Indicazioni dalla Cassazione in tema di disconoscimento della scrittura privata

Il disconoscimento della scrittura privata può essere effettuato con le memorie istruttorie? Invece, in caso di tardività del disconoscimento, la parte deve eccepire tale questione oppure il giudice può rilevarla d’ufficio?

Nell'ambito di un'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente contestava la valenza probatoria della copia autentica del registro fatture sui cui si fondava la pretesa creditoria. Il creditore produceva in giudizio documenti recanti il timbro del debitore e il Tribunale rigettava quindi l'opposizione affermando che tali documenti non erano stati disconosciuti nei termini di cui agli articolo 214 e 215 c.p.p., ma solo con la memoria conclusiva ex articolo 190 c.p.c. In appello, l'opponente deduceva che il disconoscimento della conformità delle copie dei documenti all'originale era avvenuto tempestivamente con la memoria ex articolo 183, comma 6, c.p.c. e non con la memoria conclusiva ex articolo 190 c.p.c. Sottolineava inoltre che la tardività del disconoscimento non poteva essere rilevata d'ufficio. La Corte d'appello ha però rigettato l'impugnazione. Giungono dunque all'attenzione della Suprema Corte le seguenti questioni «se la “prima risposta utile” entro cui va effettuato il disconoscimento debba essere intesa come atto processualmente rilevante compiuto alla presenza di entrambe le parti o se il disconoscimento possa essere effettuato con le memorie istruttorie se la tardività del disconoscimento possa essere rilevata d'ufficio o debba essere tempestivamente sollevata dalla parte che ha prodotto il documento disconosciuto». Richiamando il contesto normativo e giurisprudenziale sul tema, il Collegio giunge ad affermare che «in tema di disconoscimento della scrittura privata, la disposizione dell'articolo 215, comma 1, numero 2, c.p.c. , in base al quale la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce nella prima udienza o nella risposta successiva alla produzione, va inteso con riferimento al primo atto in cui la parte esercita il proprio diritto di difesa, sia essa una udienza o una difesa scritta». In relazione al secondo profilo viene invece affermato il principio di diritto secondo cui «l'eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata, avendo natura sostanziale e non essendo, di conseguenza, suscettibile di rilievo di ufficio, deve essere sollevata, ove il disconoscimento sia avvenuto in sede di precisazione delle conclusioni, nella medesima sede, risultando, in difetto, preclusa, stante l'impossibilità di proposizione con la comparsa conclusionale, avente l'esclusiva funzione di illustrare domande ed eccezioni già, ritualmente, proposte». Il ricorso viene in conclusione accolto con la cassazione della pronuncia impugnata ed il rinvio alla Corte territoriale.

Presidente Manna – Relatore Giannaccari     Fatti di causa C.G. , titolare di un distributore di carburanti, con atto di citazione ritualmente notificato, propose opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma, con cui gli veniva ingiunto il pagamento di Euro 6.322,84, oltre interessi legali e spese, a titolo di mancato pagamento del prezzo di acquisto di alcuni beni consegnati dalla Kuwait Petroleum Italia S.p.A. nell'ambito della campagna promozionale denominata omissis . L'opponente eccepì l'insussistenza del credito per non aver mai ricevuto i beni mobili e contestò la valenza probatoria della copia autentica del Registro Fatture, prodotte nella fase monitoria dalla Kuwait Petroleum Italia S.p.A. Si costituì la Kuwait Petroleum Italia S.p.a., producendo ulteriore documentazione a sostegno della propria pretesa e, specificamente, copia dei buoni di consegna riferiti alla merce promozionale chiese, quindi, il rigetto dell'opposizione. Il Tribunale di Roma, rilevata l'apposizione sui documenti di trasporto della merce in oggetto del timbro Distributore Q8 di C.G. , con relativa sottoscrizione in calce, rigettò l'opposizione, ritenendo che la Kuwait avesse fornito la prova del credito. Il Tribunale evidenziò che i documenti prodotti dall'attrice non erano stati disconosciuti nei termini di cui agli articolo 214 e 215 c.p.c. ma solo con la memoria conclusiva ex articolo 190 c.p.c Propose appello C.G. , deducendo che il disconoscimento della conformità delle copie dei documenti di trasporto all'originale era avvenuto tempestivamente con la memoria ex articolo 183, comma VI c.p.c., numero 3 e non con la memoria conclusiva ex articolo 190 c.p.c. rilevò, inoltre, che la tardività del disconoscimento non poteva essere rilevata d'ufficio ma dedotta tempestivamente dalla parte che ha prodotto il documento. La Corte d'Appello di Roma rigettò l'appello. Per quel che ancora rileva in sede di legittimità, la Corte distrettuale evidenziò che il disconoscimento della conformità all'originale dei documenti prodotti dalla Kuwait Petroleum Italia S.p.A. era avvenuto con la terza memoria ex articolo 183, comma 6, c.p.c., prevista per la prova contraria, mentre doveva essere effettuato con la prima memoria prevista dall'articolo 183, comma VI c.p.c rilevò, inoltre, che l'eccezione di tardività del disconoscimento era regolarmente avvenuto con il deposito degli scritti difensivi finali. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, C.G. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo ed ha depositato memorie in prossimità dell'adunanza camerale dell'1.6.2022. La Kuwait Petroleum Italia S.p.A. ha resistito con controricorso. Il collegio, con ordinanza interlocutoria dell'1.6.2022, ha rimesso la causa alla pubblica udienza. Il Sostituto Procuratore Generale nella persona del Dott. Aldo Ceniccola ha chiesto l'accoglimento del secondo motivo di ricorso. Ragioni della decisione Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli articolo 214 c.p.c., 215 c.p.c. e dell'articolo 2697 c.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3. sotto un duplice profilo la tardività del disconoscimento e la rilevabilità d'ufficio della tardività del disconoscimento. Sotto il primo profilo il ricorrente ribadisce la tempestività del disconoscimento, avvenuto con le memorie ex articolo 183, comma VI, numero 3 c.p.c. e reiterato nel corso dell'udienza riservata all'ammissione dei mezzi istruttori. Il ricorrente richiama la decisione numero 6187 del 2009, con cui questa Corte avrebbe affermato che il disconoscimento deve essere effettuato con atto compiuto alla presenza di entrambe le parti. Nel caso di specie, anche se il disconoscimento era avvenuto con le memorie di cui all'articolo 183, comma VI, numero 3 c.p.c., esso era stato nuovamente effettuato in udienza e sarebbe perciò tempestivo. In ogni caso, anche qualora il disconoscimento non fosse stato tempestivo, l'eccezione di tardività sarebbe stata tardivamente sollevata dal difensore della Kuwait s.r.l. solo con la memoria conclusionale che ha lo scopo di illustrare le domande o le eccezioni già proposte mentre il disconoscimento sarebbe dovuto avvenire, al più tardi, all'udienza di precisazione delle conclusioni. Il motivo è fondato nei termini di cui in motivazione. Le questioni, aventi rilievo nomofilattico, in relazione alle quali è stata disposta la remissione della causa alla pubblica udienza sono le seguenti se la prima risposta utile entro cui va effettuato il disconoscimento debba essere intesa come atto processualmente rilevante compiuto alla presenza di entrambe le parti o se il disconoscimento possa essere effettuato con le memorie istruttorie se la tardività del disconoscimento possa essere rilevata d'ufficio o debba essere tempestivamente sollevata dalla parte che ha prodotto il documento disconosciuto. L'articolo 215 c.p.c. dispone che La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta 1 se la parte, alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta, è contumace, salva la disposizione dell'articolo 293 comma 3 2 se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione. Come correttamente evidenziato dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni scritte, la norma, nel descrivere i contorni della barriera preclusiva opera un riferimento alternativo alla prima udienza ovvero alla prima risposta successiva alla produzione, intendendo con ciò fare riferimento a due ipotesi ben distinte tra loro a seconda che l'appuntamento processualmente rilevante, successivo all'avvenuto disconoscimento, si traduca in una comparizione delle parti innanzi al giudice ovvero in un'appendice scritta di trattazione. Nella giurisprudenza di questa Corte è stato più volte ribadito il principio per cui il disconoscimento deve avvenire in modo formale e specifico nella prima occasione utile, sia essa un'udienza o un atto difensivo Cass. Sez. 1, Sentenza numero 23174 del 27/10/2006, Rv. 593624 Cass. Sez. 2, Sentenza numero 3474 del 13/02/2008, Rv. 601836 Cass. Sez. 3, Sentenza numero 19680 del 17/07/2008, Rv. 604986 Cass. Sez. 3, Sentenza numero 4476 del 25/02/2009, Rv. 606996 Cass. Sez. 61, Sentenza numero 13425 del 13/06/2014, Rv.631388 Cass. Sez.2, Ordinanza numero 882 del 16/01/2018, Rv. 646669 Cass. Sez.2, Ordinanza numero 4053 del 20/02/2018, Rv. 647808 . Le massime citate non attribuiscono particolare rilievo all'attività svolta in udienza, posto che l'articolo 215 c.p.c. indica chiaramente la prima udienza o la prima risposta, per ter tale dovendosi intendere la prima difesa utile. Detti momenti processuali sono tra loro alternativi, ma non nel senso che la parte interessata può scegliere se formulare il disconoscimento nella prima udienza o nella prima difesa utile, bensì nel diverso significato che il disconoscimento va formulato nella prima occasione possibile, sia essa una udienza o una difesa scritta in termini, cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza numero 4059 del 11/05/1990, Rv. 467078, secondo cui Dal combinato disposto degli articolo 214, comma 2, e 215 numero 2 c.p.c. si desume che la scrittura privata, anche se prodotta in copia fotostatica, si ha per riconosciuta dalla parte contro cui è prodotta, se la stessa non la disconosce o se, trattandosi di erede -o di avente causa del suo erede apparente non dichiari di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del proprio dante causa in modo formale e specifico, nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione del documento cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza numero 2114 del 05/05/1978, Rv. 391495 . Più di recente, detto orientamento ha trovato conferma nell'ordinanza numero 15676 del 23.7.2020 in cui espressamente si individua quale termine preclusivo per il disconoscimento l'udienza o la difesa scritta, purché si tratti della prima occasione successiva alla produzione del documento contro il quale effettuare il disconoscimento. La giurisprudenza richiamata trova conferma nell'ordinanza numero 15780 del 15/06/2018, che individua come primo momento utile quello in cui la parte esercita una propria difesa si trattava di un caso in cui, effettuata la produzione del documento nel termine previsto dall'articolo 183, comma VI, numero 2 c.p.c., la controparte aveva omesso di depositare la memoria prevista dal numero 3. La Corte ha ritenuto che la barriera preclusiva si spostava alla prima udienza successiva, affermando che, una volta effettuata la produzione nel termine di cui all'articolo 183, comma 6, numero 2 c.p.c., in mancanza del deposito, ad opera della parte contro cui la scrittura è prodotta, della memoria prevista dall'articolo 183, comma 6, numero 3, è tempestivo il disconoscimento operato, ai sensi dell'articolo 215, comma 1, c. p. c., alla prima udienza successiva all'effettuata produzione documentale, non potendo la decadenza di cui all'articolo 215 c.p.c., in quanto norma di stretta interpretazione, dipendere da una non difesa quale deve essere qualificata l'omesso deposito della memoria sopra indicata. Essendo ancorata la scadenza del termine per il disconoscimento alla celebrazione della prima udienza ovvero alla formulazione della prima risposta, occorre, perché il termine possa dirsi spirato, che una udienza ovvero una difesa, da parte dell'onerato del disconoscimento, abbiano avuto effettivamente luogo di guisa che la decadenza non può essere fatta dipendere, salvo ad incorrere in evidente violazione tanto della lettera quanto della ratio dell'articolo 215 c.p.c., da una non difesa, in cui si risolve il mancato esercizio della facoltà di deposito della terza memoria prevista dal medesimo articolo 183, comma VI c.p.c Si osserva lucidamente in motivazione che il termine per il disconoscimento della scrittura privata prodotta dall'attore con l'atto di citazione coincide con lo spirare del termine per il deposito della comparsa di risposta, ai sensi dell'articolo 166 c.p.c., solo se il convenuto si costituisce in cancelleria anteriormente alla prima udienza mentre, se si costituisce alla prima udienza, ha l'onere di farlo con la comparsa di risposta o con apposita deduzione nel verbale di causa Cass. 2 luglio 2001, numero 8920 . Potrebbe indurre ad equivoci quanto affermato da Cassazione Civile sez. III, 13/03/2009, numero 6187 e ribadito da Cass. 15113/2019, secondo cui la prima risposta successiva alla produzione , deve intendersi integrata da un atto processualmente rilevante compiuto alla presenza di entrambe le parti, attesa l'esigenza dell'immediatezza della conoscenza del disconoscimento in capo al soggetto che ne è destinatario sicché non può quindi intendersi come prima risposta il mero deposito di note difensive autorizzate, proprio perché effettuato in assenza della controparte. Nella prima decisione richiamata Cass. 6187-2009 , i documenti erano stati depositati insieme a note illustrative e richiamati in ordinanza emessa fuori udienza, sicché la Corte ha affermato che il disconoscimento sarebbe dovuto avvenire all'udienza immediatamente successiva fissata anch'essa nella suindicata ordinanza. Nella decisione numero 15114-2019, la Corte d'appello ha rilevato che il disconoscimento della conformità all'originale della fotocopia dell'avviso di ricevimento della cartella esattoriale non era stato effettuato alla prima udienza di discussione ma solo con le note autorizzate. In definitiva, le due decisioni hanno ritenuto che il disconoscimento non poteva essere effettuato nelle note difensive perché era stato tardivo. Non si ravvisa, pertanto, un contrasto con il principio che in questa sede si intende ribadire, secondo cui, in tema di disconoscimento della scrittura privata, la disposizione dell'articolo 215, comma 1, numero 2 c.p.c., in base al quale la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce nella prima udienza o nella risposta successiva alla produzione, va inteso con riferimento a qualsiasi atto processualmente rilevante in cui la parte esercita il proprio diritto di difesa, sia essa una udienza o una difesa scritta. Nel caso di specie, la prima difesa era costituita dalla memoria ex articolo 183, comma VI, numero 1 c.p.c. sicché il disconoscimento fu tardivamente effettuato con le memorie di replica. Tuttavia, l'eccezione di tardività del disconoscimento venne tardivamente sollevata dalla Kuwait s.r.l. solo con le memorie conclusionali di replica ex articolo 190 c.p.c Questa Corte ha, in più occasioni chiarito che l'eccezione di tardività del disconoscimento è rimessa alla disponibilità della parte che ha prodotto il documento in quanto unica ad avere interesse a valutare l'utilità di un accertamento positivo della provenienza della scrittura Cass. 23636-2019 Cass. 10147-2011 Cass. 9994-2003 . L'eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata, perché effettuato oltre la prima udienza successiva a quella di produzione, non è rilevabile d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte che ha prodotto la scrittura. Sez. 1, Sentenza numero 388 del 27/01/1978, Rv. 389686 . Quanto al momento entro il quale deve essere fatta valere l'eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata, va certamente escluso che l'eccezione possa essere sollevata con la comparsa conclusionale, avente l'esclusiva funzione di illustrare domande ed eccezioni già, ritualmente, proposte. Sez. 3, Sentenza numero 5666 del 10/06/1994, Rv. 487013 01 ha affermato che, ove il disconoscimento sia avvenuto in sede di precisazione delle conclusioni, l'eccezione di tardività deve essere proposta nella medesima sede . Il ricorso va, pertanto accolto l'impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione che si atterrà ai seguenti principi di diritto In tema di disconoscimento della scrittura privata, la disposizione dell'articolo 215, comma 1, numero 2 c.p.c., in base al quale la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce nella prima udienza o nella risposta successiva alla produzione, va inteso con riferimento al primo atto in cui la parte esercita il proprio diritto di difesa, sia essa una udienza o una difesa scritta . L'eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata, avendo natura sostanziale e non essendo, di conseguenza, suscettibile di rilievo di ufficio, deve essere sollevata, ove il disconoscimento sia avvenuto in sede di precisazione delle conclusioni, nella medesima sede, risultando, in difetto, preclusa, stante l'impossibilità di proposizione con la comparsa conclusionale, avente l'esclusiva funzione di illustrare domande ed eccezioni già, ritualmente, proposte . Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità. Va dichiarato assorbito il secondo motivo di ricorso. P.Q.M. accoglie il ricorso per quanto di ragione cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.