Oggetto della controversia in esame è l’opposizione, ex articolo 615, comma 2, c.p.c., da parte di un uomo, avverso il pignoramento presso terzi notificatogli, su istanza dell’ex moglie, al fine di ottenere il pagamento della somma dovutale a titolo di mantenimento in seguito alla sentenza di divorzio congiunto pronunciata dal Tribunale di Crotone nel 2008.
L'uomo ricorre in Cassazione chiedendo di verificare la liceità e legittimità delle clausole patrimoniali contenute nell'accordo divorzile. L'ex moglie, con ricorso incidentale, lamenta l'inammissibilità delle domande della controparte. Il Collegio rileva che entrambi i gradi di merito risultano inficiati da una nullità processuale che è indispensabile rilevare ex officio. Nel caso di specie, non risulta che il terzo pignorato sia mai stato coinvolto nell'opposizione esecutiva originariamente promossa dal ricorrente, il cui giudizio di merito successivo alla disposta sospensione dell'esecuzione instaurato, poi, dalla citazione dell'ex coniuge notificata solo a quest'ultimo. Ne consegue la non integrità originaria del contraddittorio, rilevabile d'ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità, che determina la cassazione con rinvio ex articolo 383, comma 3, c.p.c., al giudice di primo grado per provvedere all'integrazione del contraddittorio, secondo il seguente principio di diritto «in tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore e il debitore ed il terzo pignorato».
Presidente Valitutti – Relatore Campese Fatti di causa 1. V.R. propose opposizione, ex articolo 615, comma 2, c.p.c., avverso il pignoramento presso terzi notificatogli, su istanza dell'ex coniuge R.B. , per ottenere il pagamento della somma di Euro 18.620,86 dovutale a titolo di mantenimento giusta la sentenza di divorzio congiunto pronunciata dal Tribunale di Crotone il 5 febbraio 2008, numero 121, passata in giudicato il 14 maggio 2008. Dedusse la nullità della clausola, trasfusa nella menzionata sentenza, con cui si era impegnato a corrispondere all'ex moglie un assegno mensile di Euro 410,00 quale contributo al mantenimento fino a quando quest'ultima non fosse stata in grado di sostenersi autonomamente o fosse passata a nuove nozze, atteso che detta clausola prevedeva una condizione risolutiva meramente potestativa vietata dall'articolo 1355 c.c In subordine, sostenne l'annullabilità della medesima clausola per vizio del consenso, sul presupposto che la R. aveva occultato il proprio status d'invalida civile e di essere nelle condizioni di percepire le prestazioni previdenziali previste dalla legge. 1.1. Sospesa l'esecuzione, l'opposta introdusse il giudizio di merito nel termine fissato dal giudice ed ivi si costituì il V. insistendo per l'accoglimento della sua opposizione, ma, con sentenza del 27 settembre 2018, il Tribunale di Crotone la respinse dichiarando, testualmente, l'esistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata di R. in danno di V.R. sulla scorta della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio numero 121 del 2008 del Tribunale di Crotone . 2. La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza del 6 febbraio 2020, numero 151, resa nel contraddittorio con la R. , ha respinto il gravame del V. contro quella decisione. 2.1. Per quanto qui ancora di interesse ed in estrema sintesi, quella corte ha ritenuto che i Il Tribunale di Crotone, affermando che la dedotta invalidità della clausola negoziale trasfusa nella sentenza di divorzio congiunto emessa inter partes nel 2008 e passata in giudicato non costituisca valido motivo per negare il diritto della R. di procedere a esecuzione forzata, ha correttamente applicato i principi che regolano la materia li non si può fare a meno di osservare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'ambito e la sede delle contestazioni dei titoli esecutivi vada determinato facendo esclusivo riferimento alla tipologia del titolo esecutivo, ossia verificando se il titolo esecutivo sia giudiziale o stragiudiziale. Nel primo caso, l'opposizione all'esecuzione forzata può essere proposta per fare valere unicamente fatti posteriori alla formazione del provvedimento costituente titolo esecutivo, non essendo ammissibile un controllo a ritroso della legittimità e della fondatezza del provvedimento stesso fuori dell'impugnazione tipica e del procedimento che ad essa consegue nel caso di titolo esecutivo stragiudiziale, non ricorrendo l'esigenza di garantire l'intangibilità del giudicato, il debitore può contrastare la pretesa esecutiva del creditore con la stessa pienezza dei mezzi di difesa consentita nei confronti di una domanda di condanna o di accertamento del debito e il giudice dell'opposizione può rilevare d'ufficio non solo l'inesistenza, ma anche la nullità del titolo esecutivo nel suo complesso o in singole sue parti, non vigendo in materia il principio processuale della conversione dei vizi della sentenza in mezzi d'impugnazione Cass. numero 1724 del 1977 Cass. 21293/2011 iii Erra, quindi, parte appellante laddove assume che il suddetto principio, correttamente applicato dal Tribunale, non si attagli al caso specifico in ragione del fatto che nella sentenza di divorzio congiunto l'aspetto negoziale sarebbe preponderante rispetto a quello giudiziale, per la ragione assorbente, e per la verità ovvia, che la natura negoziale dell'accordo posto a base della domanda di divorzio congiunto non vale ad attribuire alla sentenza di divorzio natura mista negoziale e giudiziale , rimanendo pur sempre un titolo di formazione esclusivamente giudiziale proprio per via di quel controllo esterno sulla conformità dell'accordo alle norme imperative all'interesse della prole che ivi il Tribunale deve compiere prima di pronunciare il divorzio congiunto. Va da sé che la dedotta nullità della clausola relativa al mantenimento del coniuge trasfusa nella sentenza di divorzio, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, avrebbe dovuto essere fatta valere impugnando la sentenza ovvero instaurando, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, la particolare procedura di modifica delle condizioni del divorzio, essendo noto che la sentenza di divorzio, in relazione alle statuizioni di carattere patrimoniale in essa contenute, passa in cosa giudicata rebus sic stantibus . 3. Per la cassazione dell'appena descritta sentenza ricorre il V. , affidandosi a due motivi. Ha resistito, con controricorso, la R. , proponendo anche ricorso incidentale condizionato recante tre motivi. Ragioni della decisione 1. I formulati motivi del ricorso principale del V. denunciano, rispettivamente I Violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, nnumero 3 e 4, dell'articolo 112 c.p.c., dell'articolo 2909 c.c. e della L. numero 898 del 1970, articolo 4 . Si assume che la corte distrettuale, pur avendo compreso le argomentazioni proposte dall'appellante, non le ha condivise in quanto ha attribuito alla sentenza di divorzio congiunto esclusivamente natura giudiziale piuttosto che ibrida, negoziale e giudiziale, come sostenuto dall'odierno ricorrente e da tale natura ha dedotto l'inammissibilità, in concreto, della opposizione del V. . Si sostiene, inoltre, che, nell'emettere la sentenza oggi impugnata, la corte di appello non aveva considerato che il giudizio di merito introdotto dalla R. , alla luce delle conclusioni rassegnate dalle parti, aveva un oggetto ben più ampio della sola verifica della correttezza del titolo esecutivo II Violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, nnumero 3 e 5, degli articolo 112 c.p.c. e 1421, 1427 e ss. e 1442 c.c., nonché degli articolo 1353 e ss. c.c Omessa indagine fatto decisivo avveramento della condizione e richiesta di decisione nel merito . Ci si duole del fatto che l'errore principale compiuto dalla corte territoriale ha comportato l'applicazione, da parte sua, del principio di assorbimento, sicché non sono state esaminate nel merito tutte le domande proposte dal V. in primo grado e ribadite in appello, essendo mancato qualsiasi esame della parte del titolo esecutivo di formazione negoziale e dei motivi di opposizione proposti . All'adita Corte è chiesto, dunque di verificare la liceità e legittimità delle clausole patrimoniali contenute nell'accordo divorzile per tutti i motivi indicati. 2. I motivi del ricorso incidentale condizionato della R. , invece, prospettano, rispettivamente I la inammissibilità delle domande di controparte perché tardivamente costituitosi nel giudizio di merito da lei instaurato, nel termine fissatole dal giudice dell'esecuzione, dopo che quest'ultimo aveva disposto la sospensione dell'esecuzione presso terzi da lei intrapresa in danno dell'ex coniuge. Assume la R. che i Il V. si è costituito in giudizio in data 13/04/2017, ben oltre il termine di 20 giorni prima dell'udienza fissata con atto di citazione per il 20/05/2016, data differita d'ufficio al 18/05/2017 ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 4, c.p.c. . Pertanto, tutte le sue domande, aventi carattere riconvenzionale, formulate innanzi al tribunale nullità ed annullabilità e riproposte in appello, dovevano considerarsi inammissibili II l'insussistenza della pretesa nullità della clausola relativa alla quantificazione dell'assegno divorzile stabilito concordemente dalle parti, e riprodotta nella sentenza di divorzio congiunto, perché sostanzialmente riproduttiva del testo di legge come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità. In ogni caso, trattandosi di condizione risolutiva, la stessa, anche ove fosse, in via di pura ipotesi, meramente potestativa, mai potrebbe essere ritenuta nulla perché l'articolo 1355 sanziona con la nullità la sola condizione sospensiva non anche quella risolutiva meramente potestativa III l'infondatezza delle argomentazioni esposte dal V. a sostegno della sua domanda di annullamento dell'accordo tra i coniugi sull'assegno in questione per vizio del consenso errore ribadendosi, pure, l'eccezione di prescrizione quinquennale dell'azione di annullamento così proposta dal V. in sede di 615, comma 2, c.p.c. , dalla R. già precedentemente sollevata, ma mai esaminata dai giudici di merito. 2. Ancor prima di procedere allo scrutinio dei descritti motivi, rileva il Collegio che entrambi i gradi di merito del presente giudizio risultano inficiati da una nullità processuale che è indispensabile in questa sede rilevare ex officio. 2.1. Giova ricordare, infatti, che la più recente giurisprudenza di legittimità, invocando ragioni di sistema, di semplicità e di coerenza - e superando il precedente, contrario orientamento espresso, da ultimo, da Cass. numero 10813 del 2020 - ha sancito che In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato cfr. Cass. numero 13533 del 2021 e Cass. numero 39973 del 2021. In senso sostanzialmente conforme, si veda anche la più recente Cass. numero 16236 del 2022 . 2.2. Nella controversia de qua non risulta che il terzo pignorato F. s.r.l. - il cui nominativo nemmeno compare nella intestazione delle pronunce di entrambi i precedenti gradi di merito - sia mai stato coinvolto nell'opposizione esecutiva originariamente promossa dal V. , il cui giudizio di merito successivo alla disposta sospensione dell'esecuzione era stato instaurato, poi, dalla citazione della R. notificata solo a quest'ultimo anche l'atto introduttivo del gravame contra la decisione di primo grado è stato notificato, poi, dal V. , soccombente innanzi al tribunale, solo alla R. . 2.3. La non integrità originaria del contraddittorio è rilevabile d'ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità e determina la cassazione con rinvio, ex articolo 383, comma 3, e 354, c.p.c., al giudice di primo grado per provvedere all'integrazione del contraddittorio cfr., ex multis, Cass. numero 2786 del 1963 Cass. numero 1004 del 1967 Cass. numero 1505 del 1973 Cass. numero 6333 del 1999 Cass. numero 9645 del 2000 Cass. numero 23572 del 2013 Cass. numero 4763 del 2019 Cass. numero 13533 del 2021 Cass. numero 16236 del 2022 . 3. La sentenza impugnata, dunque, va cassata con rinvio al Tribunale di Crotone in persona di diverso giudicante , in applicazione del seguente principio di diritto In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore il debitore ed il terzo pignorato . 3.1. Al menzionato giudice di rinvio si rimette anche la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 4. Dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52. Per questi motivi La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Crotone, in persona di diverso giudicante, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 5.