe preoccupato di rappresentare le oggettivecondizioni suscettibili di pregiudicare in modo serio ed immediato il buon funzionamentodell'amministrazione” , limitandosi a confidare nell'efficacia di sterili formule distile. Sotto altro profilo deduce la carenza del dialogo endoprocedimentale di cui alpunto 6.3, lett. d della circolare del Dipartimento della Funzione pubblica numero 2/2017 Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato , cheproprio per l'ipotesi di richieste massive o manifestamente irragionevoli”stabilisce che prima di decidere sulla domanda, [l'amministrazione] dovrebbe contattare il richiedente e assisterlo nel tentativo di ridefinire l'oggetto della richiesta entro limiticompatibili con i principi di buon andamento e di proporzionalità” cfr. Cons. St., Sez.V, numero 2129/2020 . 6.1. Il motivo di ricorso può essere esaminato con riferimento alla ulterioredomanda proposta dal ricorrente con memoria di replica, dovendosenecomunque rilevare l'infondatezza. La motivazione adottata dalla Cassa per esprimere il diniego, non abbisognavadi particolari approfondimenti, essendo in linea con quanto stabilito dall'Anacnei confronti delle Casse di Previdenza e, in linea generale, dal Consiglio diStato. Sotto altro profilo come sopra rilevato i dati richiesti non soggiacevano all' obbligo di pubblicazione” ex articolo 15, d.lgs.numero 33/2013 sicché la Cassa non eratenuta ad attivare l'invocato dialogo endoprocedimentale. 7. Conclusivamente, per tutti i surriferiti motivi, il ricorso deve esseredichiarato in parte improcedibile per cessata materia del contendere, e per larestante parte va rigettato in quanto infondato. 8. Sussistono giustificati motivi, stante il complessivo esito del giudizio, percompensare tra le parti le spese di giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Quinta definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo dichiara parzialmente improcedibile per cessazione della materia delcontendere lo rigetta per la restante parte. compensa tra le parti le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.