Le fotografie dei soggetti arrestati non devono essere diffuse in maniera indiscriminata

Le esigenze di cronaca possono diventare un problema per l’editore se oltre ai dati personali degli indagati vengono diffuse anche le fotografie frontali dei soggetti arrestati senza alcuna motivazione particolare.

Lo ha evidenziato il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento numero 54 del 23 febbraio 2023. Un soggetto coinvolto in un episodio di cronaca ha proposto con successo reclamo all'Autorità per limitare la diffusione di alcuni fotogrammi che lo riguardano. La pubblicazione di notizie attinenti  a reati commessi unitamente ai dati identificativi dei presunti responsabili «non costituisce di per sé un travalicamento dei limiti imposti da un corretto esercizio del diritto di cronaca tenuto conto del fatto che il giornalista può diffondere dati personali, anche senza il consenso dell'interessato, purché nei limiti posti dalla disciplina normativa di riferimento ed in particolare nel rispetto del requisito dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico il requisito dell'essenzialità dell'informazione è richiamato anche con riferimento alle cronache relative a procedimenti penali e, alla luce di esso, questa Autorità ha più volte precisato che la pubblicazione dei dati identificativi delle persone a carico delle quali il procedimento è instaurato non è preclusa dall'ordinamento vigente e va inquadrata nell'ambito delle garanzie volte ad assicurare trasparenza e controllo da parte dei cittadini con riguardo all'attività di giustizia». Ma senza esagerare. La diffusione delle immagini fotografiche dei presunti colpevoli in posizione frontale e con il logo della polizia evoca le foto segnaletiche dei ricercati. Indipendentemente dalla circostanza che le immagini presentino o meno numeri identificativi o il logo della polizia di Stato, prosegue il collegio, «la giurisprudenza della Corte di Cassazione, con riferimento tanto alle foto segnaletiche che alle semplici foto formato tessera degli arrestati, ha affermato che la pubblicazione su un quotidiano della foto di una persona in coincidenza cronologica con il suo arresto deve rispettare, ai fini della sua legittimità, non soltanto i limiti della essenzialità per illustrare il contenuto della notizia e del legittimo esercizio del diritto di cronaca, ma anche le particolari cautele imposte a tutela della dignità della persona ritratta dall'articolo 8, primo comma, delle regole deontologiche, che costituisce fonte normativa integrativa l'indagine, sul rispetto dei suddetti limiti nella pubblicazione della foto, va condotta con maggior rigore rispetto a quella relativa alla semplice pubblicazione della notizia, tenuto conto della particolare potenzialità lesiva della dignità della persona connessa alla enfatizzatone tipica dello strumento visivo, e della maggiore idoneità di esso ad una diffusione decontestualizzata e insuscettibile di controllo da parte della persona ritratta». In buona sostanza, in mancanza delle necessità di giustizia e polizia previste dal d.P.R. 15/2018 non è possibile diffondere foto segnaletiche. Questo tipo di attività giornalistica, infatti, oltre a rappresentare una violazione delle regole deontologiche viola i principi generali di liceità e correttezza del trattamento dei dati personali.

Garante Privacy, provvedimento del 23 febbraio 2023