Evasione fiscale: possibile il sequestro anche se l’imputato ha avviato un piano di rateizzazione del debito con il Fisco

Deve ritenersi erronea l’affermazione del Tribunale secondo cui la rateazione del debito tributario esclude automaticamente il periculum in mora e la sequestrabilità delle somme destinate al pagamento del debito contratto dall’imputato con l’erario.

Il Tribunale di Trani revocava per mancanza delle esigenze cautelari il decreto con cui il GIP aveva ordinato il sequestro, finalizzato alla confisca, del profitto del reato fiscale ex articolo 10-ter d.lgs. numero 74/2000 contestato ad un imputato nella misura di oltre 300mila euro. Il Procuratore della Repubblica ha impugnato tale decisione in Cassazione deducendo l'inosservanza delle norme sotto il profilo del periculum in mora. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la mera esistenza di un piano di rateizzazione escluda il periculum , posto che il debito verso l'Erario complessivamente accumulato è pari a 4milioni e 800mila euro e che non vi è alcuna attestazione dell'Agenzia delle Entrate che le somme già corrisposte si riferiscano proprio al debito contratto con l'omesso versamento oggetto di addebito penale. Il ricorso risulta fondato. La giurisprudenza ha costantemente affermato la piena conciliabilità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria di cui all'articolo 12-bis d.lgs. numero 74/2000 e la confisca stessa , con l'impegno del contribuente a saldare il debito. Il comma 2 della norma citata, infatti, nel disporre che «la confisca diretta o di valore dei beni costituenti profitto o prodotto del reato non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro e che nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta , non preclude l'adozione del sequestro preventivo ad essa confisca finalizzato, relativamente agli importi non ancora corrisposti». La funzione del vincolo cautelare è infatti proprio quella di garantire che «l'adottata misura ablativa, inefficace con riguardo alla parte coperta dall'impegno, esplichi i propri effetti qualora il versamento promesso non si verifichi». In altre parole «il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, qualora sia stato perfezionato un accordo tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria per la rateizzazione del debito tributario, produce l'effetto che la cautela reale non possa essere mantenuta sull'intero ammontare del profitto derivante dal mancato pagamento dell'imposta evasa, ma che deve essere ridotta in misura corrispondente ai ratei versati per effetto della convenzione, e ciò in virtù dei principi di gradualità e proporzionalità delle misure cautelari perché, altrimenti, verrebbe a determinarsi una inammissibile duplicazione sanzionatoria, in contrasto con il principio secondo il quale l'ablazione definitiva di un bene non può mai essere superiore al vantaggio economico conseguito dall'azione delittuosa Cass. penumero sez. III numero 20887/2015, Aumenta, Rv. 263409 Cass. penumero sez. III numero 6635/2014, Cavatorta, Rv. 258903 ». In conclusione, la Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Trani per un nuovo giudizio.

Presidente Andreazza – Relatore Aceto Ritenuto in fatto 1.Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 23/05/2022 del medesimo tribunale che ha revocato, per mancanza di esigenze cautelari, il decreto del 04/04/2022 del Giudice per le indagini preliminari che, ritenuta la sussistenza indiziaria del reato di cui all'articolo 10-ter, D.Lgs. numero 74 del 2000, aveva ordinato il sequestro, finalizzato alla confisca, del profitto del reato o, in mancanza, di beni mobili ed immobili nella disponibilità del sig. A.G., per un valore equivalente a detto profitto, quantificato nella misura di Euro 323.777,00, pari all'imposta non versata. 1.1.Con unico motivo deduce l'inosservanza o erronea applicazione degli articolo 321, comma 2, c.p.p., e 12-bis, D.Lgs. numero 74 del 2000, sotto il profilo della ritenuta insussistenza del periculum in mora . Osserva che ai fini del sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria di cui al D.Lgs. numero 74 del 2000 articolo 12-bis, è sufficiente la astratta confiscabilità del bene appreso o da apprendere , non essendo anche richiesto il concorrente requisito del periculum in mora di cui al comma 1 dell'articolo 321 c.p.p In ogni caso, afferma, il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la mera esistenza di un piano di rateizzazione escluda il periculum ove si consideri che il debito verso l'Erario complessivamente accumulato nel tempo dalla società legalmente rappresentata dall'A. è pari a 4.800.000,00 Euro e che non v'è alcuna attestazione dell'Agenzia delle Entrate che le somme già corrisposte pari ad Euro 240.000,00 si riferiscano proprio al debito contratto con l'omesso versamento oggetto di addebito penale. L'affermazione del Tribunale che le somme sequestrate sono destinate al pagamento del debito tributario è apodittica e incomprensibile nei suoi, non spiegati, presupposti di fatto che non trovano alcuna corrispondenza negli atti di indagine e neppure nelle produzioni difensive, dalle quali risulta, piuttosto, l'esistenza, al 03/05/2022 di otto rate scadute e non pagate del complessivo importo di Euro 378.000,00. Sicché, conclude, è evidente il travisamento dei fatti nella parte in cui l'ordinanza impugnata afferma che la società è in regola con il pagamento del debito. 2.11 difensore dell'A. ha depositato documentazione al fine di dimostrare il pagamento delle somme dovute anche dopo il provvedimento di annullamento oggi impugnato. Considerato in diritto 1. II ricorso è fondato nei termini di seguito illustrati. 2. Deve in primo luogo essere disattesa la dedotta inapplicabilità al sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria di cui al D.Lgs. numero 74 del 2000, articolo 12-bis, del principio affermato da Sez. U, numero 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01, secondo il quale il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'articolo 321, comma 2, c.p.p., finalizzato alla confisca di cui all'articolo 240 c.p., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora , da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege . 2.1. In tal senso questa Corte si è già espressa con sentenza Sez. 3, numero 37727 del 22/06/2022, Moretti, Rv. 283694 - 01, secondo cui, contrariamente a quanto afferma il PM ricorrente, il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria ex articolo 12-bis D.Lgs. 10 marzo 2000, numero 74, deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora , da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, in assenza di previsioni di segno contrario il principio è stato successivamente ribadito da Sez. 3, numero 47054 del 22/09/2022. Flippetti, Rv. 283910 - 01, e da Sez. 3, numero 46245 del 18/10/2022, Marchetti, Rv. 283836 - 01. 2.2. Non tragga in inganno il principio affermato da Sez. 6, numero 12513 del 23/02/2022, Grandis, Rv. 283054 - 01, secondo il quale, ai fini dell'adozione del sequestro preventivo preordinato alla confisca ex articolo 322-ter c.p., è sufficiente, qualora sussista il fumus di uno dei delitti contro la pubblica amministrazione, il mero presupposto della confiscabilità del bene, senza alcuna ulteriore specificazione in ordine alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio con sentenza di condanna e di applicazione della pena tale principio, infatti, è stato correttamente applicato al sequestro preventivo di cui al comma 2-bis dell'articolo 321 c.p.p., che, come afferma la sentenza e ricordavano già le stesse Sez. U, Ellade, contempla un'ipotesi speciale di sequestro preventivo funzionale alla confisca, con carattere obbligatorio, prevista per la categoria dei soli delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. 2.3. Presupposti processuali diversi ostano a improponibili accostamenti, a maggior ragione se la diversità del presupposto costituisce argomento logico a sostegno della tesi contraria a quella accusatoria. 2.4. Vanno altresì espunte dall'orizzonte cognitivo della Corte di cassazione le deduzioni e allegazioni anche difensive volte a introdurre in tesi accusatoria il dato del ritardo nel pagamento di alcuni ratei e a giustificare in tesi difensiva tali ritardi. Non è questa la sede per discutere del governo logico degli elementi di fatto a disposizione del giudice per stabilire o meno la sussistenza del periculum. 2.5. Qui conta piuttosto l'affermazione, netta, del Tribunale secondo cui la rateazione del debito tributario esclude automaticamente il periculum in mora e la sequestrabilità delle somme destinate al pagamento del debito stesso. 2.6. Questa Corte ha costantemente sostenuto la piena conciliabilità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria di cui al D.Lgs. numero 74 del 2000 articolo 12-bis, e la confisca stessa , con l'impegno del contribuente a saldare il debito. Vi sono precisi riferimenti testuali in tal senso chiaro il comma 2 dell'articolo 12-bis, D.Lgs. numero 74, cit. 2.7.11 comma 2 dell'articolo 12-bis del D.Lgs. numero 74 del 2000, nel disporre che la confisca diretta o di valore dei beni costituenti profitto o prodotto del reato non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro e che nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta , non preclude l'adozione del sequestro preventivo ad essa confisca finalizzato, relativamente agli importi non ancora corrisposti. Ciò sul rilievo che la funzione del vincolo cautelare è quella di garantire che l'adottata misura ablativa, inefficace con riguardo alla parte coperta dall'impegno, esplichi i propri effetti qualora il versamento promesso non si verifichi così Sez. 3, numero 5728 del 14/01/2016, Orsetto, Rv. 266038 Sez. 3, numero 42087 del 12/07/2016, Vitale, Rv. 268081 Sez. 3, numero 42470 del 13/07/2016, Orsi, Rv. 268384 più recentemente, Sez. 3, numero 28488 del 10/09/2020, D'Angela, Rv. 280014 - 01 Sez. 3, numero 18034 del 05/02/2019, Castiglioni, Rv. 275951 - 01 . 2.8. La tesi secondo cui il pagamento rateale del debito tributario e, coerentemente, anche l'ammissione stessa al pagamento osta al sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o per equivalente, comporta, di fatto, la mutazione genetica della confisca stessa così come disciplinata dall'articolo 12-bis, D.Lgs. numero 74 del 2000 che diverrebbe non più obbligatoria, bensì, nella peggiore delle ipotesi per il contribuente, facoltativa. Di tutto ciò, però, non v'è traccia né nella lettera della legge, che continua a ritenere obbligatoria la confisca diretta del profitto ovvero di beni di valore ad esso corrispondente e a prevedere meccanismi di composizione tra il sequestro stesso, il pagamento in corso e la confisca D.Lgs. numero 74 del 2000 articolo 12, comma 2 , né nella giurisprudenza di questa Corte che ha sempre affermato la possibilità di poter pagare il debito tributario anche in costanza di sequestro e di poter conseguentemente fruire della causa di non punibilità di cui al D.Lgs. numero 74 del 2000 articolo 13. 2.9. Ed invero, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, qualora sia stato perfezionato un accordo tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria per la rateizzazione del debito tributario, produce l'effetto che la cautela reale non possa essere mantenuta sull'intero ammontare del profitto derivante dal mancato pagamento dell'imposta evasa, ma che deve essere ridotta in misura corrispondente ai ratei versati per effetto della convenzione, e ciò in virtù dei principi di gradualità e proporzionalità delle misure cautelari perché, altrimenti, verrebbe a determinarsi una inammissibile duplicazione sanzionatoria, in contrasto con il principio secondo il quale l'ablazione definitiva di un bene non può mai essere superiore al vantaggio economico conseguito dall'azione delittuosa Sez. 3, numero 20887 del 15/04/2015, Aumenta, Rv. 263409 Sez. 3, numero 6635 del 08/01/2014, Cavatorta, Rv. 258903 . 2.10. La revoca parziale del sequestro preventivo, nel caso di intervenuta rateizzazione del debito tributario, deve essere richiesta dall'interessato al PM, previa dimostrazione del quantum corrisposto per i ratei di imposta al netto di interessi e sanzioni, mentre non può essere domandata, in difetto di tali indicazioni, al Tribunale del riesame o dell'appello cautelare, essendo tale organo sprovvisto di potere istruttori e, quindi, salvi i casi di immediata soluzione sulla base degli atti, non in condizione di dirimere le questioni contabili derivanti dal pagamento parziale Sez. 3, numero 33602 del 24/04/2015, Pastore, Rv. 265043 . 2.11. In conclusione, ferma la necessità che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria di cui all'articolo 12-bis, D.Lgs. numero 74 del 2000, sia giustificato dall'esistenza e persistenza del periculum in mora , tale periculum non può essere escluso per il sol fatto che il contribuente si sia impegnato al pagamento rateale del debito. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Trani, competente ai sensi dell'articolo 324, comma 5, c.p.p