La decisione del Ministero di versare solo acconti ai giudici di pace scatena la protesta: proclamato lo sciopero

Con una circolare congiunta del 31 marzo scorso, il Dipartimento per gli Affari di Giustizia e il Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria forniscono chiarimenti sul trattamento economico spettante ai magistrati onorari, confermati nelle funzioni onorarie all’esito delle procedure di valutazione previste dall’articolo 29 d.lgs. numero 116/2017 come sostituito dall’articolo 1, comma 629, l. numero 234/2021 . La reazione della magistratura onoraria è stata dura proclamato lo sciopero nazionale.

La circolare del Ministero prende atto della poca chiarezza del quadro normativo d.lgs. numero 116/2017, come modificato dalla l. numero 234/2021 in tema di trattamento economico e regime previdenziale e fiscale della magistratura onoraria. Pur essendo «in corso approfondimenti e interlocuzioni volte ad individuare, a legislazione vigente, le opportune soluzioni, condivise con gli altri uffici e amministrazioni coinvolte», i due Dipartimenti hanno ritenuto «non procrastinabile l'emanazione della presente circolare volta a fornire le prime indicazioni». Nella sostanza, la circolare trova applicazione ai magistrati onorari in servizio alla data del 15 agosto 2017 di entrata in vigore del d.lgs. numero 116/2017 , laddove confermati all'esito delle procedure di valutazione indette, ai sensi e per gli effetti del medesimo articolo 29 d.lgs. numero 116/2017. Ai fini della conferma vengono indette tre distinte procedure valutative annuali che riguardano i magistrati onorari in servizio che alla data del 15 agosto 2017 abbiano maturato esperienza di oltre 16 anni tra i 12 e i 16 anni meno di 12 anni. Per i restanti magistrati già in servizio alla data del 15 agosto 2017 continuano ad applicarsi, fino alla conferma di cui all'articolo 29, i criteri di liquidazione già previsti. Ciò posto e in relazione ai due diversi regimi previsti dalla normativa in termini di esclusività o meno dell'attività e ai tre parametri retributivi riferiti all'anzianità di servizio e corrispondenti alle procedure di conferma, gli importi previsti a titolo di “compenso” e “indennità giudiziaria” sono così riassumibili Regime di esclusività A3 F3 A3 F2 A3 F1 Compenso 27.488,11 26.112,89 25.241,43 Indennità giudiziaria 11.876,26 11.071,86 11.071,86 Totale 39.364,37 37.184,75 36.313,29 Regime di non esclusività A3 F3 A3 F2 A3 F1 Compenso 27.488,11 26.112,89 25.241,43 Indennità giudiziaria 5.938,13 5.535,93 5.535,93 Totale 33.426,24 31.648,82 30.777,36   La circolare prevede però che «nelle more dalla definizione del corretto inquadramento fiscale e previdenziale e di ogni altro ulteriore aspetto, verranno corrisposti, salvo successivo conguaglio, acconti mensili». La reazione della categoria non si è fatta attendere l'UNAGIPA ha infatti proclamato l'astensione dalle udienze e dall'attività dal 17 al 21 aprile. Come si legge nel comunicato diramato sul sito, «nonostante due lettere di messa in mora della Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione per il riconoscimento ai magistrati onorari in servizio di tutte le tutele, sociali ed economiche, dovute per la funzione magistratuale espletata, lo Stato italiano non ha dato alcun segnale fattivo di resipiscenza, non ha rispettato le iniziali intenzioni di porre fine ad un intollerabile sfruttamento che si protrae da decenni, di legislatura in legislatura».