L’elemento oggettivo del delitto di corruzione di minorenne di cui all’articolo 609-quinquies c.p. è costituito dal compimento di qualsiasi atto sessuale in presenza di un infraquattordicenne, che non investa la corporeità del minore, con la consapevolezza dell’autore di agire al fine di farlo assistere agli atti sessuali commessi in sua presenza.
Un'imputata, accusata dei reati di produzione di materiale pedopornografico e di corruzione di minorenni, ricorre in Cassazione deducendo l'errata applicazione dell'articolo 609-quinquies c.p. La ricorrente avrebbe realizzato condotte di autoerotismo, riprese in una videochat e condivise tramite social network con altri utenti, tra cui un minorenne. La doglianza è infondata. Il delitto di cui all'articolo cit., nella sua formulazione conseguente all'entrata in vigore della l. numero 66/1996, non include più gli atti di libidine commessi su persona minore di 16 anni. Il reato in questione è ora configurabile «quando il minore non sia il destinatario degli atti sessuali ma sia solo spettatore di tali atti commessi da altri, cosicché per la configurabilità del reato sono ora necessari il compimento di atti sessuali in presenza di un minore di anni 14 accompagnato dalla volontà di realizzare tale condotta al fine di farvi assistere il minore» Cass. numero 44681/2005, Cass. numero 15827/2015 . Per ciò che attiene le condotte realizzate a distanza e condivise sul social, la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che anche tali condotte, poste in essere telematicamente, pur svolgendosi in assenza di contatto fisico con la vittima, sono riconducibili all'articolo 609 cit. Indi per cui, ne consegue il rigetto del ricorso in oggetto, risultando infondata l'istanza della ricorrente.
Presidente Galterio – Relatore Liberati Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 21 novembre 2022 il Tribunale di Bari ha respinto l'appello cautelare proposto da C.D. nei confronti dell'ordinanza del 2 agosto 2022 del medesimo Tribunale, con la quale era stata respinta la sua richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari, applicatale con ordinanza del 14 dicembre 2021 del Giudice per le indagini preliminari di tale Tribunale, in relazione ai reati di produzione di materiale pedopornografico, di cui agli articolo 600 ter e 602 ter c.p., e di corruzione di minorenni, di cui all'articolo 609 quinquies c.p 2. Avverso tale ordinanza l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, mediante l'Avvocato Parente Nicola, che lo ha affidato a un unico articolato motivo, con il quale ha eccepito la nullità dell'ordinanza impugnata, a causa della errata applicazione dell'articolo 609 quinquies c.p., la cui violazione le era stata contestata al capo 4 della rubrica provvisoria. Questa riguarda condotte di autoerotismo realizzate dalla ricorrente medesima, riprese in una videochat e condivise tramite il social network Instagram con altri utenti, tra cui il dodicenne L.K., donde l'addebito di aver compiuto atti sessuali in presenza di un minore di quattordici anni, che, però, richiede la presenza fisica della vittima, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, che ha escluso la necessità della presenza fisica della vittima solamente con riferimento alla ipotesi di cui all'articolo 609 quinquies c.p., comma 2, ossia il far assistere un minore di quattordici anni al compimento di atti sessuali o il mostrargli materiale pornografico al fine di indurlo a compiere o a subire atti sessuali si richiama sul punto quanto affermato nella sentenza numero 142010 del 30/10/2019 , in tal modo ritenendola, a contrario, necessaria con riferimento alla ipotesi di cui al comma 1 della medesima disposizione, ossia il compimento di atti sessuali in presenza di persona minore di quattordici anni al fine di farla assistere, con la conseguenza che le condotte commesse mediante comunicazione telematica assumerebbero rilievo penale solamente se rientranti nella citata ipotesi di cui all'articolo 609 quinquies c.p., comma 2. Ha pertanto concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, sottolineando l'idoneità della contestazione, nella fase cautelare, a consentire l'esercizio del diritto di difesa dell'indagato e richiamando l'orientamento interpretativo di legittimità secondo cui anche le condotte poste in essere mediante comunicazione telematica - pur svolgendosi in assenza di contatto fisico con la vittima - sono riconducibili alla fattispecie di cui articolo 609 quinquies c.p., comma 2, poiché il far assistere persona minore di anni 14 al compimento di atti sessuali o il mostrare alla medesima materiale pornografico al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali non richiede necessariamente la presenza fisica degli interlocutori si citano le sentenza di questa Sez. 3, numero 14210 del 30/10/2019, dep. 2020, Rv. 279293, e numero 33257 del 07/06/2022 . Considerato in diritto 1. Il ricorso non è fondato. 2. Va, in premessa, ricordato che il delitto di cui all'articolo 609 quinquies c.p., nella sua formulazione conseguente all'entrata in vigore della L. numero 66 del 1996, non include più gli atti di libidine commessi su persona minore di anni sedici. Tale reato è ora configurabile quando il minore non sia il destinatario degli atti sessuali ma sia solo spettatore di atti sessuali commessi da altri, cosicché per la configurabilità del reato sono ora necessari il compimento di atti sessuali in presenza di un minore di quattordici anni accompagnato dalla volontà di realizzare tale condotta al fine di farvi assistere il minore. Il bene protetto è costituito dalla tutela del sereno sviluppo psichico della sfera sessuale di soggetti di età minore che non deve essere turbato dal trauma che può derivare dall'assistere ad atti sessuali compiuti con ostentazione da altri così Sez. 3, numero 44681 del 16/11/2005 numero 44681, Sciascia, Rv. 232907 v. anche, in motivazione, Sez. 3, numero 15827 del 26/11/2014, dep. 2015, V. Rv. 263341 . L'elemento oggettivo del delitto di corruzione di minorenne di cui all'articolo 609 quinquies c.p. è dunque costituito dal compimento di qualsiasi atto sessuale in presenza di un minore di quattordici anni, che non investa la corporeità del minore v. Sez. 3, numero 24417 del 09/03/2016, C., Rv. 267104 , con la consapevolezza dell'autore di agire al fine di far assistere il minore agli atti sessuali commessi in sua presenza Sez. 3, numero 12537 del 29/01/2015, R., Rv. 263000 . Quanto alle condotte realizzate a distanza e condivise e mostrate mediante mezzi telematici, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che anche tali condotte, poste in essere mediante comunicazione telematica - pur svolgendosi in assenza di contatto fisico con la vittima - sono riconducibili alla fattispecie di cui articolo 609 quinquies c.p., comma 2, poiché il far assistere persona minore di quattordici anni al compimento di atti sessuali o il mostrare alla medesima materiale pornografico al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali non richiede necessariamente la presenza fisica degli interlocutori Sez. 3, numero 14210 del 30/10/2019, dep. 2020, V. Rv. 279293, relativa a fattispecie di invio di materiale pornografico a mezzo di WhatsApp v. anche, nel medesimo senso Sez. 3, numero 31263 del 19/04/2017, L. Rv. 270192 . 3. Si tratta di principio che il Collegio condivide e ribadisce, stante l'idoneità anche delle condotte realizzate a distanza, ma condivise con mezzi telematici, a pregiudicare l'interesse protetto dalla disposizione, ossia a compromettere il sereno sviluppo della sfera sessuale di soggetti minori di quattordici anni, rendendolo spettatore della realizzazione di atti sessuali pur non incidenti sulla sua corporeità, e che è applicabile anche al caso in esame, nel quale la ricorrente, mediante una videochiamata attraverso il social network Instagram, fece assistere al compimento di atti sessuali un minore di quattordici anni mentre tali atti venivano compiuti. Non vi e', ad avviso del Collegio, ragione per limitare alle sole condotte volte a indurre il minore a compiere o subire atti sessuali, e cioè a quelle di cui all'articolo 609 quinquies c.p., comma 2, la rilevanza penale delle condotte realizzate mediante comunicazione telematica, come sostenuto dalla ricorrente. Nella nozione di atti commessi in presenza di un minore possono, infatti, essere inclusi, senza far ricorso alla analogia, ma sulla base di una interpretazione della disposizione che tenga conto dei mezzi di comunicazione attualmente esistenti e delle possibilità dagli stessi offerte, anche quelli realizzati a distanza ma condivisi in tempo reale mediante mezzi di comunicazione telematica come nel caso in esame mediante la cosiddetta diretta Instagram , posto che attraverso detti mezzi si ottiene il medesimo risultato di far assistere un minore al compimento di atti sessuali nel corso della loro realizzazione. L'attuale esistenza di mezzi di comunicazione che consentono di condividere e mostrare fedelmente e in tempo reale il compimento di atti sessuali consente, dunque, di ritenere punibili ai sensi del comma 1 della disposizione anche gli atti sessuali che, come nel caso in esame, siano stati realizzati a distanza ma siano stati condivisi immediatamente, nel corso del loro compimento, con un minore di quattordici anni, con la volontà di farlo assistere alla realizzazione degli atti nel corso del loro compimento, posto che il mezzo di comunicazione telematica volutamente utilizzato dall'agente consente di ritenere commessi gli atti in presenza del minore e, dunque, penalmente rilevanti anche se non finalizzati a indurre il minore medesimo a compiere o subire atti sessuali, come previsto dall'articolo 609 quinquies c.p., comma 2. Analoga affermazione, d'altra parte, è stata condivisibilmente resa in tema di ingiuria, stabilendo che integra il delitto di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone e non il delitto di diffamazione la condotta di chi pronunzi espressioni offensive mediante comunicazioni telematiche dirette alla persona offesa attraverso una video chat, alla presenza di altre persone invitate nella chat, in condizione di interloquire con l'offensore Sez. 5, numero 10905 del 25/02/2020, Sala, Rv. 278742, relativa a fattispecie in tema di chat vocale sulla piattaforma Google Hangouts . 4. Del resto la disposizione fa riferimento alla nozione di presenza, e cioè al fatto di essere presente in un determinato luogo, o di intervenire, di assistere a qualcosa, e non anche alla presenza fisica, cosicché tale requisito può ritenersi integrato quando, come ne caso in esame, attraverso mezzi di comunicazione telematica agevolmente utilizzabili, sia consentito assistere in tempo reale e senza difficoltà al compimento di specifiche condotte, con la conseguente configurabilità del delitto di corruzione di minori quando queste abbiano carattere sessuale e siano realizzate allo scopo di far assistere i minori. 5. Ne consegue, in definitiva, il rigetto del ricorso, risultando infondata la deduzione della errata applicazione dell'articolo 609 quinquies c.p. prospettata dalla ricorrente. Al rigetto del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri identificativi a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.