RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. I ORDINANZA DEL 7 NOVEMBRE 2022, numero 32706 TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO – ALTERAZIONI. Responsabilità della banca per pagamento di assegni falsificati - Procedura di check truncation - Necessaria informazione al cliente da parte della banca mandataria - Esclusione. In tema di responsabilità della banca per l'avvenuto pagamento di assegni falsificati non rileva la procedura di c.d. check truncation , la quale attiene esclusivamente ai rapporti tra le banche e non comporta modificazioni dell'ordinaria disciplina dei titoli di credito e del contratto di conto corrente, il che rende di per sé irrilevante la mancata informazione in favore del cliente, da parte della banca mandataria, in ordine all'avvenuta adozione di tale procedura di pagamento. Si richiama Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza numero 13152 del 2021 In tema di assegno bancario cd. di traenza l'attività di controllo della rispondenza della persona che presenta il titolo al reale beneficiario, da espletare nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 1176, comma 2, c.c., deve essere particolarmente attenta, non potendosi esaurirsi nell'esame del solo documento d'identità esibito dal prenditore, ma deve investire anche la valutazione di eventuali circostanze extracartolari anomale. Nella specie la S.C. ha ritenuto che l'ufficio postale innanzi al quale l'assegno era stato presentato avrebbe dovuto valutare che il prenditore era persona totalmente sconosciuta all'ufficio ed aveva appena aperto un libretto postale dove aveva depositato le somme riscosse a mezzo dell'assegno .   SEZ. I ORDINANZA DEL 7 NOVEMBRE 2022, numero 32705 BORSA - IN GENERE. Interest rate swap - Meritevolezza - Accertamento ex ante - Indicazione di elementi e criteri per determinare il mark to market - Necessità - Fondamento. In tema di interest rate swap , la meritevolezza di tutela del contratto va apprezzata ex ante , non già ex post , non potendosi far dipendere la liceità del contratto dal risultato economico concretamente conseguito dall'investitore, né utilizzare il giudizio di meritevolezza a fini di un riequilibrio equitativo ne consegue che, ai fini della validità del contratto ed indipendentemente dalla sua finalità di copertura hedging o speculativa, devono essere preventivamente conoscibili, ai fini della formazione dell'accordo in ordine alla misura dell'alea, gli elementi ed i criteri utilizzati per la determinazione del mark to market , in assenza del quale la causa del negozio resta sostanzialmente indeterminabile. Si richiamano a Sez. U, Sentenza numero 8770 del 2020 L' interest rate swap è un contratto derivato, le cui caratteristiche sono a è over the counter , vale a dire ha un contenuto fondamentale non eteroregolamentato, ma deciso dalle parti sulla base delle specifiche esigenze dell'interessato b è non standardizzato e, quindi, non destinato alla circolazione, essendo privo del requisito della cd. negoziabilità c l'intermediario è in una situazione di naturale conflitto di interessi poiché, assommando le qualità di offerente e consulente, è tendenzialmente controparte del proprio cliente. Elementi essenziali di tale derivato sono la data di stipulazione, quelle di inizio di decorrenza degli interessi, di scadenza e di pagamento, nonché il capitale di riferimento cd. nozionale ed i diversi tassi di interesse ad esso applicabili. b Sez. 1 - , Ordinanza numero 24654 del 2022 In tema di interest rate swap , occorre accertare, ai fini della validità del contratto, se si sia in presenza di un accordo tra intermediario ed investitore sulla misura dell'alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi tale accordo non si può limitare al mark to market , ossia al costo, pari al valore effettivo del derivato ad una certa data, al quale una parte può anticipatamente chiudere tale contratto od un terzo estraneo all'operazione è disposto a subentrarvi, ma deve investire, altresì, gli scenari probabilistici e concernere la misura qualitativa e quantitativa della menzionata alea e dei costi, pur se impliciti, assumendo rilievo i parametri di calcolo delle obbligazioni pecuniarie nascenti dall'intesa, che sono determinati in funzione delle variazioni dei tassi di interesse nel tempo. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello, che aveva escluso che, nelle operazioni di derivati, l'occultamento nel contratto di costi occulti a svantaggio del cliente si ripercuotesse sulla validità del contratto .