Ordinanza sindacale ignorata: nessun reato se il pericolo riguarda solo due privati cittadini

Cade l’accusa mossa a un uomo che ha ignorato l’ordinanza con cui il sindaco del Comune gli aveva imposto di mettere in sicurezza l’immobile di sua proprietà.

Nessun reato addebitabile al privato cittadino che ignora bellamente l’ordinanza con cui il sindaco del Comune gli ha imposto l’immediata messa in sicurezza dell’immobile di sua proprietà. Decisivo un dettaglio l’ordinanza sindacale era mirata a tutelare esclusivamente l’incolumità della coppia che ha una proprietà che confina con l’immobile pericolante. Scenario della vicenda è la provincia messinese. A finire sotto accusa è un uomo, che in Tribunale viene condannato a pagare 206 euro di ammenda per non avere ottemperato all'ordinanza sindacale del luglio 2017 con cui gli veniva ordinata l’immediata messa in sicurezza dell'immobile di sua proprietà . Secondo il legale dell’uomo sotto processo, però, la decisione del Tribunale è completamente erronea. Ciò perché l'ordinanza è stata emessa nell’interesse di privati cittadini e non della collettività, mirando a tutelare la privata incolumità della coppia confinante con l’uomo sotto processo. Impossibile, quindi, secondo il legale, parlare di tutela della pubblica incolumità , proprio tenendo presente nell’ordinanza l’indicazione di un insieme sistematico di opere atte all'eliminazione degli inconvenienti verificatisi sulla proprietà confinante con quella dell’uomo proprietario dell’immobile pericolante. L’obiezione difensiva convince in pieno i Giudici di Cassazione, i quali, di conseguenza, fanno cadere l’accusa a carico dell’uomo che ha ignorato il diktat presente nell’ordinanza sindacale I magistrati precisano che ai fini della configurabilità della contravvenzione di Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità” è necessario che il provvedimento violato sia stato emesso nell'interesse della collettività , con la conseguenza che non vi è reato in caso di inosservanza di provvedimento adottato nell'interesse di privati cittadini se senza una situazione di pericolo riguardante un'area pubblica . Questa ottica si adatta perfettamente alla vicenda oggetto del processo, poiché dalla stessa lettura dell'ordinanza sindacale emerge che la situazione in cui versava la proprietà immobiliare dell’uomo sotto processo - proprietà da cui provenivano infiltrazioni che provocavano diverse lesioni in muri di contenimento, pavimentazione esterna e pareti interne della contigua proprietà -, rappresentava una potenziale fonte di pericolo per la privata incolumità nei confronti dei confinanti .

Presidente Boni – Relatore Di Giuro Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Messina in composizione monocratica ha affermato la responsabilità penale di B.C. in ordine al reato di cui all'art. 6544 c.p., per non avere ottemperato all'ordinanza sindacale n. 203 del 24 luglio 2017, notificata il 13 settembre 2017, con cui veniva ordinata l'immediata messa in sicurezza dell'immobile di sua proprietà sito in […], e lo condannava alla pena di Euro 206,00 di ammenda. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, B. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, artt. 650 c.p., 4 e 5. Rileva la difesa che l'ordinanza in relazione alla quale si è ritenuta l'inottemperanza di B. è stata emessa nell'interesse di privati cittadini e non della collettività, mirando a tutelare la privata incolumità dei confinanti del B. r-r. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso la difesa rileva violazione dell' art. 650 c.p. e vizio di motivazione. Si duole del contrasto tra la motivazione che parla anche di tutela della pubblica incolumità e lo stesso contenuto dell'ordinanza sindacale inosservata che individua la propria finalità nella tutela della privata incolumità dei confinanti tramite la prescrizione di un insieme sistematico di opere atte all'eliminazione degli inconvenienti verificatisi sulla proprietà confinante. 2.3. Col terzo motivo di impugnazione si deduce, in subordine, violazione dell' art. 650 c.p. , e vizio di motivazione anche come travisamento della prova. Lamenta il difensore l'imprecisione dell'ordinanza sindacale circa la messa in sicurezza da eseguire ad opera di B., con conseguente mancata individuazione di uno specifico obbligo a fondamento della condotta incriminata, tale da integrare la norma penale in bianco di cui all' art. 650 c.p. Rileva che l'imputato avrebbe dovuto essere assolto quantomeno perché il fatto non costituisce reato. Il difensore chiede, per tali motivi, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi del d. L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, Dott. Assunta Cocomello, chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso, mentre il difensore dell'imputato, avv. Francesco Genovese, conclude per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. 1.1. Sono fondati, in particolare i primi due motivi di impugnazione, assorbenti rispetto al terzo. Invero, ai fini della configurabilità della contravvenzione di Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità , è necessario che il provvedimento violato sia stato emesso nell'interesse della collettività, con la conseguenza che il reato di cui all' art. 650 c.p. non sussiste nel caso di inosservanza di provvedimento adottato nell'interesse di privati cittadini Sez. 1, n. 46004 del 21/10/2014, Lepore ed altro, Rv. 261264 fattispecie in cui la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna dell'imputato per non aver ottemperato all'ordinanza sindacale di demolizione di un muro pericolante, in quanto il giudice di merito non aveva precisato se la situazione di pericolo riguardasse un'area privata o pubblica . 1.2. Nel caso in esame dalla stessa lettura dell'ordinanza sindacale n. 203 del 24 luglio 2017 emerge che la situazione in cui versava la proprietà immobiliare di B.C., da cui provenivano infiltrazioni che provocavano diverse lesioni in muri di contenimento, pavimentazione esterna e pareti interne della contigua proprietà, rappresentava una potenziale fonte di pericolo per la privata incolumità nei confronti dei confinanti r.-. r. . 2. Ne discende, dunque, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.