Violenza sessuale, la porta socchiusa è un invito ad osare: la Cassazione non ci sta

Ricordate che la Corte d’Appello di Torino aveva assolto quel ragazzo, accusato di violenza sessuale nei confronti di una giovane, con la quale aveva condiviso un aperitivo al bar poco prima, e la quale aveva poi lasciato “socchiusa” la porta del bagno, invitandolo “ad osare”?

Ebbene, il Procuratore Generale della Corte d'Appello di Torino ha proposto ricorso, lamentando come non risultasse provata la mancanza di dissenso da parte della vittima. Sostiene, infatti, che sarebbe illogica la motivazione nella parte in cui rileva l'esistenza di un tacito consenso nelle circostanze per cui la persona offesa si sarebbe recata in bagno dimenticando, per l'appunto, la porta socchiusa e chiedendo all'imputato di consegnarle dei fazzolettini, mantenendo quella porta sempre socchiusa. La doglianza è fondata. La Cassazione sottolinea che l'atteggiamento della persona offesa, poiché un po' sbronza e incapace di gestire la situazione, non era di certo quello inteso dai giudici d'appello, così come lo stesso imputato sarebbe stato consapevole di aver equivocato la volontà della ragazza. E sottolinea, inoltre, che il giudice d'appello, in caso di riforma, in senso assolutorio, della sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, pur non essendo obbligato alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, «è tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte» Cass. numero 24439/2021 . Ed è proprio questo profilo che manca nella sentenza impugnata, indi per cui ne segue l'annullamento della pronuncia in oggetto con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino.   Per un maggior approfondimento, vedi anche “La porta socchiusa è un invito ad osare niente violenza sessuale per l'imputato”.

Presidente Ramacci – Relatore Noviello Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 31 marzo 2022, la Corte di appello di Torino riformava la sentenza del tribunale di Torino con la quale P.F. era stato condannato in relazione al reato di cui all'articolo 609 bis c.p., assolvendolo. 2. Avverso tale sentenza il Procuratore Generale della Corte di appello di Torino ha proposto ricorso, deducendo un unico motivo di impugnazione. 3. Si deduce il vizio di contraddittorietà e illogicità della motivazione, osservandosi come non risulti provata, difformemente da quanto sostenuto dai giudici di appello, la mancanza di dissenso da parte della ritenuta persona offesa. Sarebbe quindi altresì illogica la motivazione della sentenza nella parte in cui esclude la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, pur in presenza di chiare manifestazioni di dissenso. Sarebbe illogica inoltre la motivazione nella parte in cui rileva l'esistenza di un tacito consenso nelle circostanze per cui la persona offesa si sarebbe recata in bagno dimenticando la porta socchiusa e chiedendo all'imputato di consegnarle dei fazzoletti, mantenendo socchiusa la porta. Si aggiunge che anche se vi fosse stato un consenso iniziale vi sarebbe prova di un successivo dissenso, chiaramente manifestato dalla persona offesa. Considerato in diritto 1.11 ricorso è fondato. I giudici hanno sostenuto che taluni dati, quali quelli costituiti dall'avere la persona offesa lasciato socchiusa la porta del bagno, poi chiedendo all'imputato la consegna di fazzolettini per asciugarsi, abbiano integrato un invito ad osare poi colto in tal senso dal giovane imputato, e che la ragazza, una volta che il P. si introdusse nel bagno, non avrebbe saputo gestire. Perché un pò sbronza. Tanto che, si conclude, l'imputato avrebbe persino atteso gli zii della ragazza nella consapevolezza di non aver fatto nulla di male, ma di aver semplicemente equivocato la volontà della giovane . Si tratta di una motivazione illogica nella misura in cui non solo si ricava un sostanziale invito al rapporto sessuale da circostanze, quali la porta socchiusa del bagno e la richiesta di consegna di fazzoletti per asciugarsi, certamente in sé logicamente lontane da un tale significato, ma anche perché, alfine, si sostiene che l'imputato avrebbe avuto la consapevolezza di avere equivocato la volontà della giovane circostanza, questa, che presuppone un dissenso all'atto sessuale, rispetto al quale la corte non si misura, nè nell'illustrare quando esso intervenne e in che termini, nè tantomeno nello spiegare come esso possa essere superato sul piano dell'elemento psicologico del reato. Non essendo sufficiente l'affermazione per cui la donna non avrebbe saputo gestire l'invito - che, si ripete, non è logicamente desumibile da una mera porta socchiusa e da una richiesta di consegna di fazzolettini -, tantomeno da parte di una persona che la corte stessa ritiene un pò sbronza . Non da ultimo va rammentato che secondo la giurisprudenza di legittimità il giudice d'appello, in caso di riforma, in senso assolutorio, della sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, pur non essendo obbligato alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, è tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte. Sez. 4 -, numero 24439 del 16/06/2021 Rv. 281404 - 01 . Profilo quest'ultimo che appare assente nella sentenza impugnata, pur a fronte di una alquanto articolata motivazione riportata nella prima sentenza. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello di Torino. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino.