Il diritto di compensazione della banca verso il cointestatario del conto corrente

È interessante l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione numero 10024 del 14 aprile 2023, in quanto consente di mettere a fuoco le modalità operative del diritto di compensazione della banca nei confronti del cointestatario del conto corrente.

Massima Il principio dell'efficacia pro quota dell'eccezione di compensazione nelle obbligazioni solidali, ad avviso della Prima Sezione Civile, non riceve deroghe dalla disciplina tipica del contratto di conto corrente, per cui la banca non può, a meno che le parti non abbiano diversamente disposto, operare la compensazione del credito vantato nei confronti di uno dei cointestatari, non regolato nel conto corrente cointestato, in misura superiore alla quota del saldo di spettanza di quest'ultimo. La vicenda dibattuta La Corte Suprema è chiamata a pronunciarsi sulla problematica che può sintetizzarsi nei termini che seguono. Una correntista aveva registrato un prelievo, ad opera della banca, dal proprio conto cointestato con la sorella, di una ingente somma di denaro a titolo di «esercizio diritto di compensazione». L'istituto di credito aveva poi, con analoga motivazione e senza ricevere autorizzazione, disposto la vendita di alcuni strumenti finanziari presenti nel dossier titoli della cliente, sempre cointestato, prelevando d'ufficio il controvalore. La correntista compulsava pertanto la banca chiedendone la condanna alla restituzione delle somme indebitamente prelevate, nonché il risarcimento del danno per mancato pagamento di un assegno tratto sul conto. Queste domande venivano respinte dal Tribunale. Anche la Corte di Appello di Brescia riteneva legittima la disposta compensazione sul presupposto che la sorella della correntista, cointestataria dei rapporti con la banca, si era resa garante delle obbligazioni assunte nei confronti dell'istituto di credito da due società e che le annotazioni si riferivano all'escussione di tale garanzia. Per questa ragione la condotta della banca non avrebbe potuto considerarsi contraria a buona fede. Di qui il ricorso delle clienti. La regola della efficacia pro quota dell'eccezione di compensazione Viene contestata la decisione della Corte territoriale per aver ritenuto che la compensazione del credito della banca verso il cointestatario del conto corrente operasse con riferimento all'intero saldo attivo risultante dal conto medesimo assieme al controvalore dei titoli depositati e non, invece, limitatamente alla metà dello stesso. Il motivo viene ritenuto fondato. Ricorda, anzitutto, la Prima Sezione che ai sensi dell'articolo 1302, comma 2, c.c. «a uno dei creditori in solido il debitore può opporre in compensazione ciò che gli è dovuto da un altro dei creditori, ma solo per la parte di questo». La disposizione richiamata introduce la regola dell'efficacia pro quota dell'eccezione di compensazione opposta dal debitore ad uno dei creditori e trova la sua giustificazione nella limitazione del potere dispositivo del creditore alla sola quota o parte ad esso spettante, nonché nelle esigenze di tutela del concreditore che sarebbe costretto, altrimenti, ad agire, in via di regresso, contro gli altri concreditori. Ad avviso del giudice del merito siffatta regola non troverebbe applicazione al caso in esame in considerazione dell'operatività degli articolo 1853 e 1854 c.c. La prima disposizione prevede che se tra la banca e il correntista esistono più rapporti o più conti i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario, consentendo, dunque, la compensazione anche qualora uno dei rapporti non sia estinto – e il relativo credito non sia esigibile - nel quale la posta attiva o passiva proveniente dall'altro conto possa essere annotata cfr. Cass. numero 1445/2020 Cass. numero 512/2016 Cass. numero 2801/2009 . La seconda disposizione stabilisce, invece, che in caso di conto cointestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto. Questa previsione stabilisce la solidarietà dei cointestatari del conto corrente sia dal lato attivo, sia dal lato passivo, nei confronti della banca in ordine al saldo del conto corrente e trova la sua ratio nell'unicità del rapporto e del conto corrente. Tuttavia, puntualizza la Corte Suprema, essa riguarda unicamente i rapporti tra cointestatari e la banca, per cui restano estranei alla sua sfera di operatività i rapporti interni tra i correntisti cointestatari che rimangono regolati dalla regola generale di cui all'articolo 1298, 2° comma, c.c., in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali cfr. Cass. numero 77/2018 Cass. numero 26991/2013 Cass. numero 4066/2009 . Analogamente, non opera con riferimento a rapporti che i cointestatari del conto o uno di essi intrattengono con la banca in virtù di un distinto rapporto contrattuale, in quanto la solidarietà è predicata solo con riferimento al saldo del conto cointestato. Le modalità operative dell'esercizio del diritto di compensazione Il principio dell'efficacia pro quota dell'eccezione di compensazione nelle obbligazioni solidali non riceve deroghe dalla disciplina tipica del contratto di conto corrente, per cui, conclude la Corte di Legittimità, la banca non può, a meno che le parti non abbiano diversamente disposto, operare la compensazione del credito vantato nei confronti di uno dei cointestatari, non regolato nel conto corrente cointestato, in misura superiore alla quota del saldo di spettanza di quest'ultimo. Da ultimo, viene rammentato che la compensazione tra saldi attivi e passivi prevista dall'articolo 1853 c.c. è attuata mediante annotazioni in conto, e, in particolare, attraverso la immissione del saldo di un conto, come posta passiva, in un altro conto ancora aperto, con le modalità proprie di tale tipo di operazione. Ragion per cui il compimento di operazioni diverse dalla mera annotazione in conto corrente – quali il trasferimento di poste attive da un conto deposito a un conto corrente e lo smobilizzo unilaterale di fondi obbligazionari e dossier titoli – non sono legittime. Qualche recente precedente di giurisprudenza e contributo di dottrina Sul fenomeno della cointestazione, v. Trib. Pisa, numero 155/2023 in Dejure, alla cui stregua «nel contratto di conto corrente bancario, le somme depositate su un conto cointestato si presumono in comproprietà per quote uguali. Per vincere tale presunzione, è necessaria la prova della pertinenza esclusiva, in base al titolo di acquisto, del denaro versato in capo a uno dei cointestatari. Invece, non è sufficiente dimostrare di aver avuto la proprietà e la disponibilità esclusiva del denaro, in quanto la cointestazione rende solidale il credito anche se il denaro sia immesso sul conto da uno dei cointestatari o da un terzo a favore di uno solo o di entrambi i contitolari” Cass., numero 27069/2022, ove statuito che “nel conto corrente bancario intestato a due o più persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'articolo 1854 del codice civile, riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'articolo 1298, comma 2, del codice civile, in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente sicché, non solo si deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle quote, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto» Trib. Firenze, 27 agosto 2021, in www.leggiditalia.it, secondo cui «quando esistono tra la banca e il cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto, stante la solidarietà attiva, il saldo attivo del conto rientra nella libera disponibilità di tutti i cointestatari, con la conseguenza che la Banca è pienamente legittimata a compensare il saldo attivo presente su conto corrente cointestato con il debito di uno dei cointestatari presente su altro rapporto, facendo applicazione dell'articolo 1853 cod. civ.».Di recente, per la dottrina, v. Costa, Conto corrente bancario e morte del contitolare, in Contratti, 2021, 216 Mazzariol, Conto corrente cointestato e morte di un correntista alle soglie di un nuovo contrasto, in Nuova giur. civ., 2020, 1199.

Presidente Valitutti - Relatore Catallozzi Rilevato che - A.R.M. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, depositata il 19 settembre 2018, di reiezione dell'appello per la riforma della sentenza del locale Tribunale che aveva respinto le sue domande di condanna della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza s.p.a. alla restituzione della somma di Euro 57.925,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, indebitamente prelevata d'ufficio mediante addebito su conto corrente, e al risarcimento dei danni per l'illecito mancato pagamento di un assegno bancario di Euro 10.100,00 tratto su tale conto - il giudice di appello ha riferito che a sostegno di tali domande la ricorrente aveva allegato che era titolare di un conto corrente, nonché relativo dossier titoli, acceso presso la predetta banca e cointestato con la sorella A.G. dall'estratto periodico era emerso che, nell'agosto 2013, la banca aveva prelevato d'ufficio la somma di Euro 60.300,00 per esercizio diritto di compensazione e, con analoga motivazione, l'ulteriore somma di Euro 55,550,00, ricavato dalla vendita delle obbligazioni […] e […], cointestate alle due sorelle, e mai autorizzata aveva appreso che la sorella A.G. si era resa garante delle obbligazioni assunte nei confronti della banca dalla GM System s.r.l. e dalla Meccanica System s.r.l. e che le richiamate annotazioni si riferivano all'escussione di tale garanzia successivamente, in data 13 marzo 2014, aveva emesso un assegno bancario, per l'importo di Euro 10.000,00, che non era stato pagato, senza che ne venisse elevato protesto, per carenza di provvista, benché il conto presentasse un saldo attivo sufficiente al pagamento del titolo - la Corte di appello ha aggiunto che A.G., chiamata in giudizio dalla banca, aveva domandato, in via riconvenzionale, la condanna della banca medesima alla restituzione delle somme indebitamente prelevate sul conto corrente e al risarcimento dei danni per violazione dei principi di trasparenza, buona fede, diligenza e correttezza nello svolgimento del rapporto contrattuale - ha dato atto che il giudice di primo grado aveva respinto sia le domande proposte in via principale da A.R.M., sia quelle proposte in via incidentale da A.G. - ha, quindi, disatteso gli autonomi gravami interposti dalle due sorelle, evidenziando, in particolare, che, quanto alle operazioni di prelievo poste in essere dalla banca, sussisteva la responsabilità solidale dei cointestatari ai sensi dell'articolo 1854 c.c. e non vi erano circostanze ostative all'operatività della compensazione operata dalla banca e che la condotta osservata da quest'ultima non poteva considerarsi contraria a buona fede - il ricorso è affidato a tre motivi - separato ricorso avverso la medesima sentenza è proposto anche da A.G., anch'esso affidato a tre motivi - resiste con distinti controricorsi la Credit Agricole Cariparma s.p.a., già Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza s.p.a - A.R.M. e la Credit Agricole Cariparma s.p.a. depositano memoria ai sensi dell'articolo 380-bis.1 c.p.c Considerato che - occorre preliminarmente dare atto che, in ragione del principio dell'unità dell'impugnazione, i ricorsi proposti avverso la medesima sentenza da A.R.M. e A.G. vanno riuniti e quello di quest'ultima, depositato in epoca posteriore, va qualificato quale ricorso incidentale cfr., per tutte, Cass., sez. unumero , 25 giugno 2002, numero 9232 - ciò posto, con il secondo motivo del ricorso principale, esaminabile prioritariamente per motivi di ordine logico-giuridico, si deduce, con riferimento all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 4, la violazione dell'articolo 132, comma 2, numero 4, c.p.c., allegando la nullità della sentenza per motivazione inesistente o, comunque, apparente in relazione alle ragioni per le quali sia le disposizioni codicistiche, sia quelle negoziali con particolare riferimento alle previsioni dell'articolo 9 delle condizioni generali di contratto consentirebbero alla banca di poter opporre la compensazione del credito vantato nei confronti di uno dei cointestatari del conto corrente sino alla concorrenza dell'intero credito risultante dal relativo saldo - il motivo può essere esaminato congiuntamente al secondo motivo del ricorso incidentale, con cui si prospetta analoga censura, anche con riferimento all'accertato rispetto degli oneri formali di cui all'articolo 1341, comma 2, c.c. da parte degli articolo 9 e 15 delle condizioni generali di contratto - i motivi sono, in parte, infondati e, in parte, inammissibili - la Corte di appello ha motivato la sua decisione sul punto evidenziando che l'articolo 1853 c.c. consentiva la compensazione dei reciproci debiti della banca e del correntista, traendo origine da rapporti diversi, a nulla rilevando il fatto che uno dei rapporti fosse riconducibile anche ad altro soggetto - l'articolo 1854 c.c., poi, permetteva, secondo la Corte, la compensazione dei reciproci debiti della banca e del correntista anche laddove il conto corrente fosse cointestato, in ragione del regime della solidarietà vigente nei rapporti tra banca e correntista - una siffatta motivazione consente di individuare l'iter argomentativo seguito dal giudice di merito, per cui si sottrae alla censura prospettata - quanto, poi, alla valenza che la Corte di appello avrebbe attribuito agli articolo 9 e 15 delle condizioni generali di contratto, si rileva che la sentenza impugnata ha posto a fondamento della sua decisione sul punto unicamente l'operatività delle disposizioni codicistiche e non anche quelle negoziali, menzionate al solo fine di escluderne la natura vessatoria e la ricorrenza della conseguente tutela, per cui, in relazione a tale profilo, la doglianza non è concludente - con il primo motivo la ricorrente principale denuncia la violazione e falsa applicazione degli articolo 1302,1853 e 1854 c.c., nonché la violazione degli articolo 1362 e 1363 c.c., per aver la sentenza impugnata ritenuto che la compensazione del credito e del debito della banca verso A.G. operasse con riferimento all'intero saldo attivo risultante dal conto corrente - e al controvalore dei titoli depositati -, intestato a quest'ultima unitamente a A.R.M. , e non, invece, limitatamente al 50% dello stesso - lamenta, altresì, la interpretazione all'articolo 9 delle condizioni generali di contratto effettuata dalla Corte di appello, nella parte in cui quest'ultima ha ritenuto che tale clausola negoziale consentisse la compensazione per l'intero credito risultante dal saldo del conto corrente cointestato, benché uno dei cointestatari non fosse debitore della banca - il motivo è, nei limiti che seguono, fondato - va premesso che, come rilevato in precedenza, il giudice di merito ha disatteso la tesi difensiva della ricorrente principale secondo la quale il credito della banca nei confronti della sorella A.G. poteva essere estinto per compensazione con il saldo attico del conto medesimo solo nella misura del 50% del conto, attesa la situazione di contitolarità del conto medesimo e la sua estraneità al rapporto di garanzia che legava la sorella con la banca, sull'unico fondamento della applicazione del regime di solidarietà attiva e passiva nei rapporti tra banca e singolo correntista del conto cointestato previsto dalle norme del codice civile e non anche del contenuto delle clausole di cui agli articolo 9 e 15 delle condizioni generali di contratto - sotto quest'ultimo profilo, dunque, la doglianza non è ammissibile, essendo indirizzata verso una statuizione non contenuta nella sentenza impugnata - ciò premesso, deve rammentarsi che l'articolo 1302, comma 2, c.c., dispone che A uno dei creditori in solido il debitore può opporre in compensazione ciò che gli è dovuto da un altro dei creditori, ma solo per la parte di questo - tale disposizione introduce la regola dell'efficacia pro quota dell'eccezione di compensazione opposta dal debitore ad uno dei creditori e trova la sua giustificazione nella limitazione del potere dispositivo del creditore alla sola quota o parte ad esso spettante, nonché nelle esigenze di tutela del concreditore che sarebbe costretto, altrimenti, ad agire, in via di regresso, contro gli altri concreditori - sostiene la Corte di appello che siffatta regola non troverebbe applicazione al caso in esame, in considerazione dell'operatività degli articolo 1853 e 1854 c.c. - l'articolo ‘1853 c.c. prevede che se tra la banca e il correntista esistono più rapporti o più conti i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario, consentendo, dunque, la compensazione anche qualora uno dei rapporti non sia estinto - e, dunque, il relativo credito non sia esigibile - nel quale la posta attiva o passiva proveniente dall'altro conto possa essere annotata cfr. Cass. 23 gennaio 2020, numero 1445 Cass. 14 gennaio 2016, numero 512 Cass. 5 febbraio 2009, numero 2801 - l'articolo 1854 c.c., invece, stabilisce che in caso di conto cointestato, coni facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto - tale previsione sancisce la solidarietà dei cointestatari del conto corrente sia dal lato attivo, sia dal lato passivo, nei confronti della banca in ordine al saldo del conto corrente e trova la sua ratio nell'unicità del rapporto e del conto corrente - tuttavia, essa riguarda unicamente i rapporti tra cointestatari e la banca, per cui sono estranei alla sua sfera di operatività i rapporti interni tra i correntisti cointestatari, che rimangono regolati dalla regola generale di cui all'articolo 1298, comma 2, c.c., in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali cfr. Cass. 4 gennaio 2018, numero 77 Cass. 2 dicembre 2013, numero 26991 Cass. 19 febbraio 2009, numero 4066 - del pari, non opera con riferimento a rapporti che i cointestatari del conto o - come nel caso in esame - uno di essi intrattengono con la banca in virtù di un distinto rapporto contrattuale, in quanto la solidarietà è predicata solo con riferimento al saldo del conto cointestato - da ciò consegue che, diversamente da quanto affermato dalla Corte di appello, il principio 9,4 dell'efficacia pro quota dell'eccezione di compensazione nelle obbligazioni solidali non riceve deroghe dalla disciplina tipica del contratto di conto corrente, per cui la banca non può, a meno che le parti non abbiano diversamente disposto, operare la compensazione del credito vantato nei confronti di uno dei cointestatari, non regolato nel conto corrente cointestato, in misura superiore alla quota del saldo di spettanza di quest'ultimo - all'accoglimento del primo motivo di ricorso segue l'assorbimento dell'ultimo motivo del ricorso principale, con cui la parte si duole della violazione degli articolo 324 c.p.c. e 2909 c.c., per aver la sentenza impugnata pronunciato in ordine alla sussistenza del diritto della banca, in quanto attribuitole dalle previsioni delle condizioni generali di contratto, di poter opporre la compensazione del credito vantato nei confronti di uno dei cointestatari del conto corrente sino alla concorrenza dell'intero credito risultante dal relativo saldo, benché il Tribunale avesse negato l'esistenza di un siffatto diritto e la relativa statuizione non fosse stata oggetto di impugnazione - con il primo motivo del ricorso incidentale si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli articolo 1341 e 1853 c.c., nella parte in cui ha ritenuto lecita la compensazione operata dalla banca mediante trasferimento di poste attive sul conto corrente e smobilizzo di titoli e ha escluso il carattere vessatorio dell'articolo 9 delle condizioni generali di contratto, ritenendo, conseguentemente, inapplicabile e, comunque, rispettata, la disciplina di cui all'articolo 1341 cpv. c.c. - il motivo è fondato - quanto al primo aspetto, si osserva che, come evidenziato in precedenza, la compensazione tra saldi attivi e passivi prevista dall'articolo 1853 c.c. è attuata mediante annotazioni in conto, e, in particolare, attraverso la immissione del saldo di un conto, come posta passiva, in un altro conto ancora aperto, con le modalità proprie di tale tipo di operazione - orbene, la parte rileva che la banca ha operato la compensazione mediante operazioni straordinarie diverse - ed enormemente più invasive ed esorbitanti - dalla mera annotazione in conto corrente prevista dall'articolo 1853 c.c., quali il trasferimento di poste attive da un conto deposito a un conto corrente e lo smobilizzo unilaterale di fondi obbligazionari e dossier titoli - in presenza dell'allegazione di un siffatto modus operandi - che, peraltro, sembra trovare conferma sia dalla sentenza impugnata, sia dal contenuto del controricorso della banca -, elevato a motivo di gravame, la Corte di appello si limita ad affermare che le operazioni di compensazione sono avvenute nel rispetto del termine di cinque giorni contrattualmente previsto per consentire l'adempimento delle obbligazioni scadute e che La condotta della banca, in quanto tenuta in attuazione delle facoltà ad essa attribuite dalla legge e dal contratto, non può considerarsi contraria a buona fede, nè tale risulta per le modalità di esecuzione - in tal modo, non ha fatto corretta applicazione del principio espresso dall'articolo 1853 c.c., in quanto tale disposizione non legittima, di per sé, le modalità di compensazione denunciate dalla correntista - nè, sotto altro profilo, indica se e quali disposizioni negoziali consentivano il ricorso a tali modalità - all'accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, sotto il profilo esaminato, segue l'assorbimento sia degli ulteriori profili di doglianza ivi prospettati, sia dell'ultimo motivo con cui si si deduce l'omesso esame di fatti decisivi e controversi del giudizio, in merito all'accertato rispetto degli oneri di forma di cui all'articolo 1341, comma 2, c.c. - la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento ai motivi accolti e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e di quello incidentale rigetta il secondo motivo del ricorso principale e di quello incidentale dichiara assorbiti i motivi restanti cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione.