Puzza di bruciato dall'auto parcheggiata nel garage condominiale: proprietaria colpevole per l'incendio

Nessuna giustificazione per la donna protagonista della disavventura verificatasi in un palazzo della Capitale. A inchiodarla sono le parole di un testimone e il resoconto fornito dai vigili del fuoco.

Fiamme nel garage del condominio. Responsabilità piena per la condòmina che, pochi minuti prima dell’incendio, ha parcheggiato la propria vettura pur essendo consapevole che dal mezzo provenisse una puzza di bruciato quantomeno sospetta. Scenario dell’episodio oggetto del processo è un condominio della Capitale. Lì, nello spazio interrato del garage, esplode, nell’agosto del 2010, un incendio , che provoca non pochi danni. Ad evitare problemi ulteriori è in prima battuta l’intervento di alcuni condòmini e in seconda battuta quello dei Vigili del Fuoco, i quali constatano anche che le fiamme sono state originate da una vettura, di proprietà di una condòmina, in sosta nel garage. Il quadro è inequivocabile, secondo i giudici del Tribunale di Roma, i quali, nel 2017, ritengono palese la responsabilità della proprietaria della vettura e la obbligano a restituire alla compagnia assicurativa quanto – oltre 14mila euro – da questa versato al condominio. Sulla stessa linea si attestano anche i giudici della Corte d’Appello di Roma, confermando la responsabilità della condòmina proprietaria dell’auto per quanto accaduto nel garage del palazzo. Dato di fatto di partenza è che nell’agosto del 2010 si è sviluppato un incendio all’interno del garage di un fabbricato sito in Roma, incendio che ha arrecato danni alle parti comuni dell’immobile . Per quanto concerne la riconducibilità dell’incendio alla vettura di proprietà della condòmina , non vi sono dubbi, secondo i giudici, poiché un teste ha dichiarato ero presente quando la signora, prima di entrare nei garage condominiale, interpellò me ed altre persone che si trovavano all’esterno del garage, chiedendo se sentivamo odore di bruciato provenire dalla sua vettura ed io assentii la signora parcheggiò comunque la propria vettura nel suo posto macchina e si allontanò, dicendo che avrebbe chiamato il marito dopo alcuni minuti scese il marito, ma ormai la macchina aveva preso fuoco ed io, con il marito e le altre due persone che erano presenti abbiamo cercato di domare le fiamme con gli estintori che si trovavano nel garage”. Peraltro, dal verbale dei Vigili del Fuoco intervenuti nell’immediatezza risulta che all’arrivo sul posto la situazione risultava la seguente un’autovettura bruciava all’interno dell’autorimessa al primo piano interrato , cosicché le origini dell’incendio, poi divampato nel garage, vanno sicuramente ascritte all’auto della condòmina. E ancora i Vigili del Fuoco hanno dichiarato di non essere in grado di accertare la natura del sinistro , ma l’incertezza è evidentemente riferita alle ragioni per cui la macchina ha preso fuoco, ferma restando la sicura verificazione dell’accadimento , annotano i giudici. Tirando le somme, la responsabilità del fatto va ascritta alla proprietaria della vettura rinvenuta mentre bruciava dai Vigili del Fuoco.

Presidente Pinto - Relatore Serafin Ragioni di fatto e di diritto Con sentenza n. omissis /17 il Tribunale di Roma ha dichiarato omissis responsabile in via esclusiva dell'incendio sviluppatosi il 7 agosto 2010 all'interno del garage del fabbricato di omissis e ha condannato la predetta alla restituzione in favore della omissis , della somma di € 14.450,00, già versata al Condominio assicurato, ponendo a carico della convenuta le spese di lite sostenute dalla omissis e dal Condominio di omissis chiamato in causa dalla omissis per ottenere il risarcimento dei danni . ha proposto appello avverso la citata sentenza e ha svolto le seguenti conclusioni Voglia l'Ecc. ma Corte, contrariis reiectis, accogliere l'appello proposto e per l'effetto riformare la sentenza impugnata con ogni consequenziale effetto anche in ordine a spese e compensi di avvocato.” Instaurato il contraddittorio, si è costituita l' omissis che ha contestato la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese. Si è costituito anche il Condominio di omissis , che ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione e, nel merito, ha chiesto che l'appello fosse respinto perché infondato. Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza in epigrafe. Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'impugnazione sollevata dal Condominio, in quanto l'atto introduttivo del presente giudizio contiene gli elementi prescritti dall'art. 342 c.p.c. Cass.27199/2017 . Ciò posto, l'appello non è fondato. Le prime due censure, con le quali la parte appellante lamenta la non corretta applicazione dell'art. 2051 c.c. e l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, vanno disattese. Invero, è pacifico e documentato in atti che il 7 agosto 2010 all'interno del garage del fabbricato sito in Roma, omissis , si è sviluppato un incendio che ha arrecato danni alle parti comuni dell'immobile. Circa la riconducibilità dell'incendio alla vettura di proprietà dell'appellante, non possono sorgere dubbi alla luce della deposizione resa dal teste che ha così dichiarato ”ero presente quando la Sig.ra omissis , prima di entrare nel garage condominiale, interpellò me ed altre persone che si trovavano all'esterno del garage, chiedendo se sentivamo odore di bruciato provenire dalla sua vettura ed io assentii la Sig.ra omissis parcheggiò comunque la propria vettura nel suo posto macchina e si allontanò dicendo che avrebbe chiamato il marito dopo alcuni minuti scese il marito, ma ormai la macchina aveva preso fuoco ed io, con il marito e le altre due persone che erano presenti abbiamo cercato di domare le fiamme con gli estintori che si trovavano nel garage” . Dal verbale dei Vigili del Fuoco intervenuti nell'immediatezza risulta che all'arrivo sul posto la situazione risultava la seguente un'autovettura marca Mitsubischi bruciava all'interno di un'autorimessa al primo piano interrato”, cosicché le origini dell'incendio, poi divampato nel garage, vanno sicuramente ascritte all'auto della omissis . Ancorché i Vigili abbiano dichiarato di non essere in grado di accertare la natura del sinistro, l'incertezza è evidentemente riferita alle ragioni per cui la macchina ha preso fuoco, ferma restando la sicura verificazione dell'accadimento. Alla luce delle emergenze istruttorie sopra indicate e in difetto di qualsiasi risconto in ordine a eventuali ipotesi di caso fortuito, la responsabilità del fatto è stata correttamente ascritta ex art. 2051 c.c. alla proprietaria della vettura. La seconda doglianza, afferente alla quantificazione del danno, va del pari disattesa. Il Tribunale ha liquidato in favore dell'Assicurazione l'importo di € 14.450,00, sul presupposto che la convenuta non avesse in alcun modo contestato il quantum preteso. In sede di gravame, la assume di avere, al contrario, contestato la quantificazione, ma non avendo depositato la comparsa di costituzione in primo grado la Corte non può valutare la censura. In ogni caso, a prescindere dalla contestazione, la somma accordata dal giudice di primo grado corrisponde a quella portata dall'atto di transazione e quietanza, attestante l'avvenuto pagamento dell'importo suindicato in favore del Condominio da parte dell'Assicurazione che in questa sede agisce in rivalsa nei confronti della responsabile , e risulta coerente con la descrizione dei luoghi contenuta nel verbale di sopralluogo e nella relazione tecnica. Di contro, appare poco verosimile l'assunto sostenuto dall'appellante, secondo cui i danni potrebbero essersi verificati successivamente all'incendio in ragione della circostanza che il cancello del garage veniva spesso lasciato aperto. L'appello va, dunque, rigettato. Le spese, che seguono la soccombenza, si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede 1. - rigetta l'appello 2.- condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, in favore di ciascuna parte appellata, che liquida in complessivi € 1.984,00, oltre accessori di legge e spese generali 3.- dichiara la parte appellante tenuta al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.