I Giudici di legittimità hanno espresso un importante principio di diritto in tema di immigrazione, soffermandosi in particolare sull'impugnazione spiegata avverso il diniego del visto d'ingresso ai fini del ricongiungimento per motivi familiari ascrivibile al MAE.
Nel conflitto in esame, si presume che la procedura di rilascio del visto d'ingresso per il ricongiungimento familiare possa essere considerata come «un procedimento complesso a fasi successive, di competenza di autorità diverse, ma destinata a concludersi ove, positivamente con il rilascio del permesso di soggiorno a favore del familiare ricongiunto da parte del Questore ufficio immigrazione -». Quindi troverebbe applicazione, nonostante la novellata formulazione dell'articolo 20, comma 2, d.lgs. numero 150/2011, quanto affermato da Cass. numero 23412/2019, che ha ravvisato su tali controversie la competenza del giudice del luogo ove ha sede la Prefettura dinanzi alla quale è stata presentata la richiesta di rilascio del nullaosta. Il ricorso in oggetto, però, risulta inammissibile alla luce del seguente principio di diritto «in tema d'immigrazione, l'impugnazione spiegata avverso il diniego del visto d'ingresso ai fini del ricongiungimento per motivi familiariex articolo 20 del d.lgs. numero 150 del 2011, come innovato dall'articolo 7, comma 1, lett. e , del d.l. 17 febbraio 2017, numero 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, numero 46, ove venga convenuto in giudizio il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del quale gli uffici consolari deputati al rilascio del visto d'ingresso sono un'articolazione periferica, deve essere proposta dinanzi alla Sezione Specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Roma».
Presidente Acierno – Relatore Tricomi Ritenuto che 1. Il Tribunale di Catania, investito con ricorso ex articolo 700 cod. proc. civ. in data 20/1/2022, della domanda proposta da R.P.A. , nato in Sri Lanka, volta a conseguire la condanna del Ministero degli Affari Esteri Ambasciata di Italia in Sri Lanka , al rilascio del visto di ingresso in Italia per il figlio P.A.R. OMISSIS in Sri Lanka, minore di età all'epoca in cui era stata avviata la procedura per il rilascio del visto , con il provvedimento impugnato lo ha dichiarato inammissibile per difetto di competenza. Il Tribunale, dopo avere rilevato la incompetenza territoriale della Sezione Specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Catania, ha affermato la competenza della Sezione Specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Roma, ai sensi del d.lgs. numero 150 del 2011, articolo 20, commi 1 e 2, nel testo vigente ratione temporis, come modificato dal d.l. numero 13 del 2017, articolo 7, comma 1, lett. c , conv. in legge numero 46 del 2017. R.P.A. ha proposto regolamento di competenza con un motivo. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di seguito, MAE ha depositato memoria con costituzione e controricorso, con cui ha eccepito l'irritualità della notifica del ricorso, avvenuta presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania e non presso l'Avvocatura Generale in Roma, ed ha invocato l'effetto sanante ex nunc della costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale, avvenuta con tale atto, anche se depositato oltre il termine di cui all'articolo 370 cod.proc.civ Il PG ha concluso in forma scritta, chiedendo il rigetto del regolamento di competenza. Considerato che 2. Preliminarmente, va affermato che la memoria di costituzione del MAE deve intendersi tempestiva, ai sensi dell'articolo 47 cod. proc. civ. e dell'articolo 370 cod. proc. civ. cfr. Cass. numero 9411/2011 Cass. numero 20000/2005 Cass. numero 19242/2006 , attesa l'irritualità della notifica del ricorso avvenuta presso l'Avvocatura Distrettuale di Catania e non a norma del R.D. numero 1611 del 1933, articolo 11, comma secondo. 3. Con l'unico motivo di ricorso, il ricorrente sostiene che l'impugnazione del diniego o meglio, nel caso di specie, dell'omesso rilascio del visto d'ingresso ai fini del ricongiungimento per motivi familiari ascrivibile al MAE, da proporsi dinanzi al Tribunale del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato, bene era stata proposta dinanzi al Tribunale di Catania perché nella sua esposizione l'autorità in questione coinciderebbe con la Prefettura che ha adottato e concesso il nullaosta su richiesta della parte e cioè il SUI della Prefettura di Catania, nullaosta sulla scorta del quale egli aveva richiesto il rilascio del visto d'ingresso per il minore al Consolato italiano a . Ciò perché, a parere dell'interessato, l'omesso provvedimento consolare dovrebbe essere assimilato al diniego di nulla osta al ricongiungimento familiare o al diniego di permesso di soggiorno per motivi familiari. Rimarca che, nel caso di specie, il Consolato italiano a non aveva inteso proseguire la procedura in contraddittorio e non aveva emesso alcun atto amministrativo scritto, per cui aveva dovuto rivolgersi all'autorità giudiziaria per poter continuare la procedura iniziata con il rilascio del nulla osta da parte della Prefettura di Catania. In particolare, assume che la procedura del rilascio del visto d'ingresso per il ricongiungimento familiare può essere considerata come un procedimento complesso a fasi successive, di competenza di autorità diverse, ma destinata a concludersi ove, positivamente con il rilascio del permesso di soggiorno a favore del familiare ricongiunto da parte del Questore ufficio immigrazione. Sulla scorta di ciò sostiene che potrebbe trovare ancora applicazione, nonostante la novellata formulazione del d.lgs. numero 150 del 2011, articolo 20, comma 2, quanto affermato da Cass. numero 23412-2019, che ha ravvisato su tali controversie la competenza del giudice del luogo ove ha sede la Prefettura dinanzi alla quale è stata presentata la richiesta di rilascio del nullaosta. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, trovando applicazione il consolidato principio secondo il quale In tema di procedimenti cautelari è inammissibile la proposizione del regolamento di competenza, sia in ragione della natura giuridica dei provvedimenti declinatori della competenza inidonei, in quella sede, ad instaurare la procedura di regolamento, in quanto caratterizzati dalla provvisorietà e dalla riproponibilità illimitata sia perché l'eventuale decisione, pronunciata in esito al procedimento disciplinato dall'articolo 47 cod. proc. civ., sarebbe priva del requisito della definitività, atteso il peculiare regime giuridico del procedimento cautelare nel quale andrebbe ad inserirsi. Cass. Sez. U. numero 18189/2013 Cass. numero 1613/2017 Cass. numero 10914/2018 . 4.1. Va aggiunto, nell'interesse della legge, che gli argomenti svolti dal ricorrente non sono condivisibili. 4.2. L'opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare è disciplinato dal d.lgs numero 150 del 2011, articolo 20. Il d.lgs. numero 150 del 2011, articolo 20, comma 2, nel testo applicabile ratione temporis, come innovato dal d.l. 17 febbraio 2017, numero 13, articolo 7, comma 1, lett. e , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, numero 46 per l'applicabilità di tale disposizione si veda il medesimo D.L. numero 13 del 2017, articolo 21, comma 1 , stabilisce che .2. È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato. la precedente formulazione del d.lgs. numero 150 del 2011, articolo 20, comma 2, stabiliva, invece, che 2. È competente il tribunale in composizione monocratica del luogo in cui il ricorrente ha la residenza. . 4.3. Il novellato quadro normativo in materia presenta un evidente disallineamento rispetto al precedente, in quanto venuto meno il collegamento, al fine della individuazione del giudice competente, con il luogo di residenza del ricorrente la competenza per l'opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, viene radicata nel luogo ove ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato. 4.4. Ne consegue che per le fattispecie soggette alla applicazione della nuova disciplina come la presente non può trovare applicazione il principio, affermato da questa Corte ed invocato dal ricorrente, secondo il quale In tema d'immigrazione l'impugnazione spiegata avverso il diniego del visto d'ingresso ai fini del ricongiungimento per motivi familiari ex d.lgs. numero 150 del 2011, articolo 20 assimilabile al divieto di nulla osta al ricongiungimento familiare o al diniego di permesso di soggiorno per motivi familiari , deve essere proposta innanzi al tribunale del luogo in cui il richiedente ha la residenza. Cass. numero 23412/2019 , incentrato sulla valorizzazione del carattere unitario del procedimento amministrativo per il rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento per motivi familiari, nel quale si inserisce anche il conseguimento o mancato conseguimento del visto ad opera dell'autorità consolare, essendo divenuto decisivo il rinvio al luogo ove ha sede l'autorità che ha adottato lo specifico provvedimento impugnato, rispetto al quale vengono fatte valere le puntuali doglianze. 4.5. Nel caso di specie, come si evince dal ricorso, l'interessato aveva chiesto di ordinare il rilascio del visto d'ingresso e, comunque, disporre ogni altro provvedimento d'urgenza necessario ad eliminare il pregiudizio, deducendo il comportamento omissivo dell'Autorità Consolare di , ed aveva convenuto in giudizio il solo MAE, quale autorità competente a adottare il provvedimento richiesto ne consegue che la competenza giurisdizionale come rettamente statuito dal Tribunale di Catania doveva radicarsi presso la sezione specializzata immigrazione del Tribunale di Roma ove ha sede il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, organo di vertice gerarchicamente sovraordinato Cass. numero 209-2005 , di cui gli uffici consolari deputati al rilascio del visto d'ingresso sono un'articolazione periferica, unico soggetto legittimato a contraddire cognita causa sull'oggetto della domanda. 4.6. Va pertanto affermato, ai sensi dell'articolo 363 cod.proc.civ., il seguente principio di diritto In tema d'immigrazione, l'impugnazione spiegata avverso il diniego del visto d'ingresso ai fini del ricongiungimento per motivi familiari ex d.lgs. numero 150 del 2011, articolo 20, come innovato dal d.l. 17 febbraio 2017, numero 13, articolo 7, comma 1, lett. e , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, numero 46, ove venga convenuto in giudizio il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del quale gli uffici consolari deputati al rilascio del visto d'ingresso sono un'articolazione periferica, deve essere proposta dinanzi alla Sezione Specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Roma . 5. In conclusione, il regolamento di competenza va dichiarato inammissibile. Spese compensate per la novità della questione. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il regolamento di competenza Compensa le spese di lite tra le parti Dà atto, ai sensi del d.P.R. del 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.