Con circolare del 19 aprile 2023, n. 9, l'Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni per i contribuenti che intendono accedere alla conciliazione agevolata delle controversie tributarie prevista dalla legge di Bilancio 2023 nell’ambito delle misure della c.d. tregua fiscale.
Con la pubblicazione della circolare n. 9/E/2023, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla procedura conciliativa fuori udienza , che permette di definire con un abbattimento delle sanzioni a un diciottesimo del minimo e l'ulteriore beneficio di una rateazione in cinque anni le controversie tributarie pendenti davanti alle Corti di giustizia tributaria, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, che hanno ad oggetto atti impositivi. Ambito applicativo Per quanto riguarda l'ambito applicativo della misura e le modalità di accesso, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 34/2023 , la conciliazione agevolata è applicabile alle controversie pendenti al 15 febbraio 2023, mentre il termine per la sottoscrizione dell'accordo con cui si perfeziona la conciliazione totale o parziale è prorogato al 30 settembre 2023 . Nell'accordo sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento a questo proposito, la circolare ricorda che è prevista la possibilità di effettuare i versamenti in forma rateale fino a 20 rate di pari importo . Il provvedimento, inoltre, chiarisce che, qualora gli importi pagati a titolo di riscossione provvisoria siano di ammontare superiore rispetto a quanto dovuto per la conciliazione agevolata, il contribuente può ottenere il rimborso della differenza. Accordo conciliativo fuori udienza La legge di Bilancio 2023 prevede la possibilità di definire le controversie tributarie mediante la sottoscrizione di un accordo conciliativo fuori udienza, con il beneficio di una riduzione delle sanzioni ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge e l'ulteriore vantaggio di un'ampia rateazione degli importi dovuti. Se sussistono le condizioni di ammissibilità della conciliazione, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere, che può essere anche parziale ove l'accordo riguardi solo una parte della pretesa erariale e, in tal caso, si procederà alla trattazione della causa in ordine alle questioni ancora in contestazione. L'accordo raggiunto può essere eseguito anche mediante versamenti in forma rateale, secondo le modalità stabilite per l'accertamento con adesione. Conciliazione agevolata In alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1 gennaio 2023 innanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado, è possibile proporre la conciliazione agevolata l'art. 17, comma 2, d.l. n. 34/202, infatti, ha esteso l'applicabilità della conciliazione agevolata alle controversie pendenti al 15 febbraio 2023 innanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado pertanto, alle liti instaurate con ricorsi notificati tra il 2 gennaio 2023 e il 15 febbraio 2023 è applicabile unicamente la definizione mediante conciliazione agevolata, e non anche la definizione automatica di cui ai commi da 186 a 205. Con riferimento alle controversie aventi ad oggetto atti impositivi che al 15 febbraio 2023 risultino in fase di reclamo/mediazione, decorsi i 90 giorni previsti dal comma 2 dell'art. 17- bis d.lgs. n. 546/1992, al ricorrente costituitosi in giudizio non è preclusa la possibilità di effettuare una proposta di conciliazione agevolata della lite ai sensi del comma 206 e seguenti della legge di Bilancio 2023. La circolare precisa inoltre che, ai fini della pendenza della lite innanzi alle Corti di giustizia tributaria di secondo grado, è necessario che l'appello al 15 febbraio 2023 sia stato notificato alla controparte, non essendo sufficiente la mera pendenza del termine per impugnare la pronuncia di primo grado. Devono, pertanto, considerarsi escluse dalla conciliazione agevolata sia le liti vertenti sui dinieghi espressi o taciti di rimborso, sia quelle aventi ad oggetto atti che non recano una pretesa tributaria qualificata o che risultano essere atti di mera riscossione. Perfezionamento della conciliazione Ciascuna delle parti può depositare innanzi alle Corti di giustizia tributaria, non oltre l'ultima udienza di trattazione, una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito al fine di ottenere la declaratoria di estinzione del giudizio, totale o parziale, per cessazione della materia del contendere. La conciliazione agevolata si perfeziona quindi con la sottoscrizione dell'accordo e comporta uno speciale abbattimento delle sanzioni pari a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge. Modalità di pagamento e decadenza Le somme dovute per la conciliazione agevolata devono essere versate per intero o limitatamente alla prima rata, entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, mentre le rate successive alla prima dovranno essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata . Il pagamento può essere effettuato in un numero di rate più esteso, per un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. La circolare, inoltre, precisa che dagli importi dovuti a titolo di conciliazione vanno computate in diminuzione le eventuali somme versate dal contribuente a titolo di iscrizione provvisoria qualora le somme già versate in pendenza del giudizio siano di ammontare superiore rispetto a quanto dovuto per la conciliazione agevolata, in assenza di una espressa preclusione normativa, si ritiene che possa essere riconosciuto il rimborso della differenza. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio della riduzione delle sanzioni e l'ufficio competente provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all' art. 13 d.lgs. n. 471/1997 , aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. La decadenza dal beneficio della riduzione delle sanzioni ad un diciottesimo del minimo comporta, altresì, nella fase di recupero delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, l'applicazione delle sanzioni nella misura ordinariamente prevista dall'art. 48- ter d.lgs. n. 546/1992, ovvero il 40% del minimo previsto dalla legge.
Circ. AE n. 9 del 19 aprile 2023