Class action e tutela dei consumatori: le criticità evidenziate da Assonime

Con circolare n. 13/2023, avente ad oggetto la disciplina delle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori che ricalca in gran parte la disciplina dei procedimenti collettivi previsti dal c.p.c. , Assonime ha messo in luce alcune perplessità e criticità comuni alla disciplina della class action nazionale, tra cui il sistema di adesioni a doppio turno sia dopo l’ordinanza di ammissibilità, sia dopo la pronuncia della sentenza , e l’obbligo per il professionista soccombente di versare all’avvocato della controparte e al rappresentante comune degli aderenti compensi ulteriori rispetto alle somme dovute ai singoli a titolo di risarcimento e restituzione.

Oggetto della suddetta circolare è il d.lgs. n. 28/2023 , di attuazione della direttiva UE 2020/1828, che ha introdotto nel Codice del consumo la disciplina delle azioni rappresentative , che consentono la tutela degli interessi collettivi dei consumatori nei casi di violazioni di determinate norme del diritto europeo commesse da professionisti . Questo nuovo strumento processuale potrà essere utilizzato da associazioni consumeristiche e altri organismi specificamente individuati per ottenere dal giudice la cessazione della condotta illecita e/o rimedi di tipo compensativo a favore dei consumatori danneggiati . Ciò che però desta perplessità, secondo Assonime, sono le previsioni in tema di disclosure , che non consentono anche al professionista convenuto in giudizio di avvalersi di tale modalità di accesso alla prova, non risultano conformi alla direttiva e al principio di parità delle armi e richiederanno un ripensamento . Anche la definizione di criteri di legittimazione degli enti diversi a seconda che si tratti di azioni rappresentative nazionali o transfrontaliere non appare giustificata e aggiunge complessità al quadro normativo . Assonime si auspica che tale problematica venga superata in favore di regole unitarie e coerenti con il modello europeo, specialmente riguardo all'impegno degli enti legittimati a rendere pubbliche con mezzi appropriati le informazioni sulle proprie fonti di finanziamento . Infine, viene sottolineata anche la scelta di includere tra gli enti legittimati qualora ne facciano richiesta anche le autorità amministrative indipendenti preposte all'applicazione delle norme a tutela dei consumatori . Ciò comporterebbe un'inappropriata sovrapposizione tra i canali del public e del private enforcement, che dovrebbero invece restare distinti sia pure con adeguati meccanismi di coordinamento , in ragione della diversa funzione che svolgono nel sistema . Per un maggiore approfondimento, vedi anche Class action il decreto in G.U. .