Al via la Camera di Conciliazione di Cassa Forense

L'istituto permetterà di risolvere amichevolmente le controversie sulle sole sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi dichiarativi e/o contributivi. Si tratta dunque di uno strumento agile che faciliterà i rapporti tra l’iscritto ed il suo Ente Previdenziale .

Diventa operativa la Camera di Conciliazione, istituita da Cassa Forense per favorire la risoluzione amichevole delle controversie sulle sole sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi dichiarativi e/o contributivi di importo complessivo superiore ad 300,00, ricorrendone giusti e comprovati motivi . La domanda di conciliazione deve essere presentata avverso l'accertamento definitivo della sanzione ex artt. 74 e 76 Regolamento Unico della Previdenza e prima che lo stesso sia trasmesso per l’iscrizione al ruolo o che la Cassa abbia avviato una procedura di recupero giudiziale o che l’istante abbia adito la Giunta Esecutiva o l’Autorità Giudiziaria, e può essere proposta a condizione che sia intervenuta la preventiva regolarizzazione dell’inadempienza anche mediante rateazione . L'Ente Previdenziale specifica che il procedimento di conciliazione si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio tra la Cassa e il soggetto richiedente i ricorrenti, inoltre, dovranno motivare e documentare le ragioni per cui non hanno potuto ottemperare agli obblighi contributivi. Per quanto riguarda la struttura, la Camera di conciliazione è costituita da più Collegi ogni Collegio è composto da tre membri, designati dal C.d.A. di Cassa Forense tra avvocati di comprovata esperienza in materia che non siano componenti in carica di organismi forensi nessun compenso è previsto a favore dei membri del Collegio. Il Collegio, qualora ritenga sussistenti e fondati motivi di equità , formula proposta conciliativa e, in caso di raggiungimento dell’accordo, viene redatto verbale di conciliazione che ha effetto transattivo di tutti i precedenti e preclude il ricorso amministrativo e giudiziario in caso di rigetto, non raggiungimento dell’accordo o mancato rispetto dei termini dell’accordo, invece, l’istanza di conciliazione non potrà essere riproposta.

Modulo domanda di conciliazione