La clausola Incoterms “Ex Works” nel contratto di compravendita internazionale

La clausola Incoterms “Ex Works” presente in un contratto di compravendita internazionale individua sia il luogo di consegna della merce sia la giurisdizione in caso di lite giudiziaria tra le parti.

Il principio giuridico Gli Incoterms International Commercial Terms sono usi commerciali diffusi e consolidati nel commercio internazionale. Tali clausole contrattuali, tipizzate nel 2000 dalla Camera di Commercio internazionale, servono a determinare la volontà delle parti di un contratto in merito al luogo della consegna della merce, con importanti ripercussioni su vari elementi del contratto quali la responsabilità per il perimento della merce nel tragitto o l'attribuzione della giurisdizione in caso di controversia. La clausola “Ex Works” EXW prevede che la consegna del bene avvenga presso la sede della società produttrice/venditrice e che la acquirente ritiri i beni presso la stessa, con tutte le conseguenze previste dalla normativa. In tema di lite giudiziaria, in caso di previsione della clausola EXW nel contratto, sarà competente a decidere il Giudice del paese della parte venditrice, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 lettera b del Regolamento UE 1215/2012. Il caso Due aziende, una produttrice italiana e un'acquirente francese, sottoscrivevano un contratto di compravendita internazionale di beni. Tale contratto specificava come la consegna dovesse avvenire “Ex Works” ossia mediante ritiro dei colli presso il magazzino della società italiana. A seguito di un mancato pagamento da parte dell'acquirente, la società italiana agiva in via monitoria avverso l'acquirente. Questa, ai sensi dell'articolo 645 c.p.c., opponeva il decreto ingiuntivo lamentando, tra le altre cose, la carenza di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello francese, ai sensi degli articolo 4 comma I e 7 numero 1 lett. b del Regolamento UE numero 1215/2012. Il Tribunale, all'esito del processo, accoglieva l'eccezione dell'attrice opponente e revocava il decreto ingiuntivo opposto. La vicenda approdava quindi in Corte d'Appello a seguito di gravame dell'azienda italiana. In modo non dissimile dal primo giudice, il Riesame affermava come i documenti prodotti in giudizio non evidenziassero chiaramente che il luogo della consegna dovesse essere l'Italia e – conseguentemente – non era chiaro che la giurisdizione dovesse essere del giudice italiano. A parere della Corte d'Appello, infatti, senza una precisa specificazione del luogo di consegna, la giurisdizione del giudice internazionale avrebbe dovuto essere decisa sulla base dell'articolo 4 del Regolamento UE numero 1215/2012, che prevedeva una generale giurisdizione del giudice sito nel domicilio della parte convenuta. Tale norma prevedeva infatti che «a norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro». La sentenza di primo grado veniva quindi confermata. Il contrasto tra sezioni della Cassazione e il rinvio alle Sezioni Unite La società italiana, soccombente in entrambi i gradi di merito, decideva di agire in Cassazione. La Prima Sezione della Corte, alla luce dei precedenti orientamenti della Suprema Corte, riteneva necessario l'intervento nomifilattico delle Sezioni Unite e rimetteva alle stesse la questione. Ma quali erano i precedenti arresti che hanno reso necessario il rinvio alle Sezioni Unite della Cassazione? In primo luogo, veniva citata l'ordinanza interlocutoria numero 37506/2022 della Prima Sezione della Cassazione. In detta decisione il collegio aveva effettivamente preso atto che per costante giurisprudenza della Cassazione ad esempio Cass. SS UU numero 20633/2022 le controversie in materia di compravendita internazionale di beni mobili andassero devolute al giudice del luogo della consegna effettiva dei beni, non ostando in alcun modo la formale previsione di una clausola Ex Works, laddove essa non fosse chiaramente atta a identificare il luogo di consegna e passaggio del rischio sulla merce. Veniva comunque precisato che la presenza della clausola EXW nel contratto, in assenza di ulteriori specificazioni stesse a significare che «il venditore effettua la consegna quando mette la merce a disposizione dell'acquirente presso la sede del venditore o altro luogo convenuto» si veda testo ufficiale ICC, versione 2010 e/o 2020 . Un differente arresto, Cassazione SS UU 14 novembre 2014 numero 24279, inoltre, sottolineava la sostanziale insuscettibilità della clausola EXW per determinare la giurisdizione in una controversia concernente la compravendita internazionale di beni laddove questa non specifichi «con chiarezza il luogo di consegna, ma ipotesi e previsioni contrattuali intese a regolare il prezzo e/o la ricaduta del rischio di trasporto» tale che nel caso in questione, precisano le Sezioni Unite, «in quest'ultimo caso può dirsi che una clausola Ex Works in effetti non v'era». La decisione delle Sezioni Unite Alla luce dell'ambiguità dei precedenti giurisprudenziali, veniva incaricata della decisione la Cassazione a Sezioni Unite. Detto organo giurisprudenziale pronunciava, infine, la sentenza Cass. SS UU, 2 maggio 2023, numero 11346. Con tale decisione la Cassazione affrontava il caso analizzando il lavoro svolto dal Giudice d'Appello e contestandone l'operato. Secondo i Giudici di Legittimità, infatti, l'analisi dei documenti prodotti in giudizio avrebbe dovuto evidenziare nel contratto e nelle fatture la presenza di una vera ed effettiva clausola Ex Works che comportava la consegna dei beni compravenduti mediante la messa a disposizione degli stessi presso i magazzini italiani della società venditrice. Tale previsione, come poc'anzi ricordato, aveva svariate ripercussioni nel rapporto tra le parti come lo spostamento della responsabilità del trasporto sulla parte acquirente a partire dai cancelli del magazzino italiano e fino alla destinazione finale, il costo del trasporto a carico della acquirente e la decisione delle parti di attribuire la giurisdizione di una eventuale controversia al giudice italiano. Tale decisione, invero, derivava dall'applicazione dell'articolo 7 lett. b primo trattino del Reg. UE 1215/2012 che prevedeva che «una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro a [omissis] b ai fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è — nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto». In ragione della efficacia e validità della clausola EXW presente nel contratto, quindi, e stante il fatto che il luogo della consegna era stato designato sul territorio italiano, la società francese poteva ben essere convenuta in giudizio presso il giudice italiano. In accoglimento del ricorso della società venditrice, quindi, la Cassazione cassava la decisione impugnata e rinviava il giudizio alla Corte d'Appello per una nuova valutazione nel merito.

Presidente Virgilio – Relatore Criscuolo Ragioni in fatto e diritto della decisione 1. Con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. il 19 luglio 2016 Plaisir Selection International S.a.r.l. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo numero 3294-2016, emanato dal Tribunale di Brescia il precedente 18 maggio, con il quale le veniva ingiunto di pagare a Tavina S.p.A. la somma di Euro 141.495,79, oltre ad interessi e spese. A fondamento della propria pretesa Tavina aveva lamentato il mancato pagamento da parte di Plaisir di alcune fatture relative alla fornitura di bottiglie d'acqua minerale, che questa avrebbe poi dovuto rivendere ad alcuni distributori asiatici. Plaisir eccepiva in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del Giudice italiano in favore del Giudice francese - e in particolare del Tribunale di Versailles - ai sensi degli articolo 4, 1 co., e 7, numero 1, lett. b del Regolamento UE numero 1215-2012. Nel merito, invece, sosteneva l'infondatezza delle pretese dell'opposta, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo. Inoltre, proponeva domanda riconvenzionale domandando la risoluzione per inadempimento del contratto di fornitura intercorrente tra le parti ed il relativo risarcimento del danno. Costituitasi in giudizio, e per quanto qui d'interesse, Tavina contestava l'eccezione di difetto di giurisdizione affermando che in virtù della clausola Incoterm ex works , applicabile ai rapporti tra le parti, la consegna delle merci sarebbe dovuta avvenire in Italia come peraltro effettivamente accaduto, in quanto le bottiglie non erano mai state consegnate all'estero . Il Tribunale, con sentenza numero 167-2019, revocava il decreto ingiuntivo numero 3294-2016, ritenendo fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'opponente e ritenendo competente il Giudice francese. Per l'effetto, condannava Tavina al pagamento delle spese di lite e degli accessori di legge. 2. Avverso la sentenza di prime cure Tavina spiegava appello innanzi alla Corte d'Appello di Brescia. L'appellante lamentava che il Giudice non si era avveduto che i documenti prodotti in giudizio indicassero chiaramente che il luogo della consegna era sito in Italia e che dunque - anche alla luce della giurisprudenza nazionale e sovranazionale in materia - la giurisdizione sarebbe dovuta spettare al Giudice italiano. Inoltre, il criterio determinante della giurisdizione avrebbe dovuto essere, non tanto il luogo di consegna della merce bensì, essendo stata dedotta in giudizio un'obbligazione di pagamento di fatture insolute, quello di esecuzione dell'obbligazione portata sub iudice. Plaisir contestava gli argomenti dell'appellante e difendeva la correttezza della decisione di primo grado. La Corte d'Appello di Brescia rigettava l'appello, con sentenza numero 60/2021, rilevando anzitutto che, secondo le regole generali stabilite dal Regolamento UE numero 1215-2012, all'articolo 4, la giurisdizione si sarebbe, ordinariamente, radicata in Francia, ove aveva sede la Plaisir. La Corte rilevava, successivamente, che, anche secondo i criteri alternativi previsti dal Regolamento, all'articolo 7, numero 1, lett. b , il Giudice italiano non avrebbe potuto ritenersi munito di giurisdizione, spettante invece al giudice francese. In particolare, il giudice di seconde cure riteneva che l'inserimento della clausola Incoterm ex works nella documentazione dei rapporti tra Tavina e Plaisir non implicasse un automatico spostamento del luogo materiale di consegna delle merci, ove non accompagnata da elementi che confermassero tale scelta con chiarezza in mancanza di tali riscontri, l'inserimento di tale clausola produce come unico effetto il solo trasferimento del rischio di perimento della merce. In breve, anche a voler ritenere che la clausola Incoterm EXW sia stata pattuita tra le parti dalla clausola stessa non emerge un incontro di volontà chiaro ed inequivoco e non è ravvisabile una pattuizione volta ad attribuire con chiarezza al luogo indicato nella clausola valenza anche di luogo di consegna della merce ai fini del radicamento della giurisdizione così la sentenza d'appello, pp. 15-16 . 3. Avverso la sentenza numero 60/2021 della Corte d'Appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione Tavina S.p.A., articolando tre motivi di ricorso. Plaisir ha resistito mediante controricorso. Con ordinanza interlocutoria numero 37506 del 22 dicembre 2022, la Prima Sezione civile ha rimesso la controversia alle Sezioni Unite, essendo dedotti motivi relativi alla giurisdizione che involgevano una questione sulla quale non poteva dirsi maturato un orientamento univoco delle stesse Sezioni Unite. Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità dell'udienza. 4. Con il primo motivo di ricorso, Tavina lamenta, ai sensi dell'articolo 360, 1 co., nnumero 1 e 3, la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 7, 1 co., lett. b , del Regolamento UE numero 1215/2012, e dell'articolo 1362 c.c. per avere la Corte d'Appello di Brescia ritenuto insussistente la giurisdizione italiana. In particolare, la ricorrente si duole del ragionamento della Corte di merito secondo cui la clausola ex works presente nella documentazione prodotta da Tavina non permetterebbe di ricostruire la volontà delle parti di individuare nel luogo indicato nella suddetta clausola anche il luogo di consegna delle merci, effetto dal quale sarebbe poi discesa la deroga alla giurisdizione francese. Tale conclusione, infatti, sarebbe contraria alle previsioni dell'articolo 7, 1 co., lett. b , del Regolamento UE numero 1215-2012, per come interpretato dalla Corte di Giustizia, nonché dalla giurisprudenza di questa Corte, e violerebbe al contempo l'articolo 1362 del codice civile. Nella prospettazione della ricorrente, infatti, le clausole Incoterms, se richiamate in un contratto, hanno valore di clausola contrattuale idonea ad incidere anche sul luogo di consegna, ma la Corte d'appello non ha esaminato la stessa secondo il suo contenuto letterale ignorando, quindi, la volontà delle parti di fissare anche il luogo ove la merce andava consegnata . Inoltre, le conclusioni del Giudice dell'appello contrasterebbero con la giurisprudenza della Corte di Giustizia, la quale reputa che l'inserimento delle clausole Incoterms all'interno del regolamento contrattuale sia sempre e comunque idoneo ad identificare il luogo di consegna delle merci sul punto la ricorrente richiama la sentenza della CGUE Electrosteel Europe SA del 9 giugno 2011, nonché alcune concordi pronunce di questa Corte . Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell'articolo 360,1 co., nnumero 3 e 4, c.p.c., in quanto la Corte d'Appello di Brescia avrebbe omesso di motivare il rigetto del secondo motivo di appello proposto da Tavina. Inoltre, la Corte avrebbe violato l'articolo 7, 1 co., lett. b , del Regolamento UE numero 1215/2012, ai sensi dell'articolo 360., 1 co., nnumero 1 e 3, c.p.c. L'attrice, nel secondo motivo d'appello, aveva, infatti, denunciato la contraddittorietà della sentenza di prime cure nella misura in cui aveva affermato sussistere la giurisdizione francese, salvo poi affermare che le merci vendute erano fornite dal vettore direttamente ai clienti asiatici ne deriva che il giudice avrebbe dovuto applicare la lett. a dell'articolo 7 del Regolamento UE numero 1215-2012, e non la lett. b , applicabile invece soltanto quando il luogo della consegna rientri nel territorio di uno Stato membro dell'Unione. A detta della ricorrente, la sentenza gravata avrebbe dichiarato infondato tale secondo motivo senza tuttavia motivare tale conclusione ne risulterebbe un'omissione di motivazione censurabile in questa sede. Con il terzo ed ultimo motivo di ricorso, la ricorrente si duole, a norma dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 5, dell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti. La Corte d'Appello, infatti, non avrebbe esaminato i documenti di causa dai quali sarebbe emerso che la merce oggetto del rapporto tra Tavina e Plaisir sarebbe stata consegnata direttamente in paesi asiatici, ai quale la fornitura d'acqua era infine destinata. Ciò sarebbe decisivo, in quanto escluderebbe l'applicazione dell'articolo 7, 1 co., lett. b , del Regolamento UE numero 1215-2012 applicabile, come osservato, soltanto qualora il luogo di consegna delle merci sia sito nell'Unione Europea in favore della lett. a del medesimo articolo. 5. Preliminarmente, rispetto all'esame del merito dei motivi di ricorso, occorre dare sommariamente contezza dell'ordinanza interlocutoria numero 37506-2022 della Prima Sezione di questa Corte. In tale ordinanza, il Collegio ha rilevato che queste stesse Sezioni Unite, con ordinanza numero 20633-2022, proprio in materia di vendita internazionale a distanza di beni mobili avevano reputato che le controversie in tema di pagamento della merce fossero devolute nel caso di specie, ai sensi del Regolamento UE 1215/2012 all'Autorità giudiziaria del luogo di consegna materiale dei beni e, quindi, del luogo dove ha sede il compratore, non ostando a tale conclusione l'inserimento di una clausola Incoterm ex works nel relativo contratto, laddove essa non sia accompagnata da specifiche pattuizioni volte ad attribuire con chiarezza al luogo di passaggio del rischio anche il valore di luogo di consegna della merce. L'ordinanza richiamata ha però osservato che La definizione della clausola ex works secondo il testo ufficiale ICC edizione 2010, ma la clausola in questione è prevista parimenti nella versione in vigore dal 1 gennaio 2020 è la seguente ex works means that the seller delivers when it places the goods at the disposal of the buyer at the seller's premises or at another named place i.e., works, factory, warehouse, etc. . The seller does not need to load the goods on any collecting vehicle, nor does it need to clear the goods for export, where such clearance is applicable . E cioè ex works significa che il venditore effettua la consegna quando mette la merce a disposizione dell'acquirente presso la sede del venditore o in altro luogo convenuto es. stabilimento, fabbrica, magazzino, ecc. . Il venditore non ha bisogno di caricare la merce su alcun veicolo di raccolta, né ha bisogno di sdoganare la merce per l'esportazione, ove tale sdoganamento sia applicabile . Il dato letterale sembra al Collegio dunque univoco effettua la consegna quando mette la merce a disposizione dell'acquirente presso la sede del venditore o in altro luogo convenuto nell'identificare il luogo, oltre che le modalità, di consegna la clausola ex works sembra perciò comportare, di regola, ossia in mancanza di ulteriori specificazioni, l'individuazione del luogo di consegna presso la sede o altro luogo indicato dal venditore, oltre che le modalità di consegna, che vedono il venditore obbligato esclusivamente a mettere a disposizione la merce a terra in un suo magazzino o stabilimento prestabilito o concordato, con l'eventuale documentazione prescritta. La disciplina del passaggio dei rischi e dei costi del trasporto successivo paiono essere allora conseguenza della fissazione del luogo della consegna, con le ricadute che essa possiede in ordine al radicamento della giurisdizione. I precedenti richiamati nella decisione poc'anzi menzionata non concernono tutti, specificamente, la clausola ex works Cass., Sez. Unumero , 28 giugno 2019, numero 17566, e Cass., Sez. Unumero , 13 dicembre 2018, numero 32362, concernenti rispettivamente clausole FCA e CIF anche Cass., Sez. Unumero , 17 maggio 2022, numero 15891, non pare riferirsi a clausola ex works . Quanto a Cass., Sez. Unumero , 14 novembre 2014, numero 24279, occorre dire che la pronuncia si fonda sul peculiare testo della clausola nell'occasione esaminata, ed altresì sulla contraddittorietà delle indicazioni provenienti dalla documentazione considerata, da cui il Collegio ha desunto, con riguardo al caso di specie, essere evidente che non si tratta di specifica pattuizione volta a identificare - tanto meno con chiarezza - il luogo di consegna, ma di ipotesi e previsioni contrattuali intese a regolare il prezzo e/o la ricaduta del rischio di trasporto . Insomma, in quest'ultimo caso può dirsi che una clausola ex works in effetti non v'era . Pertanto, la Prima Sezione ha ritenuto che fosse necessario che l'odierna questione fosse decisa dalle Sezioni Unite, tenendo conto dei rilievi mossi. 6. Tanto premesso, ritiene il Collegio, in accordo con le conclusioni del PG, che il primo motivo di ricorso è fondato, e deve pertanto essere accolto. Occorre anzitutto osservare che ai sensi del Regolamento UE numero 1215/2012, applicabile nel caso di specie, in linea generale, la giurisdizione debba determinarsi in base al domicilio del convenuto articolo 4, 1 paragrafo . Tuttavia, le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro solo ai sensi delle norme di cui alle sezioni da 2 a 7 del Capo II del Regolamento articolo 5, 1 paragrafo . Tra tali norme, assume rilievo in relazione all'oggetto della controversia, l'articolo 7, 1 paragrafo, lett. a e lett. b , secondo cui una persona domiciliata in uno Stato membro dell'UE può essere convenuta in materia contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio lett. a , e che ai fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio e' nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto lett. b, prima parte . In applicazione di tale regola, questa Corte ha pertanto affermato che in tema di vendita internazionale a distanza di beni mobili, anche la controversia avente ad oggetto il pagamento della merce va devoluta, ai sensi dell'articolo 7, lett. b , primo trattino, del Reg. UE numero 1215 del 2012 applicabile ratione temporis , alla giurisdizione dell'A.G. del luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, non ostando a tale conclusione l'inserimento, nel contratto medesimo, di una clausola CIF che sposti il momento del trasferimento del rischio del perimento del bene dal compratore al venditore, se essa non sia accompagnata da una specifica pattuizione volta ad attribuire, con chiarezza, al luogo del passaggio del rischio valenza anche di luogo di consegna della merce, così concretizzando una deroga convenzionale alla giurisdizione, consentita dalla l. numero 218 del 1995, articolo 4 Cass. S.U. numero 32362 del 13/12/2018, nonché la già richiamata Cass. S.U. numero 20633/2022 Cass. S.U. numero 17566/2019 . Tuttavia, tale interpretazione è stata accompagnata dalla necessità di dover tenere conto cfr. Cass. S.U. numero 24279/2014 del fatto che il richiamo compiuto dalle parti alle clausole generalmente riconosciute nel commercio internazionale, quali gli Incoterms International Commercial Terms , può configurare una diversa convenzione stipulata dalle parti sul luogo di consegna dei beni, purché da essi risulti con chiarezza la determinazione contrattuale anche in relazione a tale aspetto. E', dunque, necessario verificare se la clausola Incoterm Ex Works , trasfusa nel regolamento contrattuale, possa ritenersi clausola contrattuale rilevante ai fini dell'articolo 7, lett. b , primo trattino, del Regolamento UE numero 1215/2012, dovendosi a tal fine partire dall'accertamento in fatto, come operato nella sentenza impugnata, che la clausola richiamata con la sigla EXW Italy era riportata sia sulle fatture emesse dalla ricorrente sia negli ordini provenienti dalla acquirente, concordanza questa che induce a ritenere che la clausola fosse stata richiamata da entrambi i contraenti e fosse quindi destinata a regolare i loro rapporti con efficacia vincolante. Tale verifica non può, ovviamente, che essere compiuta alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che costituisce fonte qualificata di interpretazione del diritto dell'Unione. Ebbene, la Corte di Giustizia si è in passato già espressa in materia di clausole Incoterms, anche con specifico riguardo alle clausole ex works . Viene a tal fine in rilievo, in primo luogo, la sentenza Electrosteel del 9 giugno 2011, resa nella Causa C-87/10 la sentenza, si noti, è stata resa con riguardo all'articolo 5, punto 1, lett. b , primo trattino, del regolamento numero 44/2001, ma ciò tuttavia non rileva, in quanto la norma applicabile nella fattispecie è sostanzialmente identica a quella oggetto di valutazione nel precedente richiamato . Nel caso Electrosteel, in linea di continuità con quanto poco prima affermato nella sentenza del 25 febbraio 2010, C381/08, Car Trim GmbH c. KeySafety System s.r.l., la Corte di Giustizia ha osservato che nel contesto dell'esame di un contratto, al fine di determinare il luogo di consegna ai sensi dell'articolo 5, punto 1, lett. b , primo trattino, del regolamento, il giudice nazionale deve tenere conto di tutti i termini e di tutte le clausole rilevanti di tale contratto, ivi compresi, eventualmente, i termini e le clausole generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio internazionale, quali gli Incoterms, purché idonei a consentire l'identificazione, con chiarezza, di tale luogo. Per quanto riguarda l'Incoterm ex works , tale clausola comprende, oltre alle disposizioni dei punti A5 e B5, intitolati Transfer of risks , relativi al trasferimento dei rischi, e quelle dei punti A6 e B6, intitolati Division of costs , che riguardano la ripartizione dei costi, anche le disposizioni dei punti A4 e B4, intitolati rispettivamente Delivery e Taking delivery , che rinviano al medesimo luogo e consentono quindi di individuare il luogo di consegna dei beni . La Corte ha, dunque, concluso affermando che al fine di verificare se il luogo di consegna sia determinato in base al contratto , il giudice nazionale adito deve tenere conto di tutti i termini e di tutte le clausole rilevanti di tale contratto che siano idonei a identificare con chiarezza tale luogo, ivi compresi i termini e le clausole generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio internazionale, quali gli Incoterms International Commercial Terms , elaborati dalla Camera di commercio internazionale, nella versione pubblicata nel 2000 . Già in tale occasione la Corte di Giustizia si è espressa - pur con riferimento alla disciplina previgente, ma con un ragionamento estensibile al caso di specie - in favore della capacità delle clausole Incoterms ex works di determinare, in assenza di elementi che indichino con evidenza il contrario, il luogo della consegna delle merci, e di riflesso la giurisdizione. Ed infatti, la Corte del Lussemburgo ha dichiarato che il Giudice del merito avrebbe dovuto valutare se la clausola Resa Franco nostra sede , ripresa nel contratto oggetto della causa principale, corrisponda all'Incoterm ex works , punti A4 e B4, oppure a un'altra clausola o a un altro uso abitualmente impiegato nel commercio, idoneo a identificare con chiarezza, senza necessità di ricorrere al diritto sostanziale applicabile al contratto, il luogo di consegna dei beni conformemente a tale contratto . Il principio che sottende tale affermazione - per quanto non espresso con assolutezza - è comunque evidente il Giudice del merito, nell'interpretare il contratto per determinare il luogo di consegna della merce convenuto delle parti, deve verificare se le sue clausole integrino o meno l'Incoterm ex works in caso affermativo, sarà in base a tale clausola che dovrà essere identificato il luogo di consegna delle merci e conseguentemente la giurisdizione . A tale conclusione è giunta anche la prevalente dottrina chiamata ad occuparsi del precedente in esame, la quale ha sottolineato come la sentenza avesse nella sostanza accolto le conclusioni presentate dall'Avvocato Generale che punti 4041 delle conclusioni aveva, in particolare, evidenziato, con riferimento al termine Omissis , che tale regola non disciplina solo il trasferimento del rischio punti A4 e B4 , ma anche il luogo di consegna, laddove si prevede al punto A4 che il venditore deve consegnare la merce mettendola a disposizione del compratore nel punto concordato, se indicato, nel luogo di consegna convenuto, non caricata sul veicolo di prelevamento 31 , ed al punto A5 che il compratore deve prendere in consegna la merce quando le condizioni di cui in A4 e A7 sono state soddisfatte . Dalla lettura della motivazione della sentenza Electrosteel si ricava che il riferimento ad Incoterms specificamente individuati, la cui formula letterale consenta anche di individuare il luogo di consegna, permette altresì di affermare che in tal modo le parti abbiano inteso dettare delle disposizioni del contratto come precisato nel precedente Car Trim atte a determinare il luogo di consegna ai fini della competenza giurisdizionale. La sentenza Electrosteel, nel fare proprie le conclusioni dell'Avvocato generale, ha quindi sancito l'idoneità degli Incoterms e di altre clausole commerciali ad identificare il luogo di consegna ai fini del forum contractus, in base alle previsioni dei Regolamenti in materia di giurisdizione, posto che la proroga di competenza può essere conclusa nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti . In tale modalità rientrano anche le clausole Incoterms che corrispondono ad usi consolidati, precisati e pubblicati dalle organizzazioni professionali riconosciute e ampiamente seguiti nella prassi dagli operatori economici, ed idonei ad assolvere un ruolo importante nella regolamentazione non statuale del commercio internazionale, posto che agevolano i compiti degli operatori nella redazione del contratto poiché, mediante l'utilizzo di termini brevi e semplici, sarebbe possibile specificare gran parte delle loro relazioni commerciali. In particolare, al fine di determinare il locus solutionis in base al contratto , il giudice nazionale deve, quindi, tener conto anche dei termini e delle clausole generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio internazionale, quali gli Incoterms, purché idonei ad identificare chiaramente tale luogo punto 22 della sentenza . La Corte di Giustizia ha altresì precisato che, in presenza di tali termini o clausole, può essere necessario verificare se tali pattuizioni determinino solo la ripartizione dei rischi legati al trasporto dei beni o dei costi oppure anche il luogo di consegna dei beni. Ma con specifico riferimento alla regola EXW viene riconosciuta la possibilità di determinare il locus solutionis attraverso la stessa mentre analoga valenza viene esclusa con riguardo alle clausole in forza delle quali i beni oggetto del contratto si limitano a transitare nel territorio di uno Stato membro terzo rispetto tanto al domicilio delle parti quanto al luogo di partenza o di destinazione delle merci , di guisa che il compito demandato al giudice di merito, non è tanto quello di verificare se il richiamo alla clausola ex works valga anche ad individuare il luogo di consegna, ma piuttosto quello di riscontrare se la clausola in concreto riprodotta in contratto corrisponda alla regola Omissis degli Incoterms oppure ad un'altra clausola o ad un uso abitualmente impiegato nel commercio, idonea comunque a identificare con chiarezza il locus solutionis ai fini del forum contractus punto 25 della sentenza , affermazione questa che sottende il principio secondo cui di norma la clausola in esame vale anche ad individuare il luogo di consegna della merce. Sulla questione, peraltro, la Corte di Giustizia è ritornata pochi anni dopo, con la sentenza Granarolo del 14 luglio 2016 nella Causa C-196/15. In tale occasione i Giudici del Lussemburgo hanno ribadito, in modo ancor più chiaro, il suesposto principio, affermando che se un eventuale contratto stipulato oralmente o tacitamente fosse qualificato come compravendita di beni , il giudice del rinvio dovrebbe in seguito verificare se la clausola Ex Works , menzionata al punto 10 della presente sentenza, si ritrovi in effetti sistematicamente nei contratti consecutivi tra le parti. Ove così fosse, occorrerebbe affermare che le merci erano consegnate presso lo stabilimento del venditore là soltanto dovrà radicarsi la giurisdizione. Deve dunque concludersi che le clausole Incoterms Ex Works , una volta inserite nel contratto, individuano anche il luogo di consegna della merce, salvo che dal contratto risultino diversi ed ulteriori elementi che inducano a ritenere che le parti abbiano voluto un diverso luogo della consegna. Risulta, all'esito di questa disamina, che la Corte d'Appello di Brescia - nell'affermare che la clausola Ex Works sia idonea a determinare il luogo della consegna delle merci soltanto quando dimostrato da riscontri chiari ed inequivoci che provino che le parti abbiano convenuto tale effetto ulteriore - non abbia correttamente inteso i suesposti principi, invertendone i termini. La loro corretta applicazione al caso di specie, una volta reputato che, per effetto dei molteplici richiami operati da entrambe le parti alla clausola Ex Works , la medesima fosse divenuta parte integrante del contratto, porta invece ad affermare che, giusta l'efficacia della detta clausola, nei rapporti tra Tavina e Plaisir, il luogo della consegna della merce deve considerarsi sito in Italia e, conseguentemente, deve affermarsi la giurisdizione del Giudice italiano. Peraltro, ai fini di completezza della motivazione, ritiene il Collegio di dover sottolineare come la conclusione qui raggiunta non si ponga a ben vedere in contrasto con quanto invece affermato, nella precedente ordinanza numero 20633-2022, richiamata dall'ordinanza interlocutoria della Prima Sezione, atteso che in quel caso la soluzione risulta evidentemente indotta dal rilievo che si era al cospetto di un inserimento unilaterale della clausola Ex Works , il che non permetteva di reputare raggiunta la prova univoca dell'esistenza di un accordo tra le parti circa il luogo di consegna della merce . 7. L'accoglimento del primo motivo determina poi l'assorbimento degli altri motivi di ricorso. 8. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio, ex articolo 383 comma 3 c.p.c., al Tribunale di Brescia in diversa composizione, per una nuova decisione sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposto dalla società controricorrente. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione e, assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, dichiara la giurisdizione del giudice italiano e rinvia al Tribunale di Brescia, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.