Rischia una condanna per maltrattamenti chi picchia il figlio perché va male a scuola

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato contro un padre che aveva picchiato il figlio solo perché il ragazzino aveva preso brutti voti a scuola.

Condannato per maltrattamenti sul figlio un uomo che, secondo le ricostruzioni della Procura di Ravenna, usava le maniere forti a causa dei cattivi risultati scolastici del ragazzo. Secondo i Giudici, il ricorso della Procura deve essere accolto, in quanto l'articolo 571 c.p. presuppone sì l'eccesso nell'uso di mezzi di correzione o di disciplina in sé giuridicamente leciti, ma tali non possono considerarsi gli atti che, pur ispirati da un animus corrigendi, sono connotati dall'impiego di violenza fisica o psichica. Infatti, «le condotte connotate da modalità aggressive sono incompatibili con l'esercizio lecito del potere correttivo ed educativo, che mai deve deprimere l'armonico sviluppo della personalità del minore» Cass. numero 13145 del 03/03/2022 . Dunque, l'uso di qualunque forma di violenza a scopi educativi esula dal perimetro applicativo dell'articolo 571 c.p. ciò sia per il primato che l'ordinamento attribuisce alla dignità della persona, anche del minore, ormai soggetto titolare di diritti e non più, come in passato, semplice oggetto di protezione se non addirittura di disposizione da parte degli adulti sia perché non può perseguirsi, quale meta educativa, «un risultato di armonico sviluppo di personalità, sensibile ai valori di pace, di tolleranza, di connivenza utilizzando un mezzo violento che tali fini contraddice» Cass. numero 4904 del 18/03/1996 .

Presidente Fidelbo – Relatore Tripiccone Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna propone ricorso immediato per cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Ravenna con la quale A.A. è stato condannato alla pena di giorni 20 di reclusione per il reato di cui all'articolo 571 c.p., così riqualificata l'originaria imputazione di cui all'articolo 572 c.p Deduce il vizio di violazione dell'articolo 571 c.p. avendo il Tribunale erroneamente qualificato come abuso di mezzi di correzione le condotte violente poste in esse dall'imputato nei confronti del figlio minore ed escluso l'abitualità delle condotte sulla base del solo dato relativo al numero dei comportamenti, omettendo di considerare la sistematicità delle condotte di sopraffazione fisica e morale descritta dal minore il cui racconto è stato reputato attendibile dal Tribunale. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. 2. Il Tribunale ha riqualificato la condotta muovendo, innanzitutto, dall'analisi del capo di imputazione in cui sono state contestate all'imputato condotte di maltrattamento del figlio minore, consistite nel colpirlo con calci sul sedere, nel metterlo al corrente dei suoi dubbi sulla paternità, nel chiuderlo fuori sul terrazzo e nel colpirlo con una cinta alla schiena, condotte poste in essere da gennaio ad aprile 2019. Proprio considerando l'orizzonte temporale dell'imputazione, il Tribunale, pur riconoscendo l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal figlio minore, parzialmente riscontrate dalla deposizione della madre, ha ritenuto di riqualificare le condotte nel reato di abuso di mezzi di correzione o di disciplina, considerando il carattere episodico delle condotte violente commesse nel periodo oggetto di contestazione e la loro correlazione al rendimento scolastico del minore. In particolare, dalla sentenza impugnata sembra emergere che tale riqualificazione ha interessato almeno quattro episodi, due dei quali connotati dall'impiego di violenza fisica sul minore risulta, inoltre, che, in altra circostanza, il ricorrente chiudeva il figlio fuori sul terrazzo di casa in orario notturno per circa un'ora per punirlo del cattivo rendimento scolastico la sentenza ha, infine, considerato quanto riferito dalla madre del minore in merito ai messaggi audio inviati dall'imputato, ascoltati anche dal minore, in cui A. , oltre ad esprimere dubbi sulla paternità, in un'occasione diceva Se non l'ho ammazzato oggi, ci mancava poco . 2.1 Ritiene il Collegio che la sentenza impugnata è incorsa nella dedotta violazione di legge qualificando erroneamente le condotte accertate in dibattimento ai sensi dell'articolo 571 c.p L'abuso, infatti, presuppone l'eccesso nell'uso di mezzi di correzione o di disciplina in sé giuridicamente leciti. Tali non possono, tuttavia, considerarsi gli atti che, pur ispirati da un enimus corrigendi sono connotati dall'impiego di violenza fisica o psichica. Invero come già condivisibilmente affermato in altra pronuncia di questa Corte, alla luce della linea evolutiva tracciata dalla Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, le condotte connotate da modalità aggressive sono incompatibili con l'esercizio lecito del potere correttivo ed educativo, che mai deve deprimere l'armonico sviluppo della personalità del minore Sez. 6, numero 13145 del 03/03/2022, Rv. 283110 . Va, pertanto, ribadito che l'uso di qualunque forma di violenza fisica o psicologica a scopi educativi esula dal perimetro applicativo dell'articolo 571 c.p. ciò sia per il primato che l'ordinamento attribuisce alla dignità della persona, anche del minore, ormai soggetto titolare di diritti e non più, come in passato, semplice oggetto di protezione se non addirittura di disposizione da parte degli adulti sia perché non può perseguirsi, quale meta educativa, un risultato di armonico sviluppo di personalità, sensibile ai valori di pace, di tolleranza, di connivenza utilizzando un mezzo violento che tali fini contraddice Sez. 6, numero 4904 del 18/03/1996, Cambria, Rv. 205033 . 3. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, va disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Bologna. Il Giudice del rinvio valuterà se, alla luce della contestazione e delle risultanze dibattimentali, le condotte ascrivibili all'imputato presentino le connotazioni, in chiave di intensità e, soprattutto, di abitualità, tali da integrare il reato di maltrattamenti ovvero se siano riconducibili ad altre fattispecie di reato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna.