Il 131-bis nella sua nuova veste è applicabile anche ai reati commessi prima della sua entrata in vigore

La Cassazione riconosce l’applicazione retroattiva dell’art. 131- bis c.p. alle nuove figure criminose desumibili quoad poenam anche nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma aventi ad oggetto reati commessi prima di quella data.

Il Tribunale di Fermo, all'esito del giudizio abbreviato, dichiarava l'improcedibilità dell'azione penale per lesioni personali per difetto di querela, condannando l'imputato per la restante imputazione per non essersi fermato dopo aver causato un sinistro stradale e omissione di soccorso ex art. 189, commi 6 e 7, c.d.s. In parziale riforma della sentenza di prime cure, la Corte d'appello assolveva l'imputato dal delitto di cui all' art. 189, comma 7, c.d.s. perché il fatto non costituisce reato. La difesa ha proposto ricorso in Cassazione invocando l' applicazione dell'art. 131- bis c.p. , richiesta già presentata in sede di appello con i motivi aggiunti. Il ricorso risulta fondato. Come sottolinea la pronuncia, la disposizione dettata dall'art. 131- bis c.p. è stata modificata dal d.lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 1, comma 1, lett. c , che, al dichiarato scopo di ampliare la portata operativa di tale particolare causa di esclusione della punibilità - pur continuando a precluderne l'applicazione nei processi aventi ad oggetto una serie di reati disciplinati dal codice penale o da leggi speciali, di cui all'ampliato elenco contenuto nel nuovo comma 2 di quell'articolo nel comma 1 ha sostituto le parole massimo a cinque anni con le parole minimo a due anni e ha inserito, dopo le parole comma 1 quelle anche in considerazione della condotta susseguente . L'effetto voluto dalla riforma è quello di ampliare l'ambito di applicazione dell'istituto anche con riferimento a reati precedentemente esclusi. La nuova versione dell'art. 131- bis c.p. è entrata in vigore il 30 dicembre 2022, giusta la previsione dell' art. 6 d.l. n. 162/2022 , nel testo convertito dalla l. n. 199/2022 . In assenza di una disposizione transitoria , si è però posto il problema dell'applicazione retroattiva di tali novità legislative a fatti di reato commessi in epoca anteriore , come nella vicenda in esame. La risposta della giurisprudenza legittimità è stata sul punto favorevole all'imputato , in ossequio al preciso indirizzo esegetico formulato dalle Sezioni Unite della Cassazione in occasione dell'entrata in vigore del nuovo istituto Cass. pen. Sez. IV n. 3290/2021 . Ne consegue il riconoscimento dell'applicazione retroattiva dell'art. 131- bis c.p. alle nuove figure criminose desumibili quoad poenam anche nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma aventi ad oggetto reati commessi prima di quella data . Il Collegio ritiene comunque necessario un rinvio al giudice di merito, essendo necessari ulteriori elementi di fatto ai fini dell'applicabilità dell'istituto. Per questi motivi, la pronuncia impugnata viene annullata limitatamente alla questione concernente la causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis c.p., con rinvio alla Corte d'Appello.

Presidente Di Salvo – Relatore Pezzella Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del Tribunale di Fermo in composizione monocratica del 2/9/2019 N.A. , all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava l'improcedibilità quanto al reato di lesioni personali imputatogli al capo b per difetto di querela, e condannava l'imputato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi quattro di reclusione, oltre alla sanzione amministrativa accessoria, in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui all' art. 189 comma 6 e 7 C.d.S. capo a perché, alla guida dell'autoveicolo omissis tg. omissis , proveniente da omissis del centro abitato di omissis , giunto all'incrocio stradale con via omissis , impegnava predetta arteria con direzione sud andando a collidere contro il motociclo omissis condotto da P.M. , che percorreva via omissis con direzione di marcia sud-nord, procurandogli lesioni personali nell'occorso N.A. si allontanava senza prestare l'assistenza occorrente al medesimo P.M. . Con sentenza del 21/3/2022, pronunciando sull'appello proposto dall'imputato, la Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di primo grado, assolveva l'imputato dal delitto di cui all' art. 189 comma 7 C.d.S. perché il fatto non costituisce reato, confermando nel resto l'impugnata sentenza. La Corte territoriale non modificava il trattamento sanzionatorio pur non essendovi stata in primo grado formale pronuncia di assoluzione in relazione all'ipotesi di cui all' art. 189 comma 7 C.d.S. , in quanto l'intervenuta assoluzione in relazione a tale fattispecie e l'avvenuta condanna unicamente in relazione alla diversa fattispecie di cui al comma 6, correlata all'obbligo di fermarsi in caso di incidente con danni alle persone, veniva ritenuta coerente con la pena irrogata in primo grado e anche con la motivazione della sentenza impugnata. 3. Propone ricorso il N. , a mezzo del proprio difensore di fiducia, lamentando con un primo motivo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis invocata dall'imputato con i motivi di appello aggiunti ecco le conclusioni scritte rassegnate per l'udienza cartolare nei termini di legge. Evidenzia il ricorrente che dalla sentenza impugnata non risulta neanche implicitamente l'esclusione della causa di non punibilità atteso che la Corte distrettuale ha omesso qualunque considerazione specifica in merito agli indici di gravità oggettiva del reato sì al grado di colpevolezza dell'imputato. Viene altresì posto in rilievo che l'odierno ricorrente è un soggetto incensurato che spontaneamente ha confessato quanto accaduto agli agenti dichiarando di essersi allontanato in quanto in preda al panico e che il danno prodotto era esiguo avendo la parte offesa in seguito al fatto riportato solo lievi traumi contusivi con una prognosi di 7 giorni accertata dai medici del pronto soccorso dell'ospedale civile di omissis . Con un secondo motivo si lamenta vizio motivazionale in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche che sarebbe avvenuto con l'utilizzo di mere clausole di stile. Le parti hanno reso conclusioni scritte come riportato in epigrafe in epigrafe. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso sopra illustrato è fondato e pertanto la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia in quanto la Corte di appello di Ancona ha unica sezione in relazione alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen. Infondato è, invece, il secondo motivo e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato nel resto. 2. Ed invero, coglie nel segno la doglianza in merito all'omessa motivazione in punto di diniego dell'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p. . La richiesta in questione è scrutinabile in questa sede, seppure proposta nel precedente grado con i motivi aggiunti, depositati nei termini, e non in quelli di appello, in ragione dell'ampliamento di operatività della causa di non punibilità operato con la cd. Riforma Cartabia. Com'è noto, la disposizione dettata dall' art. 131-bis c.p. è stata modificata dal D.Lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 1, comma 1, lett. c , che, al dichiarato scopo di ampliare la portata operativa di tale particolare causa di esclusione della punibilità - pur continuando a precluderne l'applicazione nei processi aventi ad oggetto una serie di reati disciplinati dal codice penale o da leggi speciali, di cui all'ampliato elenco contenuto nel nuovo comma 2 di quell'articolo nel comma 1 ha sostituto le parole massimo a cinque anni con le parole minimo a due anni e ha inserito, dopo le parole comma 1 quelle anche in considerazione della condotta susseguente . L'effetto di tale riscrittura -come rilevato dalla recente Sez. 6 n. 7573 del 27/1/2023, Arzaroli, n. m., - è evidente, in quanto si è notevolmente allargato lo spettro di applicazione dell' art. 131-bis c.p. , essendo oggi l'esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto riconoscibile anche nei processi relativi ad una serie di reati in precedenza esclusi, perché puniti con una pena detentiva superiore nel massimo a cinque anni, se sanzionati con una pena detentiva edit-talmente stabilita in misura pari o inferiore a due anni. Ed essendo stato stabilito che, a fini della valutazione della particolare tenuità dell'offesa, il giudice debba considerare non solamente indicatori rivolti, per così dire, al ‘passatò o al ‘presentè rispetto al momento della commissione del reato, ma anche uno specifico indicatore concernente ciò che è accaduto dopo quel momento, costituito appunto dalla condotta che l'imputato ha tenuto in epoca posteriore alla realizzazione dell'illecito condotta susseguente che, in precedenza, si era negato potesse essere valorizzata ai fini che qui rilevano cfr. Sez. 5, n. 660 del 02/12/2019, dep. 2020, P., Rv. 278555 Sez. 3, n. 893 del 28/06/2017, P.M. in proc. Gallorini, Rv. 272249 . 3. La disposizione dettata dall' art. 131-bis c.p. in tale nuova versione è entrata in vigore il 30 dicembre 2022, giusta la previsione del decreto L. 31 ottobre 2022, n. 162, art. 6, nel testo convertito dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199 , sicché, in assenza di una disposizione transitoria, si è posto il problema dell'applicazione retroattiva di tali novità legislative a fatti di reato commessi in epoca anteriore a quella data dunque, anche al delitto accertato a carico dell'odierno ricorrente, chiamato a rispondere del reato di calunnia punito con la pena della reclusione nel massimo superiore a cinque anni, ma nel minimo non superiore a due anni. La risposta fornita sul punto dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità è stata sul punto condivisibilmente favorevole all'imputato, in ossequio al preciso indirizzo esegetico formulato dalle Sezioni Unite della Cassazione in occasione dell'entrata in vigore del nuovo istituto, quando la questione della deducibilità dell'istanza di applicazione dell' art. 131-bis c.p. per la prima volta in cassazione venne definita in senso positivo, in quanto norma afferente ad un istituto di diritto penale sostanziale, dunque ai sensi dell' art. 2, comma 4, c.p. cfr. Sez. 4 n. 3290/2021 Sez 6 n. 7573/2023 . Ne consegue il riconoscimento dell'applicazione retroattiva dell' art. 131-bis c.p. alle nuove figure criminose desumibili quoad poenam anche nei giudici pendenti alla data di entrata in vigore della riforma aventi ad oggetto reati commessi prima di quella data Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266594 . Applicazione retroattiva che non vi è ragione di non riconoscere pure per la parte della nuova disposizione che prevede la possibilità per il giudice di tenere conto della condotta del reo susseguente al reato, in quanto concernente ad un presupposto per l'applicazione di quell'istituto di diritto penale sostanziale. La sentenza impugnata va, dunque, annullata. 4. Reputa, tuttavia, il Collegio che necessiti un rinvio al giudice del merito, tenuto conto che, ai fini della verifica della operatività dell'istituto in parola nel caso di specie, occorrono ulteriori accertamenti in fatto inibiti a questa Corte di legittimità. La sentenza impugnata, infatti, non consente di poter affermare che i giudici del merito abbiano già riconosciuto la sostanziale particolare tenuità del fatto, ma nemmeno di escluderla, alla luce del fatto che l'imputato è incensurato e che è reo confesso. Il giudice del rinvio dovrà, in particolare, valutare il comportamento successivo al reato, non rilevante ai fini del disposto dell' art. 131 bis c.p. nella formulazione antecedente alla c.d. riforma Cartabia cfr. Sez. 4 n. 28340-2020 , che appare invece allo stato valutabile, essendo stato in tal senso ampliato l'ambito di operatività della fattispecie in ottica deflattiva. 5. Infine, quanto al proposto motivo in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche lo stesso va rigettato in quanto, come si evince dall'atto di appello del 8/1/2020 a firma dell'Avv Roaldo Lukaj, la questione non era stata devoluta al giudice del gravame del merito. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all 'art. 131 bis c.p . e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, alla Corte d'Appello di Perugia. Rigetta nel resto il ricorso.