L’abnorme tasso di interesse è sufficiente a dimostrare lo stato di bisogno della vittima di usura

Condanna definitiva per l’usuraio che ha annichilito con le proprie richieste un uomo che, a causa dei propri debiti di gioco, gli aveva chiesto ripetuti prestiti. Riconosciuta l’aggravante dello stato di bisogno della vittima, alla luce del tasso di interesse annuo applicato, cioè 120%.

Basta la sola sproporzionata misura del tasso di interesse – 120%, nel caso specifico – a certificare lo stato di estremo bisogno della persona che, a causa dei debiti di gioco, è finita preda di un usuraio. La vicenda oggetto del processo copre un lungo arco temporale, dieci anni, che vanno dal 1998 al 2007, nei quali Tizio, sovrastato dai debiti di gioco, si rivolge a Caio, per ottenere ripetuti prestiti, gravati però da un tasso di interesse del 120% annuo. Inevitabili il processo e la condanna per Caio, ritenuto colpevole, sia in primo che in secondo grado, del reato di usura. Ad aggravare i fatti, poi, secondo i giudici di merito, c’è l’aggravante di «aver agito» - Caio - «in danno di persona in stato di bisogno dovuto a debiti di gioco». Col ricorso in Cassazione il legale che rappresenta Caio punta a mettere in discussione l’aggravante che ha reso più severa la condanna a carico del suo cliente. Ma su questo punto i Magistrati di Cassazione confermano in pieno la valutazione compiuta dai giudici d’Appello, sottolineando «la portata assai consistente del tasso di interesse usurario – nell’ordine del 120% annuo – accettato dalla persona offesa, dimostrativo dello stato di bisogno non transitorio in cui versava all’epoca dei fatti» e di cui Caio era ben consapevole. I Giudici di terzo grado ribadiscono, a questo proposito, il principio secondo cui «in tema di usura, lo stato di bisogno in cui deve trovarsi la vittima può essere di qualsiasi natura, specie e grado, e può quindi derivare anche dall’aver contratto debiti per il vizio del gioco d’azzardo, non essendo richiesto dalla norma incriminatrice che il predetto stato di bisogno presenti connotazioni che lo rendano socialmente meritevole». E in questa ottica i Giudici precisano, tornando alla vicenda oggetto del processo, che «lo stato di bisogno della persona offesa del delitto di usura può essere provato anche in base alla sola misura degli interessi, qualora siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in quello stato possa contrarre il prestito a condizioni tanto inique e onerose».

Presidente Verga – Relatore Sgadari   Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Velletri, emessa il 27 settembre 2016, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di usura commesso nei confronti di T.A. tra il omissis . 2. Ricorre per cassazione P.M., deducendo 1 vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. La Corte avrebbe fatto affidamento sulle dichiarazioni della persona offesa, senza saggiarne adeguatamente l'attendibilità alla luce delle contraddizioni e incertezze del racconto e della diversa versione dei fatti resa nelle varie occasioni dichiarative 2 violazione di legge per non avere la Corte rilevato l'intervenuta prescrizione del reato, tenuto conto che sulla base delle diverse dichiarazioni della persona offesa - tra le quali andava selezionata quella più favorevole all'imputato - sarebbe risultato che l'ultima dazione di danaro era avvenuta nel 2004, con conseguente prescrizione del reato alla data dell'1 luglio 2016 3 violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di aver agito in danno di persona in stato di bisogno dovuto a debiti di gioco e che sarebbe stato reversibile. Considerato in diritto Il ricorso è manifestamente infondato e generico. 1. Quanto al primo motivo, il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello, oltre a valutare l'intrinseca attendibilità della persona offesa a motivo della genesi delle sue rivelazioni in quanto inidonea a far ipotizzare una calunnia o altra ragione diversa da quella di riferire la verità, ha sottolineato che le dichiarazioni erano state riscontrate da quelle di un testimone indifferente, B.C., circostanza decisiva sulla quale il ricorso sorvola. 2. In ordine al secondo motivo, la Corte ha affrontato la questione della eventuale prescrizione del reato, rilevando - sulla base di valutazioni di merito non rivedibili in questa sede - che le dichiarazioni della vittima del 17 febbraio 2019 fossero più specifiche rispetto alle altre ed in esse costei aveva indicato, ancorandola al ricordo di uno specifico avvenimento occorsole, la data del 30 ottobre 2007 come quella nella quale era avvenuto l'ultimo pagamento, con conseguente mancata decorrenza del termine di prescrizione finanche alla data odierna, se si tiene conto della circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'articolo 644 c.p., comma 5, numero 3. 3. E' manifestamente infondato anche il terzo motivo di ricorso, posto che la Corte territoriale ha ritenuto sussistente l'aggravante prima indicata valorizzando la portata assai consistente del tasso di interesse usurario accettato dalla persona offesa nell'ordine del 120% annuo , dimostrativo dello stato di bisogno non transitorio, noto al ricorrente, nel quale ella versava all'epoca dei fatti. Si è fatta, dunque, corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale, in tema di usura, lo stato di bisogno in cui deve trovarsi la vittima per integrare la circostanza aggravante di cui all'articolo 644 c.p., comma 5, numero 3, può essere di qualsiasi natura, specie e grado e può quindi derivare anche dall'aver contratto debiti per il vizio del gioco d'azzardo, non essendo richiesto dalla norma incriminatrice che il predetto stato presenti connotazioni che lo rendano socialmente meritevole Sez. 2, numero 709 del 01/19/2013, dep. 2014, Mazzotta, Rv. 258072 . Inoltre, lo stato di bisogno della persona offesa del delitto di usura può essere provato anche in base alla sola misura degli interessi, qualora siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in quello stato possa contrarre il prestito a condizioni tanto inique e onerose fattispecie in cui il tribunale del riesame era giunto a calcolare interessi usurai anche pari al 7, 2% mensile e a 86% su base annua Sez. 2, numero 21993 del 03/03/2017, Surgo, Rv. 270064 . Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.