Anche lo studente portatore di handicap non grave ha diritto all’adeguato sostegno scolastico

Una madre è dovuta ricorrere presso il TAR Catanzaro lamentando l’inerzia dell’amministrazione rispetto all’adozione delle misure di competenza per assicurare al proprio figlio disabile, di cui ella è genitore responsabile, l’adeguato sostegno scolastico.

Il Tribunale Amministrativo Regionale calabrese, accogliendo l'istanza in oggetto, specifica che se è vero che l'ordinamento appresta una particolare tutela per gli studenti portatori di handicap grave , ciò non si può tradurre nell'automatica sottovalutazione delle esigenze di sostegno dei portatori di handicap non grave al contrario, anche le esigenze educative di costoro debbono trovare adeguata soddisfazione, sia pure nel necessario contemperamento dei diversi interessi in gioco . Ne consegue che risulta illegittimo l'operato dell'amministrazione che sacrifichi gli interessi del minore portatore di handicap non grave in forza di una ritenuta, automatica prevalenza di ragioni di contenimento della spesa pubblica, con conseguente violazione del diritto fondamentale all'istruzione .

Presidente/Estensore Tallaro per l'accertamento del diritto del minore all'istruzione ed all'integrazione scolastica e, previa declaratoria dell'inadempimento dell'amministrazione ai propri obblighi in materia di istruzione, integrazione e sostegno degli alunni disabili, ordinarle di assicurare al minore -OMISSIS la presenza di un insegnante di sostegno per l'intero anno scolastico in corso nella misura richiesta pari a 12 ore la settimana. Visti il ricorso e i relativi allegati Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Istituto Comprensivo Statale di -OMISSIS- Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente Visto l' art. 55 c.p.a . Visti tutti gli atti della causa Ritenuta la propria giurisdizione e competenza Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 il dott. F.T. e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale Osservato preliminarmente che il ricorso debba essere qualificato come azione avvero il silenzio ai sensi dell' art. 117 c.p.a ., sicché occorre disporre il mutamento del rito e disporre la trattazione nel merito dello stesso alla camera di consiglio del 10 maggio 2023 Osservato, infatti, che il ricorso non contiene l'impugnativa di un provvedimento adottato dall'amministrazione, ma piuttosto la ricorrente lamenta l'inerzia dell'amministrazione rispetto all'adozione delle misure di competenza per assicurare al minore, di cui ella è genitore responsabile, l'adeguato sostegno scolastico Ritenuto, a conferma del decreto cautelare monocratico del -OMISSIS-, che il ricorso presenti il fumus della fondatezza, in quanto a non è controversa la situazione di handicap dell'alunno che, sebbene non grave, necessita di sostegno scolastico, sì come richiesto dal competente Dirigente scolastico b la mancata assegnazione del sostegno, come espressamente ammesso dalla relazione dell'Ufficio Scolastico Regionale, non dipende da una specifica analisi della vicenda, attraverso un ragionevole contemperamento degli interessi anche di finanza pubblica in gioco c al contrario, l'inerzia dell'amministrazione è così giustificata per motivi di contenimento della spesa pubblica le richieste di posti di sostegno in deroga per rapporti 1 2 non trovano per prassi accoglimento da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale d tuttavia, secondo la condivisibile giurisprudenza del Consiglio di Stato Cons. Stato, Sez. VI, 3 maggio 2017, n. 2023 , gli Uffici scolastici devono attribuire ai singoli Istituti tanti insegnanti di sostegno, quanti ne sono necessari per coprire tutte le ore che sono risultate oggetto delle proposte dei dirigenti scolastici, NDR , salva la possibilità di esercitare un potere meramente correttivo, sulla base di riscontri oggettivi e anche in presenza di disabilità lievi o medie, le proposte del G.L.O.H. Gruppo di Lavoro per l'Handicap Operativo proposte che vengono poi recepite dal dirigente scolastico il quale le trasmette all'Ufficio Scolastico Regionale, NDR devono avere un seguito e se è vero, quindi, che il tessuto ordinamentale – come interpretato dalla giurisprudenza amministrativa – appresta una particolare tutela per gli studenti portatori di handicap grave, ciò non si può tradurre nell'automatica sottovalutazione delle esigenze di sostegno dei portatori di handicap non grave f al contrario, anche le esigenze educative di costoro debbono trovare adeguata soddisfazione, sia pure nel necessario contemperamento dei diversi interessi in gioco g nel caso di specie, gli interessi del minore portatore di handicap risultano chiaramente sacrificati in forza di una ritenuta, automatica prevalenza di ragioni di contenimento della spesa pubblica, con conseguente violazione del diritto fondamentale all'istruzione Osservato che, nelle more della decisione nel merito del ricorso, il diritto del minore al sostegno scolastico verrebbe irrimediabilmente pregiudicato, sicché deve essere confermata la misura cautelare già interinalmente concessa Osservato che, nella scelta della misura cautelare da adottare, non sia opportuno adoperare – nella vicenda in esame – la tecnica del remand, in considerazione dell'avanzatissimo periodo dell'anno scolastico in cui il Tribunale è chiamato a provvedere Osservato che le spese della presente fase cautelare debbano essere regolate secondo il principio della soccombenza P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Seconda a accoglie l'istanza di tutela cautelare e, per l'effetto, ordina all'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria di assegnare allo studente minore -OMISSIS il sostegno scolastico per le ore richieste dal competente dirigente, eventualmente provvedendo anche ad assunzione in deroga b condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, alla rifusione, in favore di -OMISSIS-, nella sua qualità, delle spese e delle competenze della presente fase di giudizio, che liquida nella misura di € 950,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge c fissa per la trattazione nel merito del ricorso la camera di consiglio del 10 maggio 2023. La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f , e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all 'articolo 52 , commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 19 6, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 10 1, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.