Stadio vietato per il tifoso che entra in campo per chiedere conto ai giocatori della loro prestazione negativa

Per i Giudici non ci sono dubbi il tifoso ha posto in essere comportamenti indicativi di una sua concreta pericolosità, avendo egli scavalcato l’alta recinzione che divide gli spalti dal campo di gioco per avvicinarsi ai giocatori e chiedere spiegazioni della loro condotta in campo.

Sacrosanto il DASPO per il tifoso che, dopo l’ennesima sconfitta della propria squadra, si presenta in campo per chiedere conto ai giocatori delle loro non sufficienti prestazioni in partita. Protagonista in negativo della vicenda è un tifoso del Licata, che si ritrova sul groppone, nel novembre del 2022, il divieto – per ben otto anni – di accesso agli stadi , con annesso obbligo di presentazione alle autorità di pubblica sicurezza in occasione delle partite, sia in casa che in trasferta, della squadra siciliana. A ritenere legittimo il provvedimento adottato dalla Questura è innanzitutto il Giudice per le indagini preliminari, il quale pone in evidenza la gravità della condotta tenuta dal tifoso e la sua pericolosità . Questa visione viene contestata dall’avvocato del tifoso. Nello specifico, il legale sostiene, nel contesto della Cassazione, che il proprio cliente sia stato ritenuto erroneamente un soggetto pericoloso e, come tale, meritevole della convalida del DASPO con obbligo di presentazione . A questo proposito, il legale ricorda che il tifoso, quando l’incontro calcistico era già terminato, aveva intrattenuto, per brevissimo tempo, un colloquio amichevole e pacato con i giocatori del Licata presenti sul campo e osserva che evidentemente la condotta del tifoso non aveva comportato o agevolato situazioni di allarme o di pericolo per la sicurezza pubblica . In ultima battuta, poi, il legale sottolinea che i fatti risalivano a circa sei mesi prima del provvedimento di DASPO e, quindi , a suo dire, l’attualità del pericolo era certamente scemata . Pericolosità. Prima di esaminare la vicenda, i Giudici di Cassazione ricordano che il divieto, disposto dal Questore, di accedere a manifestazioni sportive, con relativo obbligo di presentazione personale all’autorità di polizia in occasione degli incontri di calcio, ha contenuto obbligatorio, quanto alle prescrizioni, nei confronti del soggetto che , come nel caso del tifoso del Licata, sia già destinatario di altro, analogo, provvedimento del Questore . E tale trattamento è sorretto da una ragionevole giustificazione, in quanto attinge il soggetto recidivo che commetta ulteriori atti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive , aggiungono i Giudici. Tuttavia, la predetta disposizione non esime il giudice della convalida da una compiuta valutazione dei fatti indicati dall’autorità di pubblica sicurezza al fine di verificare l’esistenza di tutti i presupposti legittimanti l’adozione dell’atto da parte dell’autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta ed attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo soggetto delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma , e di valutare altresì la durata della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudice della convalida . Passando poi dal quadro generale alla specifica vicenda oggetto del processo, i Giudici di Cassazione mostrano di condividere il ragionamento compiuto dal Gip, il quale, esaminati gli atti e il provvedimento del Questore , ha rilevato che il tifoso aveva posto in essere comportamenti indicativi di una sua concreta pericolosità ed ha, in particolare, rimarcato come egli, già destinatario di due precedenti provvedimenti di DASPO, in occasione della partita di calcio disputatasi nel maggio del 2022, scavalcava l’alta recinzione che divide gli spalti dal campo di gioco e si avvicinava ai giocatori del Latina, ai quali chiedeva spiegazioni della loro condotta in campo, e ciò in un clima di evidente accesa contestazione verso i giocatori, intimorendoli quanto meno nel momento in cui essi registravano l’invasione di campo e così fomentando di fatto anche gli altri tifosi ad atti emulativi, in ipotesi anche più gravi . Obbligo di comparizione. Per quanto concerne, poi, il dettaglio del DASPO, i Giudici ribadiscono che il riferimento alle manifestazioni sportive specificamente indicate - che comportano l’obbligo di comparire personalmente presso un ufficio o comando di polizia - va inteso nel senso che esse siano individuabili, con certezza, dal destinatario del provvedimento e che tale determinabilità deve essere valutata in concreto, caso per caso, con riferimento alle partite, ufficiali o amichevoli, anticipatamente programmate e pubblicizzate attraverso i normali mezzi di comunicazione, con esclusione, pertanto, di tutti gli incontri minori decisi in rapporto ad esigenze peculiari del momento e senza una preventiva programmazione, incontri, quindi, non previamente conoscibili . Da ciò consegue che ai fini della validità del provvedimento con cui il Questore vieta l’accesso allo stadio in occasione di alcune competizioni sportive e invita il destinatario a presentarsi all’autorità di pubblica sicurezza, non è necessario che le manifestazioni sportive siano nominativamente indicate, essendo sufficiente che queste ultime siano determinabili, sulla base di elementi di identificazione forniti nel provvedimento, in modo certo dal destinatario che ha l’onere di tenersi informato su tale punto . Per quanto concerne la durata della misura applicata al tifoso, essa è stata applicata nella misura massima alla luce della lesività della condotta del tifoso e della mancata efficacia deterrente dei precedenti provvedimenti di DASPO emessi nei suoi confronti . Ciò legittima anche l’obbligo di duplice presentazione . Soprattutto alla luce del principio secondo cui è solido il provvedimento del Questore con cui si dispone l’obbligo di comparizione presso un ufficio di polizia anche in concomitanza con partite cosiddette esterne, all’inizio e al termine di ogni incontro, purché adeguatamente motivato in ordine alla pericolosità del tifoso, essendo il provvedimento finalizzato a sottoporre a controllo persone che potrebbero dar vita a condotte violente durante le manifestazioni sportive, anche lontano dai luoghi dove queste si svolgono, e non ad impedire l’ingresso negli impianti sportivi, per il quale già soccorre la misura amministrativa del divieto di accesso allo stadio . Nella vicenda oggetto del processo, infine, il giudice , attraverso il rinvio alla gravità della condotta ed alla personalità del tifoso, quale emergente dalle modalità della condotta e dal fatto di essere già stato destinatario di altri analoghi provvedimenti coercitivi e di divieto di accesso agli impianti destinati a ospitare manifestazioni sportive, ha dato atto, sia pur implicitamente, della particolare pericolosità del tifoso, determinante la necessità non solo di stabilire nel massimo la durata della misura ma anche di estendere la presentazione alla autorità di pubblica sicurezza a due volte anche in occasione degli incontri cosiddetti esterni .

Presidente Sarno – Relatore Di Stasi Ritenuto in fatto 1. Il Questore di omissis con provvedimento in data 02/11/2022, notificato il 07/11/2022, ore 09.00, imponeva a L.G. le prescrizioni di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 6 Il P.M., nel termine di 48 ore prescritto, richiedeva la convalida del provvedimento. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento con ordinanza depositata in data 9/11/2021, ore 10.45, convalidava il provvedimento del Questore. 2. Propone ricorso per cassazione L.G., a mezzo del difensore di fiducia, articolando quattro motivi. Con il primo motivo lamenta la violazione della L. n. 401 del 1989, artt. 6, 133 e ss., 203 c.p. , lamentando che il Giudice per le indagini preliminari aveva errato nel considerare il ricorrente un soggetto pericoloso e, come tale, meritevole della convalida dell'obbligo di presentazione il L. , infatti, quando l'incontro calcistico era già terminato, aveva intrattenuto, per brevissimo tempo, un colloquio amichevole e pacato con i giocatori del Licata presenti sul campo era, quindi, evidente che la condotta del L. non aveva comportato o agevolato situazioni di allarme o di pericolo per la sicurezza pubblica inoltre, i fatti risalivano a circa sei mesi prima del provvedimento di DASPO e, quindi, l'attualità del pericolo era certamente scemata. Con il secondo motivo deduce violazione della Costituzione, artt. 3 e 27 . Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione alla L. n. 401 del 1989, art. 6 e della Convenzione internazionale per i diritti dell'Uomo, lamentando l'irragionevolezza delle prescrizioni connesse all'obbligo di presentazione, la mancata specificazione di tutte le competizioni per le quali vigeva la misura interdittiva, l'eccesiva durata della misura anni otto aggiunge che il ricorrente è un piccolo imprenditore agricolo e svolge la sua attività lavorativa in maniera autonoma. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione, lamentando l'omessa motivazione in ordine alle ragioni di necessità ed urgenza per l'applicazione della misura, circa il pericolo concreto ed attuale e la congruità della misura applicata in relazione alla sua durata. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1.II primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va precisato, in diritto, che 1 l'ambito di operatività della convalida giurisdizionale del provvedimento del Questore emesso ai sensi della L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6 è circoscritto alla sola prescrizione dell'obbligo di presentazione all'autorità di P.S. trattandosi di limitazione che, incidendo sulla libertà personale, è soggetta all'inderogabile controllo giurisdizionale di cui alla Cost., art. 13 , non anche a quella con cui si impone il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive che, in quanto limitativa della sola libertà di circolazione e soggiorno di cui alla Cost., art. 16, è soggetta al controllo di legittimità del giudice amministrativo cfr., sul punto, Sez. U., n. 44273 del 27/10/2004, Labbia Sez. U, n. 4441 del 29/11/2005, Zito Sez. 3, n. 11151 del 17/12/2008, Marchesini Sez. 1, n. 14923 del 19/02/2004, Rocchi Sez. 3, n. 49408 del 19/11/2009, Brocca Sez. 3, n. 36276 del 04/905/2011, Ferretti 2 l'obbligo di controllo e della relativa motivazione , che incombe al giudice della convalida, deve essere assolto in modo non apparente, deve investire tutti i presupposti di legittimità della misura di prevenzione la pericolosità del soggetto e le ragioni di necessità ed urgenza e deve avere ad oggetto anche la congruità della sua durata Sez. 3, Marchesini cit. Sez U, Zito, cit Sez. U, Labbia, cit . Va, poi, ricordato che il divieto, disposto dal questore, ai sensi della L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 5, come modificato dal D.L. n. 119 del 2014 , conv. in L. n. 146 del 2014 , di accedere a manifestazioni sportive, con relativo obbligo di presentazione personale all'autorità di polizia in occasione degli incontri di calcio, ha contenuto obbligatorio, quanto alle prescrizioni, nei confronti del soggetto che sia già destinatario di altro, analogo, provvedimento del questore Sez.3, n. 33539 del 14/07/2016, Rv.267720 tale norma è stata ritenuta compatibile con i principi di cui alla Costituzione, artt. 3, 13 e 27, atteso che il trattamento censurato è sorretto da una ragionevole giustificazione, in quanto attinge il soggetto recidivo che commetta ulteriori atti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ed in quanto, ai sensi dell'art. 6, comma 8-bis, della stessa legge, il rigore del trattamento sanzionatorio è suscettibile di attenuazione in funzione della condotta positiva osservata dal destinatario del provvedimento Sez.3, n. 44621 del 08/07/2016, Rv.269203 Sez.3, n. 33539 del 14/07/2016, Rv.267720 Sez.3, n. 5621 del 08/07/2016, dep.07/02/2017, Rv.269305 la predetta disposizione non esime, comunque, il giudice della convalida da una compiuta valutazione dei fatti indicati dall'autorità di P.S., al fine di verificare l'esistenza di tutti i presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta ed attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma , e di valutare altresì la durata della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudice della convalida Sez.3, n. 28067 del 03/11/2016, dep.07/06/2017, Rv.270329 . Nella specie, il Giudice per le indagini preliminari, in conformità ai principi di diritto suesposti, esaminati gli atti e il provvedimento del Questore, nel convalidare la prescrizione dell'obbligo di presentazione all'autorità di P.S., ha rilevato che l'interessato aveva posto in essere comportamenti indicativi di una sua concreta pericolosità ed integranti i presupposti della necessità ed urgenza della misura adottata ha, in particolare, rimarcato come L.G. , già destinatario di due precedenti provvedimenti di DASPO, in occasione della partita di calcio omissis disputatasi in data omissis , scavalcava l'alta recinzione che divide gli spalti dal campo di gioco e si avvicinava ai giocatori ai quali chiedeva spiegazioni della loro condotta in campo in un clima di evidente accesa contestazione verso gli stessi, intimorendoli quanto meno nel momento in cui registravano l'invasione di campo e così fomentando di fatto anche gli altri tifosi ad atti emulativi in ipotesi anche più gravi . Le argomentazioni sono congrue e logiche, e, come tali insuscettibili di essere sindacate in sede di legittimità 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente deduce, peraltro in maniera generica, la violazione della Cost., artt. 3 e 27 . Trova, pertanto, applicazione, il principio di diritto secondo cui è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduce la violazione di norme costituzionali, poiché l'inosservanza di disposizioni della Costituzione non è prevista tra i casi di ricorso dall' art. 606 c.p.p. e può soltanto costituire fondamento di questione di legittimità costituzionale Sez.2, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 21/04/2020, Rv. 279059 - 01 Sez.2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 12/01/2015, Rv.261551 - 01 Sezioni Unite n. 29541/2020, Filardo, in motivazione . 3. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono manifestamente infondati. Questa Corte ha sempre affermato che il riferimento dell'art. 6 alle manifestazioni sportive specificamente indicate va inteso nel senso che esse siano individuabili, con certezza, dal destinatario del provvedimento e che tale determinabilità deve essere valutata in concreto, caso per caso, con riferimento alle partite, ufficiali o amichevoli, anticipatamente programmate e pubblicizzate attraverso i normali mezzi di comunicazione, con esclusione, pertanto, di tutti gli incontri minori decisi in rapporto ad esigenze peculiari del momento e senza una preventiva programmazione Sez. 3 n. 13741, 30 marzo 2009 Sez. 3 n. 11151, 13 marzo 2009 Sez 3 n. 3437, 26 gennaio 2009 Sez 3 n. 47451, 22 dicembre 2008 Sez. 3 n. 9793, 8 marzo 2007 . Si è precisato che l'obbligo di comparire personalmente presso un ufficio o comando di polizia è applicabile a tutti gli incontri che siano individuabili con certezza ed in concreto dal destinatario del provvedimento in relazione alla loro anticipata organizzazione, dovendo, conseguentemente, rimanere escluse solo le gare decise in rapporto ad esigenze peculiari del momento e senza preventiva programmazione, e, come tali, non previamente conoscibili Sez. 3, n. 23958 del 04/03/2014, Valeri, Rv. 259659 Sez. 3, n. 8435 del 16/02/2011, Fratea, Rv. 249363 . Da ciò consegue che, ai fini della validità del provvedimento con cui il Questore vieta l'accesso allo stadio in occasione di alcune competizioni sportive e invita il destinatario a presentarsi all'autorità di P.S., non è necessario che le manifestazioni sportive siano nominativamente indicate, essendo sufficiente che queste ultime siano determinabili, sulla base di elementi di identificazione forniti nel provvedimento, in modo certo dal destinatario che ha l'onere di tenersi informato sul punto Sez. 3, n. 7948 del 03/11/2016, dep. 2017, Morelli, Rv. 269318 e che l'eventuale inesigibilità dell'obbligo di presentazione potrà essere agevolmente verificato nel merito sulla scorta del materiale probatorio acquisito Sez.3, n. 8435 del 16/02/2011, Rv.249363 - 01 . La durata della misura, applicata nella misura massima, è stata adeguatamente motivata attraverso il richiamo alla lesività della condotta ed alla mancata efficacia deterrente dei precedenti provvedimenti di DASPO emessi nei confronti del L. Quanto all'obbligo di duplice presentazione imposto, va ricordato che è legittimo il provvedimento del Questore con il quale si dispone l'obbligo di comparizione presso un ufficio di polizia anche in concomitanza con partite cd. esterne, all'inizio e al termine di ogni incontro, purché adeguatamente motivato in ordine alla pericolosità del sottoposto essendo lo stesso finalizzato a sottoporre a controllo persone che potrebbero dar vita a condotte violente durante le manifestazioni sportive, anche lontano dai luoghi dove queste si svolgono, e non ad impedire l'ingresso negli impianti sportivi, per il quale già soccorre la misura amministrativa del divieto di accesso Sez.3, n. 16521 del 08/11/2018, dep.16/04/2019, Rv.275562 - 01 . Il giudice della convalida, attraverso il rinvio alla gravità della condotta ed alla personalità del sottoposto, quale emergente dalle modalità della condotta e dal fatto di essere già stati destinatari di altri analoghi provvedimenti coercitivi e di divieto di accesso agli impianti destinati a ospitare manifestazioni sportive, ha dato atto, sia pur implicitamente, della particolare pericolosità del ricorrente, determinante la necessità non solo di stabilire nel massimo la durata della misura ma anche di estendere la presentazione alla autorità di pubblica sicurezza a due volte anche in occasione degli incontri cosiddetti esterni. Del tutto generica, e pertanto inammissibile, è la deduzione con la quale si lamenta la mancata considerazione da parte del giudice della convalida dell'attività lavorativa del ricorrente, difettando qualsiasi indicazione di concretezza al riguardo. 4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va ricordato che la motivazione sulle ragioni della necessità ed urgenza dper l'applicazione della misura è necessaria solo se la stessa abbia avuto esecuzione anticipata. Nella specie, non risulta che il provvedimento del Questore abbia avuto esecuzione prima della convalida nè il ricorrente ha allegato e dimostrato documentalmente una diversa circostanza Sez.3 n. 20789 del 15/04/2010, Rv.247186 Sez.3, n. 22256 del 06/05/2008, Rv.240244 . Nella specie, peraltro, il giudice della convalida, attraverso il rinvio alla gravità della condotta ed alla personalità del sottoposto, come detto destinatari di altri analoghi provvedimenti coercitivi e di divieto di accesso agli impianti destinati a ospitare manifestazioni sportive, ha dato atto, sia pur implicitamente, della particolare pericolosità del ricorrente, a giustificazione dei requisiti di necessità ed urgenza della misura. Da tanto discende la manifesta infondatezza delle censure proposte. 5. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell' art. 616 c.p.p. , non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000 , alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.