Annullata la condanna per aver venduto vino alterato se i riscontri probatori non sono sufficienti

La sentenza di condanna fondata su un risultato probatorio deve dare adeguata spiegazione delle ragioni per cui, a fronte della richiesta dell’imputato di perizia, gli esiti delle analisi sfavorevoli vengano ritenuti esaustivi e incontrovertibili. La regola di giudizio dell’ oltre ogni ragionevole dubbio impone infatti al giudice l’adozione di un metodo dialettico di verifica dell’ipotesi accusatoria.

La Corte d'Appello di Bari confermava la condanna di prime cure di un imputato per aver detenuto e commercializzato vino bianco prodotto con l'impiego di sostanze non consentite quali zuccheri e altre materie zuccherine . La difesa ha proposto ricorso in Cassazione dolendosi per la violazione dell'articolo 360 c.p.p., in quanto l'accertamento tecnico esperito sul vino, oggetto di sequestro, avrebbe dovuto ritenersi atto irripetibile e di conseguenza soggiacere alle relative garanzie difensive. Viene inoltre sollevata la questione del rigetto della richiesta di integrazione probatoria ex articolo 603, comma 3, c.p.p. finalizzata ad accertare la presunta alterazione del vino, posto che su quattro laboratori ministeriali, solo uno aveva riscontrato l'alterazione. Infine viene censurato il travisamento probatorio, trattandosi di procedimento indiziario privo di riscontri oggettivi della tesi accusatoria. Il ricorso risulta fondato. Afferma infatti il Collegio che «la sentenza di condanna che si fondi su un risultato probatorio incerto come nel caso di specie, in cui gli esiti delle analisi svolte su campioni del medesimo prodotto, hanno dato esiti diversi presso laboratori ufficiali deve dare adeguata spiegazione delle ragioni per le quali, a fronte della richiesta dell'imputato di perizia, gli esiti delle analisi al reo sfavorevoli vengano ritenuti esaustivi e incontrovertibili giacché la regola di giudizio dell' oltre ogni ragionevole dubbio impone al giudice l'adozione di un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria». La sentenza impugnata viene dunque annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari per un nuovo giudizio.

Presidente Ramacci – Relatore Scarcella Ritenuto in fatto 1. Con sentenza 10.11.2021, la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia 20.02.2019 appellata da L.R.D. , con cui questi è stato ritenuto colpevole dei reati di cui agli articolo 515 e 516, c.p., per aver detenuto e commercializzato nella qualità di legale rappresentante della ditta AGRICOLA omissis S.r.l., vino bianco diverso da quello non conforme alle definizioni previste dalla vigente normativa, segnatamente accertandosi che il predetto vino bianco era stato ottenuto dall'impiego di sostanza non consentite quali zuccheri o materie zuccherine diverse da quelle provenienti dall'uva fresca, in relazione a fatti contestati come accertati in data omissis , con condanna del medesimo alla pena condizionalmente sospesa di 1.200 Euro di multa, ritenuta la continuazione tra i reati ascritti e con il concorso di attenuanti generiche. 2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo tre motivi, di seguito sommariamente indicati. 2.1. Deduce, con il primo motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge in relazione all'articolo 360, c.p.p. In sintesi, si censura la sentenza impugnata in quanto l'accertamento tecnico esperito sul vino, oggetto di sequestro, avrebbe dovuto ritenersi atto irripetibile e di conseguenza soggiacere alle relative garanzie difensive. Nemmeno il fatto che l'imputato avrebbe potuto richiedere in sede amministrativa la revisione delle analisi entro 15 gg. sanerebbe tale mancanza, attesa l'impossibilità di partecipazione dell'imputato all'accertamento irripetibile che ne avrebbe pregiudicato la difesa, soprattutto laddove si tenga conto che questi aveva avanzato richiesta di incidente probatorio per verificare l'esistenza di eventuali anomalie, atteso che il vino sequestrato era conservato in un silos, non refrigerato, e quindi il prodotto era soggetto a rapida adulterazione. Segnala che in relazione agli stessi fatti si è proceduto in parallelo con altra inchiesta in cui vennero eseguite ulteriori analisi sul medesimo prodotto sequestrato da parte die laboratori ministeriali di omissis e omissis, da cui risultava che tale prodotto non era alterato attraverso l'arricchimento di sostanza zuccherina, venendo riscontrata solo una difformità volumetrica, tra quanto indicato nel DDT e quanto trasportato effettivamente, senza che ciò abbia rilevanza penale ai nostri fini. Solo un laboratorio su quattro quello di omissis , a differenza di quelli di omissis, omissis e omissis avrebbe evidenziato la difformità che ha determinato la condanna dell'imputato, ciò rendendo evidente la necessità di esperire l'accertamento irripetibile ex articolo 360, c.p.p., per la mancanza della necessità di oggettiva necessità di immediata esecuzione dell'indagine tecnica da parte del PM, con conseguente inutilizzabilità degli accertamenti. 2.2. Deduce, con il secondo motivo di ricorso, il vizio di mancata assunzione di prova decisiva in violazione dell'articolo 603, comma 3, c.p.p In sintesi, si duole la difesa del ricorrente del rigetto della richiesta di integrazione probatoria ex articolo 603, comma 3, cod.proc. penumero finalizzata ad accertare la presunta alterazione del vino sequestrato. Detta richiesta costituiva una prova decisiva che avrebbe potuto determinare un risultato finale difforme, soprattutto considerando, come detto, che su quattro laboratori ministeriali, solo uno ha riscontrato un'alterazione del prodotto che ha condotto all'affermazione di responsabilità. Censurabile sarebbe la motivazione dei giudici di merito che hanno escluso la possibilità della perizia solo perché l'imputato avrebbe potuto chiedere di effettuare le analisi di revisione nel termine di gg. 15 in sede amministrativa, ciò non escludendo infatti la possibilità di chiedere in sede penale l'espletamento di una perizia, come necessario per tutelare il diritto di difesa, che sarebbe stato violato non avendo potuto partecipare il ricorrente all'accertamento iniziale del omissis sul posto. La perizia, pertanto, avrebbe potuto superare il ragionevole dubbio circa la difformità del prodotto, emergente dai differenti esiti delle analisi condotte dai quattro laboratori che analizzarono il prodotto. 2.3. Deduce, con il terzo motivo di ricorso, il vizio di motivazione sotto il profilo del travisamento probatorio, in relazione all'articolo 192, c.p.p In sintesi, premesso che con i motivi di appello si erano sollevate censure per la mancanza id prove certe che potessero far ritenere l'imputato colpevole, trattandosi di procedimento indiziario e privo di riscontri oggettivi alla tesi accusatoria, si duole la difesa del ricorrente per avere la sentenza preso per buoni i soli esiti delle analisi del laboratorio di omissis , senza invece confrontarsi con quanto era stato dedotto a proposito degli esti liberatori oggetto di accertamento presso il laboratorio di omissis nonché di quelli eseguiti nell'inchiesta separata di omissis dai laboratori ministeriali di omissis e omissis. In particolare, non potrebbe essere condivisa l'affermazione dei giudici territoriali secondo cui il prodotto vinicolo cui la difesa aveva fatto riferimento sarebbe diverso da quello oggetto del processo, motivazione non supportata da alcun elemento certo, con evidente travisamento dei dati probatori risultanti dalle risultanze degli esiti delle analisi dei laboratori che avevano dato un risultato diverso, essendo quindi stata utilizzata una prova dubbia confliggente con altre prove, senza chiarire perché sia stata ritenuta utilizzabile quella più sfavorevole al ricorrente, con conseguente ulteriore violazione dell'articolo 192, c.p.p 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato in data 24.01.2023 la propria requisitoria scritta con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. In sintesi, sostiene il PG che il reato di cui all'articolo 515 c.p. era già prescritto a far data dal 15.5.2021 e, dunque, prima della pronuncia impugnata. Nel resto, sono fondati il primo ed il secondo motivo di ricorso per mancato rispetto delle procedure previste dall'articolo 360 c.p.p. e mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, aspetti sui quali, essendo stata ignorata la prevedibile irrepetibilità degli accertamenti, ben poteva essere disposta quantomeno una perizia suppletiva. In ogni caso la prescrizione di uno dei reati contestati comporta la necessità di rivedere il trattamento sanzionatorio. 4. In data 9.03.2023 sono pervenute le conclusioni scritte dell'Avv. Michele Garofano, nell'interesse del ricorrente, che si è richiamato ai motivi di ricorso insistendo nell'accoglimento, associandosi in via gradata alle conclusioni del PG. Considerato in diritto 1. Il ricorso, trattato cartolarmente a norma dell'articolo 23, comma 8, D.L. numero 137 del 2020 e successive modifiche ed integrazioni, è fondato. 2. Ed invero, dalla lettura degli atti allegati al ricorso in ossequio al principio dell'autosufficienza, risulta che quattro aliquote campionate del vino trasportato dall'autobotte, proveniente dalla cantina della società amministrata dall'imputato e diretta ad un'azienda vitivinicola in provincia di omissis, vennero inviate due al laboratorio di omissis e due al laboratorio di omissis , mentre una venne consegnata al vettore. Risulta che, mentre presso il laboratorio di omissis l'esito della analisi era stato sfavorevole derivando l'alcool anche dalla fermentazione di zucchero di canna, diversamente il laboratorio di omissis aveva accertato che il prodotto non risultava arricchito, essendo quindi consentito il superamento del limite di 15% v/v per il titolo alcolometrico totale, in deroga al Reg. UE 1308/13, all. VII, parte II, punto 1, lett. c . Entrambi i laboratori, peraltro, avevano accertato che il campione invece doveva considerarsi irregolare sotto il profilo volumetrico, ossia riscontrando una difformità tra quanto contenuto nel DDT e quanto effettivamente trasportato, senza tuttavia che ciò rivesta rilevanza penale ai sensi e per gli effetti degli articolo 515 e 516, c.p. 3. L'esistenza di tale, oggettiva, difformità, ben avrebbe quindi giustificato l'espletamento della richiesta perizia, che si rendeva necessaria proprio per la difforme risultanza degli accertamenti analitici, in merito alla circostanza dell'arricchimento con zucchero di canna del vino trasportato, non potendo certamente ritenersi soddisfacente la motivazione dell'impugnata sentenza, che ripropone quella dell'ordinanza dibattimentale di rigetto del 12.12.2018, secondo cui il mancato esercizio della richiesta di revisione delle analisi in sede amministrativa nei quindici giorni dalla data di comunicazione dell'esito sfavorevole giustificava il diniego della richiesta di rinnovazione istruttoria in appello mediante espletamento di una perizia tesa a superare l'oggettivo dubbio emergente dagli atti, tenuto conto che inspiegabilmente due laboratori che avevano analizzato i medesimi campioni, prelevati lo stesso giorno sul luogo, avevano fornito, circa l'arricchimento del prodotto con zucchero di canna, risultati diametralmente opposti. 4. Diversamente, nessun travisamento probatorio nè censura di altro genere può essere mossa alla sentenza impugnata nella parte in cui invece motiva il diniego, quanto alle difformità rilevate dai laboratori di omissis e omissis, emergendo effettivamente dagli atti che tali laboratori eseguirono l'analisi su campioni diversi da quelli analizzati dagli altri due laboratori di omissis e di omissis , risultando infatti dalla documentazione allegata al ricorso che il campione era diverso, riferendosi entrambi al verbale di prelevamento numero omissis/881/P del 20.07.omissis, laddove, invece, i campioni analizzati da omissis e omissis si riferivano entrambi al verbale di prelevamento omissis/1175 del 7/04/omissis. 5. Nè, del resto, come correttamente ha evidenziato il ricorrente, la Corte territoriale motiva adeguatamente circa le ragioni per le quali fosse preferibile l'esito delle analisi svolte dal laboratorio di omissis piuttosto che quelle, favorevoli al ricorrente, svolte dal laboratorio di omissis. 6. Deve quindi essere affermato il seguente principio La sentenza di condanna che si fondi su un risultato probatorio incerto come nel caso di specie, in cui gli esiti delle analisi svolte su campioni del medesimo prodotto, hanno dato esiti diversi presso laboratori ufficiali deve dare adeguata spiegazione delle ragioni per le quali, a fronte della richiesta dell'imputato di perizia, gli esiti delle analisi al reo sfavorevoli vengano ritenuti esaustivi e incontrovertibili giacché la regola di giudizio dell' oltre ogni ragionevole dubbio impone al giudice l'adozione di un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria . 7. Deve, infine, rilevarsi, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente e dal PG, che nessuno dei reati è estinto per prescrizione. Ambedue i fatti sono stati accertati il 7/04/omissis. Il termine di prescrizione massima, per entrambi i reati non rilevando la circostanza che il reato di cui all'articolo 515, c.p. sia contestato solo in forma tentata , è di 7 anni e 6 mesi, e quindi si prescriveranno in data 7/10/2023. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari. Sentenza a motivazione semplificata.