Al via la Camera di Conciliazione di Cassa Forense

L'istituto permetterà di risolvere amichevolmente le controversie sulle sole sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi dichiarativi e/o contributivi. Si tratta dunque di «uno strumento agile che faciliterà i rapporti tra l’iscritto ed il suo Ente Previdenziale».

Diventa operativa la Camera di Conciliazione, istituita da Cassa Forense per favorire la risoluzione amichevole delle controversie sulle sole sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi dichiarativi e/o contributivi di importo complessivo superiore ad € 300,00, «ricorrendone giusti e comprovati motivi». La domanda di conciliazione deve essere presentata avverso «l'accertamento definitivo della sanzione ex articolo 74 e 76 Regolamento Unico della Previdenza» e prima che lo stesso sia trasmesso per l’iscrizione al ruolo o che la Cassa abbia avviato una procedura di recupero giudiziale o che l’istante abbia adito la Giunta Esecutiva o l’Autorità Giudiziaria, e può essere proposta «a condizione che sia intervenuta la preventiva regolarizzazione dell’inadempienza anche mediante rateazione». L'Ente Previdenziale specifica che il procedimento di conciliazione si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio tra la Cassa e il soggetto richiedente i ricorrenti, inoltre, dovranno motivare e documentare le ragioni per cui non hanno potuto ottemperare agli obblighi contributivi. Per quanto riguarda la struttura, la Camera di conciliazione è costituita da più Collegi ogni Collegio è composto da tre membri, designati dal C.d.A. di Cassa Forense tra avvocati di comprovata esperienza in materia che non siano componenti in carica di organismi forensi nessun compenso è previsto a favore dei membri del Collegio. Il Collegio, qualora ritenga sussistenti e fondati motivi di equità, formula proposta conciliativa e, in caso di raggiungimento dell’accordo, viene redatto verbale di conciliazione che ha effetto transattivo di tutti i precedenti e preclude il ricorso amministrativo e giudiziario in caso di rigetto, non raggiungimento dell’accordo o mancato rispetto dei termini dell’accordo, invece, l’istanza di conciliazione non potrà essere riproposta.

Modulo domanda di conciliazione