Caduta definitivamente l’accusa a carico di un uomo per presunta violazione del Testo unico sull’edilizia. Decisivo, secondo i Giudici, il fatto che non sia emerso alcun mutamento della volumetria complessiva o dell’originaria destinazione d’uso dell’immobile.
Esclusa la necessità di un permesso di costruire a fronte della mera realizzazione di tramezzature che consentono di ricavare un maggior numero di stanze all’interno dell’immobile. A finire sotto processo e a ritrovarsi poi condannato in Tribunale è un uomo, colpevole, secondo i giudici di merito, per avere «realizzato tramezzature non autorizzate nell’immobile di sua proprietà» e di avere così agito «con l’obiettivo di ricavare più stanze». Per i giudici del Tribunale è palese come sia stato violato il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia. Di parere opposto, ovviamente, il legale che rappresenta l’uomo sotto processo e che rivendica la legittimità della condotta tenuta dal suo cliente, sottolineando, a tal proposito, che «si è trattato di lavori per cui non erano necessarie autorizzazioni». Chiarissima l’accusa all’uomo sotto processo si contestano «lavori interni di tramezzatura eseguiti in assenza di permesso di costruire». Altrettanto certo, però, annotano i Giudici di Cassazione, il fatto che «i lavori siano consistiti nella creazione di un’altra camera, ottenuta dalla ripartizione di un vano con modifiche apportate anche all’impianto elettrico e alla pavimentazione per renderli idonei all’alloggio». Ma «tale tipologia di lavori non è assoggettata a permesso a costruire se non vi sia un mutamento della volumetria complessiva né dell’originaria destinazione d’uso dell’immobile», precisano prontamente i Magistrati. Per chiarezza, poi, viene richiamato il principio secondo cui «in tema di reati urbanistici», a seguito dell’aggiornamento normativo del 2014, «deve ritenersi ampliata la categoria degli interventi di manutenzione straordinaria, comprensiva anche del frazionamento o dell’accorpamento di unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti una variazione di superficie o del carico urbanistico, per i quali pertanto, ove rimangano immutate la volumetria complessiva e la originaria destinazione d’uso, non è più necessario il permesso di costruire». In sostanza, «il frazionamento dell’unità immobiliare deve ritenersi un intervento di manutenzione straordinaria soggetto unicamente alla S.C.I.A.», precisano i Giudici, i quali poi aggiungono che «solo in presenza di un mutamento della volumetria complessiva, ovvero di una modifica della destinazione d’uso, anche soltanto mediante opere interne, deve ritenersi necessario, ai fini del mero frazionamento dell’unità immobiliare, il permesso di costruire». Tornando alla vicenda oggetto del processo, i Magistrati di Cassazione sottolineano che in Tribunale non è emerso «alcun mutamento della volumetria complessiva o dell’originaria destinazione d’uso» dell’immobile, e ciò rende legittima, e quindi non punibile, la condotta del proprietario dell’immobile finito sotto processo per alcune tramezzature.
Presidente Di Nicola – Relatore Macrì Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 16 marzo 2022 il Tribunale di Padova ha condannato F.W. alle pene di legge per il reato del D.P.R. numero 380 del 2001, articolo 44 consistente nella realizzazione di tramezzature non autorizzate nell'immobile di sua proprietà con l'obiettivo di ricavare più stanze. 2. Ricorre per cassazione la difesa dell'imputato sulla base di due motivi. Con il primo motivo deduce i vizi di violazione di legge e di mancanza della motivazione, perché si trattava di lavori per cui non erano necessarie autorizzazioni. Con il secondo denuncia la carenza di motivazione in ordine alla pena applicata, perché il Giudice non aveva giustificato il discostamento dal minimo edittale ed aveva reso una decisione incoerente rispetto al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Considerato in diritto 3. Il ricorso è fondato. Il ricorrente risulta imputato per il reato di cui al D.P.R. numero 380 del 2001, articolo 44, comma 1, lett. b , e non già per il diverso reato di cui alla lettera a del medesimo articolo, come, invece, sostenuto nel ricorso. Il capo di imputazione, infatti, menziona espressamente dei lavori interni di tramezzatura eseguiti in assenza di permesso di costruire . Lo stesso P.M., inoltre, per il capo in questione, ha chiesto l'applicazione della pena pari a mesi 6 di arresto ed Euro 8.000,00 a titolo di ammenda, ricompresa nei limiti edittali di cui alla lettera b del citato D.P.R. numero 380 del 2001, articolo 44. Pur a fronte di tale imputazione, tuttavia, il Giudice ha omesso di motivare circa la riconducibilità della condotta imputata nella fattispecie di reato ascritta. È certo che i lavori siano consistiti nella creazione di un'altra camera, ottenuta dalla ripartizione di un vano con modifiche apportate anche all'impianto elettrico e alla pavimentazione per renderle idonee all'alloggio. Tale tipologia di lavori non è assoggettata a permesso a costruire se non vi sia un mutamento della volumetria complessiva nè dell'originaria destinazione d'uso dell'immobile. Sul punto merita, infatti, di essere ribadito quanto più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, per cui in tema di reati urbanistici, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. numero 133 del 2014, articolo 17 comma 1 lett. b , numero 1 e 2, conv. in L. numero 164 del 2014, deve ritenersi ampliata la categoria degli interventi di manutenzione straordinaria, comprensiva anche del frazionamento o accorpamento di unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti una variazione di superficie o del carico urbanistico, per i quali pertanto, ove rimangano immutate la volumetria complessiva e la originaria destinazione d'uso, non è più necessario il permesso di costruire Sez. 3, numero 31618 del 14/01/2015 - dep. 21/07/2015, Cecchini, Rv. 264496 - 01 . In tale ultimo caso, invero, il frazionamento dell'unità immobiliare deve ritenersi un intervento di manutenzione straordinaria ai sensi del D.P.R. numero 380 del 2001, articolo 3, comma 1, lett. b , soggetto unicamente alla S.C.I.A. di cui al successivo articolo 22, comma 1, lett. a . In assenza di quest'ultima, dunque, non possono applicarsi le sanzioni penali di cui all'articolo 44, stante il disposto di cui al D.P.R. numero 380 del 2001, articolo 37, ult. comma, e 44, comma 2-bis. Solo in presenza di un mutamento della volumetria complessiva, ovvero di una modifica della destinazione d'uso, anche soltanto mediante opere interne, deve ritenersi necessario, ai fini del mero frazionamento dell'unità immobiliare, il permesso di costruire e, pertanto, configurabile, in sua assenza, il reato ex D.P.R. numero 380 del 2001, articolo 44, comma 1, lett. b , tra le più recenti, Sez. 3, numero 11303 del 04/02/2022, Turrin, Rv. 282929 - 01 . Il Giudice, tuttavia, non ha dato conto in motivazione di alcun mutamento della volumetria complessiva, ovvero dell'originaria destinazione d'uso, imprescindibile ai fini della configurazione del reato imputato al ricorrente. Ed anzi tali circostanze esulano del tutto dall'analisi del Giudice, per cui il Collegio ritiene, alla stregua dell'accertamento dei fatti compiuto in sentenza, che il reato non sussista. Tale epilogo decisorio preclude l'esame del connesso motivo sulla pena. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.