Violenza domestica e di genere: il legislatore vuole stringere i tempi delle indagini

Il Senato ha approvato il disegno di legge che corregge il Codice rosso, garantendo effettività all’obbligo del PM di assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti entro 3 giorni in caso di violenza domestica o di genere.

Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 , concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'art. 362, comma 1- ter , c.p.p., in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere . Questo il titolo del disegno di legge S.377 approvato dal Senato il 3 maggio e che ora passa all'esame della Camera dei Deputati . Il testo, presentato su iniziativa dei Senatori Bongiorno, Romeo e altri, mira a restituire effettività all'obbligo imposto, dall'art. 362, comma 1- ter , c.p.p., al PM di assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato entro 3 giorni dall'iscrizione della notitia criminis nei procedimenti per delitti di violenza domestica e di genere. Il testo, attraverso modifiche al d.lgs. n. 106/2006 , prevede che nel caso in cui il PM assegnatario delle indagini non proceda nel termine dei 3 giorni all'ascolto della persona offesa, il procuratore della Repubblica possa revocargli l'assegnazione del procedimento, procedendo direttamente o attraverso l'assegnazione ad un altro magistrato dell'ufficio all'assunzione di informazioni dalla persona offesa, salvo che non emerga la necessità di tutelare i minori o la riservatezza delle indagini. Il disegno di legge inoltre prevede che il procuratore generale presso la corte di appello debba acquisire con cadenza trimestrale, dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine fissato dall'art. 362, comma 1- ter, c.p.p. I dati dovranno poi essere inviati al procuratore generale presso la Corte di cassazione, con una relazione almeno semestrale.

S.377, testo approvato dal Senato il 3 maggio 2023