“Sopravvenienze” ed obblighi di cooperazione tra gli uffici: come cambia la procedura di conversione del permesso di soggiorno

L’emergenza scatenata dalla diffusione del COVID-19 ha portato le varie compagini governative illo tempore in carica all’adozione di misure restrittive in materia di immigrazione, in particolare tramite la sospensione dei termini relativi alle procedure amministrative disciplinanti l’ingresso e la permanenza del cittadino straniero sul territorio italiano sospensione prevista dal d.l. numero 18/2020 c.d. “Cura Italia” , richiamata da diverse circolari del dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione .

Per quel che qui interessa, in tale ambito va segnalata una interessante pronuncia, foriera di diversi spunti sulla illegittimità dei provvedimenti amministrativi adottati dagli Enti coinvolti nel rilascio dei Permessi di Soggiorno. In particolare, nel corso dell'anzidetta sospensione e/o proroga dei termini amministrativi, con riguardo alla vicenda da analizzare, si evidenzia quanto accaduto. La vicenda. Un cittadino marocchino, in prossimità della scadenza del permesso di soggiorno presentava alla Questura competente – in attesa dell'uscita del Decreto Flussi per l'anno 2020 – una domanda di rinnovo del titolo di soggiorno, detenuto per motivi di lavoro stagionale, al fine di ottenere la conversione del PdS da lavoro stagionale a lavoro subordinato. La Questura, in sede di preavviso, non accoglieva l'istanza, motivando il rigetto, in quanto il richiedente non aveva curato un necessario “adempimento preliminare” ex articolo 24, comma 10, d.lgs. numero 286/1998 Testo Unico Immigrazione , ovvero non aveva ancora richiesto allo Sportello Unico per l'Immigrazione ed ottenuto l'autorizzazione alla conversione del permesso di soggiorno, che presuppone la verifica della presenza di una quota d'ingresso disponibile, sulla base del summenzionato Decreto Flussi. In ogni caso, nelle more della domanda di rinnovo/conversione, venivano aperti i canali telematici per chiedere alla Prefettura S.U.I. l'autorizzazione, sì da consentire al richiedente di proporre la domanda di nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato. Tuttavia, successivamente, il provvedimento Questorile rigettava definitivamente l'istanza di rinnovo senza tener conto della domanda di conversione presentata all'occorrenza. In effetti, l'art 24 T.U.I. non prescrive che l'autorizzazione debba essere richiesta preventivamente[1], ragion per cui il cittadino marocchino proponeva ricorso gerarchico al Prefetto sul presupposto che sarebbe stato onere dell'Amministrazione, ricevente l'istanza, cooperare con lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura in presenza di una irregolarità sanabile. Ciononostante, il Prefetto rigettava il ricorso gerarchico, aderendo alla tesi Questorile. Pertanto, veniva proposto ricorso dinanzi al TAR per la Campania – Napoli, osservando, tra le altre censure, che, secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, i provvedimenti gravati erano illegittimi, poiché non vi sarebbe un tassativo onere, a carico dell'interessato, di acquisire l'attestazione della disponibilità di una quota, potendo a tale adempimento provvedere d'ufficio l'Amministrazione. Illegittimo il diniego di conversione del permesso di soggiorno in assenza della domanda di autorizzazione l'amministrazione può procedere d'ufficio alla verifica della disponibilità della quota. All'esito del procedimento, il TAR adito accoglieva il gravame, argomentando l'illegittimità del provvedimento sulla scorta di un consolidato principio, ribadito in più occasioni dai Giudici Amministrativi, ossia che «in mancanza di una previsione espressa circa l'onere per il richiedente la conversione di acquisire l'attestazione della disponibilità di una quota, a detto adempimento deve procedere d'ufficio l'amministrazione, essendo pertanto illegittimo il diniego di conversione del permesso di soggiorno, incentrato sulla mancata presentazione della domanda di verifica della quota di ingresso», aggiungendo che «l'articolo 24, comma 10, non prescrive che l'autorizzazione debba essere chiesta preventivamente». Tra l'altro, nel caso in trattazione, la Questura non aveva nemmeno verificato se, successivamente alla richiesta di Conversione, vi fosse stata la presentazione di una domanda di nulla osta alla Prefettura S.U.I. . La disponibilità della quota rientra tra le “sopravvenienze” che, verificatesi in corso del procedimento, permettono il rilascio del permesso di soggiorno. Ad ogni modo, i Giudici partenopei confermavano il dovere, posto a carico dell'Amministrazione in assenza di preventiva richiesta dell'istante, di verificare ed acquisire d'ufficio la disponibilità di una quota, altresì ammettendo “che la disponibilità della quota. rientri tra le “sopravvenienze” che, verificatesi in corso del procedimento, permettono il rilascio del permesso di soggiorno pur in situazioni in cui al momento della istanza non ne sussistessero i presupposti”. Ciò posto, veniva dal TAR rilevata l'illegittimità del provvedimento gerarchico Prefettizio, anche in virtù del fatto che «lo Sportello unico per l'immigrazione è struttura organizzativa da lui dipendente ndr il Prefetto », quindi, il medesimo avrebbe dovuto considerare una temporanea sospensione della decisione, in vista dell'uscita del Decreto flussi TAR Campania – Napoli, sentenza numero 3917/2021, cit. . Al termine del procedimento giudiziario, in sede di rideterminazione, la Prefettura di Benevento interveniva con un nuovo provvedimento di rigetto sulla domanda di conversione presentata dal ricorrente all'uscita del Decreto flussi, in violazione dei pregressi dicta del TAR per la Campania– Napoli. Infatti, lo Sportello Unico Immigrazione, nel valutare l'istanza di autorizzazione ex articolo 24, comma 10 presentata dal cittadino marocchino “al momento della domanda”, non aveva tenuto conto delle successive variazioni lavorative, rispetto alla situazione vigente all'atto della presentazione della medesima. La domanda di conversione deve essere valutata “non al momento della domanda” ma “all'attualità” dei fatti e presupposti verificatesi nel corso del procedimento. Pertanto, il richiedente agiva nuovamente innanzi al TAR partenopeo in ottemperanza della suindicata sentenza. All'esito del secondo procedimento, in accoglimento delle prospettazioni del ricorrente, veniva disposto che l'Amministrazione, in tali casi, è obbligata a rideterminarsi sull'istanza “valutando la situazione all'attualità del ricorrente previo contradditorio con lo stesso” TAR per la Campania – Napoli, sentenza numero 511/2022 . Ciò posto, a seguito della nuova pronunzia dei Giudici Amministrativi, lo Sportello Unico Immigrazione riavviava il procedimento, ritenendo nuovamente in distonia con quanto sancito dal TAR di valutare la sussistenza dei requisiti «con riferimento al momento della domanda», ovvero con riferimento alla domanda presentata in mancanza della richiesta di quote di ingresso. Rideterminandosi, dunque, in violazione dei dettami del Tribunale Amministrativo ed a dispetto dell'orientamento giurisprudenziale, oramai consolidato, secondo cui la disponibilità della quota rientra tra “le sopravvenienze” che consentono il rilascio del Permesso di Soggiorno. Per tutte queste ragioni, lo straniero veniva obbligato a rivolgersi, per l'ennesima volta, ai Giudici Amministrativi avverso il nuovo provvedimento sfavorevole Questorile, vincolato ex lege dal parere negativo Prefettizio, contenente il contestuale invito a lasciare il territorio italiano. L'istante censurava l'illegittimità del medesimo per non aver dato puntuale esecuzione alle pronunzie amministrative, in spregio ai dicta del TAR, con richiesta di condanna delle resistenti Amministrazioni al pagamento di una penalità di mora. Previsione di una penalità di mora qualora vi sia inerzia della PA. Orbene, nell'ambito del terzo contenzioso, anche sotto quest'ultimo profilo i giudici partenopei hanno ravvisato l'illegittimità dei suindicati provvedimenti, acclarando la violazione del giudicato, perpetrata dalla Prefettura e dalla Questura interessate, riconoscendo, altresì, la domanda avente ad oggetto la penalità di mora, da comminare alle Amministrazioni per ogni settimana o frazione della stessa di ulteriore ritardo, qualora fosse scaduto il termine di 60 giorni per l'esecuzione dei dettami TAR Campania – Napoli, sentenza numero 6565/2022 . Dunque, alla luce delle pronunzie suesposte, sono stati sanciti importanti principi, costituenti fondamentali garanzie per i richiedenti un titolo di soggiorno in Italia, soprattutto in tempi in cui si manifesta la necessità di proteggere e garantire il diritto ad una vita libera e dignitosa. Infatti, nel caso di specie, si è evitato che inutili automatismi procedimentali, non previsti ex lege, potessero ledere il diritto dello straniero alla parità di trattamento in ambito lavorativo, altresì, evitando libere interpretazioni e valutazioni della disciplina ad opera delle Amministrazioni coinvolte, in grado di pregiudicare la facoltà dei soggiornanti di stabilire e stabilizzare sul territorio un proprio centro d'interessi esistenziali, personali e lavorativi.   [1] A sostegno dell'innanzi principio si sono espressi diversi Tribunali Amministrativi statuendo che la domanda di conversione può essere proposta anche dopo la scadenza del permesso di soggiorno, in quanto “il ritardo nella presentazione della domanda di conversione del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 24 d.lgs numero 286/98 non costituisce, di per sé, fatto ostativo al rilascio del titolo, non trattandosi di termine avente natura decadenziale” TAR Lazio – Latina, Sentenza numero 176/2020 .