Accertamento dell’invalidità civile: com’è garantito il diritto di difesa

L’intangibilità dell’accertamento del requisito sanitario omologato dal giudice, secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d’ufficio, presuppone che il giudice, conclusa la consulenza, abbia assegnato con decreto comunicato alle parti un termine per la contestazione delle conclusioni del consulente, non superiore a trenta giorni, e che le parti, con atto depositato in cancelleria, non abbiano formulato contestazioni di sorta nel termine assegnato, anche con riguardo ai presupposti processuali e alle condizioni dell’azione.

Il ricorso ex art. 445- bis c.p.c. Il ricorrente in Cassazione aveva proposto al Tribunale competente istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni di invalidità con ricorso ex art. 445- bis , primo comma, c.p.c. in vista del conseguimento dell' assegno mensile a favore dei mutilati e degli invalidi civili. Il Tribunale, svolta la consulenza tecnica d'ufficio sulle condizioni di salute dell'istante, omologava l'accertamento del requisito sanitario secondo quanto rilevato dal consulente. Nello svolgimento del processo però veniva saltato un passaggio l'istante si rivolgeva alla Corte di Cassazione lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 445 -bis c.p.c. per non avere il Tribunale, una volta espletata la consulente tecnica, assegnato alle parti il termine per osservazioni previsto dalla norma medesima, con conseguente pregiudizio al diritto di difesa. In altri termini, il Tribunale, aveva omologato l'accertamento espletato dal CTU senza sentire le parti sugli esiti della consulenza. Le regole processuali. Il quarto comma dell'art. 445- bis c.p.c. prevede che, una volta terminate le operazioni peritali, il giudice assegni alle parti un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il deposito di osservazioni o contestazioni il giudice deve provvedere a fissare detto termine con decreto comunicato alle parti entro il fissato termine le parti possono dichiarare se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio con atto scritto depositato in Cancelleria . La fissazione del termine per le osservazioni e la sua comunicazione è quindi funzionale ad esprimere il dissenso rispetto alle conclusioni del consulente e/o rispetto alle questioni preliminari di rito come, ad esempio, la sussistenza dei presupposti processuali per l'esercizio dell'azione. Non v'è chi non veda che l'assegnazione del termine per le osservazioni è posto a salvaguardia del diritto di difesa delle parti ed è proprio questo aspetto che viene portato all'attenzione della Corte di Cassazione la mancanza di assegnazione del termine per esprimere il dissenso, avrebbe impedito all'istante di svolgere le proprie osservazioni sulla consulenza, con palese lesione del diritto difesa. Il decreto di omologa e la sua impugnazione per cassazione. Avendo omesso il passaggio dell'assegnazione del termine per osservazioni, il decreto di omologa deve considerarsi viziato. Si consideri, infatti, che le conclusioni dell'accertamento divengono intangibili in quanto non contestate dalle parti nel termine perentorio fissato dal giudice, prima dell'emissione del decreto di omologa. Il decreto di omologa si qualifica come tale poiché dovrebbe limitarsi a certificare l'accordo delle parti sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio o la non contestazione delle medesime , da qui, l'esclusione della sua ricorribilità per cassazione. La Corte di Cassazione, infatti, per contemperare le esigenze di tutela del diritto di difesa con quelle di garanzia della ragionevole durata del processo , ha escluso, l'impugnabilità del decreto di omologa, se non con riguardo alle statuizioni sulle spese di lite o di consulenza poiché tali statuizioni sono contenute in provvedimenti definitivi di carattere decisorio potenzialmente lesivi dei diritti patrimoniali delle parti, non altrimenti impugnabili. Nel caso di specie, invece, la Corte di Cassazione dichiara impugnabile per cassazione il decreto di omologa poiché il ricorrente lamenta una lesione del proprio diritto di difesa causata dalla violazione di regole processuali mancanza del termine per le osservazioni in altri termini, in ricorso per cassazione è volto a rimuovere il pregiudizio di una definitività contra legem ed è, per tale ragione, ammissibile. La Corte di Cassazione, quindi, accoglie il ricorso e rinvia la causa al Tribunale competente, in persona di altro magistrato.

Presidente Berrino – Relatore Cerulo Fatti di causa 1.- Il signor G.S. ha proposto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni d'invalidità art. 445-bis, comma 1, c.p.c. , in vista del conseguimento dell'assegno mensile a favore di mutilati e invalidi civili L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 13, recante Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 , e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili . Con decreto del 18 settembre 2019, il Tribunale di Trani ha omologato l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio e non contestate. Il Tribunale, in applicazione dell' art. 152 disp. att. c.p.c. , ha dichiarato non dovuta all'INPS la rifusione delle spese del procedimento e ha posto a carico dell'Istituto, in via definitiva, le spese della consulenza tecnica d'ufficio. 2.- Il signor G.S. impugna per cassazione il decreto di omologa, con ricorso notificato il 9 novembre 2019 e affidato a un unico motivo. 3.- L'INPS si è limitato a depositare procura conferita in calce al ricorso notificato, senza svolgere sostanziale attività difensiva. 4.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base agli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1. c.p.c. 5.- Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. Ragioni della decisione 1.- Il signor G.S., con l'unico motivo, denuncia violazione e falsa applicazione dell' art. 445-bis, comma 4, c.p.c. e lamenta che il Tribunale di Trani abbia emesso decreto di omologazione, pur non avendo assegnato il termine per esprimere il dissenso. In tal modo, il Tribunale avrebbe pregiudicato le prerogative difensive del ricorrente. 2.- Occorre esaminare, in primo luogo, l'ammissibilità dell'odierno ricorso. 2.1.- Il giudice, quando non siano espresse contestazioni e non sussistano i presupposti per la rinnovazione delle indagini peritali art. 196 c.p.c. , omologa l'accertamento del requisito sanitario, secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, e provvede sulle spese. La legge qualifica tale decreto come non impugnabile né modificabile art. 445-bis, comma 5, c.p.c. . 2.2.- Questa Corte ammette l'impugnabilità per cassazione del decreto con riguardo alle statuizioni sulle spese, sia di lite che di consulenza, in quanto tali statuizioni integrano un provvedimento definitivo, di carattere decisorio, lesivo dei diritti patrimoniali delle parti e non altrimenti impugnabile Cass., sez. lav., 17 marzo 2014, n. 6085 . 2.3.- Quanto al decreto emesso in mancanza di dissenso delle parti, in linea generale non è ricorribile per cassazione. Le conclusioni dell'accertamento divengono intangibili allorché non siano contestate dalle parti, nel termine fissato dal giudice ai sensi del comma 4 dell' art. 445-bis c.p.c. , prima dell'emissione del decreto Cass., sez. lav., 4 maggio 2015, n. 8878 . Il decreto è definitivo e non può essere successivamente contestato, neppure ai sensi della Cost., art. 111 Cass., sez. lav., 2 agosto 2019, n. 20847 e Cass., sez. VI-L, 9 novembre 2016, n. 22721 . Il decreto di omologazione, invero, si limita a certificare l'accordo delle parti sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio Cass., sez. lav., 14 febbraio 2022, n. 4731 e l'esclusione della ricorribilità per cassazione si giustifica anche alla stregua della necessità di contemperare le esigenze di tutela del diritto di difesa con quelle di garanzia della ragionevole durata del processo sentenza n. 8878 del 2015, cit. . 3.- Tali conclusioni, che si devono ribadire, poggiano sul presupposto che sia stata rispettata la scansione delineata dalla legge e che il dissenso non sia stato esternato nel termine assegnato con apposito decreto. L' art. 445-bis, comma 4, c.p.c. , richiamato a sostegno del ricorso, prescrive al giudice, una volta che siano terminate le operazioni di consulenza, di fissare alle parti un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Il giudice provvede alla fissazione del termine con decreto comunicato alle parti. Entro il termine assegnato dal giudice le parti possono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio. È significativo che il legislatore presidi il procedimento in esame, pur improntato a esigenze di speditezza, con puntuali cautele e con incisive garanzie. Ciascuno degl'incombenti sanciti dalla legge adempie a una precisa funzione. Il termine per il dissenso dev'essere assegnato con decreto e il decreto dev'essere emesso quando le operazioni peritali siano oramai ultimate. Al giudice è così consentito di modulare il termine secondo le peculiarità della vicenda concreta, senza frustrare le esigenze di sollecita trattazione, che rendono invalicabile il termine di trenta giorni. Il provvedimento del giudice dev'essere comunicato alle parti. La comunicazione è funzionale all'esercizio della facoltà di esprimere il dissenso nelle forme prescritte dal codice di rito atto scritto depositato in cancelleria , anche con riguardo agli aspetti preliminari oggetto di verifica giudiziale, come i presupposti processuali e le condizioni dell'azione ordinanza n. 20847 del 2019, cit. . La comunicazione risponde anche all'esigenza di fruire appieno di un termine che la legge stessa qualifica come perentorio per l'esercizio di una facoltà che è gravida d'implicazioni sul corso del procedimento. La scansione appena tratteggiata assume rilievo cruciale ai fini della salvaguardia del diritto di difesa, alla luce delle ragguardevoli implicazioni in punto d'intangibilità dell'accertamento del requisito sanitario. Solo l'osservanza di tali regole vale a conferire il crisma della definitività all'accertamento del requisito sanitario omologato dal giudice e giustifica la decadenza della parte dal potere di dare ulteriore impulso al procedimento, con un atto di esplicito e univoco dissenso che il legislatore ha voluto rivestire di forme tassative, differenziandolo dalle osservazioni mosse durante lo svolgimento delle operazioni peritali Cass., sez. lav., 1 febbraio 2021, n. 2163 . Quando non sia rispettata la sequenza individuata dalla legge, difettano le ragioni che questa Corte ha addotto per negare l'impugnabilità ex Cost., art. 111 non si ravvisa quell'accordo sulle conclusioni del consulente e si pregiudica il diritto di difesa delle parti, già vincolate a uno stringente termine perentorio, diritto di difesa che il legislatore ha inteso invece bilanciare con le esigenze di celerità. 4.- Nel caso di specie, il ricorrente lamenta che l'inoppugnabilità dell'accertamento del requisito sanitario, non altrimenti contestabile e lesiva dei diritti della parte che non abbia potuto esprimere il dissenso, discenda dalla violazione delle regole processuali. Il ricorso, volto a rimuovere il pregiudizio di una definitività contra legem, è, dunque, ammissibile, in applicazione del seguente principio di diritto È impugnabile per cassazione ai sensi della Cost., art. 111 il decreto con cui il giudice, sul presupposto dell'assenza di contestazioni, omologhi e renda così definitivo l'accertamento del requisito sanitario ai sensi dell' art. 445-bis, comma 5, c.p.c. , senza avere prima fissato con decreto comunicato alle parti, all'esito delle operazioni di consulenza, un termine non superiore a trenta giorni per contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio . 5.- Nel merito, la doglianza è fondata. Il ricorrente ha allegato e dimostrato, con la documentazione richiamata a corredo della censura e descritta nei suoi dati salienti pagina 4 del ricorso , che il Tribunale si è limitato a comunicare il 6 maggio 2019 il deposito della consulenza tecnica d'ufficio, senza provvedere all'assegnazione di un termine ai sensi dell' art. 445-bis, comma 4, c.p.c. , con apposito decreto. Solo da tale decreto, emesso a conclusione delle operazioni peritali e comunicato alle parti, può decorrere il termine perentorio per contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguente preclusione di ulteriori contestazioni, nelle fasi contenziose prefigurate dall' art. 445-bis, sesto e comma 7, c.p.c. , per la parte che non abbia esternato il dissenso secondo le cadenze temporali individuate dalla legge e poi specificate dal giudice. Di un espresso decreto di assegnazione del termine, comunicato alle parti, non si rinviene traccia neppure nel decreto di omologazione impugnato in questa sede, che si limita a fare generico richiamo alle disposizioni di legge, senza offrire più puntuali ragguagli in ordine all'osservanza delle tassative prescrizioni che esse racchiudono. Il decreto sottoposto all'odierno esame, nell'omologare l'accertamento del requisito sanitario sulla base della mancanza di contestazioni, incorre dunque nel vizio denunciato dalla parte ricorrente. 6.- Ne consegue che il ricorso dev'essere accolto. L'impugnato decreto di omologazione è cassato. 7.- La causa dev'essere rinviata al Tribunale di Trani, in persona di diverso magistrato, che si uniformerà al seguente principio di diritto L'intangibilità dell'accertamento del requisito sanitario, omologato dal giudice secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, presuppone che il giudice, concluse le operazioni di consulenza, abbia assegnato con decreto comunicato alle parti un termine per la contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non superiore a trenta giorni, e che le parti, con atto scritto depositato in cancelleria, non abbiano formulato contestazioni di sorta nel termine assegnato, anche con riguardo agli aspetti preliminari oggetto di verifica giudiziale presupposti processuali e condizioni dell'azione . 8.- Al giudice di rinvio è rimessa anche la liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnato decreto e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, al Tribunale di Trani, in persona di diverso magistrato.