Con sentenza numero 10811, depositata il 24 aprile 2023, la Suprema Corte di Cassazione ha espresso un importante principio di diritto in tema di pubblico impiego.
Per dirimere la controversia in esame, che vede come protagonista l'Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali c.d. ARIF , il Supremo Consesso ha evidenziato come «la sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali del medesimo ente, non comporta il fuoriuscire di tale rapporto dall'ambito del lavoro pubblico privatizzato e dunque, salva espressa e specifica previsione contraria da parte della norma di legge, trovano comunque applicazione le regole generali di cui al d. lgs. numero 165/2001 in particolare, rispetto al personale operaio dell'Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali ARIF il cui rapporto, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, Legge Regione Puglia numero 3 del 2010, nel testo ratione temporis applicabile, è regolato dal contratto collettivo nazionale privatistico per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, trova applicazione l'articolo 52 d. lgs. 165/2001 e dunque l'esercizio di fatto di mansioni superiori a quelle di formale inquadramento, mentre dà diritto alle corrispondenti retribuzioni, non è utile all'acquisizione definitiva della qualifica superiore».
Presidente Manna – Relatore Bellè Fatti di causa 1. La Corte d'Appello di Bari ha rigettato il gravame interposto dalla omissis di seguito, avverso la sentenza del Tribunale di Foggia con cui era stata accolta la domanda di D.S.F.M. , dipendente dell'ente con inquadramento al IV livello quale addetto ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria e provenienza dalla platea degli operai stagionali forestali e agricoli, con cui il lavoratore aveva chiesto l'inquadramento al V livello del CCNL, per effetto dello svolgimento di mansioni superiori di autista di mezzi antincendio per un totale di 80 giorni e per un periodo pertanto utile, secondo la disciplina collettiva, all'acquisizione, dall'ottobre 2010, della posizione superiore, il tutto oltre alle differenze retributive del caso. La Corte territoriale riteneva che, ai sensi della Legge Regione Puglia 25 febbraio 2010, numero 3, articolo 12, comma 3, istitutiva e regolativa dell' , al ricorrente, quale operaio dell'Agenzia stabilizzato a tempo indeterminato per effetto dello stesso articolo 12, comma 2 lett. b , si applicasse in toto la disciplina del menzionato CCNL privatistico e quindi anche il meccanismo dell'acquisizione delle mansioni superiori per esercizio di fatto di esse oltre il termine stabilito dalla contrattazione di settore. 2. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo, resistito da controricorso del D.S. , poi illustrato da memorie. Motivi della decisione 1. Con l'unico motivo di ricorso, adduce la violazione e falsa applicazione della Legge Regione Puglia numero 3 del 2010, articolo 2, lett. b , nonché del d. lgs. 165 del 2001, in relazione all'articolo 360 c.p.c., nnumero 3 e 5 e la censura è argomentata nel senso che, essendo scontata la natura pubblicistica del rapporto di lavoro, era da escludersi che esso potesse trovare disciplina e fonte nei contratti collettivi di diritto comune, bensì, con richiamo anche all'articolo 52 d. lgs. 165 del 2001, nella specifica contrattazione collettiva pubblica di appartenenza, cosa di cui aveva preso atto lo stesso legislatore regionale, allorché aveva apportato, seppure con provvedimenti successivi al periodo oggetto di causa, le modifiche necessaria ad omologare a tale regime la disciplina del rapporto Legge Regione Puglia numero 24 del 2014, L. Regione Puglia numero 45 del 2012, articolo 1 articolo 32, comma 1 . 2. Il motivo è sostanzialmente fondato, per le ragioni che si vanno ad esporre. 3. Va intanto premesso come non possa esservi alcun dubbio rispetto al fatto che sia ente pubblico non economico. La Legge Regionale numero 3 del 2010, istitutiva di esso, fa riferimento al trattarsi di persona giuridica di diritto pubblico articolo 1, comma 2 e le attività svolte sono proprie del corrispondente settore di pertinenza della Regione, operando come mero ente tecnico-operativo , mediante attività e servizi a connotazione non economica , finalizzati al sostegno dell'agricoltura e alla tutela del patrimonio boschivo. Il tutto in un contesto in cui l'ente è soggetto ad un assai forte indirizzo regionale v. la declinazione di esso nelle varie ipotesi regolate dall'articolo 4 L. Regione Puglia cit. , con nomina parimenti regionale del Direttore Generale. Tutti gli elementi di cui sopra sono palesemente ed univocamente convergenti nel senso della qualificazione in termini di ente pubblico non economico di , che va dunque ritenuta tale. 4. Ciò posto, la disciplina normativa, nel periodo oggetto di causa e per la tipologia di dipendenti cui appartiene il D.S. , è chiara. Si tratta infatti, come esplicitato dalla Corte di merito, di operaio proveniente dalla platea degli operai stagionali forestali e agricoli già assunti a tempo determinato alle dipendenze della Regione Puglia per lo svolgimento delle attività forestali e irrigue trasferite all'Agenzia L. Regione Puglia cit, articolo 12, comma 2, lett. b . Ad essi, si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale L. Regione Puglia cit., articolo 12, comma 3, prima parte , mentre gli altri dipendenti di sono soggetti in pieno al regime dell'impiego pubblico privatizzato seconda parte del medesimo articolo 12, comma 3 . La previsione è stata poi abrogata dalla L. Regione Puglia numero 45 del 2012, articolo 32, ma ciò qui non rileva, essendo la decisione di merito maturata rispetto ad una fattispecie definitasi all'ottobre 2010. 4.1 Dal punto di vista storico, come rilevato anche in altro precedente di questa S.C. riguardante la Regione Campania, l'applicazione agli operai addetti a lavori di sistemazione idraulica e forestale del contratto collettivo di diritto privato affonda le sue radici nella L. numero 124 del 1985, con la quale era stato previsto che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per fronteggiare le esigenze relative all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta per la conservazione e la protezione dei beni indicati nel citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, numero 616, articolo 68 e 83, può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato ed era stato stabilito che le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento e la richiamata disciplina, come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte Cass. S.U. numero 3465/1998 e Cass. S.U. numero 24670/2009 si poneva in continuità con le previsioni della L. numero 205 del 1962 che già in precedenza aveva consentito all'amministrazione forestale di assumere, sia pure solo a tempo determinato, operai con contratti di diritto privato Cass. 1 marzo 2023, numero 6193 . Si sono poi susseguite, anche all'interno della Regione Puglia, varie vicende D.P.R. numero 10 aprile 1979 L. Regione Puglia numero 15 del 1994 etc. rispetto all'utilizzazione del personale operaio salariato con contratto di natura privatistica ed alla gestione di servizi di bonifica, irrigui, agricoli etc., che qui non mette conto approfondire, in quanto l'oggetto del contendere riguarda, più limitatamente, personale già a tempo determinato presso la Regione ed inquadrato in a tempo indeterminato, con rinvio al CCNL di diritto privato per effetto dell'articolo 12, comma 2, lett. b e comma 3, prima parte, L. Regione Puglia 3 del 2010 cit. 4.2 Ferma restando la discrezionalità del legislatore nel disciplinare secondo le modalità più opportune, nei limiti dei canoni costituzionali, la disciplina del rapporto di lavoro anche dei dipendenti degli enti pubblico non economici, la giurisprudenza di questa S.C. si è consolidata, proprio in relazione a normative analoghe di altri enti regionali di analoghi settori, nel senso che l'applicazione del CCNL di diritto privato non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico. Ciò è stato detto fin dalla lontana Cass., S.U., 29 luglio 1998 numero 7419, a fini di riparto della giurisdizione, ma più di recente l'orientamento si è andato consolidando con pronunce riguardanti analoghi regimi degli operai forestali della Regione Sardegna Cass. 7 dicembre 2015, numero 24805 e poi, insieme ad altre, Cass. 2 dicembre 2016, numero 24666, al fine di escludere la conversione del rapporto a tempo determinato illegittimo in rapporto a tempo indeterminato, con applicazione piena del d. lgs. 165 del 2001, articolo 36 e dei lavoratori addetti a sistemazione idraulica forestale e idraulica agraria della Val d'Aosta Cass. 26 maggio 2020 numero 9786 . Si può dunque ritenere che tale sia il principio generale vigente in materia, in sé tra l'altro coerente con la palese esigenza - a meno di esplicite e specifiche previsioni del legislatore rispetto a singole situazioni - di tendenziale omogeneità nella disciplina del lavoro pubblico privatizzato. 4.3 Declinando tale principio rispetto al caso di specie, ne deriva che il richiamo dell'articolo 12, comma 3, prima parte al contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria ed al relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale va inteso come strettamente inerente, per quanto qui interessa, alle qualifiche di inquadramento dei lavoratori ed alle mansioni esigibili, nonché al trattamento economico ivi previsto. Profili, questi ultimi che in qualche misura impattano meno, anche per gli adeguamenti normativi di cui si dirà, sulle caratteristiche centrali dell'assetto del pubblico impiego privatizzato. Viceversa, non può operare, per la prevalenza delle regole comuni del lavoro privatizzato ed in specie del d. lgs. 165 del 2001, articolo 52, la disciplina di acquisizione del diritto all'inquadramento per effetto dell'esercizio di fatto delle corrispondenti mansioni superiori. L'articolo 52 cit. va infatti letto in diretto coordinamento con le norme articolo 6,40-bis e 48 del d. lgs. 165/2001 che regolamentano, a fini di buon andamento, tutto l'assetto dei fabbisogni e delle dotazioni proprie della P.A., in vista della programmazione e sostenibilità finanziaria del suo operato. Norme la cui fisionomia verrebbe alterata dalla possibilità che comportamenti di fatto possano comportare acquisizioni di diritto. Anzi, a ben vedere, opinando diversamente e stante anche il disallineamento che si realizzerebbe rispetto all'assetto comune dell'impiego privatizzato, si dovrebbe sospettare la normativa regionale di violazione della Costituzione, articolo 117, comma 2 lett. l per avere essa disciplinato, come non le è concesso, materia propria dell'ordinamento civile. Con riferimento ai profili privatistici di regolazione del rapporto di lavoro, la Consulta infatti - si cita da Corte Costituzionale 25 luglio 2022, numero 190 - ha costantemente affermato che la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici rientra nella materia ordinamento civile , attribuita in via esclusiva al legislatore statale dalla Cost., articolo 117, comma 2, lettera l , sentenze numero 146, numero 138 e numero 10 del 2019 . Ciò comporta che le Regioni non possono alterare le regole che disciplinano tali rapporti privati ex multis, sentenza numero 282 del 2004 ed ha altresì ribadito che l a materia dell'ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatore statale, investe la disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici e ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro ex plurimis, sentenze numero 175 e numero 72 del 2017, numero 257 del 2016, numero 180 del 2015, numero 269, numero 211 e numero 17 del 2014 sentenza numero 257 del 2020 sentenza numero 25 del 2021 . Aggiungendosi altresì che con riguardo alla disciplina dei rapporti di lavoro pubblico e alla loro contrattualizzazione, è stato affermato da questa Corte che i principi fissati dalla legge statale in materia costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono anche alle Regioni a statuto speciale sentenza numero 154 del 2019 nello stesso senso, sentenze numero 232 e numero 81 del 2019, numero 234 del 2017, numero 225 e numero 77 del 2013 . Tutto ciò orienta verso un'interpretazione della norma regionale coerente con i principi dell'ordinamento generale del D.Lgs. numero 165 del 2001. 4.4. L'assetto come sopra ricostruito trova del resto riscontro puntuale sia in dati della stessa Legge Regionale della cui applicazione qui si discute, sia nell'evolversi della legislazione nazionale, cui si è già fatto cenno. 4.4.1. Sul piano regionale, la L. numero 3 del 2010, articolo 12, co., 1 è rigoroso nel prevedere che si dota di proprio personale tecnico, amministrativo e operaio nel rispetto della dotazione organica, approvata dalla Giunta regionale su proposta del Direttore generale anche in considerazione dei processi assunzionali e di primo inquadramento di cui ai commi successivi , tra cui appunto il comma che regola ratione temporis la vicenda di questa causa richiamando la contrattazione di diritto privato. 4.4.2 Sul piano nazionale, il D.L. 120 del 2021 conv. con mod. in L. 155 del 2021, articolo 7-bis, prevede altresì ora che per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, numero 165, articolo 1, comma 2, per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionali, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico un rappresentante delle regioni . Previsioni che richiamano i vincoli di spesa e, integrando la compagine datoriale in ambito sindacale di un rappresentante degli enti di riferimento, in qualche misura allinea il modello, pur nella specificità, a quello generale proprio del D.Lgs. numero 165 del 2001, a conferma delle conclusioni di principio sopra assunte. 5. Tutto ciò comporta l'accoglimento del motivo e la cassazione della sentenza impugnata. La causa va rimessa al giudizio di rinvio, perché i principi sopra delineati non ostano ovviamente all'applicazione delle regole sostanziali di cui all'articolo 52 cit, in linea anche con la Cost, articolo 36 nel senso che, nella misura in cui risulti che il lavoratore abbia nel tempo svolto mansioni superiori, pur escludendosi il diritto all'inquadramento definitivo, vanno comunque confermate in suo favore le attribuzioni retributive corrispondenti con l'attività in concreto esercitata. 6. Va anche definito il seguente principio la sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali del medesimo ente, non comporta il fuoriuscire di tale rapporto dall'ambito del lavoro pubblico privatizzato e dunque, salva espressa e specifica previsione contraria da parte della norma di legge, trovano comunque applicazione le regole generali di cui al d. lgs. numero 165 del 2001 in particolare, rispetto al personale operaio dell' omissis il cui rapporto, ai sensi della Legge Regione Puglia numero 3 del 2010, articolo 12, comma 3, nel testo ratione temporis applicabile, è regolato dal contratto collettivo nazionale privatistico per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, trova applicazione il d. lgs. 165 del 2001, articolo 52 e dunque l'esercizio di fatto di mansioni superiori a quelle di formale inquadramento, mentre dà diritto alle corrispondenti retribuzioni, non è utile all'acquisizione definitiva della qualifica superiore . P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Bari, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.