Non presentarsi in mediazione può portare a conseguenze molto gravi

Per il Tribunale di Termini Imerese, la mancata partecipazione alla procedura di mediazione senza giustificato motivo può causare conseguenze molto gravi, tra cui il fatto che, ai sensi dell’art. 118 c.p.c., venga ritenuta l’infondatezza delle tesi della parte che non ha partecipato.

Questo principio è stato stabilito dal Tribunale di Termini Imerese con sentenza del 6 aprile 2023, a conclusione di un procedimento di un'opposizione a decreto ingiuntivo in materia di canoni di locazione. Il caso. La questione, come accennato, nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo in materia di canoni di locazione. L'opposizione era basata su un'eccezione di duplicazione del titolo nonché sulle note difficoltà economiche dei conduttori di locali commerciali a causa della pandemia, che non avrebbero consentito, a dire del conduttore, di pagare regolarmente il canone non avendo praticamente incassi. Al momento del mutamento del rito, il Tribunale disponeva, ai sensi del comma 1- bis dell' art. 5 d.lgs. n. 28/2010 , l'espletamento della procedura di mediazione, con onere per il deposito a carico dell'opposta, come ormai consuetudine e come anche stabilito dalla recente riforma. Questa provvedeva regolarmente, veniva fissato il primo incontro di mediazione, che era regolarmente comunicato alle parti. Al primo incontro di mediazione partecipava solo la parte opposta, mentre l'opponente non compariva, senza dare alcun riscontro. Di conseguenza, la procedura si concludeva negativamente per l'assenza della parte opponente. Il procedimento di opposizione proseguiva fino all'udienza di discussione, fissata per l'8 febbraio 2023. L'opposizione veniva rigettata nel merito, ma per ciò che qui interessa venivano applicate rigorosamente e correttamente le sanzioni previste dal d.lgs. n. 28/2010 per la mancata partecipazione alla mediazione. L'ingiustificata mancata partecipazione alla mediazione costituisce comportamento doloso e concorre a ritenere raggiunta la piena prova, oltre a dover essere sanzionato. Il Tribunale di Termini Imerese ha correttamente applicato le sanzioni previste dalla normativa sulla mediazione. Infatti, ha ricordato che consolidata giurisprudenza ha statuito che l'ingiustificata mancata partecipazione alla mediazione costituisce un comportamento doloso, poiché idoneo a determinare l'introduzione o la prosecuzione di una procedura giudiziale evitabile in un contesto giudiziario come il nostro, abbondantemente saturo nei numeri e smisuratamente dilatato dalla durata dei giudizi. Questo comportamento, secondo la sentenza in commento, non solo deve comportare la condanna al versamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio, ma data la radicale e insanabile assenza di un giustificato motivo della mancata partecipazione al procedimento di mediazione, in forza del combinato disposto dell'art. 8, comma 4- bis , d.lgs. n. 28/2010, e dell' art. 116 c.p.c. , concorre a ritenere raggiunta la piena prova dell'infondatezza delle tesi del soggetto che non ha partecipato alla mediazione, e di conseguenza legittimi l'altra parte ad ottenere quanto richiesto nei suoi confronti. In conseguenza dell'applicazione di detti principi, ha ritenuto raggiunta la prova e ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo, condannando la parte che non è comparsa in mediazione al versamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato in favore dello Stato a causa della ingiustificata mancata partecipazione al procedimento di mediazione.

Giudice Urso Motivi della decisione In via preliminare, va osservato che, a seguito della modifica dell'art 132 c pc, immediatamente applicabile a tutti i procedimenti pendenti in primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di modifica del processo civile legge 18 06.2009 n. 69 , la sentenza non contiene lo svolgimento del processo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione sono esposte concisamente. Fatta questa premessa, si osserva che con atto di citazione notificato a mezzo pec il 16.12.2021, il sig. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1024/21, emesso in data 31.10.2021, pubblicato in data 05.11.2021 e notificato in data 19.11.2021, con il quale il Tribunale di Termini Imerese ingiungeva, in danno dell'opponente ed in favore del Sig. omissis la somma di € 4.342,02 per canoni di locazione ed oltre le spese del monitorio. A fondamento dell'opposizione, il Sig. omissis eccepiva 1 violazione del principio del ne bis in idem in quanto le spese legali erano state già liquidate nella procedura R G. 2617/19 2 mancanza di sottoscrizione delle quietanze di pagamento degli oneri condominiali 3 mancata detrazione dai canoni di locazioni scaduti del deposito cauzionale 4 mancato conteggio della somma di € 2. 000,00 versata dal-nel periodo novembre 2019 agosto 2020. Per tutti questi motivi, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto limitatamente all'importo eccedente la somma di € 474,26, quale somma effettivamente dovuta, per la quale dichiarava la disponibilità al pagamento. Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta, la sig.ra omissis -contestando l'opposizione ex adverso proposta, in quanto infondata in fatto ed in diritto. Chiedeva, pertanto, il rigetto del!' opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Con ordinanza riservata emessa in data 10.08.2022, questo Giudice rilevava, preliminarmente, l'irritualità dell'atto introduttivo, atteso che trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per canoni di locazione l'opposizione doveva essere introdotta con ricorso e non già con atto di citazione concedeva, comunque, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto onerava parte opposta per l'introduzione del procedimento di mediazione e rinviava la causa all'udienza del 17.11.2022 per la prosecuzione. La difesa della Sig.ra omissis ha rappresentato che, a seguito della notifica della convalida di sfratto, il debitore contattava il difensore della proprietaria per rientrare dalla posizione debitoria pertanto, non veniva richiesta al Tribunale di Termini Imerese l'emissione del decreto ingiuntivo subentrava poi la pandemia da COVID-19 e nelle more il sig. omissis corrispondeva alla sig.ra omissis gli oneri condominiali indicati nella citazione per sfratto per morosità omettendo di corrispondere le spese legali del procedimento di sfratto pagare gli oneri condominiali successivi al luglio 2019 pagare i conguagli degli oneri condominiali relativi agii anni 2015 2019 pagare i canoni di locazione relativi ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2021 Per questi motivi, non veniva richiesta alcuna ingiunzione di pagamento in dipendenza del procedimento di sfratto e, pertanto, non poteva sussistere alcuna duplicazione di titolo. Per quanto sopra, deve ritenersi legittima la richiesta di condanna del sig. omissis al pagamento delle spese legali come liquidate nell'ordinanza di convalida di sfratto. In riferimento alla prova dei pagamenti degli oneri condominiali da parte del proprietario In riferimento alla prova del pagamento degli oneri condominiali, parte opposta ha allegato, anche nel procedimento monitorio, quietanza timbrata e sottoscritta dall'amministratore, corredata dal documento di identità, oltre al bonifico eseguito dalla proprietaria cfr allegati 1.8, 1. 9 e 1.10 a seguito dell'integrazione documentale richiesta dal Tribunale . Pertanto anche questa eccezione non merita accoglimento ed appare totalmente infondata il proprietario, come documentato e provato, ha corrisposto al Condominio gli oneri di competenza del sig. omissis conduttore dell'immobile oggetto di locazione, riferiti a conguagli anni precedenti, acqua e oneri successivi al luglio 2019. In merito ai canoni di locazione dovuti e alle somme corrisposte dal sig. omissis nel periodo 2019 2020 Il sig. omissis come richiesto nell'ingiunzione di pagamento si è reso moroso delle mensilità del canone di locazione di febbraio, marzo e aprile 2021 per un importo complessivo di € 1.200,00. Come risulta agli atti di causa, l'immobile de quo è stato rilasciato nel mese di maggio 2021 e, pertanto, lo stesso potrà essere imputato solo alla mensilità di maggio 2021, peraltro, non richiesta nell'ingiunzione. In merito ai conferimenti versati dal nel periodo novembre 2019 agosto 2020, per un importo complessivo di € 1.200,00 e non già di € 2.000,00, come risulta dalla documentazione allegata dall'opponente, gli stessi devono essere imputati agli oneri condominiali come da preventivo e consumi acqua di cui era stata accertata la morosità nel procedimento di sfratto RG. 2617 /19 che ammontavano a€ 1.903,00. A tal fine, l'opposta ha depositato la lettera di diffida di pagamento datata ottobre 2018 a firma del legale della Sig.ra omissis tutti i prospetti degli oneri condominiali da preventivo , quote acconto acqua 2017 e prospetto scadenze da preventivo anni 2018 e 2019 depositati nel procedimento di sfratto cfr allegati 2, 3 e 4 Per quanto sopra esposto, le somme indicate nell'ingiunzione di pagamento sono dovute dal sig. omissis alla sig.ra omissis I versamenti eseguiti nel periodo novembre 2019 agosto 2020 sono stati imputati a fronte degli oneri condominiali come da preventivo già richiesti nel procedimento di sfratto per morosità RG. 2617 /19 concluso con la convalida di sfratto con soccombenza delle spese legali. Ad oggi, come documentalmente provato con tutte le allegazioni del presente giudizio, il sig. omissis deve alla sig.ra omissis le spese legali del procedimento di sfratto gli oneri condominiali successivi al luglio 2019 i conguagli degli oneri condominiali relativi agli anni 2015 2019 i canoni di locazione relativi ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2021 per complessivi € 4.342,01 oltre spese liquidate nel procedimento monitorio. In proposito, mette conto evidenziare che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento cfr per rotte, Cass. S.U. 13533/2001 9351/2007 . Simile principio generale non subisce alcuna deroga in caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, atteso che, come noto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità o di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistenti al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione cfr Cass. SS. U U. n. 7 448 / 9 3 esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire mila pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione sulle eccezioni sollevate dalla controparte cfr ex multis, Cass. Civ. n. 9787 /97 . Inoltre, la peculiarità del giudizio di opposizione fa sì che la posizione processuale delle parti risulti invertita in particolare, l'opponente attore in senso formale è in realtà il convenuto sostanziale mentre l'opposto convenuto in senso formale è l'attore in senso sostanziale cfr Cass. 11625/95 . In tale giudizio, quindi, alla luce della suddetta inversione di posizioni processuali, incombe sulla parte opposta creditore o attore m senso sostanziale l'onere di provare il fondamento della sua pretesa A riguardo, deve nondimeno dirsi che se è vero che l'opposizione vale solo ad invertire l'onere di instaurazione formale del contraddittorio, senza influire né modificare la posizione delle parti quanto ad onere di allegazione e di prova e che da tale assunto discende che, precipuamente, il creditore opposto deve allegare e provare il proprio credito nel giudizio principale, in maniera certamente più completa ed esaustiva di quanto abbia già fatto nel corso della procedura di ingiunzione, inevitabilmente soggetta ad oneri e cognizioni sommane, ciò deve essere modulato in ragione delle difese spiegate in giudizio dall'opponente. Alla luce delle superiori argomentazioni, risulta provata la pretesa creditoria vantata dalla Sig.ra omissis deve, pertanto, concludersi per il rigetto dell'opposizione promossa da omissis e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano applicando i parametri aggiornati dal DM n. 147/2014, secondo la natura ed il valore della causa, nonché in base alle attività difensive effettivamente svolte. Mancata partecipazione al procedimento di mediazione A ciò si aggiunga che parte opposta ha depositato il verbale negativo cfr. verbale del 14.11.2022 , con il quale è stato chiuso il procedimento di mediazione promossa dalla Sig.ra omissis da cui risulta che il Sig. omissis non si è presentato all'incontro di mediazione, senza giustificato motivo, benché ritualmente convocato dall'Organismo prescelto, e l'esperimento è stato di conseguenza chiuso senza poter entrare nel merito delle diverse posizioni delle parti. Consolidata giurisprudenza afferma che l'ingiustificata mancata partecipazione alla mediazione costituisce un comportamento doloso sent. Trib. Roma 23 022017 , in quanto idoneo a determinare l'introduzione di una procedura giudiziale -evitabile in un contesto giudiziario, quello italiano, salubro nei numeri e smisuratamente dilatato nella durata dei giudizi tanto da comportare la condanna al versamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio cfr ordin. Trib. Palermo 29.07.2015 . Alla luce di quanto precede, si ritiene che la radicale evidente assenza di un giustificato motivo della mancata partecipazione del Sig. omissis al procedimento di mediazione, in forza del combinato disposto degli art. 8 co. IV bis del d.lgs. 28/2010 e art 116 c pc, concorra a ritenere raggiunta la piena prova della infondatezza della su a resistenza ad oltranza, e legittimi l'interesse dell'attore ad ottenere quanto richiesto in atto di citazione. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione disattesa, così provvede • rigetta l'opposizione proposta dal Sig. omissis avverso il decreto ingiuntivo portante il n. 1024/21, emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 31.102021, pubblicato in data 05.112021 e notificato in data 19 112021 • per l'effetto, conferma integralmente il predetto decreto ingiuntivo, dichiarandolo definitivamente esecutivo • visto l 'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 28/201 0, come modificato dalla legge n. 148/201 1, condanna il Sig. omissis al versamento in favore dell'Erario di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio in virtù della ingiustificata mancata partecipazione al procedimento obbligatorio di mediazione • condanna il Sig. omissis al pagamento, in favore della Sig.ra omissis delle spese del presente procedimento che liquida in complessivi € 2552,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.