In caso di morte del condannato per reati edilizi, l’ordine di demolizione delle opere abusive deve essere notificato all’erede o al suo avente causa. Il presupposto della legittimazione passiva è tuttavia costituito dalla titolarità di un diritto reale o personale di godimento sul bene oggetto dell’abuso edilizio.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza volta alla revoca dell'ingiunzione a demolire alcune opere abusive proposta dall'erede del soggetto condannato dal giudice monocratico di Napoli per la realizzazione delle opere medesime. La pronuncia è stata impugnata dinanzi alla Cassazione per violazione di legge e di motivazione in quanto il giudice non avrebbe dichiarato la carenza di legittimazione passiva della ricorrente nonostante l'ordine di demolizione le fosse stato notificato non in quanto titolare di un diritto sul bene da demolire, bensì sull'unico presupposto di aver acquistato la qualità di erede del condannato. Il ricorso risulta fondato. Il Collegio ricorda che «in tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione delle opere abusive, in caso di morte del condannato, deve essere notificato all'erede o al suo avente causa, il presupposto della legittimazione passiva dell'erede è tuttavia costituito dalla titolarità, da parte sua o di altro avente causa, di un diritto reale o personale di godimento sul bene, oggetto dell'abuso edilizio, sicché solo a queste condizioni l'ordine di demolizione dell'opera abusiva, avendo natura di sanzione amministrativa di carattere reale a contenuto ripristinatorio, conserva la sua efficacia anche nei confronti dell'erede o di chiunque vanti su di esso un diritto reale o di godimento, posto che soltanto colui che si trova in un rapporto di fatto o di diritto rispetto al bene può provvedere all'adempimento dell'obbligo di facere in cui si sostanzia l'ordine di demolizione». Non avendo l'ordinanza impugnata osservato tale principio, la Cassazione annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli.
Presidente Ramacci – Relatore Di Nicola Ritenuto in fatto 1. È impugnata l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di M.M. , volta alla revoca dell'ingiunzione a demolire le opere abusive realizzate in […], di cui alla sentenza di condanna emessa nei confronti di M.F. dal giudice monocratico di […], sezione distaccata di […], in data 27 ottobre 2006 e divenuta irrevocabile il 27 maggio 2008. 2. Il ricorso, presentato dal difensore avv. A.T., è affidato a due motivi con i quali la ricorrente denuncia il vizio di violazione di legge e di motivazione sul rilievo che il giudice dell'esecuzione non avrebbe dichiarato la carenza di legittimazione passiva della ricorrente nonostante che l'ordine di demolizione le era stato notificato non in quanto titolare di un diritto sul bene da demolire, bensì sull'unico presupposto di aver acquistato la qualità di erede del condannato, M.F. primo motivo e deduce, altresì, la violazione di legge e il vizio di motivazione laddove il giudice dell'esecuzione non aveva provveduto a revocare l'ingiunzione a demolire delle opere oggetto della sentenza passata in giudicato, nonostante la natura di mere opere di manutenzione straordinaria, come peraltro riconosciuto dal Comune di […] a mezzo dell'ufficio tecnico secondo motivo . 3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. La ricorrente ha presentato memoria con la quale ha replicato alle deduzioni formulate dal Procuratore generale, concludendo per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato sulla base del primo motivo che, all'evidenza pregiudiziale, assorbe il secondo. 2. Il giudice dell'esecuzione, quanto alla lamentata carenza di legittimazione passiva della ricorrente, ha osservato come M.F. , in qualità di legale rappresentante della omissis S.r.l., acquistò dalla omissis S.r.l. due capannoni destinati ad attività commerciale e poi trasformati dallo stesso nelle opere abusive di cui alla sentenza di condanna emessa nei suoi confronti. Il giudice dell'esecuzione, nel ritenere che la ricorrente non avesse documentato la carenza di legittimazione passiva ha inoltre affermato come dagli atti non vi fossero elementi dai quali si potesse escludere la sua qualità di erede del condannato, che era stato il committente e l'esecutore delle opere, sebbene nella qualità di amministratore di una società a responsabilità limitata. 3. In ciò risolvendosi la ratio decidendi in parte qua, la ricorrente, con fondamento, lamenta che, indiscutibile essendo l'acquisto, da parte sua, della qualità di erede del condannato deceduto, la stessa, tuttavia, non era mai divenuta titolare dell'immobile abusivo, non vantando su di esso, a seguito del decesso del coniuge, un diritto reale o personale di godimento. Allegando la documentazione comprovante che proprietaria dell'immobile sarebbe la omissis s.r.l. amministrata attualmente, dopo il decesso del M. , dalla sig.ra E.S. cfr. nota del comando polizia Municipale di […] del omissis , nota del Comando Polizia municipale di […] del 14 settembre 2013 - rispettivamente allegato 1 e 2 alle conclusioni scritte depositate all'udienza del 14 giugno 2022 - nonché allegato 3 al ricorso per cassazione , la ricorrente obietta come la qualità di proprietario dell'immobile, oggetto della ingiunzione a demolire, da parte della omissis s.r.l. fosse, altresì, documentata dall'allegato 15 alla relazione del 10 maggio 2022 redatta dall'architetto numero quale responsabile dell'Ufficio Tecnico del comune di […] depositata alla udienza del medesimo giorno allegato 4 del ricorso per cassazione . Da quest'ultima si evincerebbe che l'immobile de quo fu acquistato dalla omissis s.r.l. con atto per notar D.B. del 9 luglio 2002 rep. numero 129823 racc. numero 16404 dalla società omissis s.r.l. 4. Ciò posto, se è esatto affermare che, in tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione delle opere abusive, in caso di morte del condannato, deve essere notificato all'erede o al suo avente causa, il presupposto della legittimazione passiva dell'erede è tuttavia costituito dalla titolarità, da parte sua o di altro avente causa, di un diritto reale o personale di godimento sul bene, oggetto dell'abuso edilizio, sicché solo a queste condizioni l'ordine di demolizione dell'opera abusiva, avendo natura di sanzione amministrativa di carattere reale a contenuto ripristinatorio, conserva la sua efficacia anche nei confronti dell'erede o di chiunque vanti su di esso un diritto reale o di godimento, posto che soltanto colui che si trova in un rapporto di fatto o di diritto rispetto al bene può provvedere all'adempimento dell'obbligo di facere in cui si sostanzia l'ordine di demolizione. 5. Peraltro, l'ordinanza impugnata non sembrerebbe mettere in discussione la soggettività giuridica della società proprietaria del bene abusivamente realizzato e, nonostante ciò, ha ritenuto che la ricorrente - sulla base del semplice possesso della qualità di erede del condannato che, nel commettere il reato urbanistico, aveva agito nella qualità di rappresentante legale di una persona giuridica, circostanza della quale anche il giudice dell'esecuzione non sembra dubitare fosse obbligata a procedere alla demolizione del manufatto, epilogo, questo, giuridicamente insostenibile nel caso in esame, a meno che la società fosse stata costituita come apparato fittizio utilizzato dal reo per commettere gli illeciti elemento sul quale manca qualsiasi accertamento che il giudice dell'esecuzione può compiere anche d'ufficio ai sensi dell'articolo 666, comma 5, c.p.p. , risolvendosi così in un mero schermo, ossia in un ente fittizio, per cui, mancando, in tal caso, qualsiasi nesso di rappresentanza organica tra l'ente e la persona che lo rappresenta, tutti gli atti giuridici anche di acquisto del bene sarebbero esclusivamente riferibili alla persona fisica che li ha compiuti. 6. Sulla base delle precedenti considerazioni, l'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Napoli, che si atterrà ai principi di diritto in precedenza enunciati, compiendo, anche d'ufficio, gli accertamenti ritenuti utili. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli.