Runner ucciso dall’orsa JJ4: interviene il TAR che sospende l’esecuzione e chiede un supplemento di documentazione

L’istruttoria presupposta all’ordinanza di abbattimento dell’orsa JJ4 non è agli atti il provvedimento è stato cautelativamente sospeso.

Un terribile incidente nei boschi del Trentino ha coinvolto un uomo e un’orsa. Non si conosce la dinamica dei fatti ma si è accertato che l’uomo è deceduto a seguito delle ferite inferte dall’orsa, già identificata per mezzo del DNA. L’orsa era già stata avvistata in compagnia dei cuccioli. La drammaticità del fatto – in un Paese, come il nostro, sempre pronto a invocare la forca – ha attualizzato il problema della convivenza tra uomini e animali selvatici e, naturalmente, il tema del capro espiatorio. Gli animali selvatici, si sa, sono visti come un problema o sono troppi, o danneggiano l’agricoltura e gli allevamenti, o causano incidenti. L’essere umano – e le istituzioni che dovrebbero regolamentare la convivenza con gli animali – non è mai colpevole. Neppure quando violenta altre parti della natura, come montagne, fiumi, eccetera. Nessuno ordina l’abbattimento di una montagna, perché gli scalatori sono precipitati. Nessuno ordina il prosciugamento del fiume nel quale un nuotatore è affogato. Nessuno si sogna di utilizzare questi rimedi per neutralizzare problemi che è l’uomo stesso a cagionare, magari un po’ alla volta, e sempre irresponsabilmente. Quando ci sono animali, invece, li si vorrebbe imputare di reati e onerare di responsabilità solo di quelli selvatici, però, perché nel caso di animali di proprietà, come è noto, il proprietario o detentore è responsabile civilmente e penalmente – sussistendone i requisiti – di quello che l’animale provoca come qualsiasi custode o come qualsiasi soggetto responsabile di un bambino o di un incapace . La Provincia Autonoma di Trento ha ordinato la cattura e l’uccisione dell’orsa. Subito le associazioni si sono mosse per sospendere l’ordinanza e il TAR ha concesso una sospensione cautelare che sembra non essere una mera moratoria. La disciplina. L’orso bruno è una specie protetta ai sensi della legge 11 febbraio 1992, numero 157, nonché della Direttiva 92/43/CEE e del d.P.R. 8 settembre 1997, numero 357, attuativo della direttiva. La cattura e l’uccisione di esemplari di orso è quindi vietata e la possibilità di derogare al divieto è circoscritta ad ipotesi limitate. La Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 vieta ogni forma di cattura e l’uccisione intenzionale, consentendo l’abbattimento per prevenire importanti danni a colture, bestiame, zone boschive, riserve di pesca, acque e altre forme di proprietà, nonché nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica. Il PACOBACE Piano d’azione interregionale per la conservazione dell’orso bruno nelle Alpi centro-orientali prevede l’adozione di azioni energiche cattura con rilascio a scopo di spostamento, captivazione permanente, abbattimento , solo nel caso di elevati gradi di pericolosità e con il coinvolgimento del Ministero dell’Ambiente e dell’ISPRA. La legge provinciale della Provincia Autonoma di Trento ha attribuito al Presidente della Provincia, previo parere dell’ISPRA, il potere di autorizzare le misure, circoscrivendolo alla necessità di salvaguardare la pubblica incolumità e qualora l’abbattimento sia effettivamente l’unica opzione disponibile. C’è sempre un’alternativa. La deroga ai divieti costituisce un potere attribuito al Ministero dell’Ambente, sentiti il Ministero per le Politiche Agricole e l’ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale . Ferma la titolarità soggettiva, la deroga al divieto è esercizio corretto del potere a condizione che non esista un’altra soluzione valida. L’autorevole associazione animalista che ha proposto il ricorso ha altresì proposto di divenire custode dell’orsa e dei suoi cuccioli e di trasferirli in un luogo protetto ma l’amministrazione, ad oggi, ha rifiutato la condanna a morte è già decisa. Sarà l’autorità giudiziaria a decidere se il rifiuto è legittimo e motivato. I precedenti. Nel 2020, sempre in presenza dei cuccioli, l’orsa identificata era coinvolta in altri due episodi un ferimento e un falso attacco. In entrambi i casi con i cuccioli e mentre era china verso il cibo. Le iniziative provvedimentali volte alla sua cattura, dopo impegnative vicende giudiziarie – che coinvolgevano, oltre che le associazioni, anche il Ministero dell’Ambiente – sono decadute per difetto di istruttoria. L’istruttoria. Nell’ordinanza, l’amministrazione ha richiamato un parere favorevole all’abbattimento da parte dell’ISPRA, così autolimitando la propria sfera di discrezionalità amministrativa per il TAR, però, il parere deve risultare da un apposito documento sottoscritto da un soggetto competente ad esprimersi. Secondo il TAR, l’istruttoria è da integrare ed è questa la ragione per cui il TAR di Trento ha sospeso l’ordinanza contingibile e urgente, di cui ha riconosciuto sussistere i requisiti. Altresì dovrà essere fornita documentazione relativa ai referti sanitari sulle cause del decesso e la natura e tipologia delle ferite riscontrate sulla vittima, nonché i referti attestanti l’individuazione del DNA. Documenti, questi, relativi a atti irripetibili per i quali non è stato integrato il contraddittorio. Ma la dinamica dei fatti non può essere accertata purtroppo, questa volta, l’unico testimone che avrebbe potuto chiarire il come e il perché dell’aggressione è morto. L’aspetto è rilevante perché la normativa di settore che contiene dati scientifici cui approcciarsi nel definire la pericolosità dell’orso bruno, richiama alcuni aspetti di fatto che non possono essere obliterati ciecamente sull’onda della volontà di trovare un colpevole e così pacificare la rabbia, la sofferenza o la propria incapacità. Questi aspetti sono pacificamente contemplati dal PACOBACE che elenca i possibili atteggiamenti dei plantigradi secondo una scala di pericolosità. È più bassa la pericolosità di un’orsa che attacca per difendere la preda o per difendere i propri cuccioli. Ancora meno pericolosa è un’orsa che sferra un falso attacco per gli stessi motivi. L’ISPRA dovrà tenere conto di questi aspetti e non limitarsi a dare un parere sommario o soggettivo, avendo il ruolo di fornire uno specifico apporto scientifico. Decisione da soppesare. Fuori dagli aspetti procedurali, dovrà essere poi valutata la proporzionalità della misura, alla luce della accertanda pericolosità dell’orsa, anche in considerazione dei danni che potrebbe provocare ai cuccioli che non sono ancora in grado di sopravvivere senza la madre benché sulla stampa pare che l’intenzione delle istituzioni sia quella di purgare le montagne dagli orsi, invece che salvaguardare la specie . Volendo fare un parallelismo, considerato che si vuole trattare gli orsi come gli esseri umani nel senso di responsabilità , l’orsa non dovrebbe essere uccisa e neppure reclusa in modo permanente le imputate madri di figli di età inferiore a una certa età, sul presupposto che non possono stare in carcere, hanno una disciplina di favore anche un film ha ispirato questo aspetto “Ieri, oggi, domani” episodio Adelina . I cuccioli di orsa diventano autonomi dopo circa due anni dalla nascita. Inoltre, se pure dovesse essere legittima l’uccisione, perché decisa con provvedimento passato in giudicato, ne deriverebbe altresì la morte – penalmente perseguibile – dei cuccioli. Una soluzione decisamente irragionevole e sproporzionata. E, poi, perché abbattere quando c’è un’alternativa?

Piano d’azione interregionale per la conservazione dell’orso bruno nelle Alpi centro-orientali, PACOBACE 

Presidente Rocco Ritenuto che nella presente fase di sommaria valutazione della fattispecie deve necessariamente limitarsi alla disamina dei provvedimenti resi oggetto di impugnativa dei quali è ad oggi comprovata la materiale esistenza, ossia la sola ordinanza contingibile e urgente n, 1 dell'8 aprile 2023 emanata dal Presidente della Provincia Autonoma di Trento cfr. docomma 1 prodotto dalla parte ricorrente , risultando viceversa manifestamente inammissibile l'impugnazione contestualmente proposta da parte delle ricorrenti associazioni di “altre ordinanze, non conosciute, che abbiano ulteriormente confermato e/o precisato la misura soppressiva” così l'epigrafe dell'atto introduttivo del presente giudizio Ritenuto, sempre avendo riguardo alla sommarietà della presente fase monocratica di giudizio e salva in ogni caso restando una diversa valutazione della fattispecie da parte del Collegio nel susseguente procedimento camerale di cui all'articolo 55 c.p.a., che l'impugnato provvedimento risponde pienamente ai requisiti di legittimità dell'ordinanza contingibile e urgente di cui all'articolo 52, comma 2, dello Statuto di autonomia speciale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol approvato D.P.R. 31 agosto 1972, numero 670 e dell'articolo 18, comma 2, della l.r. 4 gennaio 1993, numero 1, confermato quest'ultimo dall'articolo 62, comma 4, della l.r. 3 maggio 2018, numero 2 e ciò stante l'eclatanza e l'estrema gravità del fatto ivi considerato a proprio presupposto in termini di serio pericolo per la sicurezza e l'incolumità degli abitanti e dei frequentatori in genere delle aree prossime al Monte Peller, ubicato tra i territori comunali della Val di Sole e della Val di Non, ossia “che in data 5 aprile 2023, in locomma Strada forestale Crocefisso Prà Conz, comune di Caldes, un giovane di 26 anni, che era uscito a correre, veniva trovato morto nel bosco e che, come confermato dalle operazioni peritali svolte la mattina del 7 aprile 2023, le ferite da questi riportate sono da attribuire ad un orso bruno” Rilevato che, in dipendenza di quanto accaduto, con il provvedimento impugnato è stato disposto “1 di proseguire il monitoraggio intensivo dell'area ove si è verificato l'incidente, al fine di assicurare la massima tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica 2 di procedere nel più breve tempo possibile all'identificazione genetica dell'esemplare che si è reso protagonista dell'incidente in oggetto 3 di procedere all'abbattimento dell'esemplare identificato ai sensi del punto 2 . A tal fine eventuali esemplari catturati, indiziati di essere quello ricercato, potranno essere custoditi momentaneamente in cattività in attesa della conferma genetica della loro identità” Rilevato - altresì - che costituisce circostanza fattuale presentemente e generalmente nota, desunta da comunicati ufficiali dell'Amministrazione provinciale e da notizie rese pubbliche dagli organi d'informazione nazionali e locali, la medio tempore intervenuta conclusione dell'indagine genetica volta a stabilire l'identità dell'animale autore dell'aggressione e che per il suo esito l'animale medesimo è stato identificato nell'orsa JJ4, già a suo tempo resasi responsabile di pregressi episodi di aggressione nei confronti di altre persone ancorchè non conseguenze non gravi come quella dianzi descritto , e la cui ordinanza contingibile e urgente di captivazione, dopo essere stata cautelativamente sospesa nei suoi effetti a' sensi dell'articolo 62 c.p.a dapprima con decreto monocratico dell'allora Presidente della Sez. III del Consiglio di Stato numero 6002 dd. 17 ottobre 2020 e, susseguentemente, con l'ordinanza cautelare numero 7061 emessa in data 11 dicembre 2020 in sede collegiale dalla medesima Sez. III, è stata da ultimo definitivamente annullata per difetto di istruttoria da questo stesso Tribunale con le sua non impugnata sentenza numero 56 del 21 aprile 2021, passata quindi in giudicato, peraltro con la testuale precisazione “che non potendo essere frustrata la preminente esigenza di tutela dell'incolumità pubblica - la Provincia, nell'esercizio delle proprie funzioni… dovrà rinnovare la valutazione relativa all'attuale pericolosità di JJ4, tenuto conto di tutti gli episodi di cui l'orsa si è resa protagonista. In altri termini la Provincia - nel rinnovare l'esercizio del potere in conformità con quanto affermato nella presente sentenza e tenuto conto delle sopravvenienze di fatto - dovrà rivalutare, alla luce del PACOBACE, il grado di problematicità dell'animale e porre in essere le conseguenti azioni, applicando la procedura ordinaria, oppure ricorrendo allo strumento extra ordinem dell'ordinanza contingibile e urgente, ovviamente a condizione che si configurino nuovamente tutti i relativi presupposti, ivi compresa l'urgenza di provvedere. Di conseguenza, nell'ambito di tale nuova valutazione, formerà oggetto di apprezzamento ogni episodio attestante la problematicità dell'orsa, anche ulteriore rispetto a quelli, già accertati, del 22 giugno 2020 e del 29 agosto 2020” cfr. testualmente ivi Rilevato, quindi, che l'ordinanza contingibile e urgente qui impugnata attiene ora esclusivamente alla ricerca di tale orsa al fine di provvedere al suo immediato abbattimento Ritenuto che l'ordinanza stessa si configura, pertanto, come puntuale adempimento della surriportata statuizione giudiziale passata in giudicato in ordine alla prevenzione e alla repressione dei comportamenti pericolosi posti in essere dalla predetta orsa JJ4, anche e soprattutto con riguardo alla dichiarata possibilità di utilizzo del provvedimento contingibile e urgente, in ordine al quale - per quanto già dianzi precisato - appaiono allo stato sussistere tutti i presupposti per la sua legittima emanazione Ritenuto che l'estrema gravità di quanto accaduto astrattamente giustifichi, nella specie, l'adozione della misura dell'abbattimento dell'animale disposta dall'ordinanza qui impugnata, e ciò in quanto l'episodio va risulta sussumibile, per la sua intrinseca gravità, alla conseguenza espressamente prevista dalla lett. k della tabella 3.2. inclusa nel §3.4.1. Definizione ambiti di intervento per azioni di controllo del “Pianp d'Azione interregionale per la Conservazione dell'Orso Bruno sulle Alpi Centro-Orientali” PACOBACE , recepito dalla Giunta della Provincia Autonoma di Trento con deliberazione numero 1476d el 13 luglio 2007 e approvato con decreto direttoriale del Ministero dell'Ambiente numero 1810 del 5 novembre 2008 anche a' sensi della disciplina contenuta nel d.P.R. 8 settembre 1997, numero 357, recante il regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche Rilevata peraltro anche la notorietà della circostanza che la giurisprudenza di questo stesso Tribunale costantemente afferma che nell'ipotesi di legittima adozione di un'ordinanza contingibile e urgente di captivazione e/o abbattimento di un orso probatamente riconosciuto come “pericoloso” non necessita la previa acquisizione di un parere al riguardo da parte dell'Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale ISPRA , e ciò in quanto adempimento assolutamente incompatibile per i suoi tempi con l'evidente urgenza di provvedere alla tutela della sicurezza e della incolumità pubblica, nel mentre la sin qui prevalente giurisprudenza del Consiglio di Stato la ritiene inderogabilmente necessaria anche con riguardo a quanto previsto dall'articolo 11 del d.P.R. numero 457 del 1997 e e all'articolo 1, comma 1, della l.p. 11 luglio 2018, numero 9 Rilevato che nella sua parte motiva l'ordinanza qui impugnata fa riferimento alla circostanza che l'ISPRA, “cui è stato comunicato l'accaduto, sulla base delle informazioni fornite, ha condiviso la valutazione della sua gravità”, e riferisce - altresì - che la medesima ISPRA “si è comunque espressa per le vie brevi nel corso della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica tenutasi in data 7 aprile 2023 presso il Commissariato del Governo” con riguardo al sopradescritto e più recente episodio di aggressione riferito al comportamento dell'orsa JJ4 “evidenziando che, alla luce delle informazioni fornite, le misure indicate dal Presidente della Provincia Autonoma di Trento sono in linea con il PACOBACE e quindi tecnicamente accettabili” Ritenuto che mediante la formulazione di tali considerazioni motive ora qui riportate l'Amministrazione provinciale da un lato ha inteso prudenzialmente ricercare, anche nel contesto dell'adozione della qui impugnata ordinanza contingibile e urgente, l'emissione da parte dell'ISPRA di un parere favorevole alla misura dell'abbattimento dell'orsa jj4 con ciò autolimitando la propria sfera di discrezionalità amministrativa, e che peraltro dalla stessa lettura dell'ordinanza medesima tale parere non risulta sin qui espressamente emanato nelle forme di un apposito documento sottoscritto da un soggetto a ciò competente ad esprimersi formando in modo inequivoco la volontà dell'Istituto da lui rappresentato Rilevato che ai sensi del medesimo articolo 56, comma 2, ultimo periodo, c.p.a il Presidente del T.A.R., al fine dell'emissione del proprio provvedimento cautelare monocratico, può“ove ritenuto necessario … fuori udienza e senza formalità” sentire “anche separatamente, le parti che si siano rese disponibili prima dell'emanazione del decreto” e che in tale facoltà può naturalmente ricomprendersi anche l'acquisizione presso le parti, nonché aliunde, di documentazione e di chiarimenti scritti necessari ai fini della decisione di causa cfr. sul punto ad es. il proprio decreto presidenziale 12 luglio 2020, numero 16, parimenti emesso a' sensi dell'articolo 56 c.p.a. Ritenuto pertanto necessaria, ai fini del decidere, l'acquisizione agli atti del fascicolo processuale, da parte della Provincia Autonoma di Trento, di una documentata relazione sui fatti per cui è causa, corredata dalla copia del verbale della predetta riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica tenutasi in data 7 aprile 2023 presso il Commissariato del Governo di Trento e relativa ai fatti medesimi, nonché dai referti sanitari sulle cause del decesso e la natura e tipologia delle ferite riscontrate sulla vittima, nonchè dai referti attestanti l'individuazione dell'orsa JJ4 quale animale aggressore a tale incombente la Provincia Autonoma di Trento provvederà mediante deposito telematico nel fascicolo processuale digitale della presente causa entro le ore 12.00 del giorno 27 aprile 2023 Ritenuto, nello stesso senso, di chiedere una documentata relazione per quanto di conoscenza sui fatti di causa anche all'ISPRA, anche e soprattutto con riguardo alle circostanze affermate nella parte motiva dell'ordinanza qui impugnata in ordine a non meglio specificati pareri sin qui asseritamente forniti nelle “vie brevi” da parte di proprio personale e di contenuto che si afferma concorde con il disposto dell'ordinanza medesima a tale incombente l'ISPRA, in persona del suo Direttore Generale pro tempore, provvederà mediante deposito telematico di quanto chiesto presso la Segreteria di questo Tribunale, che poi lo riverserà nel fascicolo digitale del presente procedimento, entro le ore 12.00 del giorno 4 maggio 2023 Ritenuto che le primarie necessità di sicurezza e di tutela dell'incolumità pubblica perseguite con l'ordinanza qui impugnata possano esse opportunamente e contingentemente contemperate con la necessità che il Collegio statuisca ai sensi dell'articolo 55 c.p.a. sul proposto incidente cautelare senza che medio tempore sopravvengano conseguenze irreparabili, e che pertanto sino all'esito della relativa udienza camerale l'ordinanza medesima possa essere sospesa interinalmente nel suo effetto di consentire l'immediata soppressione dell'orsa JJ4, la quale pertanto, nell'evenienza della sua cattura, dovrà essere reclusa in attesa dell'acquisizione di un formale parere reso dall'ISPRA circa la necessità della sua soppressione ovvero circa la possibilità di un suo eventuale trasferimento in altro sito esterno alla Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/ Südtirol, anche estero, che inderogabilmente offra elevati standard per le esigenze di sicurezza e di incolumità per i suoi frequentatori e senza che ciò comporti qualsivoglia spesa a carico della Provincia Autonoma di Trento o dello Stato nell'esprimere tale parere dovrà inoltre essere motivatamente considerato il contenuto del § 5.2.2. Cattura per successivo spostamento delle vigenti “Linee Guida per l'attuazione della legge provinciale numero 9/18 e dell'articolo 16 della Direttiva Habitat in relazione all'orso bruno” approvate dalla Giunta della Provincia Autonoma di Trento con deliberazione numero 1091 dd. 25 giugno 2021, trattandosi di parte di tale provvedimento non annullata per effetto della sentenza numero 150 dd. 29 settembre 2021 resa da questo stesso Tribunale Premesso che ogni altra possibilità per la sorte dell'animale dovrebbe essere, allo stato, ragionevolmente esclusa e che il parere dell'ISPRA dovrà essere comunque reso entro cinque giorni dalla cattura dell'animale medesimo e in ogni caso valutato da questo Tribunale in sede collegiale prima del suo recepimento ed esecuzione da parte della Provincia, la soppressione dell'animale medesimo potrà nelle more avvenire con immediatezza unicamente nel caso di comprovato pericolo per il personale impiegato nelle operazioni per la sua cattura, oppure per altre persone estranee anche occasionalmente presenti. Rilevato che l'atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato in data 13 aprile 2023 e depositato nella stessa data e che pertanto, ai fini dell'osservanza dei termini a difesa delle parti contemplati dall'articolo 55, comma 5, c.p.a., la trattazione dell'incidente cautelare in sede collegiale deve avvenire alla susseguente camera di consiglio dell'11 maggio 2023, ora di rito. P.Q.M. - Accoglie in via interinale, nei limiti di cui in motivazione e sino all'esito della camera di consiglio convocata per la disamina in sede collegiale della presente fattispecie, la domanda proposta nella presente sede di giudizio monocratico - Dispone gli incombenti istruttori descritti nella parte motiva del presente decreto - Fissa per la trattazione collegiale dell'incidente cautelare la camera di consiglio dell'11 maggio 2023, ora di rito, con l'avvertenza che la stessa si svolgerà con le modalità allo stato contemplate dal proprio decreto numero 9 dd. 29 marzo 2023, pubblicato nel sito www.giustizia-amministrativa.it