Cocaina una volta alla settimana: una scorta di 45 grammi non può essere ad uso personale

Condanna definitiva, quindi, per un uomo beccato in possesso di oltre 45 grammi di cocaina. Nessun dubbio, secondo i Giudici, sulla destinazione della sostanza stupefacente allo spaccio.

Sacrosanta la condanna per detenzione di stupefacente a fini di spaccio decisa nei confronti della persona risultata consumatrice sporadica – una volta alla settimana – di cocaina e beccata in possesso di ben 45 grammi di polvere bianca. Proprio l’uso saltuario di droga consente, secondo i Giudici, di respingere l’ipotesi difensiva secondo cui il corposo quantitativo di cocaina rappresentava una scorta esclusivamente personale. Sotto processo un uomo, beccato in possesso di 45,5 grammi di cocaina . Il quadro probatorio è ritenuto inequivocabile dai giudici di merito, con conseguente condanna, sia in primo che in secondo grado, per detenzione di sostanza stupefacente destinata allo spaccio , e con pena fissata in venti mesi di reclusione e 3mila euro di multa. Nel contesto della Cassazione, invece, l’avvocato che rappresenta l’uomo rilancia ancora una volta l’ipotesi della destinazione dello stupefacente ad uso personale . A questo proposito, il legale sostiene sia fallita la prova della destinazione della sostanza stupefacente 45,5 grammi di cocaina, con un principio attivo dell’86,2% ad attività di spaccio , soprattutto tenendo conto della insufficienza del mero dato quantitativo e del mero dato qualitativo della sostanza e delle buone condizioni economiche dell’uomo nonché del particolare momento storico caratterizzato dalla pandemia e dalle restrizioni nei movimenti e idoneo, secondo il legale, a rendere giustificata la creazione di una consistente scorta personale di droga . Per completare la linea difensiva, infine, il legale richiama la modalità di confezionamento della droga, l’assenza di strumentazione idonea alla suddivisione dello stupefacente in dosi e, infine, l’assenza di contatti con eventuali acquirenti . Prima di esaminare da vicino la vicenda, i Giudici di Cassazione ricordano che ai fini dell’accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente si deve tenere conto delle seguenti circostanze la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa non deve essere superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero della Giustizia la modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale . Tirando le somme, vanno valorizzati alcuni elementi di fatto, come quantità dello stupefacente, principio attivo, condizioni socio-economiche del soggetto e modalità di confezionamento, al fine di stabilire se il soggetto detiene lo stupefacente per uso personale o a fini di spaccio . Passando dal quadro generale ai dettagli della vicenda oggetto del processo, i magistrati annotano che l’uomo sotto processo ha dichiarato – nella scheda redatta all’ingresso in carcere – di assumere cocaina una volta alla settimana , così da ammettere un uso saltuario , tale da rendere ben difficilmente comprensibile una così larga disponibilità di stupefacente da cui ricavare oltre 260 dosi medie singole, a fronte di 39 grammi di principio attivo con connesso rischio – certo – del deperimento della sostanza . Al contrario, proprio il considerevole numero di dosi ben può essere ritenuto un indice della destinazione della droga ad un uso non esclusivamente personale , aggiungono i Giudici. Allo stesso tempo, va riconosciuto rilievo anche al fatto che l’uomo aveva tenuto stretti contatti, quantomeno logistici, come era apparso evidente in ben tre circostanze, con esponenti di malavita interessati a fare giungere lo stupefacente in Sardegna , mentre quanto al mancato rintraccio – nell’abitazione dell’uomo – di materiale idoneo al confezionamento della sostanza, ciò semmai può escludere solamente lo spaccio al minuto , osservano i Giudici. In conclusione, alla luce della cospicua quantità di stupefacente rinvenuta nella disponibilità dell’uomo , è palese l’incompatibilità del dato ponderale con le stesse ammissioni di consumo personale e di blanda tossicodipendenza , con conseguente irrilevanza , pertanto, delle eventuali disponibilità economiche , anche in relazione al particolare momento storico, legato all’emergenza sanitaria, all’isolamento obbligato e alle possibili scorte di droga . Per i Giudici la consistenza dell’approvvigionamento di cocaina è del tutto illogica in relazione ai dichiarati consumi personali dell’uomo. Logico, quindi, dedurre la destinazione della droga ad un uso non esclusivamente personale .

Presidente Sarno – Relatore Cerroni Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 21 marzo 2022 la Corte di Appello di Brescia ha confermato la sentenza del 14 settembre 2021 del Tribunale di Bergamo resa in esito a giudizio abbreviato, in forza della quale M.S. era stato condannato - riconosciuta l'equivalenza tra attenuanti generiche e contestata recidiva - alla pena di anni uno mesi otto di reclusione ed Euro tremila di multa per i reati, uniti dal vincolo della continuazione, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, capo a alla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 23, comma 3 capo b all' art. 697 c.p. capo c . 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente, quanto alla mancata applicazione dell'ipotesi di cui alla D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75, ha osservato che poteva ben essere ipotizzata la destinazione dello stupefacente ad uso personale. Infatti era del tutto fallita la prova della destinazione ad attività di spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta 45,5 grammi di cocaina, con un principio attivo dell'86,2% , tenuto conto dell'insufficienza al riguardo del mero dato quantitativo e qualitativo ed in ragione delle buone condizioni economiche dell'imputato, nonché del particolare momento storico rappresentato dalla pandemia e dalle restrizioni nei movimenti, sì da rendere giustificata la creazione di una scorta personale piuttosto consistente. 2.2. Col secondo motivo è stato dedotto il vizio di motivazione, atteso che il riferimento alle modalità di occultamento della sostanza non era sufficiente a colmare le carenze probatorie, ed oltretutto erano state ignorate le prove dedotte a discarico. 2.3. Col terzo motivo, quanto alla motivazione alla base del riconoscimento dell'uso non personale dello stupefacente, non risultava appunto che fossero state visionate le prove offerte a discarico, quanto ai video girati nell'abitazione del M. anche in relazione al luogo di conservazione della cocaina. Nè vi era stata risposta alle ulteriori deduzioni difensive capacità economica dell'imputato, periodo di lockdown, modalità di confezionamento e assenza di strumentazione idonea alla suddivisione dello stupefacente in dosi, assenza di contatti con eventuali acquirenti . 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. 4. È stata depositata memoria di replica. Considerato in diritto 5. Il ricorso è inammissibile. 5.1. In relazione ai motivi di censura, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro evidente connessione, il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75, comma 1-bis prevede che Ai fini dell'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente o psicotropa o del medicinale di cui al comma 1, si tiene conto delle seguenti circostanze a che la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa non sia superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga, nonché della modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell'azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale b che i medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella dei medicinali, sezioni A, 8, C e D, non eccedano il quantitativo prescritto . In altre parole, vanno quindi valorizzati al riguardo una serie di elementi di fatto quantità dello stupefacente, principio attivo, condizioni socioeconomiche del soggetto, modalità di confezionamento , al fine di stabilire se il soggetto detiene lo stupefacente per uso personale o a fini di spaccio. 5.2. In proposito, è nozione ribadita che, in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463 Sez. 6, n. 44419 del 13/11/2008, Perrone, Rv. 241604 Sez. 6, n. 6282 del 19/04/2000, D'Incontro, Rv. 216315 . Tutto ciò, peraltro, tenendo conto che, ai fini della configurabilità del reato di illecita detenzione, la destinazione all'uso personale della sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilità e non è onere dell'imputato darne la prova, gravando invece sulla pubblica accusa l'onere di dimostrare la destinazione allo spaccio Sez. 6, n. 26738 del 18/09/2020, Canduci, Rv. 279614 . 5.2.1. A questo riguardo, le valutazioni compiute in proposito dai Giudici del merito in coerente prosecuzione, tra l'altro, con le considerazioni in precedenza espresse dal Tribunale del riesame, che aveva riformato il provvedimento negativo cautelare del Giudice per le indagini preliminari non appaiono meritevoli di censura, nei limiti evidenziati. In ogni caso, va in via preliminare osservato che il ricorso - riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale - tende ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole, invero non consentita alla Corte di legittimità. Ciò posto, vero è infatti che, quanto allo stato di tossicodipendenza, nella produzione documentale effettuata in questa sede risulta che il ricorrente ha dichiarato cfr. scheda redatta all'ingresso in carcere di assumere cocaina una volta alla settimana. Sì da ammettere quindi un uso saltuario, tale da rendere ben difficilmente comprensibile - come rilevato dalla sentenza impugnata – una così larga disponibilità di stupefacente da cui ricavare oltre 260 dosi medie singole, a fronte di 39,221 grammi di principio attivo, e di correre altresì il rischio - certo - del deperimento della sostanza ed al riguardo il ricorso nulla ha inteso aggiungere . Laddove, invero, il considerevole numero di dosi ben può essere ritenuto un indice della destinazione della droga ad un uso non esclusivamente personale ad es. Sez. 6, n. 9723 del 17/01/2013, Serafino, Rv. 254694 . Allo stesso tempo non può rientrare nella manifesta illogicità il rilievo che, nel tempo, l'odierno ricorrente aveva tenuto stretti contatti, quantomeno logistici come era apparso evidente in ben tre circostanze, con esponenti di malavita interessati a fare giungere lo stupefacente in Sardegna e nelle richiamate occasioni invero intrattenutisi nell'abitazione del ricorrente , anche a tacere del precedente specifico a carico dell'imputato stesso. Mentre, quanto al mancato rintraccio - nell'abitazione dell'imputato - di materiale idoneo al confezionamento della sostanza, ciò semmai poteva escludere solamente lo spaccio al minuto, ed al riguardo la Corte territoriale non si è sottratta nel valutare altresì le modalità di conservazione della cocaina, soprattutto avuto riguardo all'elevato grado di purezza 86,2% . 5.2.2. Quanto alle residue doglianze, la Corte territoriale ha appunto rilevato - alla luce della cospicua quantità di stupefacente rinvenuta nella disponibilità del M. - l'incompatibilità del dato ponderale con le stesse ammissioni di consumo personale e di blanda tossicodipendenza, con la conseguente irrilevanza, pertanto, delle eventuali disponibilità economiche anche - all'evidenza - in relazione al particolare momento storico legato all'emergenza sanitaria e alle possibili scorte di droga, l'eventuale consistenza dell'approvvigionamento essendo del tutto illogica in relazione ai dichiarati consumi personali. 6. In definitiva, la sentenza impugnata ha inteso non illogicamente ravvisare, dal complesso degli indici rinvenuti e posti in coerente lettura, una destinazione della droga ad uso non esclusivamente personale. Ciò non può che comportare, atteso il puntuale rispetto dei principi, l'inammissibilità del ricorso che, in realtà, non si è posto appieno a confronto con l'iter argomentativo. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità , alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell' art. 616 c.p.p. , l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.