Le possibili cause di ricusazione del giudice in materia di associazione per delinquere

Con sentenza n. 15705/2023, la Corte di Cassazione ha espresso un importante principio di diritto in materia di associazione per delinquere, soffermandosi sulle ipotetiche cause di ricusazione del giudice.

Nel caso di specie, il Collegio ribadisce a riguardo che non sussiste alcuna valida causa di ricusazione del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza in precedente procedimento nei confronti di alcuni coimputati e che successivamente concorra a pronunciare in separato processo altra sentenza nei confronti di altro concorrente nel medesimo reato associativo, qualora la posizione di quest'ultimo, e dunque, la sua responsabilità penale , non sia stata oggetto di valutazione di merito nel precedente processo Cass. n. 39367/2017 Cass. n. 6797/2015 . Le stesse SSUU hanno affermato che l'ipotesi di incompatibilità del giudice derivante dalla sentenza della Corte Cost. n. 371/1996 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell' art. 34, comma 2, c.p.p. sussiste anche con riferimento all'ipotesi in cui il giudice del dibattimento abbia, in separato procedimento, pronunciato sentenza di applicazione della pena su richiesta nei confronti di un concorrente necessario” nello stesso reato Cass. n. 36847/2014 . Ne consegue che in materia di associazione per delinquere deve essere ritenuta pregiudicante” – e dunque idonea a costituire causa di astensione o ricusazione – la decisione che ritenga la sussistenza di una associazione costituita da solo tre partecipi , dato che in tale caso la condanna di uno dei coimputati implica un giudizio sulla sussistenza” della associazione. Quando invece i consorzi criminali – come di regola quelli mafiosi – coinvolgono un numero rilevante di persone , la idoneità pregiudicante della decisione deve essere valutata in concreto” , attraverso la verifica della espressione di valutazioni specificatamente riferibili alla responsabilità dei coimputati giudicati separatamente .

Presidente Beltrani – Relatore Recchione Ritenuto in fatto 1.La Corte di appello di Catanzaro dichiarava inammissibile perché tardiva l'istanza di ricusazione proposta da T.D. nei confronti dei giudici C.B. e R.G. . La Corte di appello rilevava che l'istanza era diretta ad ottenere l-estensione della decisione assunta in relazione all'istanza di ricusazione proposta nell'interesse di A.A. , identificato come capo dell'omonima cosca nella sentenza emessa nel processo c.d. Nemea , deciso dai giudici ricusati. La Corte di appello rilevava, in via preliminare, che l'accoglimento della istanza di ricusazione proposta in relazione alla posizione di A.A. era fondata su elementi di natura soggettiva . Inoltre, la Corte riteneva l'istanza tardiva , rilevando che la tempestività della stessa doveva essere valutata in relazione alla data in cui era stata depositata la motivazione della sentenza emessa all'esito del processo Nemea , ovvero il 5 marzo 2021. 2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva 2.1. con un motivo il terzo si contestava la legittimità dell'inquadramento della causa di ricusazione questa non sarebbe soggettiva , dato che si procedeva per un reato a concorso necessario, sicché il giudizio espresso in ordine alla partecipazione di A.A. all'associazione contestata implicava un giudizio sulla sussistenza del consorzio. 2.2. con ulteriori due motivi il primo ed il secondo si contestava la legittimità della valutazione in merito alla tardività dell'istanza di ricusazione, che sarebbe stata ritenuta sulla base di una illogica distinzione tra richiesta di ricusazione ed estensione della pregressa decisione in ordine alla ricusazione la richiesta non sarebbe tardiva dato che il ricorrente sarebbe venuto a conoscenza della causa di incompatibilità solo il 2 settembre 2022 quando il collegio giudicante separava la posizione di A. , accogliendo l'istanza di ricusazione. 2.3. Le ragioni del ricorso venivano ribadite dall'Avv. A.D. con memoria del 9 gennaio 2023. Considerato in diritto 1.II ricorso è infondato. 1.1. Rispetto alla valutazione della fondatezza del ricorso è assorbente la questione relativa all'ipotetica estensibilità delle ragioni poste a fondamento dell'accoglimento dell'istanza di ricusazione di A.A. agli altri ricorrenti e, segnatamente, a T.D. . In materia il collegio ribadisce che non sussiste alcuna valida causa di ricusazione del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza in precedente procedimento nei confronti di alcuni coimputati e che successivamente concorra a pronunciare in separato processo altra sentenza nei confronti di altro concorrente nel medesimo reato associativo, qualora la posizione di quest'ultimo, e, dunque, la sua responsabilità penale, non sia stata oggetto di valutazione di merito nel precedente processo Sez. 6, n. 39367 del 15/06/2017 , Suarino, Rv. 270848 - 01 Sez. 5, n. 6797 del 16/01/2015 , Sarli, Rv. 262730 . 1.2. Sul tema deve essere ricordato che la Corte costituzionale a con sentenza n. 371 del 1996 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' art. 34, comma 2, c.p.p. , nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata b con la sentenza n. 283 del 2000 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' art. 37, comma 1, lett. b , c.p.p. nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto a prescindere, perciò, dal carattere indebito di tale valutazione. Nel solco interpretativo tracciato dalla Corte costituzionale, le Sezioni unite hanno poi affermato che l'ipotesi di incompatibilità del giudice derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 1996 - che ha dichiarato la incostituzionalità dell' art. 34, comma 2, c.p.p. , nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato, o concorso a pronunciare, una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata - sussiste anche con riferimento alla ipotesi in cui il giudice del dibattimento abbia, in separato procedimento, pronunciato sentenza di applicazione della pena su richiesta nei confronti di un concorrente necessario nello stesso reato Sez. U, n. 36847 del 26/06/2014 , Della Gatta, Rv 260093 . Nel corpo della pronuncia delle Sezioni unite si è, tuttavia, chiarito che la decisione ipoteticamente pregiudicante incide sulla sussistenza del reato a concorso necessario solo quando il giudizio coinvolge un numero di partecipi decisivo per la sussistenza del reato sicché nella associazione composta da sole tre persone è sufficiente il giudizio sulla posizione di uno dei partecipi per creare il pregiudizio sulla sussistenza del consorzio. Diversamente nelle associazioni estese , quali sono, di regola, quelle di stampo mafioso, la decisione su un partecipe non implica il giudizio sulla sussistenza della associazione in tali casi deve pertanto procedersi alla valutazione in concreto dell'efficacia pregiudicante della precedente decisione, verificando se la stessa è stata assunta esprimendo valutazioni sulla responsabilità dei coimputati giudicati nel diverso procedimento. 1.3. Deve essere quindi affermato che in materia di associazione de inquere deve essere ritenuta pregiudicante - e dunque idonea a costituire causa di astensione o ricusazione - la decisione che ritenga la sussistenza di una associazione costituita da solo tre partecipi, dato che in tale caso la condanna di uno dei coimputati implica un giudizio sulla sussistenza della associazione. Quando invece i consorzi criminali - come di regola quelli mafiosi - coinvolgono un numero rilevante di persone, la idoneità pregiudicante della decisione deve essere valutato in concreto , attraverso la verifica della espressione di valutazioni specificamente riferibili alla responsabilità dei coimputati giudicati separatamente. 1.4. Nel caso in esame, come legittimamente rilevato nel provvedimento impugnato non emergevano, nè erano stati indicati, nel processo Nemea, in ipotesi pregiudicante valutazioni relative alla responsabilità di T.D. idonei a sostenere la fondatezza della istanza di ricusazione. 1.5. L'infondatezza della istanza assorbe il tema della tardività, che, peraltro, risulta utilizzata in via subordinata e tuzioristica dalla Corte territoriale, 2.Ai sensi dell' art. 616 c.p.p. , con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.