La profondità eccessiva del campo di ripresa delle telecamere fa scattare le previsioni del regolamento europeo

Il privato può inquadrare e filmare liberamente tutte le aree di pertinenza. Ma senza espandere ordinariamente l'angolo visuale delle proprie telecamere a spazi pubblici o comuni perché in questo caso scatteranno le limitazioni previste dal regolamento europeo sulla privacy.

Lo ha evidenziato il Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento numero 59 del 2 marzo 2023. Una lite tra vicini ha dato origine ad un reclamo circa l'impiego arbitrario di sistemi di videosorveglianza potenzialmente idonei a riprendere anche le aree di interessse dei reclamanti. Stante la complessità della vicenda il Garante ha delegato all'attività ispettiva il Nucleo speciale tutela privacy della Guardia di finanza il quale ha verificato l'effettiva interferenza visiva dei sistemi di videosorveglianza tra zone private e zone di terzi. L'angolo visuale delle telecamere deve infatti limitarsi ai confini delle aree di propria pertinenza. Solo in questo caso, trattandosi di una attività a carattere personale o domestico, scatta l'esenzione prevista dall'articolo 2 del regolamento, specifica il collegio. Purché non vi sia alcuna connessione con un’attività commerciale o professionale e le immagini non vengano comunicate a terzi o diffuse. In presenza di particolari situazioni di rischio effettivo «il titolare del trattamento può, sulla base di un legittimo interesse, estendere la ripresa delle videocamere anche ad aree pubbliche o aperte al pubblico, immediatamente prossime a quelle di pertinenza, a condizione però che lo spazio pubblico ripreso sia solo quello immediatamente prospicente agli accessi alla propria abitazione e che tale estensione risulti necessaria e proporzionata, in relazione al contesto, per assicurare una protezione efficace. In questi casi è tuttavia necessario che l'entità e l'attualità della minaccia siano adeguatamente documentate ad esempio da denunce di minacce, furti o atti di vandalismo circostanza che ricorre nel caso di specie. Non è comunque mai ammissibile la ripresa di spazi pubblici o comuni che non hanno un immediato collegamento con le aree di pertinenza o la ripresa di aree di pertinenza di terzi». In pratica il privato che documenta un rischio concreto alla sicurezza può allargare il suo angolo di ripresa. Ma questa circostanza non può legittimare l'installazione di telecamere che riprendono tutte le aree esterne alla proprietà dell'interessato.

Garante Privacy, provv. 2 marzo 2023