In tema di adozione di minori di età, l’articolo 5, comma 1, ultimo periodo, l. numero 184/1983 come sostituito dall’articolo 2 l. numero 173/2015 , il quale prevede l’obbligo di audizione della famiglia collocataria, trova applicazione anche in grado di appello ove l’adempimento ivi previsto sia stato omesso dal Tribunale per i minorenni in prime cure, altrimenti spettando al giudice dei gradi successivi di verificare se l’incombente debba essere rinnovato, in presenza di ulteriori, fondate e sopraggiunte ragioni evidenziate dalle parti, oppure se le dichiarazioni già rese dall’affidatario o dalla famiglia collocataria, completate dalle relazioni dei servizi sociali, possano essere ritenute esaustive senza necessitare di aggiornamenti.
Con la presente pronuncia la Suprema Corte ha affrontato, tra gli altri, l'ambito di applicazione della nullità disposta dall'articolo 5 l. numero 184/1983. Il caso. La Corte di Appello aveva rigettato i reclami promossi nei confronti della sentenza resa dal Tribunale per i minorenni, che aveva dichiarato lo stato di adottabilità di una minore. In particolare, i già menzionati mezzi di impugnazione erano stati esperiti rispettivamente dagli zii paterni della minore, dal padre naturale, dalla madre, dalla nonna paterna, dalla germana di quest'ultima e dal di lei coniuge. La Corte di Appello, dopo avere disposto consulenza tecnica di ufficio al fine di valutare l'idoneità educativa dei reclamanti, ad eccezione dei genitori naturali della minore, aveva precisato che nel giudizio non fosse in discussione la declaratoria di decadenza della responsabilità genitoriale, avverso la quale non era stato proposto reclamo, quanto la dichiarazione di adottabilità della minore. Da qui, i vari ricorsi per Cassazione proposti dagli stessi soggetti che avevano esperito i reclami di cui sopra e aventi ad oggetto comune la violazione della l. numero 184/1983, articolo 5, per la mancata audizione, nel giudizio di appello, degli affidatari, presso i quali la minore risultava collocata con decreto del Tribunale per i minorenni. L'obbligo di convocazione degli affidatari. Al riguardo, la Cassazione, dopo aver dato conto delle diverse ed eterogenee forme di affidamento attualmente esistenti preadottivo, temporaneo o familiare, provvisorio ricorda che il legislatore, attraverso la novella numero 173/2015, ha previsto l'obbligo di convocazione di coloro che, in qualità di affidatari o di collocatari, tengano presso di loro un minore nell'ambito di procedimenti che coinvolgano la famiglia di origine del medesimo. Di conseguenza, tra le persone che devono essere convocate non rientrano coloro che abbiano il minore in affidamento preadottivo, disposto dopo la dichiarazione di adottabilità tale istituto, infatti, presenta presupposti diversi dall'affidamento familiare in quanto è volto a sperimentare la possibilità di adozione piena in situazione di irreversibile abbandono morale e materiale del minore, e dunque di recisione del legame con la famiglia di origine. Quanto, invece, alle altre ipotesi di affidamento, diverse da quelle preadottivo, è necessaria la convocazione in discorso non solo degli affidatari o collocatari nominati sulla base dell'articolo 2 l. numero 173/2015, ma anche di quelli designati a seguito di affidamento provvisorio nel corso dei giudizi sulla dichiarazione di adottabilità e di quelli nominati nei giudizi sulla responsabilità genitoriale e sull'affidamento del minore. Infine, l'articolo 5, comma 1, l. numero 184/1983, laddove prevede l'obbligo di convocazione degli affidatari e dei collocatari, non si applica nell'ipotesi in cui il minore sia affidato ad un ente o a una comunità, mentre ritorna in auge nei confronti dei collocatari previsti dall'articolo 5-bis l. numero 184/1983, in caso di affidamento ai servizi sociali. La soluzione del caso. Ciò posto, nel caso in esame, secondo la Cassazione, per quanto potesse intendersi nel ricorso, non sembrava che si versasse in ipotesi di affidamento preadottivo susseguente a dichiarazione di adottabilità e, quindi, l'obbligo di sentire gli affidatari era da considerarsi in astratto sussistente. Tuttavia, gli affidatari erano stati sentiti in primo grado e nulla avevano addotto nei vari ricorsi sulle ragioni, fondate e sopravvenute, in forza delle quali essi avrebbero dovuto essere nuovamente sentiti cfr. Cass. civ., 9 dicembre 2022, numero 36092 . Da qui, quindi, il rigetto dei ricorsi.
Presidente Acierno - Relatore Di Marzio Fatti di causa 1. - Con sentenza del 18 settembre 2020, la Corte di appello di Reggio Calabria ha rigettato i reclami nei confronti della sentenza del 16 marzo 2019 del locale Tribunale per i minorenni, che aveva dichiarato lo stato di adottabilità della minore Mi.Ma.Pa., nata il Omissis , reclami presentati da N.V. e Mi.Gi.Br. zii paterni della minore , Mi.Anumero padre naturale della minore , M.Z. madre della minore , V.M. nonna paterna della minore e V.A. e G.A.S. la prima germana della nonna paterna della minore, con il di lei coniuge . 2. - La Corte di appello di Reggio Calabria, dopo avere disposto consulenza tecnica di ufficio al fine di valutare l'idoneità educativa dei reclamanti, ad eccezione dei genitori naturali della minore che avevano chiesto entrambi che la propria figlia fosse affidata alla coppia V. - G. , ha precisato che nel giudizio non era in discussione la declaratoria di decadenza della responsabilità genitoriale, avverso la quale non era stato proposto reclamo, quanto la dichiarazione di adottabilità della minore. 3. - I giudici di secondo grado, in particolare, hanno ritenuto, alla luce delle risultanze peritali acquisite, la non idoneità degli zii N.V. e Mi.Gi.Br. e dei prozii V.A. e G.A.S., nonché della nonna paterna V.M., evidenziando che la minore, dal Omissis era stata affidata ad una coppia di coniugi che aveva dimostrato la volontà di proseguire la strada di un legame familiare definitivo, nonché la positività della dimensione familiare in cui la minore era inserita e dei legami affettivi significativi nel frattempo instaurati con gli affidatari. 4. - Per la cassazione della sentenza Mi.Anumero , M.Z., V.M. e V.A. e G.A.S. hanno proposto separati ricorsi per affidati a due motivi. 5. - D.L., nella qualità di tutore e di curatore speciale della minore, ha depositato separati controricorsi. 6. - Sono state depositate memorie ed il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto dei ricorsi. 7. - Con ordinanza del 5 gennaio 2021 la causa, già fissata ad adunanza camerale, è stata rimessa in pubblica udienza al fine di chiarire, tenuto conto dei motivi spiegati, l'ambito di applicazione della nullità disposta dalla L. numero 184 del 1983, articolo 5, sul rilievo che, nella giurisprudenza di legittimità, detta norma non aveva avuto una applicazione univoca, tenuto conto delle diverse forme di affidamento previste dalla stessa legge. 8. - La causa è così pervenuta all'odierna udienza pubblica. Ragioni della decisione 9. - I ricorsi contengono i seguenti motivi. Ricorso M.Z i Con il primo motivo si lamenta la violazione della L. numero 184 del 1993, articolo 5, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, stante l'omessa convocazione, innanzi la Corte di appello di Reggio Calabria, dei genitori affidatari nell'ambito del procedimento d'appello. ii Con il secondo motivo si lamenta la violazione della L. numero 184 del 1983, articolo 1 e 8, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, nella parte in cui la sentenza ritiene legittimo il giudizio in ordine allo stato di abbandono della minore e l'inidoneità dei parenti entro il quarto grado a ricevere l'affidamento, così violando il diritto di ogni bambino di crescere nella propria famiglia di origine, non considerando che entrambi i genitori avevano intrapreso percorsi riabilitativi presso strutture specializzate nel trattamento delle dipendenze che nessun intervento di sostegno era stato posto in essere nei confronti dei genitori della minore e nulla era stato dichiarato in merito al percorso riabilitativo che gli stessi avrebbero dovuto affrontare e ai tempi di recupero della loro capacità e non era stata operata una valutazione sull'attualità della situazione di abbandono perché i giudici di secondo grado si erano attenuti alla consulenza d'ufficio espletata in primo grado, senza considerare il recupero delle capacità genitoriali della ricorrente e che non assumevano rilievo i legami affettivi significativi che la minore aveva creato con gli affidatari che la minore avrebbe potuto essere affidata agli zii paterni tenuto conto della consulenza tecnica di ufficio svolta in secondo grado e dell'inconferente richiamo della giurisprudenza citata dalla Corte d'appello che si riferiva ad un caso in cui erano stati fatti dei tentativi di affido endo-familiare che avevano riscontrato l'inidoneità dei parenti entro il quarto grado che era assente ogni autonoma valutazione da parte dei giudici di secondo grado che si erano limitati a riproporre il ragionamento offerto dal giudice di primo grado la Corte non aveva valutato in termini di attualità i rapporti attualmente in essere tra gli zii paterni e i genitori e che gli zii non avevano più avuto alcun contatto con questi ultimi, così essendo infondati i timori evidenziati dal Tribunale in ragione della mancanza di obiettività nella valutazione delle condotte poste in essere da Mi.Anumero . Ricorso Mi.Anumero . i Con il primo motivo si lamenta la violazione della L. numero 184 del 1993, articolo 5, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, stante l'omessa convocazione, innanzi la Corte di appello di Reggio Calabria, dei genitori affidatari nell'ambito del procedimento d'appello. ii Con il secondo motivo si lamenta la violazione della L. numero 184 del 1983, articolo 1 e 8, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, nella parte in cui la sentenza ritiene legittimo il giudizio in ordine allo stato di abbandono della minore e l'inidoneità della coppia a riceverne l'affidamento la Corte non aveva considerato la presenza di parenti entro il quarto grado e il diritto della minore a vivere e crescere nella famiglia d'origine, né aveva formulato un giudizio attuale sulla situazione di abbandono della stessa, né rilevavano i legami affettivi significativi stretti con gli affidatari la Corte non aveva valutato i rapporti attualmente in essere tra il ricorrente e la coppia e che questi ultimi non avevano avuto più alcun contatto coni genitori della minore che nessun intervento di sostegno era stato posto in essere nei confronti dei genitori della minore e nulla era stato detto sul percorso riabilitativo che gli stessi avrebbero dovuto affrontare la Corte, inoltre, aveva operato un richiamo ai contenuti della consulenza d'ufficio, senza alcuna valutazione autonoma la Corte non aveva valutato la capacità genitoriale della coppia, già genitori, e non aveva nemmeno ascoltato, a tali fini, la figlia, così come richiesto con le deduzioni inoltrate al consulente in data Omissis . Ricorso V.M i Con il primo motivo si lamenta la violazione della L. numero 184 del 1993, articolo 5, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, stante l'omessa convocazione, innanzi la Corte di appello di Reggio Calabria, dei genitori affidatari nell'ambito del procedimento d'appello. ii Con il secondo motivo si lamenta la violazione della L. numero 184 del 1983, articolo 1 e 8, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, nella parte in cui la sentenza ritiene legittimo il giudizio in ordine allo stato di abbandono della minore e l'inidoneità dei parenti entro il quarto grado a ricevere l'affidamento, non avendo la Corte presa in considerazione la possibilità dell'affidamento della minore ai parenti entro il quarto grado e omettendo ogni valutazione prognostica che considerasse le circostanze fattuali in termini di attualità né aveva rilievo il fatto che la minore avesse stretto dei legami affettivi significativi con gli affidatari, tenuto conto del preminente principio di fare crescere la minore nella famiglia d'origine che nessun intervento di sostegno era stato posto in essere nei confronti dei genitori della minore e nulla era stato detto sul percorso riabilitativo che gli stessi avrebbero dovuto affrontare. Ricorso V.A. e G.A.S i Con il primo motivo si lamenta la violazione della L. numero 184 del 1993, articolo 5, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, stante l'omessa convocazione, innanzi la Corte di appello di Reggio Calabria, dei genitori affidatari nell'ambito del procedimento d'appello. ii Con il secondo motivo si lamenta la violazione della L. numero 184 del 1983, articolo 1 e 8, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, nella parte in cui la sentenza ritiene legittimo il giudizio in ordine allo stato di abbandono della minore e l'inidoneità della coppia a riceverne l'affidamento, avendo la Corte di appello, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di secondo grado, ritenuto i ricorrenti inidonei per la mancanza di obiettività manifestata a più riprese dalla coppia richiedente in relazione alle gravi problematiche del padre della minore, senza tenere in considerazione che i parenti non hanno esitato a chiedere l'intervento della forza pubblica, quando il comportamento dei genitori si era manifestato allarmante e che la madre e il fratello del Mi. avevano presentato numerose denunce nei confronti di quest'ultimo, sicché l'argomento dissimulatorio dei parenti appariva del tutto destituito da ogni fondamento che, in ogni caso, esisteva un profondo legame affettivo tra i prozii e il Mi. e che questo non aveva alcuna attinenza con l'inidoneità all'affidamento pronunciata dalla Corte era inconferente il richiamo della giurisprudenza operato dalla Corte d'appello che si riferiva ad un caso in cui erano stati fatti dei tentativi di affido endo-familiare che avevano riscontrato l'inidoneità dei parenti entro il quarto grado la Corte, inoltre, aveva operato un richiamo ai contenuti della consulenza d'ufficio, senza alcuna valutazione autonoma la Corte non aveva valutato la capacità genitoriale della coppia, già genitori, e non aveva nemmeno ascoltato, a tali fini, la figlia, così come richiesto con le deduzioni inoltrate al consulente in data Omissis la Corte non aveva considerato la presenza di parenti entro il quarto grado e il diritto della minore a vivere e crescere nella famiglia d'origine, né aveva formulato un giudizio attuale sulla situazione di abbandono della stessa, né rilevavano i legami affettivi significativi stretti con gli affidatari la Corte non aveva valutato i rapporti attualmente in essere tra il ricorrente e la coppia, e che questi ultimi non avevano avuto più alcun contatto con i genitori della minore. 10. - I ricorsi vanno respinti. 10.1. - E' infondato il primo mezzo comune a tutti i ricorsi. Tutti i ricorrenti, con esso, hanno dedotto la violazione della L. numero 184 del 1983, articolo 5, per la mancata audizione, nel giudizio di appello, degli affidatari, presso i quali la minore risultava collocata con decreto del Tribunale per i minorenni del 10 luglio 2018, depositato in data 27 luglio 2018. 10.1.1. - Occorre dunque anzitutto chiedersi se detti affidatari dovessero essere sentiti, per il che vale rammentare che l'ordinamento conosce diverse ed eterogenee forme di affidamento. In particolare - l'affidamento preadottivo è disciplinato della L. numero 184 del 1983, articolo 22, comma 6, articolo 23 e 24 si tratta, in buona sostanza, del secondo momento della procedura di adozione, giacché, a seguito della dichiarazione di adottabilità pronunciata dal Tribunale per i minorenni, e prima della dichiarazione definitiva di adozione, il minore viene collocato presso una coppia in possesso dei requisiti di cui alla L. numero 184 del 1983, articolo 6 tale affidamento ha la durata massima di un anno, prorogabile a due, ed ha lo scopo di avvicinare il minore adottando ai potenziali genitori adottivi al fine di saggiare la positività e la riuscita dell'abbinamento - l'affidamento temporaneo o familiare è previsto della L. numero 184 del 1983, articolo 2 e segg., ed è disposto nei confronti del minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, attraverso l'inserimento in un diverso nucleo familiare per il tempo necessario alla sua famiglia di origine a recuperare la capacità di occuparsi di lui, anche grazie all'intervento ed al sostegno delle istituzioni a ciò preposte - l'affidamento provvisorio è disposto in applicazione dell'articolo 10 della stessa Legge, secondo cui il Tribunale può disporre in ogni momento e fino all'affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunità di tipo familiare - gli articolo 330 e 333 c.c., che disciplinano i provvedimenti ablativi e limitativi della responsabilità genitoriale, contemplano anch'essi il potere del giudice di ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare, e tali norme sono richiamate in entrambe le ultime precedenti ipotesi, affidamento temporaneo o familiare ed affidamento provvisorio, articolo 4 e articolo 10 della legge sull'adozione, di guisa che anche detti provvedimenti consentono l'affidamento nei termini previsti dalle disposizioni che li richiamano - l'affidamento familiare è pure contemplato dall'articolo 337 ter c.c., ove, con riferimento ai giudizi previsti dall'articolo 337 bis c.c., è stabilito che il giudice può disporre in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare , sulla scia del previgente articolo 155 c.c., riguardante il procedimento di separazione personale dei genitori, e della L. numero 898 del 1970, articolo 6, comma 8, secondo cui nel detto frangente il Tribunale poteva procedere all'affidamento familiare di cui alla L. numero 184 del 1983, articolo 2. Occorre ancora precisare che l'affidamento preadottivo, L. numero 184 del 1983, articolo 22, tende talora nella pratica a confondersi e sovrapporsi all'affidamento temporaneo o familiare, dal momento che la durata dei procedimenti volti alla dichiarazione dello stato di adottabilità ha prodotto la prassi del cosiddetto affidamento a rischio giuridico , con anticipazione della comparazione tra le coppie aspiranti all'adozione e la successiva tendenziale conferma, in sede di affidamento preadottivo, della coppia già selezionata. Orbene, la semplice lettura della norma introdotta dalla L. numero 173 del 2015, mostra che l'intento del legislatore è consistito nel prevedere l'obbligo di convocazione di coloro che, in qualità di affidatari o di collocatari, tengano presso di loro un minore nell'ambito di procedimenti che coinvolgano la famiglia di origine del medesimo sicché tra le persone che devono essere convocate non rientrano coloro che abbiano il minore in affidamento preadottivo, disposto dopo la dichiarazione di adottabilità, avendo tale istituto presupposti diversi dall'affidamento familiare ed essendo volto a sperimentare la possibilità di adozione piena in situazione di irreversibile abbandono morale e materiale del minore, e dunque di recisione del legame con la famiglia di origine v. per diverse ipotesi Cass. 9 aprile 2021, numero 9456 Cass. 2 settembre 2021, numero 23799, Cass. 2 settembre 2021, numero 23795 Cass. 2 settembre 2021, numero 23803 Cass. 4 maggio 2022, numero 14077 . Quanto alle altre ipotesi di affidamento, diverse dall'affidamento preadottivo, ricorre invece l'esigenza di sentire gli affidatari nei termini seguenti - con riguardo all'affidamento familiare previsto dall'articolo 337 ter c.c., è la stessa Relazione illustrativa del D.Lgs. numero 154 del 2013, a chiarire che la disposizione è mutuata della L. numero 898 del 1970, previgente articolo 6, comma 8, il quale, a sua volta, richiamava espressamente l'affidamento familiare di cui alla L. numero 184 del 1983, articolo 2 Cass. 11 giugno 2021, numero 16569, ove si chiarisce che il Tribunale deve dare procedere all'ascolto del minore - con riguardo all'affidamento familiare disposto in pendenza o a conclusione dei procedimenti sulla responsabilità genitoriale, si deve tenere presente che, come si diceva, la stessa disciplina dell'affidamento familiare, della L. numero 184 del 1983, articolo 4, rinvia al disposto degli articoli articolo 330 c.c. e segg., sicché ricorre parimenti l'esigenza dell'audizione Cass. 11 giugno 2021, numero 16569 Cass. 4 novembre 2019, numero 28257 - con riguardo al collocamento provvisorio del minore in pendenza del giudizio per la dichiarazione dello stato di adottabilità, ai sensi dell'articolo 10 della legge sull'adozione, è ancora una volta la stessa norma a rinviare agli articolo 330 c.c. e segg., e del resto tale misura è stata già riguardata come sottospecie di affidamento familiare disciplinato della L. numero 184 del 1983, articolo 2 e segg. Cass. 14 febbraio 2022, numero 4797 . Si deve allora reputare necessaria la convocazione in discorso non solo degli affidatari o collocatari nominati ex articolo 2 e segg., della citata legge, ma anche quelli designati a seguito di affidamento provvisorio nel corso dei giudizi sulla dichiarazione di adottabilità e quelli nominati nei giudizi sulla responsabilità genitoriale e sull'affidamento del minore difatti, se si tiene conto della ratio della previsione, non v'e' dubbio che la stessa esigenza di conoscere la situazione del minore, mediante la convocazione degli affidatari ricorra anche nelle altre ipotesi di affidamento diverse da quello preadottivo. Resta da dire che la L. numero 184 del 1983, articolo 5, comma 1, laddove prevede l'obbligo di convocazione degli affidatari e dei collocatari, non si applica al caso in cui il minore sia affidato ad un ente o a una comunità Cass. 14 settembre 2021, numero 24723 Cass. 2 settembre 2021, numero 23795 , mentre ritorna in auge nei confronti dei collocatari previsti dalla L. numero 184 del 1983, articolo 5 bis, in caso di affidamento ai servizi sociali. In conclusione, l'obbligo di convocazione va escluso nei confronti di coloro che abbiano in affidamento preadottivo il minore disposto a seguito di una pronuncia di adottabilità, nonché nei confronti dell'ente, dell'istituto o della comunità familiare affidataria detto obbligo sussiste invece negli altri casi prima elencati. Sicché, dal momento che nel caso in esame, per quanto riesce ad intendersi dal ricorso, non sembra si versi ipotesi di affidamento preadottivo susseguente a dichiarazione di adottabilità, l'obbligo di sentire gli affidatari deve considerarsi in astratto sussistente. 10.1.2. - Il motivo va tuttavia respinto, in applicazione del principio, medio tempore affermato da questa Corte, e che qui si ribadisce, secondo cui In tema di adozione di minori di età, la L. numero 184 del 1983, articolo 5, comma 1, ultimo periodo come sostituito dalla L. numero 173 del 2015, articolo 2 , il quale prevede l'obbligo di audizione della famiglia collocataria, trova applicazione anche in grado di appello ove l'adempimento ivi previsto sia stato omesso dal tribunale per i minorenni in prime cure, altrimenti spettando al giudice dei gradi successivi di verificare se l'incombente debba essere rinnovato, in presenza di ulteriori, fondate e sopraggiunte ragioni evidenziate dalle parti, oppure se le dichiarazioni già rese dall'affidatario o dalla famiglia collocataria, completate dalle relazioni dei servizi sociali, possano essere ritenute esaustive senza necessitare di aggiornamenti Cass. 9 dicembre 2022, numero 36092 . Ed invero, gli affidatari sono stati nel caso di specie sentiti in primo grado, ed i ricorsi tacciono del tutto sulle ragioni in forza delle quali essi avrebbero dovuto essere nuovamente sentiti. 10.2. - Gli ulteriori motivi spiegati dai ricorrenti in precedenza indicati possono essere anch'essi simultaneamente esaminati, e sono palesemente inammissibili. Va rammentato che la M. ed il Mi.Anumero sono stati dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale e non hanno impugnato il provvedimento di decadenza disposto dal Tribunale per i minorenni il 27 luglio 2018, prestandovi acquiescenza, mentre entrambi hanno dedotto in appello l'illegittima valutazione dello stato di abbandono e del conseguente stato di adottabilità della minore. La valutazione giuridica, a loro dire, sarebbe fondata sull'erroneo presupposto della inadeguatezza e della pericolosità di entrambi i genitori naturali della minore Pa., nonché della inidoneità dei richiedenti l'affido. In contrario, la Corte di Appello ha richiamato le risultanze peritali che hanno posto in evidenza l'inadeguatezza ed incapacità dei genitori di garantire alla minore assistenza morale e materiale. La stessa Corte ha, poi, condiviso la valutazione negativa, già effettuata dal Tribunale, circa il percorso di recupero da parte dei genitori biologici, evidenziando l'assenza di atti concreti al fine di garantire lo sviluppo armonioso della medesima. Si tratta di una pronuncia che aderisce motivatamente alla decisione del Tribunale, esaminando l'intero materiale probatorio, per giungere a conclusioni proprie anche in riferimento alla mancanza di volontà della M.Z. di recuperare il rapporto genitoriale, ed anzi viene recepita l'osservazione dell'ausiliare che i genitori hanno continuato a nascondere il loro stato di dipendenza da alcol e da sostanze stupefacenti e a mistificare la realtà . La Corte di Appello ha poi ampiamente motivato il rigetto della impugnazione della nonna paterna V.M. ai fini dell'affido, osservando che l'istruttoria svolta nel giudizio di primo grado aveva evidenziato, in capo alla stessa, l'assenza di consapevolezza del vuoto esistenziale intorno alla bambina, oltre alla contemporanea negazione della realtà del degrado in cui la minore era costretta a vivere. A ciò la Corte ha aggiunto, richiamandosi alla CTU, che la nonna M. è iperprotettiva e non in grado di creare un ambiente che permetta alla minore di prepararsi ad una futura indipendenza. Quanto alla richiesta di affidamento avanzata dalla coppia V.A. e dal marito G.A.S. la Corte ha segnalato, sulla base della CTU, condotte anomale e pericolose, avendo essi assunto un atteggiamento volto a minimizzare e/o giustificare i comportamenti dei genitori permettendo che la bambina continuasse a vivere in un ambiente nocivo e degradato, rischioso per il suo sviluppo e la sua incolumità fisica. In sostanza la Corte di appello ha ritenuto, sulla base di motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, che il contesto parentale non offrisse figure che potessero costituire una valida risorsa per la crescita della bambina e che la soluzione più idonea fosse l'affido ad una coppia di coniugi esterna, che ha dimostrato di perseguire la strada di un legame familiare definitivo. A fronte di ciò, i ricorsi mirano a rimettere in discussione l'accertamento operato dal giudice di merito, in violazione del principio secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, nei limiti in cui detto sindacato è tuttora consentito dell'articolo 360 c.p.c., vigente numero 5, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge Cass. 4 agosto 2017, numero 19547 Cass. 4 novembre 2013 numero 24679 Cass. 16 novembre 2011, numero 27197 Cass. 6 aprile 2011, numero 7921 Cass. 21 settembre 2006, numero 20455 Cass. 4 aprile 2006, numero 7846 Cass. 9 settembre 2004, numero 18134 Cass. 7 febbraio 2004, numero 2357 . Ne' il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti Cass. 4 luglio 2017, numero 16467 Cass. 23 maggio 2014, numero 11511 Cass. 7 gennaio 2009, numero 42 Cass. 17 luglio 2001, numero 9662 . 11. - L'incertezza sull'ambito di operatività dell'obbligo di audizione degli affidatari induce a compensare interamente le spese del giudizio di legittimità. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. Si dispone l'oscuramento dei dati. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e compensa le spese. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis. Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.