Qualora nel giudizio di appello venga disposta la riqualificazione del fatto in peius , dovrà essere richiamata l’operatività dell’art. 521- bis c.p.p. con conseguente travolgimento del processo attraverso l’annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado.
La Corte d'Appello di Messina confermava, previa riqualificazione del fatto , la condanna di prime cure di un imputato che ha dunque proposto ricorso in Cassazione dolendosi, per quanto d'interesse, per la mancata trasmissione degli atti al PM a seguito della riqualificazione suddetta. Il ricorso è fondato. La difesa ha correttamente evidenziato la sussistenza di una lesione del diritto di difesa per la mancata regressione del procedimento ai sensi dell'art. 521- bis c.p.p. La norma prevede infatti la necessaria regressione del procedimento in caso di riqualificazione in peius della condotta oppure in caso di assegnazione a fatti, originariamente inquadrati in fattispecie per le quali non è necessaria l'udienza preliminare, di una diversa qualificazione che invece richiede tale passaggio procedurale. Nel caso di specie, i fatti inizialmente qualificati come truffa ipotesi che non richiede la celebrazione dell'udienza preliminare sono stati riqualificati come truffa all'assicurazione ex art. 642 c.p. che richiede invece la suddetta udienza. Nel caso di specie la sequenza procedurale è quindi viziata a discapito del diritto di difesa dell'imputato. In conclusione, il Collegio afferma che qualora alla qualificazione si addivenga nel giudizio di appello, dovrà, comunque, essere richiamata l'operatività dell'art. 521- bis c.p.p., con conseguente travolgimento del processo attraverso l'annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado e trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale competente in primo grado . Vengono annullate sia la sentenza impugnata che quella di primo grado, con la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per l'ulteriore corso.
Presidente Beltrani Relatore Minutillo Turtur Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Messina con sentenza del 17/05/2021, decidendo sull'appello proposto da N.G. - previa riqualificazione del fatto reato quale ipotesi di cui all' art. 642, comma 2, c.p. - ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città del 15/01/2020, con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di giustizia ed al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile. 2. Il N. , a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo cinque motivi di ricorso, che qui si riportano nei termini strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell' art. 173 delle disp. att. c.p.p. . 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 178 lett. c c.p.p. e 521-bis c.p.p. in quanto la Corte di appello, riqualificando il reato dall'originaria imputazione ex art. 640 c.p. in quella ex art. 642, comma 2, c.p. non ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero. La difesa ha sottolineato, in particolare, come per il delitto di cui all' art. 640 c.p. non fosse prevista la celebrazione dell'udienza preliminare, diversamente dalla fattispecie di cui all' art. 642 c.p. , sicché si doveva riscontrare una evidente riqualificazione giuridica in peius del fatto contestato ai sensi dell' art. 597, comma 3, c.p.p. , senza che fosse stato tenuto nel dovuto conto il disposto di cui all' art. 512-bis c.p.p. . 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione delle disposizioni in tema di ordinamento giudiziario nella parte in cui la Corte territoriale ha comunque ritenuto che la riqualificazione del fatto-reato, non superasse la competenza del primo giudice. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione art. 606 lett. e c.p.p. nella parte in cui la Corte non ha applicato l' art. 131-bis c.p. . 2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché manifestamente illogica e mancante in relazione all' art. 56, comma 3 e quarto, c.p. , nella parte in cui la Corte territoriale non ha applicato la c.d. desistenza volontaria o il recesso attivo 2.5. Con il quinto motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria o manifestamente illogica in relazione agli artt. 62-bis c.p. , 175 e 133 c.p 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Come correttamente evidenziato dalla difesa, con conclusioni conformi sul punto del Procuratore generale, deve essere rilevata, nel caso in esame, una lesione delle prerogative difensive, conseguente alla mancata regressione del procedimento in ossequio alla regola prevista dall' art. 521-bis c.p.p. . In tal senso si deve osservare che la mancata celebrazione dell'udienza preliminare configura ex se una lesione delle prerogative difensive che è riconosciuta in via generale ed astratta dal codice, il quale all'art. 521-bis prevede la regressione del procedimento nei casi di riqualificazione in peius , ovvero in caso di assegnazione a fatti originariamente inquadrati in fattispecie in relazione alle quali non era necessaria la celebrazione dell'udienza preliminare di una qualificazione che avrebbe invece richiesto la celebrazione di tale udienza Sez. 6, n. 8141 del 12/12/2019, Di Stefano, Rv. 278356-01 Sez. 6 n. 22813 del 03/05/2016, Rv.267333-01 Sez.1, n. 43230 del 4/11/2009, Pigozzi, Rv. 24511801 . Nel caso di specie la Corte di appello ha assegnato al fatto originariamente contestato come truffa, che non richiede la celebrazione dell'udienza preliminare, la qualificazione giuridica di truffa all'assicurazione , ovvero del reato previsto dall' art. 642 c.p. , che, invece, richiede tale passaggio procedurale. È quindi mancata nel caso concreto quella sequenza procedimentale maggiormente garantita, con evidente lesione del diritto di difesa del ricorrente. Tale principio è stato anche di recente richiamato in motivazione dalle Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552-01, che hanno sottolineato la centralità del ruolo assunto dallo svolgimento dell'udienza preliminare nella disciplina dedicata dal codice di rito ai vari tipi di patologie che possono verificarsi in sede di riparto di attribuzioni. In tal senso anche la giurisprudenza della Corte costituzionale ha sottolineato la conseguente compressione dello spatium temporis garantito all'imputato al fine dell'accesso ai riti alternativi, atteso che il rito con udienza preliminare offre nel suo complesso maggiori garanzie all'imputato rispetto al rito con citazione diretta, in quanto caratterizzato da un vaglio aggiuntivo sull'esercizio dell'azione penale, sicché il carattere maggiormente garantito del rito con udienza preliminare non rappresenta, d'altro canto, solo un dato di evidenza irrefutabile, ma anche un principio che orienta la disciplina processuale positiva , atteso che in forza dell' art. 551 c.p.p. nel caso di procedimenti connessi se la citazione diretta è ammessa solo per alcuni di essi, il pubblico ministero deve presentare per tutti la richiesta di rinvio a giudizio, e dunque, prevale il rito dell'udienza preliminare. In tal senso si è, quindi escluso che l'adozione della sequenza processuale complessivamente più garantita in relazione a reati per i quali essa non era dovuta, possa essere produttiva di disparità di trattamento in peius e di pregiudizi al diritto di difesa solo perché, nel confronto su singoli e specifici aspetti della disciplina e segnatamente, in relazione allo spazio temporale per la richiesta di riti alternativi - il rito con citazione diretta possa risultare, nella valutazione del imputato preferibile al primo . Corte Cost. n. 183 del 2003 . Va d'altro canto rilevato che la correlazione tra sentenza e contestazione deve essere intesa in funzione dell'esercizio del diritto di difesa, in quanto sia data la possibilità di difendersi attivamente anche attraverso la deduzione di elementi di prova, e non in senso puramente meccanicistico, quale mero confronto letterale di tipo formale Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438-01 Sez. 6, n. 22813 del 03/05/2016, Majer, Rv. 267133-01 Sez. 6, n. 618 del 8/11/1995, dep. nel 1996, Pagnozzi, Rv. 203371-01 . Occorre, dunque, che l'imputato abbia avuto la possibilità di confrontarsi con tutti gli elementi che connotano la fattispecie e ne consentono non imprevedibilmente l'esatta qualificazione, circostanza questa non verificatasi nel caso concreto oggetto di ricorso. In conclusione, qualora alla qualificazione si addivenga nel giudizio di appello, dovrà, comunque, essere richiamata l'operatività dell' art. 521-bis c.p.p. , con conseguente travolgimento del processo attraverso l'annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado e trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale competente in primo grado. Devono, dunque, essere annullate sia la sentenza impugnata, che quella di primo grado, e deve essere ordinata la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Messina per l'ulteriore corso Sez. 6, n. 8141 del 12/12/2019, dep. 2020, Di Stefano, Rv. 278356-01 . 2. L'accoglimento del primo motivo di ricorso determina l'assorbimento dei residui motivi proposti. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina per l'ulteriore corso.