Spetta all’automobilista controllare il numero dei punti decurtati sulla patente di guida

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9691/2023, ricorda, infatti, che il provvedimento di revisione della patente di guida, atto vincolato all'azzeramento dei punti, non presuppone l'avvenuta comunicazione all'interessato delle variazioni di punteggio che lo riguardano.

Nel caso di specie, il Collegio ha ricordato, a riguardo, che nel sistema delineato dall'art. 126- bis del d.lgs. numero 285 del 1992, l'applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida è conseguenza dell'accertamento costituito dal verbale di contestazione della violazione del Codice della Strada , che deve recare l'indicazione della decurtazione comma 2 . A sua volta, il comma 3 del medesimo art. 126- bis prescrive che ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida , ma prevede anche che ciascun conducente possa controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento ministeriale per i trasporti terrestri che la comunicazione della variazione di punteggio a cura dell'Anagrafe nazionale è atto privo di contenuto provvedimentale, meramente informativo, la cui fonte è costituita dal verbale di contestazione ovvero dall'ordinanza ingiunzione che, rigettando il ricorso amministrativo, confermi il verbale anche per la parte concernente la sanzione accessoria , ed è espressione del principio di trasparenza dell'attività amministrativa. A sua volta, il provvedimento di revisione della patente , che è atto vincolato all'azzeramento del punteggio, ed è, anch'esso, fondato sulla definitività dell'accertamento delle violazioni stradali in esito alle quali sia stato decurtato l'intero punteggio dalla patente di guida, , tenuto conto che l'interessato conosce subito, attraverso il verbale di accertamento non presuppone l'avvenuta comunicazione delle variazioni di punteggio , se e in quale misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione punti, e può conoscere in ogni momento il suo saldo-punti Cass. numero 9270/2018 .

Presidente Manna – Relatore Falaschi Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che - con sentenza n. 105-2019 il Giudice di Pace di Chiavari rigettava l'opposizione proposta da D.L. avverso il provvedimento di revisione n. 5396-45 del 15 gennaio 2019 dell'Ufficio Motorizzazione Civile di , con il quale era stata disposta la sospensione a tempo indeterminato della sua patente di guida - sul gravame interposto dalla D. , il Tribunale di Genova, con sentenza n. 2939-2019, rigettava l'appello, condannata l'appellante al pagamento delle spese di lite. Più esattamente, il giudice del gravame rilevava che il provvedimento di revisione della patente n. omissis risultava notificato presso il domicilio dell'appellante in data 5 dicembre 2018 e ritirato da un soggetto al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni che risultava anche notificata, in data 17 ottobre 2018 a mani della stessa appellante, la precedente comunicazione, prot. n. 4606-45, di avvio del procedimento di cui all' articolo 126 bis C.d.S. e che contro le attestazioni contenute nella notifica effettuata dall'agente incaricato non era stata proposta querela di falso. Inoltre, il Tribunale genovese sottolineava che tutti i provvedimenti notificati alla D. erano motivati ai sensi della l. 241 del 1990, articolo 3, in quanto contenevano l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che avevano determinato la decisione, nonché l'indicazione del termine e dell'autorità cui ricorrere, fermo restando che le sanzioni amministrative, quali presupposti della sospensione della patente, dovevano considerarsi già conosciuti dalla ricorrente al momento della notifica del provvedimento di revisione della patente di guida, ai sensi e per gli effetti della l. 241 cit., comma 3 dell'articolo 3 - avverso la sentenza d'appello la D. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, cui ha resistito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con controricorso - in prossimità dell'adunanza camerale parte ricorrente ha curato anche il deposito di memoria ai sensi dell' articolo 380 bis.1 c.p.c. . Considerato che - con il primo motivo la ricorrente deduce - ai sensi dell' articolo 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 - la violazione e la falsa applicazione dell' articolo 126 bis, comma 6, C.d.S. nonché della l. n. 890 del 1982, articolo 7, nella parte in cui il Tribunale genovese ha ritenuto provata l'avvenuta notifica dell'atto impugnato in origine innanzi al Giudice di Pace di Chiavari, ovvero il provvedimento di sospensione della patente n. in data 15 gennaio 2019, e degli atti ad esso prodromici, oltre a mancata allegazione di provvedimenti posti a base del procedimento di revisione e successiva sospensione nel giudizio di appello. Invero, la ricorrente insiste nel non essere mai stata in possesso degli atti e di avere sempre contestato la ricezione del provvedimento di revisione, atto prodromico a quello impugnato nel presente giudizio e che assume essere stato notificato il 7 gennaio 2019. Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta - ai sensi dell' articolo 360 c.p.c. , comma 1, nn. 3 e 5 - la violazione e la falsa applicazione dell' articolo 221 c.p.c. , nella parte in cui la sentenza impugnata non considerava attendibili le censure dell'esponente circa la mancata notifica dell'atto impugnato e di quelli presupposti per non avere la D. proposto querela di falso, come se tale azione avesse cristallizzato la ritualità della notifica. Il primo ed il terzo motivo - da trattare unitariamente, vertendo entrambi sulla medesima questione della dedotta mancata notificazione dell'atto presupposto, seppure sotto profili diversi - sono privi di fondamento. Questa Corte ha già chiarito, infatti, che il provvedimento di revisione della patente di guida, atto vincolato all'azzeramento dei punti, non presuppone l'avvenuta comunicazione all'interessato delle variazioni di punteggio che lo riguardano, poiché il contravventore può conoscere subito, attraverso il verbale di accertamento, se ed in quale misura operi, nei suoi confronti, la misura accessoria della loro decurtazione e, comunque, può controllare in ogni momento lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento ministeriale per i trasporti terrestri Cass. n. 18174 del 2016 Cass. n. 13637 del 2020 . In altri termini, il provvedimento di revisione, con il quale viene ordinato al titolare della patente di abilitazione alla guida di sottoporsi all'esame di idoneità tecnica per avvenuto azzeramento dei punti, partecipa della medesima natura del procedimento di applicazione della sanzione accessoria della perdita dei punti, a seguito delle singole violazioni di norme di comportamento nella circolazione stradale ex plurimis, Cass., Sez. Un., n. 15573 del 2015 . Il Collegio non ritiene di doversi discostare da tale orientamento, ripreso anche in Cass. n. 9270-2018 , nella cui motivazione si legge Nel sistema delineato dal D.Lgs. n. 285 del 1992, articolo 126-bis , l'applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida è conseguenza dell'accertamento costituito dal verbale di contestazione della violazione del Codice della Strada , che deve recare l'indicazione della decurtazione comma 2 . A sua volta, il comma 3 del medesimo articolo 126-bis prescrive che ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida, ma prevede anche che ciascun conducente possa controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento ministeriale per i trasporti terrestri che la comunicazione della variazione di punteggio a cura dell'Anagrafe nazionale è atto privo di contenuto provvedimentale, meramente informativo, la cui fonte è costituita dal verbale di contestazione ovvero dall'ordinanza ingiunzione che, rigettando il ricorso amministrativo, confermi il verbale anche per la parte concernente la sanzione accessoria , ed è espressione del principio di trasparenza dell'attività amministrativa. A sua volta, il provvedimento di revisione della patente, che è atto vincolato all'azzeramento del punteggio, ed è, anch'esso, fondato sulla definitività dell'accertamento delle violazioni stradali in esito alle quali sia stato decurtato l'intero punteggio dalla patente di guida, non presuppone l'avvenuta comunicazione delle variazioni di punteggio, tenuto conto che l'interessato conosce subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in quale misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione punti, e può conoscere in ogni momento il suo saldo-punti . Per tale ragione, stante la natura autonoma della revisione, avendo il giudice accertato la regolare notificazione di detto provvedimento, in ordine alla notificazione del quale non era neanche stata proposta querela di falso, ha ritenuto non verosimili le doglianze della ricorrente, facendo con ciò buon governo dei principi sopra esposti - con il secondo motivo parte ricorrente afferma - ai sensi dell' articolo 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 - la violazione e la falsa applicazione degli artt. 126 bis C.d.S. , Cost., articolo 97, e l. 241 del 1990, articolo 3 , e s.m.i., nella parte in cui il giudice dell'impugnazione non considera attendibili le censure dell'esponente circa il difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati. Anche il secondo motivo è infondato. Il provvedimento di revisione della patente, che è atto vincolato all'azzeramento del punteggio, ed è fondato sulla definitività dell'accertamento delle violazioni stradali in esito alle quali sia stato decurtato l'intero punteggio dalla patente di guida, non presuppone l'avvenuta comunicazione delle variazioni di punteggio, tenuto conto che l'interessato conosce subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in quale misura gli sarà applicata la sanzione. Del resto, anche la comunicazione della variazione di punteggio a cura dell'Anagrafe nazionale è atto privo di contenuto provvedimentale, meramente informativo, la cui fonte è costituita dal verbale di contestazione ovvero dall'ordinanza-ingiunzione che, rigettando il ricorso amministrativo, confermi il verbale anche per la parte concernente la sanzione accessoria , ed è espressione del principio di trasparenza dell'attività amministrativa. La natura di siffatti provvedimenti esclude la necessità di motivazione trattandosi di atti vincolati. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013 , che ha aggiunto il comma 1-quater dell'articolo 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in favore del Ministero in complessivi Euro 3.000, oltre a spese prenotate e prenotande a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13 , comma 1 quater, inserito dalla l. n. 228-12, articolo 1 , comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dell'articolo 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.