Lavori di manutenzione straordinaria: la prova dell’urgenza deve essere rigorosa

Nella controversia in esame siamo in presenza del c.d. Condominio minimo, in quanto il fabbricato oggetto degli interventi edilizi è di proprietà comune alle parti in causa, che sono tra l’altro fratelli.

Il Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza n. 102/2023 , ricorda che in caso di Condominio minimo è necessaria la presenza e la partecipazione di entrambi i condomini all'assemblea e soprattutto la decisione in caso di manutenzione straordinaria deve essere presa all'unanimità . In caso di decisione contrastante o in caso di presenza di un solo Condominio alla decisione è necessario adire l'autorità giudiziaria affinchè quest'ultima si sostituisca alla volontà delle parti nella decisione . La stessa normativa subordina la legittimità dell' intervento del singolo Condominio al carattere d'urgenza , escludendola in tutti quei casi in cui i tempi di esecuzione dell'opera siano compatibili con l'obbligo di chiedere la preventiva autorizzazione e la prova dell'urgenza per pacifica giurisprudenza da parte dell'attore deve essere rigorosa . E l'accertamento dell'urgenza compete al giudice di merito . Nel caso di specie, però, la suddetta urgenza è smentita non solo dai documenti depositati in atti ma anche dalla documentazione fotografica allegata alla relazione del CTU. Ne consegue che le spese di lite seguono la soccombenza e quella della CTU sono poste a carico della parte attrice.

Giudice Fortuna Con atto di citazione, del 30.11.2015, omissis proprietario dell'unità immobiliare sita in omissis ed identificata in catasto al foglio omissis particella omissis sub omissis , conveniva in giudizio il signor omissis , proprietario dell'unità immobiliare identificata al foglio omissis part omissis sub omissis , ubicata all'interno della stessa struttura in via omissis , per sentirlo condannare alla rifusione della quota parte delle spese sostenute per i lavori di manutenzione straordinaria ed di manutenzione straordinaria e urgente, effettuati sull'immobile di proprietà comune alle parti in causa. Si costituiva il signor omissis il quale contestava la carenza dei presupposti affinché l'attore effettuasse i lavori sulla parte di proprietà esclusiva per assenza del titolo autorizzativo, inoltre contestava la sussistenza dell'asserita urgenza per la realizzazione dei lavori stessi. In subordine il convenuto contestava il quantum domandato sia in ragione della maggiore proprietà dell'attore che per la detrazione fiscale di cui il medesimo attore ha beneficiato La causa veniva istruita a mezzo prove documentali e CTU e all'udienza del 5.12.2022 veniva trattenuta in decisione con i termini articolo 190 c.p.c. Motivi della decisione La domanda è inammissibile e va rigettata Costituisce circostanza pacifica che il fabbricato oggetto degli interventi edilizi è di proprietà comune alle parti in causa, tra l'altro fratelli, siamo quindi in presenza del c.d. Condominio minimo. In costanza del condominio minimo è necessaria la presenza e la partecipazione di entrambi i condomini all'assemblea e soprattutto la decisione in caso di manutenzione straordinaria deve essere presa all'unanimità In caso di decisione contrastante o in caso di presenza di un solo condominio alla decisione è necessario adire l'autorità giudiziaria affinché quest'ultima si sostituisca alla volontà delle parti nella decisione. La normativa sul punto è chiara nel subordinare la legittimità dell'intervento del singolo condominio al carattere dell'urgenza, escludendola in tutti quei casi in cui i tempi di esecuzione dell'opera siano compatibili con l'obbligo di chiedere la preventiva autorizzazione e la prova dell'urgenza per pacifica giurisprudenza da parte dell'attore deve essere rigorosa. La Cassazione ricorda che le spese condominiali urgenti vanno individuati in modo molto restrittivo essendo solo quelle eseguite in presenza di una situazione tale da non consentire neppure la minima dilazione necessaria per consentire al condominio di deliberarli o per ottenere l'autorizzazione dell'amministratore. Infatti nella fattispecie non opera la disposizione dettata in tema di comunione in generale dell' articolo 1110 c.c. secondo cui il rimborso delle spese per la conservazione è subordinato solamente alla trascuratezza degli altri comproprietari perché, mentre nella comunione i beni costituiscono l'utilità finale del diritto dei partecipanti, i quali, se non vogliono chiedere lo scioglimento possono decidere personalmente alla loro conservazione, nel condominio i beni predetti rappresentano utilità strumentali al godimento dei beni individuali, sicché la legge regolamenta con maggiore rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella loro amministrazione. L'accertamento dell'urgenza, come tutti gli accertamenti dei fatti di causa, compete al giudice di merito e nel caso di specie l'urgenza è smentita non solo dai documenti depositati in atti ma anche dalla documentazione fotografica allegata alla relazione del CTU, nessuna urgenza è ravvisabile pertanto in assenza di effettiva urgenza, il signor omissis per i lavori eseguiti non può pretendere di essere rimborsato. Le spese di lite seguono la soccombenza. Le spese della CTU sono poste a carico di parte attrice P.Q.M. Il Tribunale di Vibo Valentia in composizione monocratica definitivamente pronunciando sulla causa civile n. 1792/2015 RG cosi provvede Rigetta tutte le domande spiegate da omissis nei confronti di omissis Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite a favore di omissis complessivi euro 2.430 oltre spese iva e cap. come per legge Pone le spese di CTU come liquidate in corso di causa a carico di parte attrice