Niente mantenimento alla mamma "chioccia" che preferisce il lavoro part-time per stare vicino ai figli già grandi

I giudici annotano che la donna è in possesso della qualifica di cuoca, qualifica che nel corso degli anni le avrebbe potuto permettere di aumentare l’orario di lavoro e, quindi, di incrementare il reddito annuo percepito, e invece ella ha scelto illogicamente di conservare il contratto part-time per provvedere all’accudimento dei figli già grandi.

Niente assegno di mantenimento alla moglie che continua a preferire un lavoro part-time sostenendo di dover badare ai figli che, però, sono orami grandi e non hanno bisogno di essere accuditi costantemente da una mamma chioccia . La rottura tra Tizio e Caia è caratterizzata da una forte conflittualità, legata anche alla gestione dei figli, e ha un inevitabile lungo strascico giudiziario. Sul tavolo tre argomenti affidamento e mantenimento dei figli addebito della separazione assegno di mantenimento. Primo nodo sciolto dai giudici è quello relativo all’origine della separazione coniugale. Su questo fronte, difatti, Tizio pone in evidenza la relazione extraconiugale intrapresa da tempo dalla moglie con l’allenatore di calcio di uno dei loro figli e aggiunge che la moglie si è trasferita proprio dall’amante subito dopo l’allontanamento dalla casa coniugale . Per i giudici, però, questi dettagli non sono sufficienti, poiché la donna ha ammesso di aver avuto una relazione con l’allenatore di calcio ma tale relazione non è stata collocata a livello temporale e si è inserita in un rapporto sicuramente già molto conflittuale e compromesso . Per quanto concerne i figli, poi, i giudici pongono in evidenza la conflittualità tra uomo e donna e che rischia di compromettere la loro capacità genitoriale . Ecco spiegata la necessità dell’ affido dei figli minori ai Servizi sociali con prevalente collocazione di un figlio presso la madre e dell’altro figlio presso il padre. E di conseguenza viene stabilito il mantenimento diretto di ciascun genitore . Per quanto concerne il terzo figlio, quello maggiorenne, i giudici ne sottolineano la raggiunta indipendenza economica , frutto della attività di manovale , e revocano perciò l’obbligo di mantenimento della madre, pur il figlio continuando a vivere col padre senza contribuire alle spese domestiche. A questo proposito, difatti, i giudici respingono la tesi proposta dal padre, secondo cui egli continua a mantenere il figlio , poiché la scelta del padre di non coinvolgere il figlio nelle spese domestiche non può incidere negativamente sugli oneri di mantenimento della madre . Per chiudere il cerchio, infine, i giudici sanciscono la revoca dell’ assegno di mantenimento assegnato in origine a Caia. In prima battuta, i giudici richiamano la posizione economica dell’uomo, il quale è dipendente comunale e può contare su un reddito annuale di circa 19mila euro annui e poi prendono atto della documentazione prodotta dalla donna, documentazione che attesta un reddito medio mensile di circa 550 euro , frutto del lavoro come dipendente part-time di una società. Ma, annotano i giudici, la donna è in possesso della qualifica di cuoca, qualifica che nel corso degli anni le avrebbe potuto permettere di aumentare l’orario di lavoro , e quindi di incrementare il reddito annuo percepito, e invece ella ha scelto di conservare il contratto part-time, ma così facendo ha preso una decisione non comprensibile, secondo i giudici. A questo proposito, difatti, i giudici osservano che la scelta della donna di lavorare part-time per provvedere all’accudimento dei figli non appare convincente, alla luce sia della prevalente collocazione dei figli presso il padre, stabilita in primo grado, sia in ragione dell’attuale età dei figli, età che non giustifica più un loro costante accudimento . Come dettaglio ulteriore, infine, i giudici sottolineano che la donna, a seguito della prevalente collocazione del figlio affetto da diabete presso di lei, percepirà non solo gli assegni familiari ma anche la pensione di invalidità assegnata al figlio.

Presidente Fazzini – Relatore Poppi Svolgimento del processo e motivi della decisione Con ricorso per separazione giudiziale AA adiva il Tribunale di Bologna affinché venisse dichiarata la separazione giudiziale dal marito BB con addebito allo stesso chiedeva che i figli minori CC, AB e AC le venissero affidati in via esclusiva, che il padre potesse incontrare i figli in forma protetta e alla presenza del Servizio Sociale incaricato, che il marito contribuisse al mantenimento dei minori tramite il versamento mensile della somma di euro 750,00 rivalutabile Istat oltre al rimborso del 100% delle spese straordinarie e versasse l'ulteriore contributo per il mantenimento della moglie sino al reperimento di una attività lavorativa con la somma mensile di euro 250,00 rivalutabile Istat, con vittoria di spese competenze e onorari. La ricorrente deduceva che si era dovuta allontanare dall'abitazione familiare nell'agosto del 2016 con AB e AC senza farvi più ritorno trasferendosi prima dalla madre a omissis , omissis , poi nell'abitazione di [ ] a omissis , omissis , a causa dei maltrattamenti fisici e verbali posti in essere dal marito. BB si costituiva in giudizio chiedendo, viceversa, che il Tribunale accertasse la violazione dell'obbligo di fedeltà e di coabitazione da parte della moglie addebitandole la separazione, autorizzasse i coniugi a vivere separati, affidasse in via esclusiva i figli minori CC, AB e AC al padre, rigettasse la domanda di contributo al mantenimento avanzata dalla ricorrente, con condanna della stessa al versamento di un contributo di mantenimento per i figli pari ad euro 600,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e rigetto della richiesta di addebito da lei avanzata. Fondava la propria richiesta di addebito sulla relazione extraconiugale da tempo intrapresa da AA con [ ], allenatore di calcio del figlio CC, presso il quale si era trasferita poco dopo l'allontanamento dalla casa coniugale. BB deduceva anche che si era rivolto al Tribunale per i Minorenni di Bologna al fine di ottenere una pronuncia provvisoria e urgente diretta ad obbligare AA a riconsegnargli i bambini, ma poiché ella aveva già iscritto a ruolo il procedimento di separazione giudiziale presso il Tribunale Ordinario, il Tribunale per i Minorenni aveva dichiarato la propria incompetenza. In data 22/5/2017 veniva emessa l'Ordinanza presidenziale con cui il Presidente disponeva la riunione del procedimento omissis /2016 con il omissis 2016 sub 1 già riunito con il RG omissis /2016 sub 2 , autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava i minori in via condivisa ad entrambi i genitori disponendo la loro collocazione presso il padre, assegnava la casa coniugale a BB, disponeva incontri protetti tra la madre e i figli due volte alla settimana, mandando ai Servizi Sociali competenti per le determinazioni più specifiche delle loro modalità, respingeva le rispettive richieste di contributi. Veniva disposta CTU sulla capacità genitoriale delle parti da cui, tra l'altro, emergeva Per ciò che concerne le dinamiche intercorrenti fra i genitori, vi è un'indubbia conflittualità, esacerbata dalle vicende anche penali che hanno coinvolto la persona con cui la madre ha avuto una relazione e con la quale ha vissuto per un periodo insieme ai due figli minori. La comunicazione fra i genitori è indubbiamente carente e necessita della mediazione del Servizio perché possa risultare efficace nell'interesse dei minori. In base a quanto sopra descritto, si ritiene opportuno che i minori siano affidati al Servizio Sociale e che rimangano collocati presso il padre. Si ritiene che il Servizio possa utilmente valorizzare e supportare anche concretamente il padre, sul quale grava il maggior carico della prole. Tale modalità di lavoro si ritiene possa andare a beneficio dei minori e della loro stabilità. La figura paterna necessita infatti di essere rinforzata e rassicurata, in modo che possa esprimere al meglio le sue potenzialità genitoriali. . Nel corso del giudizio BB produceva il decreto di archiviazione confermato dalla Corte di Cassazione relativo ai presunti maltrattamenti subiti da AA. Con la sentenza qui impugnata, il Tribunale di Bologna così disponeva …pronuncia la separazione personale tra i coniugi … dispone l'affido dei figli al Servizio Sociale competente per territorio dispone la loro collocazione presso il padre dispone che la madre veda e frequenti i figli secondo il seguente calendario. … Con decorrenza dalla domanda pone a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma mensile complessiva di 250 € annualmente rivalutabili, da versare entro il giorno 5 di ciascun mese con decorrenza dalla domanda pone a carico della madre l'obbligo di corrispondere al marito, a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli minori, la somma mensile complessiva di 300 € pari a 100 € per ciascun figlio annualmente rivalutabili, da versare entro il giorno 5 di ciascun mese pone a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie per la prole nella misura del 75% a carico del padre e del restante 25% a carico della madre. … monitoraggio del Servizio Sociale in corrispondenza con l'affido dei minori allo stesso servizio. spese di lite interamente compensate tra le parti. . ******* BB proponeva appello chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza e per l'effetto - addebitare la già pronunciata separazione dei coniugi alla moglie AA - affidare in via esclusiva i figli minori CC, AB e AC al padre che provvederà alla loro cura, educazione, istruzione e mantenimento, - revocare il contributo di mantenimento in favore della moglie pari a euro 250,00 mensili, - condannare AA a versare un contributo di mantenimento per i figli pari a 600 euro complessivi oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non mutuabili, scolastiche e sportive previamente concordate e documentate ovvero regolamentandole secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Bologna, - condannare AA alla refusione delle spese e onorari di lite . Il particolare l'appellante, premesso che CC, nel frattempo, è divenuto maggiorenne, deduceva che il figlio AC fino a qualche mese fa vedeva la madre per due pomeriggi infrasettimanali fuori da scuola senza mai pernottare presso la sua abitazione, e ciò a causa della frequenza della stessa con il compagno [ ] nonostante il divieto di frequentazione alla presenza dei bambini , mentre il figlio AB si reca regolarmente dalla madre anche oltre il calendario previsto in sentenza. Lamentava che AA non versa con regolarità il mantenimento per i tre figli minori tanto da costringere BB a denunciarla per inosservanza degli obblighi di mantenimento, essendo nel frattempo maturato un debito pari ad € 3.200,00 calcolato al momento del deposito dell'appello . Di fatto, dunque, il mantenimento complessivo dei figli sarebbe quasi integralmente sostenuto dal padre, il quale indicava un reddito annuo pari a circa € 19.000,00 e, dunque, rappresentando una situazione di seria difficoltà economica. D'altro canto, AA risulterebbe avere un reddito di circa 7.000 € annui, pur essendo una donna sana, di circa quarant'anni, con piena capacità lavorativa e una qualifica di cuoca - il che le permetterebbe di rendersi economicamente autonoma - e, in ogni caso, potendo contare su ulteriori entrate derivanti dalla attività di pulizie in nero. Concludeva, dunque, l'appellante rappresentando che il contributo a carico della madre per il mantenimento dei figli sarebbe insufficiente con richiesta di aumento, coerentemente alla domanda introduttiva, ad 600,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie , mentre assolutamente privo di giustificazione sarebbe il riconoscimento dell'assegno a favore della moglie. L'appellata, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'appello formulato da BB, nonché, in via incidentale, la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva stabilito l'affido dei minori al Servizio Sociale, chiedendo viceversa l'affido condiviso di AB e AC, con prevalente collocazione presso di sé, nonché la riforma della sentenza nella parte in cui prevedeva la corresponsione di un contributo al mantenimento per i figli, chiedendo il mantenimento diretto dei due figli minori, essendo nel frattempo CC divenuto economicamente autonomo. Chiedeva, inoltre, la riforma della sentenza di primo grado ritenendo che il regime di visita dei due figli minori fosse divenuto ormai superato, in considerazione della loro età, rappresentando piuttosto l'opportunità di una frequentazione paritaria ed alternata con ciascuno dei genitori. Il Procuratore Generale concludeva per il rigetto dell'appello . Con note autorizzate depositate il 10 gennaio 2023 la parte appellante produceva decreto del 3/5/2022 con il quale il Tribunale Civile di Bologna, in seguito al ricorso R.G. n. sub omissis /2016 presentato da BB in corso del giudizio di separazione e deciso successivamente alla sentenza di separazione giudiziale, ammoniva AA in quanto inadempiente rispetto ai provvedimenti già emessi nel corso della causa, condannandola al pagamento di € 500,00 a favore della Cassa delle Ammende e al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi € 2.800 oltre accessori. Inoltre, dava atto che il figlio CC, maggiorenne, lavora regolarmente da circa un anno ma continua a vivere presso il padre senza contribuire alle spese e alle utenze di casa che restano a carico del padre, mentre AC incontra la madre saltuariamente e solo di pomeriggio senza pernottare né pranzare o cenare con la stessa, e AB all'opposto permane presso la madre dal lunedì al venerdì mentre il fine settimana viene spesso riportato presso il padre. . Nel corso dell'odierna udienza trovava conferma la circostanza relativa alla concreta frequentazione dei figli minori con la madre. ********* 1. Ritiene la Corte di rigettare la richiesta di addebito formulata dall'appellante, con conseguente conferma, sul punto, della pronuncia di primo grado. Le considerazioni del Giudice di prime cure, infatti, in relazione alla mancata dimostrazione dell'esistenza di una relazione extraconiugale dell'appellata da porsi in rapporto causale con la rottura del vincolo matrimoniale, devono trovare conferma, in quanto, per quanto la AA nel corso della CTU abbia ammesso di aver avuto una relazione sentimentale con [ ] allenatore di calcio del figlio , essa non è stata temporalmente collocata ed è stato dimostrato che si è inserita in un rapporto sicuramente già molto conflittuale e compromesso. 2. Parimenti, non possono trovare accoglimento i motivi di impugnazione attinenti al regime di affido dei figli AB e AC, chiesto con modalità esclusiva dal padre con l'appello principale, e con modalità condivisa dalla madre con l'appello incidentale. Tanto dalle numerose relazioni inviate dai Servizi Sociali, quanto dalla CTU redatta dalla dott.ssa omissis in primo grado, emerge una conflittualità tra i genitori che rischia di compromettere la loro capacità genitoriale e che non pare essere scemata negli anni. L'apporto dei Servizi Sociali, pertanto, appare tuttora indispensabile per assicurare ai minori una crescita equilibrata. 3. Deve trovare accoglimento, invece, la richiesta della madre di regolare diversamente la collocazione e il regime di visita dei figli minori. Secondo quanto dichiarato dalla stessa parte appellante, infatti, AB attualmente rimane presso la madre dal lunedì al venerdì, mentre trascorre spesso il fine settimana con il padre AC, al contrario, incontrerebbe la madre solo alcuni pomeriggi la settimana. Avendo il Collegio sollecitato le parti nel corso dell'odierna udienza ad interloquire sul punto, è emerso che non vi è contestazione sul fatto che la situazione attuale sia quella rappresentata - ovvero affatto diversa rispetto a quella stabilita dal Tribunale in primo grado -, il che, in assenza di contestazioni specifiche, rende opportuna la parziale modifica della sentenza impugnata per adeguare il regime di collocamento e di visita dei minori in modo coerente con la situazione di fatto, sostanzialmente condivisa tra le parti. Tale diversa prevalente collocazione, tra l'altro, appare in linea con quanto suggerito dai Servizi Sociali affidatari i quali, nella relazione inviata nel marzo 2022 al Tribunale che stava istruendo il procedimento ex art. 709 ter c.p.c. dopo l'emissione della sentenza di primo grado, hanno chiesto di valutare l'opportunità di …scindere il percorso educativo e relazionale dei due fratelli . Appare, inoltre, opportuno - anche in ragione dell'età dei minori, rispettivamente di 12 e 13 anni - che il regime di frequentazione di ciascuno dei minori con il genitore non collocatario rimanga liberamente stabilito dalle parti, regime la cui organizzazione, in caso di disaccordo, viene delegata ai Servizi Sociali affidatari. In ogni caso, l'attuale pendenza del procedimento penale presso il Tribunale di Modena in cui la madre e [ ] suo compagno, almeno all'epoca dei fatti sono indagati per abusi sessuali commessi nei confronti dei minori, rende indispensabile la conferma del divieto della loro frequentazione del co-indagato [ ], già stabilito dal Tribunale Civile di Bologna con ordinanza 11.05.2019 e richiamato nella sentenza di primo grado impugnata, divieto che AA risulta avere reiteratamente violato da cui l'ammonizione ex art. 709 ter c.p.c. . 4. Dalla diversa prevalente collocazione dei figli discende, necessariamente, una diversa suddivisione degli oneri di mantenimento tra i genitori. Innanzitutto, la Corte prende atto della raggiunta indipendenza economica del figlio maggiorenne CC, il quale attualmente svolge l'attività di manovale a tale riguardo l'argomentazione sviluppata dalla difesa dell'appellante secondo cui la circostanza non dovrebbe incidere sugli oneri della madre perché il padre presso cui il figlio abita continuerebbe a mantenerlo lavora regolarmente da circa un anno ma continua a vivere presso il padre senza contribuire alle spese e alle utenze di casa che restano a carico del padre , non appare condivisibile, in quanto la scelta del padre di non coinvolgere il figlio nelle spese domestiche non può incidere negativamente sugli oneri di mantenimento della madre. La Corte, pertanto, revoca l'obbligo di mantenimento in favore del figlio maggiorenne CC. Per quanto riguarda i due figli minori, invece, a fronte della prevalente collocazione dell'uno presso la madre e, dell'altro, presso il padre, non rimane che stabilire il mantenimento diretto di ciascun genitore, accogliendo, sul punto, la domanda dell'appellata. Viceversa, deve confermarsi la suddivisione delle spese straordinarie 75% e 25% stabilita dalla sentenza di primo grado, a fronte della diversa capacità reddituale dei genitori. 5. A tale riguardo, deve essere esaminata la domanda dell'appellante di ottenere la revoca dell'assegno di mantenimento posto a suo carico ed in favore di AA. A fronte di un reddito annuale di circa € 19.000,00 annui di BB dipendente del Comune di omissis , omissis , con la qualifica di manutentore stradale , l'appellata ha prodotto documentazione che attesterebbe un reddito medio mensile di circa € 550,00 dipendete part-time della omissis . Tuttavia, la Corte osserva che la AA è in possesso della qualifica di cuoca che nel corso degli anni le avrebbe potuto permettere di aumentare l'orario di lavoro la scelta di lavorare part-time per provvedere all'accudimento dei figli non appare convincente, alla luce sia della loro prevalente collocazione presso il padre stabilita dalla sentenza di primo grado, sia in ragione dell'attuale età dei figli che non giustifica più un loro costante accudimento. A ciò si aggiunga che la prevalente collocazione di AB presso di lei comporterà la percezione degli assegni familiari e della sua pensione di invalidità il minore, infatti, è affetto da diabete da parte del genitore collocatario. Tali considerazioni portano la Corte ad accogliere, sul punto, l'appello principale e revocare, a decorrere dalla data della presente sentenza l'obbligo a carico di BB di contribuire al mantenimento della moglie. 6. L'accoglimento solo parziale sia dell'appello principale che dell'appello incidentale e, dunque, la reciproca soccombenza, portano la Corte a compensare tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. P.Q.M. La Corte, sull'appello proposto da BB nei confronti di AA avverso la sentenza definitiva di separazione giudiziale fra i coniugi n. omissis /2021 pronunciata in data 3.11.2021 dal Tribunale Civile di Bologna, così provvede - accoglie parzialmente sia l'appello principale che l'appello incidentale e, conseguentemente, confermato l'affido dei figli minori AB nato il omissis e AC nato il omissis ai Servizi Sociali territorialmente competenti - e revocato l'affido di CC, maggiorenne -, stabilisce la prevalente collocazione di AB presso la madre e di AC presso il padre, disponendo che il regime di visita del genitore non collocatario rimanga liberamente stabilito dalle parti, salvo, in caso di disaccordo, la delega per l'organizzazione degli incontri ai Servizi Sociali affidatari rimane fermo il divieto di frequentazione tra i minori e XX - dispone che i genitori provvedano al mantenimento diretto dei due minori dichiarata l'indipendenza economica di CC , confermando la suddivisione delle spese straordinarie 75% a carico del padre e 25% a carico della madre stabilita dalla sentenza di primo grado - revoca l'assegno di mantenimento in favore di AA a decorrere dalla data della presente sentenza - compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.