Le dichiarazioni del testimone straniero rese durante le indagini possono essere utilizzate nel processo?

Il dubbio sorge nel caso in cui il testimone si sia reso irreperibile durante il procedimento. Nel caso di specie, diversi elementi portavano a ritenere che tale soggetto fosse rientrato in patria.

La Corte d'Appello di Milano confermava la decisione di prime cure di condanna di un imputato. La difesa ha proposto ricorso in Cassazione dolendosi della violazione di legge processuale in relazione alla ritenuta utilizzabilità, mediante lettura in udienza, delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, di nazionalità rumena, durante le indagini preliminari. La difesa prospetta infatti la volontaria sottrazione della persona offesa al contraddittorio processuale, posto che ella non si era presentata in udienza perché all'estero. Il giudice di secondo grado avrebbe dunque violato il principio di cui all'articolo 526, comma 1-bis, c.p.p., ed avrebbe erroneamente richiamato l'articolo 512-bis c.p.p. Il ricorso risulta fondato. Il Collegio ricorda infatti che gli articolo 512-bis e 526, comma 1-bis, c.p.p.  attengono a fasi processuali diverse e si muovo su binari diversi. Nel primo caso sono infatti previste le modalità di acquisizione delle dichiarazioni rese da un soggetto residente all'estero dandone lettura in udienza, la seconda disposizione richiamata riguarda invece la valutazione della responsabilità dell'imputato in caso di mancata comparizione del teste stabilendo il divieto di condanna fondata sulle dichiarazioni di colui che si sia sempre sottratto al contraddittorio. Ciò posto, ai fini dell'acquisizione delle dichiarazioni rese da un cittadino straniero mediante lettura dibattimentale, è necessario prima accertare l'effettiva e valida citazione del teste, secondo le modalità previste dall'articolo 727 c.p.p. per la rogatoria internazionale. Deve dunque essere accertata l'irreperibilità assoluta e la conseguente impossibilità oggettiva di assumere in dibattimento il teste Cass. penumero Sez. Unite numero 27918/2010 . La giurisprudenza ha anche chiarito che l'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese da tali soggetti nel corso delle indagini costituisce l'extrema ratio, in deroga ai principi generali in tema di letture vietate. Nel caso di specie, tali principi non risultano osservati posto che nessuna ricerca adeguata era stata effettuata nel paese della donna, né era stata chiesta la rogatoria. Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso e annulla la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Milano.

Presidente Diotallevi – Relatore Pardo Ritenuto in fatto 1.1 La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 15 giugno 2022, confermava la pronuncia del Tribunale di Como del 2 febbraio 2022 che aveva condannato C.L. alla pena di anni 7 di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il C. , tramite il proprio difensore avv.to Spinelli, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex articolo 173 disp. att. c.p.p. - violazione di legge processuale in relazione alla utilizzabilità mediante lettura delle dichiarazioni rese dalla persona offesa di nazionalità rumena disposta ex articolo 512 o 512 bis c.p.p. la corte di appello aveva errato nel ritenere corretta la decisione del tribunale di acquisire e dare lettura delle dichiarazioni rese dalla persona offesa durante le indagini preliminari posto che la sottrazione al rendere esame in contraddittorio doveva ritenersi volontaria il giudice di secondo grado aveva omesso di fare applicazione del principio stabilito dall'articolo 526 comma 1 bis c.p.p. nonché erratamente richiamato l'articolo 512 bis c.p.p. che comunque richiede oggettive ragioni di impossibilità di rendere esame al proposito si sottolineava come non era stata effettuata alcuna indagine sulla validità della citazione del teste non comparso ovvero della sua irreperibilità nel paese estero l'assenza doveva pertanto ritenersi volontaria - vizio di motivazione per mancato rispetto del canone di valutazione della volontarietà dell'assenza della fonte testimoniale ex articolo 526 comma 1 bis c.p.p. posto che la corte di appello aveva valorizzato quale giustificazione della assenza circostanze relative alla vita privata della persona offesa tali da dimostrare, al contrario, la volontarietà della omessa comparizione. Considerato in diritto 2.1 II ricorso è fondato. Gli articolo 512 bis e 526 comma 1 bis c.p.p. attengono a fasi diverse e si muovono su diversi binari la prima norma stabilisce le modalità di acquisizione delle dichiarazioni rese da soggetto residente all'estero stabilendo appunto che può essere data lettura delle suddette dichiarazioni se il teste non è comparso pur a seguito di citazione rituale differentemente la successiva norma di cui all'articolo 526 comma 1 bis attiene alla fase della valutazione della responsabilità stabilendo un divieto di affermazione della colpevolezza sulla base delle dichiarazioni rese da un soggetto che si sia sempre sottratto al contraddittorio. Tale disposizione si muove nel solco costituzionale introdotto con la riforma della Cost., articolo 111 che detta il fondamentale principio secondo cui la colpevolezza non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da un soggetto che per libera scelta si è sempre sottratto al contraddittorio. Quanto ai principi dettati in tema di acquisizione delle dichiarazioni rese da cittadino straniero va ricordato come secondo l'orientamento delle Sezioni Unite ai fini dell'acquisizione mediante lettura dibattimentale, ex articolo 512 bis c.p.p., delle dichiarazioni rese, nel corso delle indagini, da persona residente all'estero, è necessario preliminarmente accertare l'effettiva e valida citazione del teste non comparso - secondo le modalità previste dall'articolo 727 c.p.p. per le rogatorie internazionali o dalle convenzioni di cooperazione giudiziaria - verificandone l'eventuale irreperibilità mediante tutti gli accertamenti opportuni. Occorre, inoltre, che l'impossibilità di assumere in dibattimento il teste sia assoluta ed oggettiva, e, non potendo consistere nella mera impossibilità giuridica di disporre l'accompagnamento coattivo, occorre che risulti assolutamente impossibile la escussione del dichiarante attraverso una rogatoria internazionale concelebrata o mista, secondo il modello previsto dall'articolo 4 della Convenzione Europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 Sez. U, numero 27918 del 25/11/2010, Rv. 250197 - 01 . Successivamente è stato affermato che l'acquisizione dei verbali, ex articolo 512 bis c.p.p., delle dichiarazioni rese, nel corso delle indagini, da persona residente all'estero, si pone come extrema ratio , in deroga ai principi generali in tema di letture vietate e impone, pertanto, al giudice la rigorosa verifica preliminare a della corretta citazione della persona residente all'estero, secondo le modalità fissate dall'articolo 727 c.p.p. b dell'esistenza di una causa di impossibilità assoluta ed oggettiva ad assumere la testimonianza medesima c dell'impossibilità di esaminare il teste attraverso rogatoria internazionale, secondo il modello previsto dall'articolo 4 della convenzione Europea di assistenza giudiziaria n materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 ed in tale ultimo caso la Corte ha annullato la sentenza di merito che aveva ritenuto acquisibili le dichiarazioni rese in fase di indagini da due persone residenti all'estero che, pur ritualmente citate, non erano comparse, indicando generici impedimenti, senza, però, che fosse indicato alcun impedimento a procedere all'audizione per rogatoria Sez. 2, numero 51410 del 18/09/2013, Rv. 257975 - 01 . Orbene, nel caso in esame, i principi suddetti non risultano osservatà poiché a fronte di molteplici elementi che dovevano fare ritenere la teste persone offesa di nazionalità rumena rientrata nel paese d'origine, alcuna ricerca adeguata in detto paese veniva effettuata nè mai attivata la richiesta di rogatoria. 2.2 Va poi ricordato come la disposizione in tema di dichiarazioni di soggetto straniero residente all'estero non può essere superata attraverso il ricorso alla disciplina dettata dall'articolo 512 c.p.p. difatti ai fini della lettura delle dichiarazioni predibattimentali per sopravvenuta impossibilità di ripetizione dell'atto ai sensi dell'articolo 512 c.p.p. non costituisce fatto o circostanza imprevedibile il volontario allontanamento dall'Italia del dichiarante straniero che vi dimori stabilmente, trattandosi di evenienza fisiologica che ricade nell'ambito applicativo della diversa fattispecie di cui all'articolo 512-bis c.p.p. Sez. 3, numero 4563 del 10/10/2017, Rv. 272042 - 01 . 2.3 L'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta affermare che l'acquisizione ed utilizzazione a fini probatori delle dichiarazioni rese dalla persona offesa non appare essere stata regolarmente disposta dal giudice di primo grado con valutazione poi confermata da quello di appello ed invero posto che la lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione presuppone l'impossibilità di escussione, tale circostanza deve essere necessariamente riferita anche all'avvenuto svolgimento di concrete ricerche nel paese di nascita e residenza del teste. Non può infatti ammettersi che disposta la citazione di un teste di nazionalità straniera il verbale delle dichiarazioni venga acquisito senza il consenso della difesa dell'imputato dandosi atto della irreperibilità in Italia e che in forza di tale dichiarazione si addivenga alla affermazione di responsabilità. La disposizione di cui all'articolo 512 bis c.p.p. prevede la lettura delle dichiarazioni rese dal teste straniero in seguito a rogatoria internazionale nel caso in cui non ne sia assolutamente possibile l'esame dibattimentale. Ne consegue affermare che la citata norma indica con precisione la via da seguire in caso di procedimento nel corso del quale la prova fondamentale, se non esclusiva, sia costituita dalle dichiarazioni del teste straniero disponendo che si proceda alla rogatoria internazionale e che il verbale reso in tale sede possa poi essere ammesso nell'impossibilità di audizione dibattimentale in contraddittorio. L'analisi delle norme citate indica, pertanto, che il giudice che procede deve innanzi tutto disporre la ricerca del teste all'estero e successivamente procedere alla richiesta di rogatoria, nel caso di specie certamente effettuabile stante che il paese di nascita ed indicato anche come di residenza della teste persona offesa, risulta essere la Romania e cioè uno Stato dell'Unione con il quale può procedersi alla rogatoria tramite interlocuzione diretta tra giudici. Ne consegue affermarsi che nel caso di specie per legittimamente acquisirsi la dichiarazione del teste residente all'estero e non escusso in dibattimento va disposta la preliminare adeguata ricerca dello stesso e successivamente disposta la rogatoria internazionale. Viceversa i giudici di merito hanno proceduto all'acquisizione e valutazione delle dichiarazioni senza procedere ad alcuna ricerca e citazione all'estero della cittadina straniera che pur risultava emigrata in Romania e senza che mai fosse stata pure disposta la rogatoria internazionale. Alla luce delle predette considerazioni pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Milano. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello di Milano.