Il detenuto ha diritto al colloquio con i figlioletti di pochi mesi

Censurata dai Giudici di Cassazione la decisione con cui in Tribunale è stata respinta la richiesta avanzata da un esponente di camorra, padre di due gemellini con neanche due mesi di vita. Il colloquio non va inteso solo come conversazione, bensì anche come momento di incontro coi familiari, inclusi quelli in tenerissima età.

Il detenuto diventato padre da poco tempo ha il diritto di ottenere un colloquio straordinario per vedere i due figlioletti che hanno appena due mesi di vita. Ciò perché il concetto di colloquio non va inteso esclusivamente come opportunità di conversazione bensì, più in generale, come momento di incontro con i familiari, e quindi anche con i figli ancora lattanti. All’origine della battaglia legale c’è l’istanza con cui un detenuto - un esponente della camorra - chiede alla struttura carceraria, dove è ristretto in regime di custodia cautelare, di incontrare i due figli piccoli, gemelli, nati meno di due mesi prima. Dal Tribunale la risposta è secca e negativa non è possibile per il detenuto avere colloqui con i figli, stante la loro tenera età . Questa decisione viene contestata fortemente dall’avvocato che rappresenta l’esponente della camorra. Nello specifico, il legale censura la posizione del Tribunale, poiché, spiega, non si è tenuto conto che sussiste il diritto del detenuto a mantenere i rapporti con la propria famiglia anche mediante i colloqui, a prescindere dalla età dei figli . La linea difensiva convince appieno i Giudici di Cassazione, i quali, comunque, in premessa, ribadiscono che ai fini della concessione di colloqui visivi del detenuto con congiunti o con persone conviventi non è richiesta la deduzione di particolari e fondate ragioni giustificative degli incontri, essendo tale requisito previsto soltanto nella ipotesi di colloqui con soggetti non legati al detenuto da vincoli di parentela o di convivenza . Tornando alla vicenda oggetto del processo, i magistrati ritengono illogico negare al detenuto la possibilità di un colloquio straordinario che coinvolga i due figlioletti di appena due mesi di vita. Su questo punto, difatti, la tenera età dei due bambini non può assumere alcun rilievo , una volta preso atto dell’indiscutibile diritto del detenuto ai colloqui con i famigliari, a prescindere dalla loro età . Di conseguenza, i colloqui non possono essere intesi unicamente come conversazioni, bensì, in generale, anche come visite ed occasioni di incontro tra familiari , inclusi i figli con pochi mesi di vita .

Presidente Tardio – Relatore Poscia Ritenuto in fatto 1.Con il decreto in epigrafe il Presidente del Tribunale di Napoli Nord ha rigettato la richiesta di colloqui straordinari avanzata da D.F.C. ristretto presso la Casa circondariale di […] in regime di custodia cautelare in carcere con i figli minori D.F.M. e D.F.M. nati il giorno omissis . Il rigetto è stato motivato, unicamente, sulla circostanza che non è possibile per il detenuto avere colloqui con i figli stante la loro tenera età. 2.Avverso detto provvedimento D.F.C., per mezzo dell'avv. Stefano Sorrentino quale sostituto processuale dell'avv. omissis , propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all' art. 173 disp. att. c.p.p. . Egli denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b , c.p.p., violazione di legge con riguardo agli artt. 125, comma 3, c.p.p. , Cost., 29 , 30 e 31, 18 Ord. pen. e D.P.R. n. 230 del 2000, art. 37, ed osserva che con il provvedimento impugnato, motivato genericamente, non si è tenuto conto che sussiste il diritto del detenuto a mantenere i rapporti con la propria famiglia anche mediante i colloqui, a prescindere dalla età dei figli. Considerato in diritto 1. Preliminarmente si osserva che il ricorso in cassazione può essere proposto, come avvenuto nel caso di specie, da un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, nominato quale sostituto dal difensore dell'imputato che invece non sia cassazionista in senso conforme Cass. Sez. U., Sentenza n. 40517 del 28/4/2016, Rv. 267627, Taysir . Ciò posto, va evidenziato che l'impugnazione è fondata per le ragioni di seguito illustrate. 2. Invero, deve ricordarsi il condivisibile principio secondo il quale, ai fini della concessione di colloqui visivi del detenuto con congiunti o con persone conviventi, non è richiesta la deduzione di particolari e fondate ragioni giustificative degli incontri, essendo tale requisito previsto soltanto nella ipotesi di colloqui con soggetti non legati al detenuto da vincoli di parentela o di convivenza Sez. 1, Sentenza n. 41705 del 16/09/2015, Rv. 264956 - 01 . Orbene, nel caso di specie, la richiesta di colloqui straordinari ex D.P.R. n. 230 del 2000, art. 39, comma 3, avanzata dall'odierno ricorrente riguardava, come visto, i due figli nati il omissis , ed è stata respinta - con motivazione non pertinente - per la tenera età degli stessi, la quale però non può assumere alcun rilievo in considerazione del chiaro tenore letterale della citata disposizione e di quanto espressamente previsto dall' art. 18 Ord. pen. in ordine al diritto del detenuto ai colloqui con i propri famigliari a prescindere dalla loro età. Deve, pertanto, ritenersi che i colloqui non possono essere intesi unicamente come conversazioni, ma in generale come visite ed occasione di incontro tra congiunti e quindi anche con figli di pochi mesi di vita. 3. Il provvedimento impugnato deve quindi essere annullato con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Napoli Nord alla luce dei rilievi di cui sopra. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli Nord.