Impossibile, secondo i Giudici, ridimensionare l’episodio facendo riferimento all’obiettivo della invasione di campo e al fatto che tutto si sia verificato quando la partita era già conclusa.
Sacrosanto il DASPO per il tifoso che, appena l’arbitro ha sancito col tradizionale triplice fischio la fine della partita, ha abbandonato gli spalti ed è corso in campo per andare a caccia della maglietta indossata da uno dei giocatori della propria squadra. Linea dura condivisa da Questura e Tribunale. Nel luglio del 2022, difatti, il Giudice per le indagini preliminari convalida il DASPO emesso dalla Questura a carico di un tifoso dello Spezia, limitando, però, la durata dell’obbligo di presentazione all’autorità di pubblica sicurezza a soli cinque anni ma confermando per la durata di sette anni il divieto di accesso agli impianti sportivi . In Cassazione, però, il legale che rappresenta il tifoso sostiene sia illogica l’applicazione del DASPO, soprattutto perché la condotta sanzionata è consistita nello scavalcamento delle barriere per recuperare una maglietta dei giocatori a fine gara, insieme ad altre tre persone, e quindi in un comportamento festoso e non violento . Di conseguenza, la pericolosità può essere scongiurata dal divieto di accesso allo stadio e non dall’imposizione del doppio obbligo di comparizione in Questura durante le gare dello Spezia , aggiunge il legale. I Giudici di terzo grado partono dalla ricostruzione dell’episodio. Nello specifico, si è appurato che il tifoso sotto processo ha scavalcato, insieme ad altri tifosi spezzini, la recinzione per entrare nel campo da gioco, dietro alla porta, al termine della partita Empoli-Spezia . Impossibile, quindi, secondo i magistrati di Cassazione, dare una diversa lettura alla condotta tenuta dal tifoso, poiché l’invasione di campo è perpetrata anche subito dopo il fischio di chiusura della partita da parte del direttore di gara, siccome anche in tale fase della manifestazione sportiva è vietato l’ingresso ai non addetti nell’area di gioco , e in questa ottica non rilevano poi i motivi della condotta cioè il desiderio di avvicinare i giocatori per ottenere la maglietta a fine partita perché la normativa non ammette esclusioni rispetto al divieto di indebito superamento della recinzione . A inchiodare il tifoso sotto processo è anche la partecipazione di altri supporter spezzini all’episodio. Nello specifico, grazie al rapporto della Digos, si è appurato che alcuni tifosi spezzini, dopo essersi arrampicati sulle cancellate di separazione, si erano messi a cavalcioni e poi quattro di loro avevano scavalcato la recinzione per cercare di raggiungere i giocatori tre, richiamati dagli addetti, avevano scavalcato nuovamente la recinzione per tornare nel proprio settore, mentre uno aveva insistito per poter raggiungere comunque il rettangolo di gioco e i giocatori . Il tifoso sotto processo aveva desistito, all’epoca, ed era ritornato sugli spalti, ma ciò non basta a renderne meno grave la condotta, soprattutto alla luce della dinamica dell’episodio, poiché egli ha scavalcato la recinzione in gruppo per un motivo indebito , quale quello della consegna della maglietta e dallo scavalcamento poteva derivare un pericolo concreto alle persone , trattandosi di condotta di gruppo . Difatti, la formazione del gruppetto di quattro invasori aveva eccitato gli animi dei tifosi sugli spalti, tanto che, al momento del fermo del tifoso che non aveva desistito dalla condotta criminosa, la Digos era stata costretta a soprassedere al fermo, dovendo contenere gli altri tifosi . Per chiudere il cerchio, infine, i Giudici sottolineano che il tifoso sotto processo era stato già destinatario di tre DASPO, era stato denunciato in diverse occasioni e condannato per resistenza a pubblico ufficiale, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, guida in stato di ebbrezza, possesso di artifici pirotecnici . Logica, quindi, la formulazione di una prognosi negativa a suo carico, avendo egli manifestato indifferenza e impermeabilità alle prescrizioni imposte e di un giudizio di congruenza del provvedimento della Questura, che aveva associato al divieto di accesso allo stadio anche l’obbligo di presentazione all’autorità di pubblica sicurezza .
Presidente Aceto Relatore Macrì Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 22 luglio 2022 il GIP del Tribunale di Firenze ha convalidato il daspo emesso dal Questore di Firenze a carico di B.M., limitando la durata dell'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza ad anni 5 e fermo restando il divieto di accesso agli impianti sportivi per la durata di anni 7. 2. La difesa del ricorrente eccepisce il vizio di motivazione perché il GIP aveva convalidato il daspo nonostante la condotta sanzionata fosse consistita nello scavalcamento delle barriere per recuperare una maglietta dei giocatori a fine gara, insieme ad altre tre persone, e quindi in un comportamento festoso e non violento, e la pericolosità potesse essere scongiurata dal divieto di accesso allo stadio e non dall'imposizione del doppio obbligo di comparizione in questura durante le gare della [ ]. Considerato in diritto 3. Il ricorso è manifestamente infondato. È pacifica la condotta tenuta dal B. il quale, insieme ad altri tifosi spezzini, aveva scavalcato la recinzione per entrare nel campo dietro alla porta di gioco, al termine della partita [ ]. Correttamente il GIP del Tribunale di Firenze ha motivato in merito alla violazione del comma 2 dell' art. 6-bis L. n. 401 del 1989 , perché l'invasione di campo è perpetrata anche subito dopo il fischio di chiusura della partita da parte del direttore di gara, siccome anche in tale fase della manifestazione sportiva è vietato l'ingresso ai non addetti nell'area di gioco Sez. 3, n. 47258 del 19/06/2014, Licari, Rv. 260738-01 e Sez. 6, n. 52172 del 27/09/2017, Angelè, Rv. 271956-01 . Non rilevano poi i motivi della condotta - il desiderio di avvicinare i giocatori per ottenere la maglietta a fine partita - perché la norma non ammette esclusioni rispetto al divieto di indebito superamento della recinzione . Nel caso in esame, il Giudice ha verificato, sulla base del rapporto della Digos, che alcuni tifosi spezzini, dopo essersi arrampicati sulle cancellate di separazione, si erano messi a cavalcioni quattro di questi avevano scavalcato la recinzione per cercare di raggiungere i giocatori tre di questi quattro, richiamati dagli addetti, avevano scavalcato nuovamente la recinzione per tornare nel proprio settore, mentre uno aveva insistito per poter raggiungere comunque i giocatori e il rettangolo di gioco. Il B. rientrava tra i tre che avevano desistito. Non ignora la Corte il precedente di questa Sezione n. 1051 del 04/11/2010, De Marco, non mass., che ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico ministero che aveva contestato la sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste nei confronti di un imputato che aveva scavalcato la recinzione per motivi festosi e in assenza di segnalazione di pericolosità. Infatti, in quell'occasione il Pubblico ministero aveva richiesto al Giudice di legittimità un riesame della decisione,. secondo un'interpretazione alternativa dei fatti dopo che il Giudice aveva accertato che l'episodio era stato sporadico e gli operatori non avevano segnalato ragioni di pericolosità. La dinamica degli eventi allo stato accertata nel presente procedimento, ai fini della convalida del daspo, è diversa, perché il B. ha scavalcato la recinzione in gruppo per un motivo indebito , quale quello della consegna della maglietta, integrando la situazione di pericolosità concreta che la norma intende prevenire. Perciò, non è condivisibile la prospettazione del Procuratore generale che nella requisitoria ha concluso per l'annullamento senza rinvio, ritenendo già in questa fase l'assenza di qualsivoglia risvolto di violenza o minaccia e di pericolosità. Non illogicamente, infatti, il Giudice ha ritenuto che dallo scavalcamento potesse derivare un pericolo concreto alle persone, trattandosi di condotta di gruppo. La formazione del gruppetto di tifosi aveva eccitato gli animi dei tifosi sugli spalti, tanto che, al momento del fermo del R. , il tifoso che non aveva desistito dalla condotta criminosa, la Digos era stata costretta a soprassedere al fermo, dovendo contenere gli altri tifosi. Quanto alla tipologia e alla durata della misura applicata, il Giudice ha evidenziato ulteriormente che il B. era stato già destinatario di tre daspo, era stato denunciato in diverse occasioni, e condannato per resistenza a pubblico ufficiale, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, guida in stato di ebbrezza, possesso di artifici pirotecnici. Di qui la formulazione di una prognosi negativa a suo carico, avendo il ricorrente manifestato indifferenza e impermeabilità alle prescrizioni imposte, e di un giudizio di congruenza del provvedimento del Questore che aveva associato al divieto di accesso allo stadio anche l'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza, in ossequio all' art. 6, commi 2 e 5, L. n. 401 del 1989 . La motivazione dell'ordinanza del GIP è completa e resiste alla censura sollevata in merito all'adeguatezza della misura contenitiva. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell' art. 616 c.p.p. , di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità , si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.