Differimento della pena per motivi di salute: prime riflessioni sul caso Cospito

La Magistratura di Sorveglianza ha temporaneamente chiuso ogni possibilità di accesso per Alfredo Cospito al differimento della pena per motivi di salute nelle forme della detenzione domiciliare ritenendo compatibile il suo stato di salute con la detenzione e rilevando la natura strumentale della sua iniziativa di sciopero della fame, incompatibile con un giudizio positivo per una misura extramuraria.

Cospito prosegue intanto lo sciopero della fame, iniziato il 20.10.2022 le sue numerose richieste di revisione del provvedimento applicativo del regime del 41- bis sono state rigettate dal Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ord. del 1° dicembre 2022 fino alla conferma in Cassazione, con sentenza del 24 febbraio 2023 dep. 29.03.2023 n. 13258 e dal Ministro della Giustizia, in fatto di revoca anticipata, del 9 febbraio 2023. Per tutti gli approfondimenti sul caso Cospito, leggi il focus Diritto abusato o abuso di diritto negato? Prime riflessioni a margine dei rigetti sul differimento della pena per motivi di salute nel caso Cospito , dell'avv. Veronica Manca, pubblicato sulla piattaforma ius.giuffrefl/PENALE.