Reati continuati ed estinzione per prescrizione

In caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa per più reati avvinti dal vincolo della continuazione, l’ammissibilità dell’impugnazione per uno dei reati non determina l’instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, rimanendo così preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello, a condizione che all’impugnazione ritenuta ammissibile per il reato per il quale è stata determinata la pena base, in quanto ritenuto il più grave, non sia conseguito un annullamento del relativo capo.

La Corte d’Appello di Milano confermava la condanna di prime cure per i reati di truffa aggrava e minaccia aggravata , condannando inoltre l’imputato al risarcimento del danno. La difesa ha proposto ricorso in Cassazione invocando l’intervenuta estinzione dei reati per prescrizione maturata prima della pronuncia d’appello, per la truffa, e del deposito della motivazione, per la minaccia. Il ricorso risulta fondato. Dalla ricostruzione della vicenda processuale l’unica sospensione della prescrizione nel caso di specie è quella riconducibile alla normativa inerente all’emergenza pendamica. Con riferimento all’imputazione per il reato di truffa, il termine di prescrizione risulta dunque effettivamente decorso prima della pronuncia d’appello. Sul punto la Corte di merito ha correttamente fissato la data di maturazione della prescrizione, omettendo poi però di rilevarne il decorso. Anche in riferimento al reato di minaccia, il termine di prescrizione risulta essere decorso come sottolineato dal ricorrente. Il Collegio rileva dunque la causa estintiva dei reati per l’intervenuto decorso della prescrizione , previa ammissibilità del ricorso. Viene infatti sottolineato che in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato avvinti dal vincolo della continuazione, l’ammissibilità dell’impugnazione per uno dei reati non determina l’instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, rimanendo così preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello, a condizione che all’impugnazione ritenuta ammissibile per il reato per il quale è stata determinata la pena base, in quanto ritenuto il più grave, non sia conseguito un annullamento del relativo capo .

Presidente Diotallevi – Relatore D'Agostini Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa in data 20 gennaio 2022 la Corte di appello di Milano confermava la decisione con la quale il primo giudice, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato S.G. alla pena di un anno e un mese di reclusione e 700 Euro di multa per i reati di truffa aggravata ex art. 61 n. 7 c.p. e minaccia aggravata ex art. 612, comma 2, c.p. e aveva altresì condannato l'imputato al risarcimento del danno, da liquidare in separato giudizio, in favore della parte civile, cui aveva assegnato una provvisionale di 10.000 Euro. 2. Ha proposto ricorso S.G. , a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per inosservanza della legge penale e vizio motivazionale in ordine alla omessa declaratoria di estinzione dei reati essendo maturata la prescrizione prima della pronuncia della sentenza di appello, quanto alla truffa, e al deposito della motivazione, quanto alla minaccia nonché in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8, convertito nella L. 18 dicembre 2020, n. 176 applicabile in forza di quanto disposto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, art. 94, comma 2, come modificato dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199 , nella quale è stato convertito il D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 , in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti,-il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che è ammissibile il ricorso per cassazione col quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b , c.p.p. Sez. U, n. 26102 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 . La sentenza impugnata pag. 1 ha indicato nel 1 novembre 2021 + 64 giorni di sospensione , quindi nel 4 gennaio 2022, la data in cui sarebbe maturata la prescrizione per il reato di truffa. Premesso che non rilevano le modifiche in tema di prescrizione e improcedibilità, apportate rispettivamente dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3, e dalla L. 27 settembre 2021, n. 134 , riguardanti i reati commessi dal 1 gennaio 2020, la valutazione della Corte risulta corretta. Dall'analitica descrizione della vicenda processuale contenuta nella sentenza di primo grado, con l'indicazione delle singole udienze, risulta che l'unica sospensione della prescrizione è riconducibile alla normativa inerente alla emergenza pandemica, a causa della quale fu rinviata l'udienza del marzo 2020. Nell'imputazione il reato di truffa viene contestato come commesso dal febbraio 2014 e il maggio 2014 e, in assenza di precisi riferimenti a condotte poste in essere nel maggio, il dies a quo è stato considerato il 1 maggio 2014, in ossequio al principio del favor rei in base al quale, nel dubbio sulla data di decorrenza del termine di prescrizione, il momento iniziale va fissato in modo che risulti più favorevole all'imputato Sez. 2, n. 44322 del 15/10/2021, Ceglia, Rv. 282307 Sez. 3, n. 20795 del 18/03/2021, Secci, Rv. 281343 Sez. 3, n. 4138 del 13/12/2017, dep. 2018, Zizzi, Rv. 272076 Sez. 3, n. 46467 del 16/06/2017, V., Rv. 271146 Sez. 2, n. 31946 del 09/06/2016, Minutella, Rv. 267480 . La Corte territoriale, fissata correttamente la data di maturazione della prescrizione, non l'ha poi rilevata, verosimilmente avendo considerato il vigente disposto dell' art. 158, comma 1, c.p. Il termine della prescrizione decorre , per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione , applicabile, tuttavia, per espressa disposizione normativa L. 9 gennaio 2019, n. 3, art. 1 a decorrere dal 1 gennaio 2020, mentre nella precedente disposizione, per effetto della modifica operata dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251 , le parole o continuato e o la continuazione non erano più indicate. Al momento della pronuncia di appello, pertanto, il reato di truffa era già estinto per prescrizione. I motivi inerenti alla insussistenza della circostanza aggravante ex art. 61, comma 1, n. 7, c.p. sono assorbiti dall'annullamento senza rinvio quanto al delitto di truffa. Con il ricorso, infatti, la difesa non ha riproposto la deduzione, formulata in entrambi i gradi del giudizio e disattesa con specifica motivazione dai giudici di merito, secondo la quale, una volta esclusa l'applicazione dell'aggravante, l'azione penale sarebbe stata improcedibile in quanto la querela sarebbe stata presentata da un soggetto non legittimato. 3. Quanto al delitto di minaccia grave, consumato nel giugno 2014 e quindi il 1 giugno 2014 , il tempo necessario a prescrivere è maturato in data 4 febbraio 2022, come indicato anche dal ricorrente. La difesa, tuttavia, ha valorizzato la data di deposito della motivazione, avvenuto il 25 febbraio 2022, con una deduzione che tuttavia contrasta con il diritto vivente, secondo il quale, ai fini del computo della eventuale prescrizione, deve essere preso in considerazione il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna, anche nel caso in cui non sia data contestuale lettura della motivazione, e non quello successivo del deposito della sentenza stessa, stanti le diverse finalità della pubblicazione art. 545 c.p.p. e del deposito art. 548 c.p.p. della sentenza. La prima, che garantisce l'immediatezza della deliberazione stabilita dall' art. 525 c.p.p. , conclude la fase della deliberazione in camera di consiglio e consacra, attraverso il dispositivo redatto e sottoscritto dal presidente, la decisione definitiva non più modificabile in relazione alla pretesa punitiva il secondo serve a mettere l'atto, contenente l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto sui quali la decisione stessa è fondata, a disposizione delle parti e segna i tempi della impugnazione in determinati casi Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 Sez. 1, n. 20432 del 27/01/2015, Lione, Rv. 263365 Sez. 7, n. 38143 del 13/02/2014, Foggetti, Rv. 262615 Sez. 3, n. 18046 del 09/02/2011, Morra, Rv. 250328 . Tuttavia, essendo il tempo necessario a prescrivere ad oggi decorso, ai sensi dell' art. 129 c.p.p. va rilevata in questa sede la causa estintiva del reato, stante l'ammissibilità e fondatezza del ricorso. Non è infatti applicabile nella fattispecie - diversamente da quanto opinato dal Procuratore generale - il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il qua-le,,in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello Sez. U, n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966 . Detto principio, infatti, può trovare applicazione solo nei casi in cui il ricorso sia ritenuto inammissibile in relazione al capo avente ad oggetto il reato considerato dai giudici di merito come il più grave, per il quale sia determinata la pena base. Solo in tale ipotesi, infatti, l'ammissibilità del ricorso riguardante altri reati non precluderà la definitività delle statuizioni dei giudici di merito relative al reato più grave. Diverso è il caso - come quello di specie - in cui l'ammissibilità e fondatezza del ricorso investa il capo relativo al reato più grave, cui siano avvinti dal vincolo della continuazione uno o più reati rispetto ai quali il ricorso sarebbe inammissibile. Infatti, l'annullamento della sentenza in relazione al reato più grave e alla pena per esso determinata si ripercuote necessariamente sugli aumenti disposti in relazione ai reati-satellite la pena inflitta per i reati satellite dipende infatti dalla pena-base in relazione alla quale tra l'altro viene parametrata. L'instaurazione del rapporto processuale correlata all'ammissibilità dell'impugnazione per il reato più grave impone di ritenere aperto il rapporto processuale - in punto pena - anche relativamente ai reati satellite tale situazione processuale impedisce il passaggio in giudicato dell'accertamento di responsabilità in relazione a tutti i reati unificati pertanto se, nelle more della definizione dell'impugnazione, decorre il termine di prescrizione per uno di essi ne deve essere dichiarata l'estinzione così, di recente, Sez. 2, n. 36376 del 23/06/2021, Cimini, Rv. 282015-04 . Ritiene il Collegio di condividere il principio espresso nella pronuncia di questa Sezione, cui da ultimo si è contrapposta una sentenza della Sesta Sezione di questa Corte Sez. 6, n. 20525 del 13/04/2022, Komarov, Rv. 283269-01 , secondo la quale detto orientamento erroneamente limita l'applicazione del principio affermato dalle Sezioni unite ai soli casi di reati autonomi giudicati nello stesso procedimento, senza considerare che la fattispecie sulla quale si è espressa la sentenza Aiello riguardava proprio un caso di reato continuato. Il principio in esame, del resto, risulta pienamente conforme a quello secondo cui la continuazione tra reati introduce una disciplina di favore esclusivamente sul piano sanzionatorio, senza che le singole fattispecie perdano la loro autonomia. Sul piano processuale, tale affermazione si traduce inevitabilmente nella possibilità di poter valutare l'ammissibilità dei motivi di ricorso con riguardo a ciascun reato, a prescindere dall'eventuale continuazione ritenuta tra i medesimi . Invero, la censura della pronuncia di questa Sezione potrebbe trovare spiegazione nella formulazione della massima, nel quale la fondamentale distinzione di cui sopra non è ben evidenziata Nel caso di ricorso per cassazione avverso una sentenza di condanna relativa a più reati unificati dal vincolo della continuazione, l'intervenuta prescrizione di uno di essi deve essere dichiarata anche se i motivi di ricorso riferiti a tale reato siano inammissibili. La Corte ha precisato che i reati unificati con il vincolo della continuazione, diversamente dai capi di imputazione autonomi, hanno sorte processuale comune, non potendosi il relativo capo ritenersi definitivo se la pena è ancora in discussione, poiché irrogata in relazione alla ritenuta continuazione . Nel caso esaminato dalla Sesta Sezione il ricorso, quanto al capo riguardante il capo più grave, era inammissibile, cosicché l'annullamento della sentenza in relazione al capo del reato satellite correttamente è stato ritenuto irrilevante, proprio perché non solo l'accertamento di responsabilità ma anche la determinazione della pena erano divenute per il primo definitive, con la formazione del giudicato parziale. Può poi ipotizzarsi una terza ipotesi, nella quale l'impugnazione del capo relativo al reato più grave sia ammissibile, ma non debba essere accolta in quanto proposta con motivi infondati ma non manifestamente infondati . Se al momento della decisione della Corte di legittimità non è maturata la prescrizione per detto reato, la sopravvenuta causa estintiva per quelli satellite non avrà effetto e quindi troverà piena applicazione il principio affermato nella sentenza Aiello. Va enunciato, pertanto, il seguente principio di diritto in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato avvinti dal vincolo della continuazione, l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati non determina l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, rimanendo così preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello, a condizione che all'impugnazione ritenuta ammissibile per il reato per il quale è stata determinata la pena base, in quanto ritenuto il più grave, non sia conseguito un annullamento del relativo capo . 4. Vanno altresì definitivamente confermate le statuizioni civili, considerato che i motivi di ricorso non hanno riguardato l'affermazione di responsabilità, ragione per la quale difettava l'interesse della parte civile a intervenire nel presente grado di giudizio conseguentemente non vengono alla stessa riconosciute le relative spese. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione. Conferma le statuizioni civili. Nulla sulle spese di parte civile T.W. .